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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/09/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 503 /2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 22/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. GRAZIANI MARIELLA , per la parte Parte_1
l'Avv. CUCCHIELLA , per la parte . Pt_2
L'Avv. GRAZIANI MARIELLA, per la parte si riporta e chiede Parte_1
che la causa venga decisa.
L'Avv. CUCCHIELLA , per la parte , si riporta e chiede che la causa venga decisa Pt_2
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 503 /2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 503 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIANI MARIELLA giusta delega in Parte_1
atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona Pt_2 alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso merito a seguito di atp
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare l'esito dell'ATP, ritenendo non esaustiva la Parte_1 esperita CTU e chiedendo la condanna dell' al diritto alla pensione di invalidità 100% o in Pt_2
subordine all'assegno mensile di invalidità, dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la CTU, esperita nella fase ATP, risulta immune Pt_2 da vizi logici e giuridici e chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso.
Con ordinanza, veniva accolta la richiesta di rinnovo CTU e, la causa, dopo il deposito, rinviata per la discussione. Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate.” Le menomazioni ….determinano in lo status di invalido civile al Parte_1
75% a decorrere dall'obbiettività relativa nel corso delle operazioni peritali del giugno 2025, epoca in cui si ritengono documentate le condizioni patologiche sanitarie correlate al diritto all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71 e s.m.i…..Si dispone la revisione del paziente a giugno 2026 per la verifica della permanenza dei requisiti oggetto della presente indagine medico-legale”
Deve quindi ritenersi che non sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto della invalidità 75% e dei relativi benefici.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico dell' . Pt_2
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2
così decide
• Accoglie il ricorso;
• Accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti per Parte_1
il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità percentuale 75% a decorrere dal giugno 2025
• Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.100,00 Pt_2
comprese quelle della fase Atp, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge da distrarsi.
• Pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell' , come liquidate in separato Pt_2
decreto
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 22/09/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 22/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. GRAZIANI MARIELLA , per la parte Parte_1
l'Avv. CUCCHIELLA , per la parte . Pt_2
L'Avv. GRAZIANI MARIELLA, per la parte si riporta e chiede Parte_1
che la causa venga decisa.
L'Avv. CUCCHIELLA , per la parte , si riporta e chiede che la causa venga decisa Pt_2
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 503 /2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 503 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIANI MARIELLA giusta delega in Parte_1
atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona Pt_2 alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso merito a seguito di atp
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare l'esito dell'ATP, ritenendo non esaustiva la Parte_1 esperita CTU e chiedendo la condanna dell' al diritto alla pensione di invalidità 100% o in Pt_2
subordine all'assegno mensile di invalidità, dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la CTU, esperita nella fase ATP, risulta immune Pt_2 da vizi logici e giuridici e chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso.
Con ordinanza, veniva accolta la richiesta di rinnovo CTU e, la causa, dopo il deposito, rinviata per la discussione. Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate.” Le menomazioni ….determinano in lo status di invalido civile al Parte_1
75% a decorrere dall'obbiettività relativa nel corso delle operazioni peritali del giugno 2025, epoca in cui si ritengono documentate le condizioni patologiche sanitarie correlate al diritto all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71 e s.m.i…..Si dispone la revisione del paziente a giugno 2026 per la verifica della permanenza dei requisiti oggetto della presente indagine medico-legale”
Deve quindi ritenersi che non sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto della invalidità 75% e dei relativi benefici.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico dell' . Pt_2
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2
così decide
• Accoglie il ricorso;
• Accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti per Parte_1
il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità percentuale 75% a decorrere dal giugno 2025
• Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.100,00 Pt_2
comprese quelle della fase Atp, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge da distrarsi.
• Pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell' , come liquidate in separato Pt_2
decreto
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 22/09/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis