Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26249
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Sentenza 18 ottobre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 3 luglio 2018, con il giudice estensore Maria Acierto. Le parti ricorrenti, rappresentanti di aziende agricole, contestavano la giurisdizione del giudice amministrativo in merito a un prelievo supplementare sulle quote latte, sostenendo che la controversia dovesse rimanere di competenza del giudice ordinario, in virtù di una norma transitoria. Le aziende richiedevano il riconoscimento della non debenza del prelievo e la dichiarazione di illegittimità della trattenuta operata dall'acquirente.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha argomentato che il prelievo contestato derivava dall'esercizio di un potere di regolamentazione pubblica, finalizzato al riequilibrio del mercato lattiero, e che la controversia coinvolgeva interessi legittimi piuttosto che diritti soggettivi. La Corte ha sottolineato che la norma transitoria non modificava i criteri di riparto della giurisdizione, confermando che la causa petendi era legata all'esercizio del potere amministrativo e non a un diritto soggettivo. Pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo è stata ritenuta corretta e necessaria per la risoluzione della controversia.

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Massime1

Le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ancorché instaurate prima dell'entrata in vigore della legge n. 109 del 2005, di conversione del d.l. n. 63 del 2005 (il cui art. 2 "sexies" attribuisce tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), appartengono alla giurisdizione amministrativa ove a questa siano da ricondurre alla luce del preesistente criterio generale di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa poiché la "causa petendi" coinvolgeva l'esercizio del potere impositivo dell'AGEA, essendo la domanda del produttore-venditore lattiero, avanzata nel 2003, volta a contestare la legittimità del credito dell'ente ed il conseguente trattenimento del corrispondente importo da parte del "primo acquirente" della fornitura di latte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26249
    Data del deposito : 18 ottobre 2018

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