Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1249/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249/2025 R.G. avente ad oggetto: mutamento di sesso
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Miguel Coraggio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Federica Giordano, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
AVV. ANNAMARI GIORDANO (C.F. , quale curatore C.F._3 speciale della minore [nata a Parigi (Francia) in [...] Persona_1
8.12.2012)]
RESISTENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.6.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito questo Tribunale con ricorso del 19.2.2025 esponendo di: Parte_1
1) di percepire fin dall'età adolescenziale un'identità di genere femminile;
2) di aver effettuato gli studi universitari a Parigi dove ha conosciuto e sposato la sig.ra 3) dal matrimonio è nata la figlia Controparte_1 PE
(8.12.2012); 4) nel 2020 l'intero nucleo familiare si è trasferito a Salerno;
5) sebbene il ricorrente avesse maturato da tempo la piena consapevolezza di non vedersi riconosciuto nel sesso maschile, ha preferito celare la propria identità di genere femminile in attesa che la figlia avesse la maturità giusta per comprendere tale circostanza;
6) ad oggi sia la moglie che la figlia sono a conoscenza della sua condizione e l'hanno pienamente accettata;
7) di aver scelto da tempo il nome avendo già ottenuto in Francia la rettifica in tal senso CP_2 del proprio nome;
8) nel marzo 2024 si è rivolto al consultorio dell'ASL di Per_2
Salerno che, con relazione del 29 maggio 2024, ha accertato la sua disforia di genere.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e di ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Salerno la rettifica dei suoi dati anagrafici, affinché risulti l'appartenenza al genere femminile e la modifica del prenome in “ CP_2
”. Per_3 si costituiva con comparsa del 5.5.2025 concludendo per Controparte_1
l'accoglimento delle domande del ricorrente.
L'Avv. Annamaria Giordano, nominato dal GD curatore speciale della minore con decreto del 20.2.2025, si costituiva con comparsa del 25.5.2025 PE concludendo per l'accoglimento delle domande avendo riscontrato serenità ed equilibrio tra i componenti del nucleo familiare e una piena accettazione da parte della minore della reale identità del padre.
Alla udienza del 27.5.2025 il G.D. procedeva alla audizione delle parti ed all'ascolto della minore.
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Alla udienza del 10.6.2025 la parti comparse personalmente davano atto di non voler sciogliere il loro matrimonio contratto all'estero (Parigi, Francia) e di seguito trascritto in Italia presso il Comune di residenza.
Alla medesima udienza i difensori venivano invitati alla discussione orale e, all'esito della stessa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
A) Com'è noto l'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, avevano chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non doveva più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza del 23.7.2024 n. 143 – sempre in applicazione dei suesposti principi e dell'ormai mutato quadro normativo e
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giurisprudenziale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, D.gs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che l'autorizzazione prevista dalla norma mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
Venendo al caso di specie, il Tribunale evidenzia che all'esito del procedimento è emerso che ha definitivamente acquisito una identità di genere Parte_1 diversa da quella derivante dai caratteri sessuali primari, a livello personale, familiare e sociale.
L'irreversibilità del percorso di acquisizione di una nuova identità di genere risulta, invero, risultata documentata dalla relazione del 21.5.2024 del
Consultorio DIG dell'ASL di Salerno nella quale viene diagnosticata una disforia di genere (“La forte motivazione ad intraprendere terapia ormonale, iter legale per cambio di genere anagrafico e autorizzazione interventi femminilizzanti, si configurano come elemento prognostico favorevole. La discrepanza che vive tra il genere biologico e quello di elezione gli causa un disagio clinicamente significativo ed ormai intollerabile in riferimento all'angoscia conseguente Si riferisce a sé stesso in termini femminili configurandosi con uno schema ed un ideale corporeo di sé di tipo femminile. La motivazione ad essere riconosciuto come donna ad appartenere ad un genere sessuale diverso da quello biologico non assume i caratteri dell'ideazione delirante.”).
Inoltre, dalla audizione dell'istante è emersa la serietà, radicalità ed irreversibilità della scelta operata dall che presenta ormai sembianze Pt_1 esterne chiaramente femminili (cfr. verb. ud. del 27.5.2025).
In particolare, il ricorrente ha riferito:
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1) di aver percepito una identità di genere femminile fin dall'adolescenza e di aver represso tale sentire in ragione dell'ambiente sociale in cui è cresciuto;
2) di aver rappresentato tale situazione alla moglie sin dalla loro frequentazione;
3) di aver atteso per avviare e portare avanti il necessario percorso – anche legale
– per la transizione nell'interesse della figlia minore cui ha spiegato PE la situazione dopo essersi consultato con uno psicologo;
4) di essere pronto a portare a termine il percorso di adeguamento dei caratteri sessuali e dei dati anagrafici, quest'ultimo peraltro già attuato in Francia con l'aggiunta del nome al proprio. CP_2
In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere definitiva la condizione sessuale del ricorrente che ha da tempo affermato la propria identità di genere in ogni contesto, familiare, lavorativo e sociale;
il che dimostra il carattere irreversibile della sua scelta, frutto di un percorso psico–fisico articolato e complesso ma fortemente voluto.
Inoltre, la suddetta conclusione viene altresì rafforzata dalla totale adesione della moglie e della figlia minore che non hanno manifestato alcuna PE problematica in ordine alla scelta dell'Aversano, mostrandosi pienamente consapevoli della sua reale identità e considerandolo unicamente un partner/genitore affettuoso e premuroso indipendentemente dal suo genere.
In particolare, in sede di ascolto ha riferito che “Per me nulla è PE cambiato rispetto a prima nel rapporto con PA. Io non avevo intuito nulla prima che loro me ne avessero parlato, ma posso dire che dopo che me lo hanno detto vedo PA più sereno e felice. Quindi sono anche io felice per lui e contenta che finalmente possa portare avanti questo suo desiderio. Io vivo la situazione in maniera assolutamente serena e sono favorevole a che PA vada avanti nel suo percorso di transizione”(cfr. verb. ud. del 27.5.2025).
Alla luce di quanto sin qui esposto vanno, pertanto, accolte sia la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali sia quella di rettificazione di attribuzione di sesso.
All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'assegnazione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
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L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit (“Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'Aversano deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ in “ ”, risultando Pt_1 Parte_2 quest'ultimo il nome con il quale da molti anni egli è conosciuto nel mondo esterno.
Il Tribunale prende atto della volontà dichiarata dalle parti alla udienza del
10.6.2025 di non voler sciogliere il loro matrimonio contratto all'estero (Parigi,
Francia) e di seguito trascritto in Italia presso il Comune di residenza.
L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza il ricorrente, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
- visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e l'art. 31 d.lgs. 150/2011, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di C.F._1
“ ”; CP_2 Per_3
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad facendo constare Parte_1 per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” Per_4
e come “ ” e non altrimenti;
CP_2 Per_3
6 Proc. R.G. n. 1249/2025
- prende atto della volontà delle sigg.re (già CP_2 Parte_3 [...]
e di non voler sciogliere il matrimonio dalle Pt_1 Controparte_1 medesime contratto all'estero (Parigi, Francia) e di seguito trascritto in Italia presso il Comune di residenza;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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