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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIORNO 07/02/2025
E CONTESTUALE SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
Ad ore 11,00 avanti al Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al R.G. n.1339 del registro affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(P.IVA ), con sede in RR (MS), via Parte_1 P.IVA_1
Provinciale Avenza RR n. 171, in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Cristina Cattani del foro di SS RR (c.f.
[...]
, pec , , elettivamente domiciliata in C.F._1 Email_1
RR (Ms), viale G. da Verrazzano n. 11/G, presso e nello studio dell'avv. Cristina Cattani, giusta procura alle liti procura alle liti conferita ed autenticata su supporto cartaceo ex art. 83
c.p.c., con domicilio digitale presso la casella di posta certificata:
indicata per le comunicazioni - Email_1
Opponente RICORRENTE IN OPPOSIZIONE–
Contro
(P.IVA , in persona della Sindaca protempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sonia Fantoni
( ) e Lucia Ferraro (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_2 C.F._3 domiciliato in Piazza 2 Giugno 1, presso l'Avvocatura Comunale, come da procura in Pt_1 calce al presente atto e giusta delibera di Giunta comunale n. 289 del 13/09/2022
(comunicazioni alle pec e )pec.it) -- Email_2 Email_3
RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
Sono presenti per la ricorrente l'Avv. Cristina Cattani e per il resistente l'Avv. Lucia Ferraro e l'Avv. Sonia Fantoni.
L'Avv. . Cristina Cattani per la ricorrente richiama le conclusioni in atti precisate:
“ Piaccia all'on.le Tribunale di SS, ogni contraria istanza, difesa, eccezione, domanda e conclusione disattesa e reietta, così decidere e giudicare: 1) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione anche per le ragioni di merito di cui alla parte motiva, da intendersi qui per ritrascritte;
2), in primis, dare atto dell'avvenuto formarsi del già previsto iter sanzionatorio sullo stesso fatto e/o della conseguente carenza di legittimazione attiva del all'agere; CP_1 salvo l'eventuale accoglimento preliminare delle richieste inerenti le sollevate questioni di costituzionalità; 3) nel merito, al definitivo, in tesi, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare nulla, invalida, illegittima e comunque infondata in fatto e in diritto l'ordinanza- ingiunzione opposta per tutte le ragioni di cui al presente ricorso, da intendersi in tale sede per integralmente ritrascritte, con ogni conseguente statuizione, declaratoria e pronuncia di legge e di ragione;
4) precauzionalmente, visto che l'Ordinanza impugnata sostituisce la precedente emessa il 27.05.2022 con il n. 466 si chiede che la decisione del tribunale travolga anche l'Ordinanza NGiunzione sostituita, altrimenti se ne rischierebbe , in caso di non auspicabile distorta interpretazione, la non temuta reviviscenza. 5) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
L'Avv. Lucia Ferraro e l'Avv. Sonia Fantoni, per il convenuto resistente, richiamano le conclusioni in atti precisate
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale ritenere manifestamente infondate, inammissibili e comunque irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente, e altresì rigettare la domanda avversaria in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o tardiva e/o infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, e rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario Dott. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato
Tribunale, esaurita la discussione orale e preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio, ed all'esito pronuncia, dando lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.n. n.1339 del registro affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione la società impugnava l'ordinanza dirigenziale n. Parte_1
485, emessa dal il 1 Giugno 2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 6 Giugno 2022, Controparte_1 avente ad oggetto attività in difformità all'autorizzazione, rilasciata dal Comune di per la Pt_1 cava 56 denominata Battaglino C , con applicazione della sanzione ex art 58 bis ex Legge Regione
Toscana n. 35/2015 con ordine al pagamento della somma di €. 40.000,00.
Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto della domanda avversaria. CP_1
Il Giudice, dott. Provenzano, ritenuti non sussistenti i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs.
150/2011, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Previa rituale costituzione delle parti, la causa è stata istruita sia mediante acquisizione documentale sia con l'espletamento delle prove testimoniali e ed all'esito, fissata la discussione, con termine per note, passa ora in decisione.
- IN ORDINE ALLA Controparte_2
in ordine alla questione di incostituzionalità sollevata da parte ricorrente in relazione alla LR
Toscana n.54/2018 e dunque dell'art. 58 Bis LRT n.35/2015, in violazione dell'art. 3 Cost (principio di ragionevolezza, dell'art. 97 Cost. legalità dell'azione amministrativa, art. 117 competenza dello stato nella determinazione dei principi generali dell'azione amministrativa, non sussistono i presupposti per rimettere la questione al vaglio della Suprema Corte.
La normativa in questione è evidentemente frutto di scelte di politica legislativa che sono sottratte al vaglio della Corte Costituzionale.
Posto che in generale è consentita l'introduzione di nome retroattive di interpretazione autentica
(Cass. Civ. Sez. V n.4616/2005), si ha ragione di ritenere che un'applicazione al caso concreto, costituzionalmente orientata della normativa sia in grado di superare i rilievi critici mossi, rendendo superfluo il sindacato di costituzionalità richiesto da parte ricorrente.
Non sussiste in buona sostanza l'asserito contrasto tra la norma legislativa impugnata ed il parametro costituzionale evocato, mancano quindi le condizioni per rivolgersi al giudice delle leggi.
Viene pertanto confermata l'ordinanza emessa sul punto in corso di causa datata 05/09/2023.
- NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA
E' pacifico che sia esercente attività estrattiva di marmi presso la cava Parte_1
n. 56 denominata “Battaglino C” sita nel Comune di (all'epoca dei fatti l'attività era Pt_1 esercitata giusta autorizzazione all'escavazione rilasciata, ai sensi della legge Regione Toscana
35/2015 e s.m.i., con determina dirigenziale n. 73/2018 la cui scadenza era fissata nella data del
31.05.2021.
Risulta incontestato, che il sito estrattivo sia già stato oggetto di sopralluogo nel Febbraio 2017 da parte del Comune di a cui è conseguito un verbale di contestazione ex art. 52 comma 5 Pt_1 della LR n. 35/2015, per difformità eseguite al piano di coltivazione (Doc. 3, prot. 287/2017), definito con il pagamento della sanzione inflitta e la presentazione di una SCIA ad inizio marzo
2018, approvata dalla competente amministrazione comunale.
Nella SCIA presentata dalla ricorrente venivano introdotte due modifiche rispetto al progetto presentato, prevedendo ulteriori tagli, in un caso all'esterno dell'area in disponibilità. In tale occasione veniva allegato un atto sottoscritto per accettazione dalla nel Parte_3 quale quest'ultima ditta assentiva a mettere a disposizione della una Parte_1 superficie di circa 20 m2 oggetto della SCIA.
In data 11.03.2019 (Doc. 4, prot.17312) il a seguito di nota da parte di PA e Gruppo CP_1
Carabinieri SS RR, relativa ad un controllo effettuato il 05.12.2018 presso la cava, veniva notiziato che erano emersi ulteriori sconfinamenti.
Conseguentemente il ha emesso: - ordinanza n. 251/19, ex art. 58 bis della LR 35/2015 CP_1
(Doc. 6, prot. 37995/2019) per difformità al piano autorizzato per volumetrie superiori a 1.000 metri cubi, impartendo le conseguenti prescrizioni ed è stata applicata la sanzione di cui all'art. 52 comma 4 della LR 35/2015.
La Regione Toscana con LR 54/2018 ha, infatti, introdotto l'articolo 58 bis, norma transitoria migliorativa della condizione del gestore della cava, in ipotesi di attività estrattiva difforme “in misura superiore a 1.000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva”.
Trattasi di norma con esplicita portata retroattiva;
il legislatore, infatti, ne impone in maniera espressa l'applicazione a tutte le “difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore” della medesima legge (e, quindi, anche nei confronti della odierna ricorrente).
Considerato quindi fondato l'accertamento e visto il mancato pagamento della sanzione amministrativa imposta dalla legge regionale, il Comune, nella data del 01.06.2022 ha emesso l'ordinanza d'ingiunzione per cui è causa, per l'importo di euro 40.000,00 (Doc. 1 parte resistente).
Occorre premettere che, per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, l'art. 6 del Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011, prevede che le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo.
Nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice, spettando quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (Cass. Sez. VI Civ. Ord. N.18575/14).
Come si legge nella relazione di sintesi: “Raffrontando la documentazione tecnica acquisita prima del sopralluogo con la situazione di fatto sono emerse delle evidenti incongruità, in sede di sopralluogo è apparso evidente come nel piazzale a quota superiore, quello in cui era in corso la lavorazione, il limite autorizzato fosse stato superato, andando ad interessare due ulteriori mappali, distinti ai n. 25 e 26 del foglio 35 risultati peraltro nella disponibilità di soggetto terzo (
[...]
. Parte_3
All'atto del sopralluogo il Direttore responsabile Perito Minerario ed il progettista Persona_1
Geom. portatisi in cava, hanno sostenuto che lo sconfinamento era conseguente Parte_4 ad un intervento di messa in sicurezza volto a ridurre i pericoli di possibili crolli nelle fasi successive che prevedono la prosecuzione dei lavori verso il basso, e che il tutto era stato sanato con il Comune anche tramite una SCIA. CP_1
Nella perizia asseverata dal Geometra tecnico incaricato dalla Società (Doc. 9) – Parte_4 si legge che la Società “nel corso dell'anno 2018 e più precisamente prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 2 ottobre 2018 n. 54 ha eseguito nell'ambito della C n. 56 Parte_5
(…) lavorazioni in difformità volumetrica che hanno comportato l'asportazione di volumi di materiale lapideo superiori a complessivi 1000 Mc rispetto al progetto di coltivazione autorizzato”, tuttavia non è chiaro se tale indicazione si riferisca al dato complessivo.
La relazione a firma del Dirigente Settore Marmo, Geol. (Doc. 14 parte Persona_2 resistente) confermando che le due difformità effettuate dalla ricorrente – l'una antecedente al febbraio 2017 (per la quale è stato emesso, a febbraio 2017, il verbale dell'importo di Euro
10.000,00 e l'altra oggetto della presente controversia, (per la quale è stata emessa ordinanza ex art. 58 bis LRT 35/2015 – sono differenti e riguardano “per l'aria sovrapposta, due scavi realizzati nella stessa area ma eseguiti in tempi diversi”, in successione temporale e geometrica differente e quindi entrambe da sanzionare” (Doc. 14 parte resistente), senza tuttavia differenziare quantitativamente le due violazioni. il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di SS RR escusso Testimone_1 all'udienza del 17 Maggio 2024, nel dichiarare che “per quanto riguarda i lavori riscontrammo uno sconfinamento leggero verso altra proprietà” ha precisato non solo che “nel calcolo dello sconfinamento non facemmo un rilievo strumentale“ ma anche che “non credo che avessimo tenuto conto del precedente sconfinamento già contestato.”
La Dott. , responsabile AT, escussa all'udienza del 17 maggio 2024, nel Persona_3 confermare di aver redatto gli atti del procedimento a sua firma, ha dichiarato di essere a conoscenza del sopralluogo del 15 febbraio 2017 ma di non essere certa che se ne sia tenuto conto ai fini del calcolo dei metri quadri in eccedenza (rispetto allo sconfinamento).
Il perito minerario Dott. sempre escusso all'udienza del 17 maggio 2024, ha Persona_1 confermato che le contestazioni sollevate con il verbale del 16 febbraio 2017 sono le stesse ricomprese nella procedura ex art 58 bis legge regione Toscana 35 2015, oltre ad aver precisato che al momento del sopralluogo di Dicembre 2018 da parte di AT e Carabinieri Forestale erano ancora in corso i lavori della . CP
L'NG. , escusso all'udienza del 17 Novembre 2023 ha confermato che le Testimone_2 contestazioni sollevate con il verbale del 16 febbraio 2017 sono le stesse ricomprese nella procedura ex art 58 bis legge regionale 35 2015.
In definitiva nel caso di specie risulta evidente che le due violazioni contestate attengono a porzioni di aree, in gran parte sovrapponibili, come si evince chiaramente dalla piantina depositata (tavola tecnica Doc. 12 parte resistente), tuttavia, a fronte delle contestazioni emerse dal ricorso, il non ha dimostrato, in modo certo ed inequivocabile, la portata del secondo Controparte_1 intervento, cioè che il secondo accertamento, scorpori quanto già accertato e sanzionato ed estinto con il pagamento della relativa sanzione, e che, di conseguenza, il quantitativo relativo all'ordinanza quivi impugnata sia effettivamente superiore a 1000 metri cubi, soglia oltre la quale può ritenersi corretta l'irrogazione della sanzione.
In buona sostanza non viene adeguatamente ricostruito un procedimento logico deduttivo chiaro da cui si possa evincere la portata del secondo sbancamento, non risultando, in questa sede, precisata la portata del primo.
Pertanto, in tale contesto di incertezza probatoria. l'amministrazione comunale non ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio.
Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione merita di essere annullata, con ciò risultando assorbita ogni ulteriore questione.
- IN PUNTO SPESE
Si ritiene che nel caso di specie sussistano gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 Cpc, per addivenire ad una integrale compensazione delle spese di lite, che si individuano nella peculiarità della controversia e nell'indubbio disagio probatorio del resistente, in termini di quantificazione, tenuto conto che entrambe le contestazioni riguardavano aree sovrapponibili.
P.Q.M.
il GIUDICE ONORARIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti del resistente , in persona del Sindaco pro tempore, ogni Controparte_1 diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza dirigenziale n. 485, emessa dal CP_1
il 1 Giugno 2022;
[...]
- compensa integralmente le spese;
Verbale chiuso ad ore 18,30
SS, li 07/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Giovanni Tori