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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/07/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2273 dell'anno 2022
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Nardiello ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Mancini n. 70;
APPELLANTE
E
con sede in Avellino presso la casa comunale sita in Piazza Del Controparte_1
Popolo, n. 1, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Rosario Trocino ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Beata Elia di San Clemente n. 204;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 7.06.2022 ha proposto impugnato la sentenza n. Parte_1
448/2022 resa dal Giudice di Pace di Avellino nel procedimento recante R.G. n. 622/2021 chiedendo di riformarla o annullarla e, per l'effetto, di accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado condannando il al Controparte_1
pagamento dei danni derivanti dal sinistro stradale avvenuto il 14.2.2019 oltre interessi, sosta tecnica e rivalutazione monetaria. In punto di fatto la parte ha rappresentato che in data
14.12.2019, mentre era alla guida dell'autovettura Audi A6 tg. EZ536AS in Avellino alla via
Annarumma, all'incrocio con via Feola, era finito in una profonda buca invisibile a causa dell'acqua piovana, non segnalata e non illuminata, riportando danni alla ruota anteriore destra e
1/5 la ruota posteriore destra, nonché ulteriori danni al cerchio, al braccetto ed alle parti meccaniche come indicate nel preventivo di spesa. Tra i motivi di appello la parte ha contestato la motivazione del giudice di pace denunciando la violazione degli artt. 115, 116 e 132 comma I, n.
4, c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. per non aver il giudice valutato le prove testimoniali e il contenuto delle stesse e per aver erroneamente interpretato la consulenza espletata che aveva in più punti accertato la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente, quantificandoli in €
730,00 più iva.
Con memoria del 24.10.2022 si è costituito il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della riforma della sentenza gravata ai sensi degli artt. 342 e 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; l'inammissibilità delle prove testimoniali espletate in I grado per non aver l'appellante indicato i testimoni oculari nell'atto di citazione e perché fondate su valutazioni o articolate in modo negativo. Infine,
l'appellato ha ritenuto infondate le avverse contestazioni sulla c.t.u. osservando che i danni lamentati evidenziano che “il veicolo procedesse a velocità molto sostenuta poiché, diversamente, tali danni non si sarebbero verificati”.
All'esito dell'udienza del 22.01.2024, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281sexies
c.p.c. Con le note conclusionali le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
L'appello è parzialmente fondato alla luce delle seguenti motivazioni.
In via preliminare, vale rilevare che il gravame risulta ammissibile, in quanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., contiene la chiara indicazione delle parti della sentenza censurata, con l'enunciazione specifica dei motivi di impugnazione.
Sempre in via preliminare, vale osservare che con sentenza n. 448/2022 il Giudice di Pace di
Avellino ha rigettato la domanda dell'attore in ragione della mancata prova del danno. Deve essere, infatti, evidenziato che, sebbene nella prima parte dell'esposizione in fatto il giudicante ha richiamato anche la mancata prova del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato, dall'esame complessivo della sentenza emerge che il giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda per la mancata prova da parte dell'attore del danno lamentato in base alla non corrispondenza dei danni accertati dal ctu con quelli dichiarati dall'attore, alla mancata produzione di fotografie relative agli ingenti danni lamentati e alla mancata produzione della fattura fiscale ai fini della prova della riparazione del veicolo. Con particolare riferimento agli esiti della ctu il giudice ha precisato che la sussistenza di danni accertata dal consulente in ordine
2/5 alla foratura dello pneumatico anteriore destro, alla rottura del braccio oscillante inferiore sospensione anteriore destra e al parasassi interno non poteva dirsi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda per avere il consulente formulato solo una valutazione di probabilità e non di certezza.
Quanto alla prova testimoniale regolarmente espletata nel corso del giudizio di primo grado, vale, invece, rilevare che il teste ha confermato la dinamica dell'incidente riferendo Testimone_1
di aver visto a circa 10 metri di distanza un'Audi A6 di colore grigio, che durante la percorrenza
“a velocità moderata improvvisamente si fermava” a causa di una buca profonda, presente sulla strada e ricolma d'acqua, non visibile e non segnalata;
di aver verificato, insieme all'odierno appellante, la foratura degli pneumatici anteriore e posteriore destro e i cerchi in lega “ammaccati”; che il conducente del veicolo aveva telefonato i vigli urbani di Avellino, non intervenuti perché impegnati in altri rilievi e per l'assenza di feriti ed infine che l'auto veniva lasciata in uno spiazzale al margine della carreggiata. nella qualità di legale rappresentante al 50% Controparte_2
dell'autocarrozzeria ha riferito di aver visionato il veicolo Parte_2
modello Audi A6, di aver sostituito il braccio oscillante anteriore destro, i due pneumatici anteriore e posteriore destro ed il disco ruota destro, in quanto “non riparabili” confermando il preventivo di spesa e che i prezzi dei pezzi di ricambio e della manodopera ricavati dal listino
ANIA in vigore al momento della perizia.
Ciò premesso, deve essere ricordato in punto di diritto che, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., la parte attrice è tenuta a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con il bene, e il convenuto la sussistenza del caso fortuito.
Orbene, nel caso di specie, la dinamica dell'incidente risulta confermata dal teste escusso che ha riferito quanto sopra riportato con la conseguenza che può ritenersi accertata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno. In merito deve essere evidenziato che il Controparte_1
non ha dato prova del caso fortuito e che dall'esame delle fotografie prodotte in atti si rileva chiaramente che il veicolo presenta un evidente danneggiamento allo pneumatico anteriore destro, compatibile con la dinamica dell'impatto con una buca di profondità rilevante (cfr. all.
“foto e luoghi danni” prodotto nel fascicolo di primo grado).
In ordine alla prova dei danni, esclusa dal giudice di pace, deve essere osservato che, indipendentemente dal richiamo operato dal ctu alla probabilità, dall'esame della relazione peritale emerge chiaramente l'accertamento della compatibilità della dinamica dell'incidente con
3/5 alcuni danni denunciati dalla parte che, peraltro, risultano quantificati in maniera specifica. In altri termini dall'esame dell'elaborato peritale del ctu depositato in atti, che si è basato sull'esame dei documenti non avendo il consulente a disposizione il veicolo danneggiato, si evince che la dinamica del sinistro è risultata compatibile con quella indicata dall'attore anche se i danni denunciati non sono stati ritenuti integralmente provati. Il consulente ha, infatti, descritto i danni subiti dal veicolo a causa dell'impatto con la buca riferendo che quelli ritenuti “più probabili” attengono alla - foratura del pneumatico anteriore destro;
alla rottura del braccio oscillante inferiore sospensione anteriore destra;
al Parasassi interno. ed evidenziando che solo questi sono desumibili dalla documentazione fotografica agli atti di causa e dalla tipologia di impatto, considerando la moderata velocità di percorrenza dichiarata dal conducente” (cfr. pagina 10 della relazione). Il c.t.u. ha, altresì, precisato che i danni suindicati non hanno provocato la deformazione strutturale dell'auto danneggiata, quantificandone i costi in complessivi € 730,00, comprensivi di manodopera ed iva (cfr. pagina
14 della relazione). In particolare il consulente ha ritenuto conformi soltanto tre voci di danno rispetto a quelle indicate dall'attore, ossia relative alla foratura del pneumatico anteriore destro, alla rottura del braccio oscillante inferiore sospensione anteriore destra e al parasassi interno, escludendo le altre voci richieste nell'atto introduttivo di primo grado ed elencate sul preventivo di spesa prodotto pari ad € 2.990,96 e indicante “…protezione inf. paraurti ant.; protezione inf. motore;
protezione ant. inf. motore;
braccio oscillante inf. sosp. ant.; braccio oscillante sosp. ant.; ammortizzatore ant.;”.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'istruttoria svolta in primo grado, la documentazione in atti e le conclusioni cui è giunto il ctu in ordine all'individuazione e alla quantificazione dei danni complessivi riportati dall'autovettura, complessivamente considerati, risultano idonee all'accoglimento solo parziale della domanda limitatamente alla cifra stimata dal c.t.u, pari ad euro 730,00 complessivi.
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico del soccombente e liquidate tenuto conto del valore della causa, che si determina in base al decisum, dell'omesso espletamento della fase istruttoria nel presente giudizio e dei valori medi previsti nel D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
4/5 - accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado n.
448/2022 condannando il al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1
somma di € 730,00 oltre interessi come per legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro € 808,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge ed euro 271,5 per spese vive con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
-pone definitivamente a carico del le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso all'esito dell'udienza del 14.7.2025 il 19.7.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5