CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 50/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Corvo n.121, C.F. , CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Edoardo Torlini e Simone Budelli,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Budelli in Perugia, via Dottori n.85,
in forza di delega apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellanti=
nei confronti di
, nato a [...] il 1°.7.1942, ivi residente in [...]
degli sciatori n.21, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_3
Gianmarco Fanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta pagina 1 di 23 elettronica, come da procura rilasciata in calce alla memoria di comparsa per l'istanza sospensiva;
-Appellato=
e
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2 [...]
, C.F._4
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_3
C.F. , CodiceFiscale_5
nato a IA il 4.6.1981 ed ivi residente, C.F. CP_4 [...]
, C.F._6
tutti rappresentati e difesi, giusta delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Endrio Coccia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in IA, via delle Cascine n.1;
-Appellati=
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte in data 11.9.2024;
Per le parti appellate come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto i fratelli e al CP_1 Persona_1
fine di ottenere la divisione del compendio ereditario proveniente dal de cuius CP_2
[...]
pagina 2 di 23 In particolare gli attori dichiaravano di essere figli -unitamente a e CP_1
di deceduto il 22.6.1990, che aveva lasciato testamento col Persona_1 CP_2
quale aveva disposto delle proprie sostanze e delle modalità di divisione del fabbricato adibito in parte ad uso albergo sito in via Sibilla a Castelluccio di IA;
ciò posto gli attori chiedevano che, previa collazione delle donazioni ricevute da CP_1
(mediante compravendite simulate) e tenuto conto dei debiti maturati da CP_1
nei confronti dei coeredi, fosse disposta la divisione degli immobili costituenti l'asse ereditario.
Si costituiva in giudizio che resisteva alla domanda di parte attrice CP_1
deducendo la mancata impugnazione del testamento, l'infondatezza delle tesi svolte in citazione e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale di divisione sugli immobili oggetto di lite.
Gli eredi di già deceduto, vale a dire Persona_1 Persona_2 CP_2
e rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 cpc la causa veniva assegnata in decisione ed il primo istruttore, con sentenza non definitiva n.10/2017, qualificava il testamento quale assegno divisorio semplice;
la causa quindi proseguiva davanti al
Tribunale di Spoleto che disponeva una CT finalizzata alla formazione del progetto divisionale.
Con sentenza n.426/2022 il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica approvava il progetto divisionale relativo ai soli terreni secondo il progetto dell'elaborato peritale (con assegnazione dei 4 lotti mediante estrazione a sorte) e,
quanto ai fabbricati, assegnava l'immobile sito in Castelluccio di IA, identificato al
C.F. al F.48, particella 91, subalterni 1 e 2, particella 106, subalterni 1 e 2 agli eredi di assegnava il terreno (area di sedime dell'albergo, andato distrutto a Persona_1
pagina 3 di 23 seguito dei noti eventi sismici del 2016) sito in IA, identificato al C.T. di quel
Comune al foglio 48 part. 452 a;
disponeva una serie di conguagli che, in CP_1
ragione della maggior quota attribuita a , venivano posti a carico di detto CP_1
convenuto ed a favore degli attori.
Avverso la sentenza definitiva n.426/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto il 17.06.2022
hanno interposto appello e per una nutrita serie di motivi, Parte_1 Parte_2
e segnatamente:
“A) Nullità dell'ordinanza del G.I. emessa in data 17.1.2019 nell'ambito del
procedimento R.G. 612/2006, pendente di fronte al Tribunale di Spoleto, per violazione
degli artt. 101, 112, 113 cpc, nonché dell'art. 111 Cost. “giusto processo”. Violazione
degli artt. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti
di fatto e di diritto”;
sostengono gli appellanti che l'ordinanza istruttoria citata abbia “inopinatamente”
escluso dalla comunione ereditaria l'area di sedime su cui insisteva l'albergo prima dei citati eventi sismici, con ciò rendendo vana la possibilità di “realizzare una perfetta parità tra le quote assegnate ai fratelli e ” (pag.11). Pt_2 Pt_1 CP_1
“B) Nullità della sentenza parziale n.426/2022 del Tribunale di Spoleto emessa
nell'ambito del procedimento 612/2006 per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 cpc.
Violazione degli artt. 112, 113 cpc e 132 comma 2 n.4 cpc. Errata e/o falsa applicazione
dell'art. 733 c.c. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto e
contraddittorietà della motivazione”;
ritengono gli appellanti che l'art. 733 cod. civile presupponga una valutazione dei singoli cespiti, in difetto della quale sia impossibile rendere paritarie le singole quote.
Inoltre la sentenza impugnata, laddove ha affermato l'inapplicabilità in concreto dell'art.
pagina 4 di 23 parziale n.10/2017, che ha affermato la piena applicabilità del principio fondante dell'art. 733 cod. civile.
“C) Ulteriori profili di erroneità della perizia e della sentenza nella individuazione delle
quote ereditarie, in quanto non si è tenuto dei debiti a favore della massa ereditaria
accumulati dal convenuto per l'uso esclusivo del complesso alberghiero CP_1
dal 1997”;
la tesi sostenuta dall'appellato è che il caso in esame dovesse essere CP_1
regolato dall'art. 734 cod. civile, con conseguente inesistenza della comunione ereditaria, ma l'approdo cui è giunta la sentenza parziale perviene alla soluzione opposta, con obbligo per di corrispondere il rimborso del godimento CP_1
esclusivo del bene adibito ad albergo, quanto meno a far data dal 2009, allorché era venuta meno la comune genitrice nominata usufruttuaria dal de cuius e Persona_3
marito CP_2
“D) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha motivato sulla
domanda attorea avente ad oggetto la collazione dei seguenti atti di vendita dissimulanti
Per_ atti di donazione: - atto del 7.1.1984 rogito notaio di IA, con cui i coniugi
e vendono al figlio il terreno censito al Catasto al foglio 48 p.lla CP_1 Per_3 CP_1
480 al prezzo di £.2.200; - atto del 17.1.1985 rogitato dal notaio di IA con PE
cui cede al figlio il diritto di sopraelevazione (sopra il 2° piano CP_2 CP_1
fuori terra) e censito al foglio 48 p.lla 452, per un corrispettivo di £.1.950.000; - atto del
14.1.1989 (successivamente alla redazione del testamento) rogitato dal notaio di PE
IA, con cui cede al figlio il terreno ubicato in IA e distinto CP_2 CP_1
al Catasto foglio 48 p.lla 471, per un corrispettivo (£.
3.000.000 non versato)”;
sostengono gli appellanti che gli atti descritti costituiscano delle donazioni dissimulate,
sia per “la modestia del prezzo” che per “la mancata corresponsione della somma pagina 5 di 23 indicata quale corrispettivo”. La tesi del primo giudice è che il soggetto che agisce in collazione non sia un terzo estraneo (in quanto subentra nella posizione del de cuius) per cui il termine di prescrizione -decennale- sarebbe ampiamente decorso, ma l'azione di simulazione è in realtà imprescrittibile, siccome diretta a dimostrare sia la nullità del negozio simulato che di quello dissimulato.
“E) Invalidità e/o nullità della sentenza impugnata per insufficiente e/o contraddittoria
e/o illogica motivazione. Nullità per travisamento dei fatti, delle risultanze istruttorie e
del contenuto della sentenza parziale n.10/2017 passata in giudicato. Violazione
dell'art. 132 cpc, comma 2 n.
4. Violazione degli artt. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc”;
un ulteriore motivo di contraddittorietà della sentenza gravata è dato dal fatto che il primo giudice, dopo aver affermato il principio del favor testamenti, lo ha sostanzialmente eluso, affermando che l'assenza di quote astratte escluderebbe ogni contrasto tra le attribuzioni previste per ogni singolo erede e la lesione della legittima
(anche tenuto conto del fatto che gli attori non avevano proposto azione di riduzione).
Così argomentando il primo giudice è giunto ad un progetto di divisione che non tiene in alcun conto la volontà del testatore, dato che: 1) assegna a il 67% del CP_1
valore del nuovo albergo;
2) ignora il fatto che le porzioni attribuite ai figli e Pt_1
erano situate al “piano nobile”, vale a dire al primo piano che si affacciava sul Pt_2
Pian Grande e sulla piazza d'ingresso del paese.
“F) individuazione del criterio per la determinazione dei conguagli a favore degli attori.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.c.”;
i conguagli in denaro previsti nel testamento non sono mai stati corrisposti e, in ogni caso, il loro valore andrebbe rivisto e rapportato alla proporzione tra il rispettivo ammontare ed il valore di stima degli immobili al momento della stesura del testamento,
vale a dire alla data del 1987.
pagina 6 di 23 “Richieste subordinate: G) in via subordinata, si eccepisce la omessa trascrizione
dell'atto pubblico 17.1.1985, rogato dal notaio di IA, in forza del quale PE
ha ceduto al figlio il diritto di sopraelevazione del secondo piano, CP_2 CP_1
del fabbricato adibito ad albergo, in IA loc. Castelluccio, Via della Sibilla, censito
al F.48 part. 452. Violazione e mancata applicazione della norma prevista dall'art. 2643
n.2 e segg. c.c. Violazione e omessa applicazione degli artt. 2658 e 2659 c.c. Violazione
degli artt. 112 e 113 cpc. Violazione degli artt. 2658 e 2659 c.c.; H) in via subordinata,
si eccepisce la nullità dell'atto pubblico 14.1.1989 del notaio di IA, PE
successivo al testamento che reca la data del 14.1.1987; I) Violazione dell'art. 934 c.c.,
dandosi atto che, comunque la proprietà superficiaria era del testatore, richiamate ed
applicate se del caso, le disposizioni di cui ai successivi artt. 936, 937 e 938 c.c., anche
in applicazione dell'art. 625 I° e II° comma c.c.; L)” l'assoluta irrilevanza delle scritture private del 4.6.1979 e 26.6.1979, disconosciute dagli attori ma per le quali non è stata chiesta la verifica, poiché i beni immobili accedono al proprietario del terreno;
M)
sempre in via subordinata, le vendite dissimulanti donazioni che sono irrilevanti in quanto i fabbricati che gravano sulla particella 452 appartenevano al de cuius in base al principio dell'accessione (art. 934 c.c.); N) la reiterazione delle “istanze istruttorie
descritte analiticamente nella memoria ex art. 183 co.6 n.2 cpc” (e non ammesse).
In conformità di quanto argomentato e dedotto gli appellanti hanno così concluso:
“A) dichiarare la nullità della ordinanza del Giudice in data 17 gennaio 2019 che aveva
escluso dalla comunione legale gli immobili di via degli Sciatori, in Castelluccio di
IA e, per l'effetto, ricomprendere nella eredità del defunto detto CP_2
cespite già assegnato a e, quindi, agli eredi di quest'ultimo. Persona_1
pagina 7 di 23 B) Conseguentemente, preso atto del grave danneggiamento dell'edificio destinato ad
albergo e della conseguente demolizione e rimozione delle macerie, disporre un progetto
di ricostruzione dell'albergo medesimo in modo da costituire tre parti di eguale valore
da assegnarsi agli eredi designati , e . Pt_1 Pt_2 CP_1
C) Dichiarare tenuto a corrispondere agli attori e CP_1 Parte_1 Pt_2
una indennità annua a favore degli attori, a far data dalla morte della comune
[...]
genitrice usufruttuaria (luglio 2009) sino all'evento sismico dell'ottobre 2016, in
ragione dell'importo annuo di euro 50.160,00, ovvero dell'altra maggiore e/o minore
che dovesse risultare più equa.
D) Dichiarare che gli atti pubblici descritti a tale capo dissimulano chiaramente una
donazione e, per l'effetto, in quanto tali, devono essere revocati, con la conseguenza che
i beni immobili oggetti dei contratti citati debbono far parte del patrimonio disponibile,
a favore degli aventi diritto.
E) Dichiarare, nella fattispecie, la applicabilità della sentenza 10/2017 pubblicata il
6/2/2017, e, conseguentemente, visto ed applicato l'art.733 c.c., disporre quote paritarie
tra gli eredi designati , e . Pt_1 Pt_2 CP_1
F) In via subordinata, rispetto al capo E) determinare i conguagli da corrispondersi agli
appellanti in base al testamento, con riferimento ai valori tenuti presenti dal testatore al
momento della redazione del testamento, sì da riproporre le medesime proporzioni al
momento dello scioglimento della comunione.
G) In via subordinata gradata, dichiarare l'atto pubblico del 17.1.1989, rogato dal
notaio in quanto costituiva un diritto reale, a favore di un terzo, da parte del de PE
cuius, imponeva la trascrizione dell'atto ai pubblici registri, con la conseguenza che, in
difetto, non è opponibile a terzi che hanno trascritto la domanda giudiziale, ai sensi
degli artt. 2658 e 2659 c.c.
pagina 8 di 23 H) In via subordinata, dichiarare nullo e inefficace l'atto pubblico del 17.1.1989, rogato
dal notaio laddove assegna a 3 vani della particella 480 (v. atto PE Parte_2
Per_ 7.1.1984 notaio ) e a la possibilità di autorimessa nella part. 471, Parte_1
venduta nell'atto sopra richiamato”. PE
Si è costituito in giudizio che ha resistito all'impugnazione deducendo, CP_1
in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di censure specifiche alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice ed alle violazioni di legge asseritamente compiute dal Tribunale di Spoleto;
nel merito ha sostenuto l'infondatezza e la contraddittorietà delle tesi sostenute dagli appellanti e ne ha chiesto il rigetto.
Si sono costituiti in giudizio anche e che hanno CP_2 CP_3 CP_4
contestato in fatto ed in diritto le tesi di parte appellante ed hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto emesso inaudita altera parte il 24.4.2023 il Presidente della Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
quindi il Collegio, con ordinanza del 25.5.2023, ha definitivamente rigettato la richiesta sospensiva.
In assenza di attività istruttoria, reputata superflua dalla Corte, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.9.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In via del tutto preliminare va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di per mancata -esatta- indicazione dei punti della CP_1
sentenza oggetto di censura (pag.12 della comparsa di risposta).
Ritiene il Collegio che tale eccezione non meriti di essere accolta.
pagina 9 di 23 Con una proteiforme serie di motivi l'atto di appello censura in pratica l'intero provvedimento impugnato, indicando le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto, le violazioni delle norme di diritto e le conseguenze giuridiche da trarne in contrapposizione alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, quindi non sussistono gli estremi per considerare l'appello in oggetto inammissibile a norma dell'art. 342 cpc
(sul fatto che l'appello non debba rivestire una forma determinata e che sia sufficiente indicare in modo chiaro il quantum appellatum vedi tra le tante Cass. n.2143/2015; Cass.
S.U. n.27199/2017; Cass. n.7675/2019).
Quanto al fatto che i motivi di appello non sarebbero tra loro uniti da un “nesso logico e consequenziale”, rileva questa Corte che alcune delle ricostruzioni prospettate potrebbero essere in effetti alternative, ma questo non esclude l'ammissibilità
dell'appello, essendo state le ragioni di critica sufficientemente esplicitate, come pure il rapporto causa-effetto tra l'interpretazione delle risultanze istruttorie, le pretese violazioni di legge compiute dal giudice di prime cure e le conseguenze che se ne dovrebbero trarre.
Ne deriva che l'appello in oggetto deve ritenersi senz'altro ammissibile.
*****
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione osserva questa Corte che il primo motivo è sicuramente da respingere.
Infatti con l'ordinanza del 6.10.2020 il Tribunale di Spoleto ha demandato al CT di redigere un progetto divisionale che tenesse conto anche dell'area di sedime dell'albergo
(demolito), tanto è vero che il provvedimento gravato ha espressamente statuito in ordine all'assegnazione dell'area in questione (attribuita a ). CP_1
Da ciò consegue che invocare la “nullità dell'ordinanza del G.I. emessa in data
17.1.2019” sia del tutto superfluo, perché di tale provvedimento non si è tenuto conto in pagina 10 di 23 relazione all'area di sedime dell'albergo e perché, di fatto, l'ordinanza del 6.10.2020 è
andata nel senso richiesto dagli appellanti, vale a dire ha ricompreso nella massa dei beni da dividere anche l'area nella quale sorgeva l'albergo.
Peraltro osserva questa Corte che le censure contenute nell'atto di appello, in particolare alle pagg. 10-11 (laddove si afferma che l'ordinanza istruttoria citata abbia
“inopinatamente” escluso dalla comunione ereditaria l'area di sedime su cui insisteva l'albergo prima dei citati eventi sismici, con ciò rendendo vana la possibilità di
“realizzare una perfetta parità tra le quote assegnate ai fratelli e Pt_2 Pt_1
”) risultano sconnesse rispetto alle conclusioni, visto che a pag.35 l'ordinanza del CP_1
17.1.2019 viene censurata nella parte in cui sono stati esclusi dalla comunione legale gli immobili di via degli Sciatori, assegnati a Persona_1
Il fatto è che -con riferimento ai fabbricati- la posizione degli eredi di era Persona_1
talmente ben definita che non poteva essere messa in dubbio la volontà del testatore
(infatti la disposizione divisoria era inequivocabile, visto che gli assegnava “tutti i vani
dell'abitazione di via sciatori, attualmente goduti da esso”).
Al proposito non è superfluo rilevare che la sentenza non definitiva ha chiarito che
“quanto ai fabbricati, si rileva che il testatore ha fornito, nella scheda testamentaria,
una precisa suddivisione degli stessi in natura” e che tale sentenza è oramai coperta dal giudicato, quindi l'assegnazione del fabbricato sito in via degli Sciatori agli eredi di non può essere posta in discussione, data la chiarezza della disposizione Persona_1
del testatore al riguardo.
Invero anche le quote assegnate ai fratelli e erano state Pt_2 Pt_1 CP_1
individuate con precisione dal testatore, ma il fabbricato esistente è stato gravemente lesionato dal sisma e va ricostruito, onde occorre dare esecuzione alla volontà del de
pagina 11 di 23 cuius reinterpretandola per quanto riguarda le quote dei detti condividenti, ma non per la posizione del coerede oramai definita. Persona_1
In ultimo, ma non per ultimo, osserva questa Corte che tutte le conclusioni degli appellanti trascritte ai punti da B) ad H) riguardano i rapporti delle quote da assegnarsi agli eredi , e , ciò che implicitamente esclude dall'oggetto del Pt_1 Pt_2 CP_1
gravame la quota assegnata a Persona_1
In buona sostanza il riferimento all'immobile di via degli Sciatori contenuto nelle conclusioni appare un refuso, se rapportato alla motivazione dell'atto di appello ed alle richieste concrete degli appellanti (successivi punti da B) ad H).
Ne deriva che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Per ragioni di priorità logica va esaminato il motivo di appello riguardante la richiesta di collazione di alcuni atti di vendita che costituirebbero atti di donazione dissimulati, vale
Per_ a dire: - atto del 7.1.1984 a rogito notaio di IA, con cui i coniugi e CP_1
vendono al figlio il terreno censito al Catasto al foglio 48 p.lla 480; - atto Per_3 CP_1
del 17.1.1985 rogitato dal notaio di IA con cui cede al figlio PE CP_2
il diritto di sopraelevazione (sopra il 2° piano fuori terra) e censito al foglio 48 CP_1
p.lla 452, per un corrispettivo di £.1.950.000; - atto del 14.1.1989 (successivamente alla redazione del testamento) rogitato dal notaio di IA, con cui PE CP_2
cede al figlio il terreno ubicato in IA e distinto al Catasto foglio 48 p.lla 471, CP_1
per un corrispettivo di £.3.000.000 (asseritamente non versato).
E' noto che la collazione mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, quindi fa sì che vengano riportati alla massa dividenda tutti i beni donati in vita dal testatore, con conseguenze che si riflettono sulla ricostruzione dell'asse ereditario.
pagina 12 di 23 Tanto premesso ritiene questa Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Innanzitutto la censura degli appellanti è confusa dal punto di vista dell'inquadramento normativo, perché la “modestia del prezzo” sottende all'esistenza di un negozio misto, al contrario della “mancata corresponsione del corrispettivo” (cfr. pag.17) che presuppone una simulazione relativa (contratto di donazione invece che compravendita).
Peraltro, se è vero che sono oggetto di collazione anche le donazioni dissimulate sotto forma di negozio oneroso, è anche vero che l'obbligo della collazione sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione del coerede (conforme Cass. Sez. II 21.2.2007 n.4021), azione che nella fattispecie è
mancata del tutto.
Quanto alle donazioni indirette è noto che l'onere di provare l'esistenza di una donazione indiretta spetta al coerede che l'afferma (Cass. Civ. Sez. VI 2.9.14 n.18541) e nel caso in esame difetta la prova che il denaro corrisposto nelle citate transazioni non fosse pari al valore di mercato del bene compravenduto.
Oltre a tali considerazioni, comunque in sé assorbenti, ritiene questa Corte che sia corretta la tesi sostenuta dal Tribunale di Spoleto secondo cui il soggetto che agisce in collazione nei confronti della preliminare domanda di simulazione non si pone quale terzo, bensì come parte, subentrando nella posizione del de cuius (conforme Cass.
n.5159/2018; Cass. n.3932/2016), quindi il termine di proposizione delle relative azioni decorreva dal compimento dei singoli atti che si assumeva simulati.
La conseguenza è che la domanda di simulazione (relativa) prospettata dagli appellanti –
seppure in maniera non chiarissima, con riferimento ai singoli atti – risulta prescritta.
Da quanto argomentato deriva il rigetto del motivo di appello indicato al capo D)
dell'impugnazione.
*****
pagina 13 di 23 I motivi di appello indicati alle lettere B)-E)-F) debbono essere trattati congiuntamente,
poiché hanno tutti ad oggetto la questione delle quote dei coeredi , e Pt_1 Pt_2
. CP_1
Il primo dato da cui prendere le mosse è che la sentenza non definitiva n.10/2017 non è
stata mai appellata ed è dunque passata in giudicato.
La pronuncia in discorso ha statuito che, quanto ai fabbricati, il testamento di CP_2
“si sia limitato a dettare regole per la futura divisione, con valore obbligatorio”,
[...]
onde ricorre la fattispecie dell'assegno divisorio semplice prevista dall'art. 733 cod.
civile.
La conseguenza di tale statuizione è che i fabbricati ricadono in comunione
(contrariamente a quanto accade nell'ipotesi della cd. “divisione del testatore”, che ha efficacia reale;
art. 734 c.c.) e che le regole dettate dal testatore hanno efficacia obbligatoria per gli eredi, sicché in sede di formazione delle porzioni si devono rispettare le sue indicazioni.
Orbene la scheda testamentaria è assai precisa nel ripartire fisicamente tra i figli , Pt_1
e la proprietà e l'uso del fabbricato di via Sibilla, tanto che Pt_2 CP_1 CP_2
ha previsto l'assegnazione: 1) “a tre vani del secondo piano che guardano il Pt_1
piano Grande con il relativo terrazzo fino al nuovo fabbricato adiacente di , CP_1
nonché in comune con , per la parte del terrazzo di fronte al fabbricato di Pt_2 CP_5
”; 2) “a i tre vani che guardano i colli alti e bassi con il relativo terrazzo
[...] Pt_2
posti sempre nel secondo piano e quella parte che guarda il fabbricato di CP_5
in comunione con ”; 3) “a tutto il piano livello della strada provinciale Pt_1 CP_1
adibito a bar ristorante con il sottostante piano interrato adibito a magazzini garage. Si
precisa che la parte del sottosuolo o scantinato che guarda il fabbricato di CP_5
e fino all'angolo dove esiste una porta per andare al magazzino-garage, viene
[...]
pagina 14 di 23 assegnata in comune a e come pure il sottoscala che scende nelle cantine Pt_1 Pt_2
magazzino, assegnate a . La parte superiore al fabbricato, dov'era il soffitto, ed CP_1
ora costruite le camere, resta di proprietà di . Per la maggior quota parte CP_1
assegnata a , questo dovrà versare a e la somma di £.10 milioni CP_1 Pt_1 Pt_2
ciascuno. Il mutuo contratto presso la C.R. di Spoleto di £.49 milioni e quello contratto
con il M.P.S. di £.140 milioni per le quali sono state emesse ipoteca sull'intero
fabbricato fanno completamente carico a il quale dovrà provvedere al CP_1
pagamento delle rate fino all'estinzione dei mutui contratti. Il bagno esistente nel fondo
del corridoio del piano assegnato a viene goduto tra loro di comune Parte_3
accordo. Per quanto riguarda la cantinetta esistente a fianco e all'interno del bar
ristorante viene goduto da durante la loro permanenza a Parte_3
Castelluccio...Nello scantinato della nuova costruzione, fatto a proprie spese da
, è consentito a , e di tenerci la propria auto nel periodo CP_1 Pt_1 Pt_2 Per_1
che saranno in paese”.
L'interpretazione della volontà del testatore, ad avviso di questa Corte, risulta molto chiara: a veniva attribuita la parte più consistente del fabbricato adibito ad CP_1
esercizio commerciale (“la maggior quota parte assegnata a ...”), previo CP_1
riconoscimento di un conguaglio ai fratelli e e previo intero accollo da Pt_1 Pt_2
parte di dei mutui ipotecari accesi per gli interventi sul fabbricato stesso (in CP_1
parte di proprietà esclusiva di ). CP_1
Quanto alla posizione di (ora dei suoi eredi) è agevole rilevare che la Persona_1
disposizione divisoria gli assegnava “tutti i vani dell'abitazione di via sciatori,
attualmente goduti da esso” e l'indicazione è talmente inequivocabile che, a meno di lesione delle quote degli altri condividenti, che allo stato non risultano (il principio dell'intangibilità delle quote non può non applicarsi anche all'assegno divisorio pagina 15 di 23 semplice), l'assegnazione prevista dal testatore a favore di non debba subire Per_1
variazioni.
Le premesse poste inducono a ritenere che: 1) con riferimento ai fabbricati, la posizione degli eredi di sia ben definita e non possa essere messa in dubbio la Persona_1
volontà del testatore;
2) occorre procedere ad interpretare e successivamente attuare le regole del testatore con riguardo a , e CP_1 Pt_1 Pt_2
Al riguardo il problema che si pone è che, essendo venuto meno il fabbricato oggetto delle disposizioni del testatore (allo stato degli atti demolito, ammesso a contribuzione ma non ancora ricostruito), le regole dell'assegno divisorio devono essere interpretate,
fermo restando che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.10/2017 non consente una ricostruzione delle disposizioni testamentarie diverse dalla fattispecie disciplinata dall'art. 733 cod. civile;
l'unica precisazione è che la divisione fatta dal testatore è oggettivamente parziale, in quanto non sono stati ricompresi i terreni, per i quali si applica la successione legittima (in parti uguali) secondo il progetto redatto dal primo giudice che, sotto tale profilo, non è stato impugnato.
Posto dunque che la suddivisione in lotti dei terreni è coperta dal giudicato interno, la questione che va innanzitutto affrontata è se le indicazioni del testatore quanto alla divisione dell'albergo – ora del terreno con capacità edificatorie – debbano essere corrette in quanto lesive dei diritti degli appellanti.
Ritiene questa Corte che la risposta non possa che essere negativa.
Infatti la normativa vigente prevede tre mezzi di impugnativa della divisione fatta dal testatore, vale a dire: 1) la nullità per preterizione di alcuni dei legittimari o degli eredi istituiti (art. 735 c.I° cod. civile); 2) la riduzione per lesione della quota di riserva (art. 735 c.II° cod. civile); 3) la rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.II° cod.
civile).
pagina 16 di 23 Orbene, in disparte la considerazione che la fattispecie prevista dall'art. 735 c.I° cod.
civile non è configurabile nel caso in esame, occorre osservare che le domande formulate dagli appellanti non contemplano nessuno dei mezzi di impugnazione sopra citati, onde questo Collegio non può procedere alla revisione dell'apporzionamento previsto dal testatore.
Aggiungasi, ove occorrer possa, che al momento dell'apertura della successione di i quattro figli concorrevano con il coniuge del de cuius CP_2 Persona_3
sicché la relativa quota di riserva di ognuno dei figli era pari ad ¼ della metà dell'asse ereditario (art. 542 c.II° cod. civile), cioè 1/8 del patrimonio, e non si ha alcuna evidenza che la quota di riserva di alcuno dei quattro coeredi sia stata lesa (oltre il quarto, ex art. 763 cod. civile, o anche in misura inferiore, ex art. 735 c.II° cod. civile).
Rimane dunque da esaminare il problema della quantificazione delle quote di sedime della particella n.452 e dell'erigendo albergo, la cui indagine era stata demandata dal primo giudice al CT geom. . Persona_6
Il CT, considerato che le superfici reali dell'albergo Sibilla assegnate a ciascuno dei tre coeredi nella scheda testamentaria erano le seguenti:
- mq. 362,75 a;
CP_1
- mq. 101,63 a;
Parte_1
- mq. 74,64 a Parte_2
ha ottenuto i seguenti millesimi (con il coefficiente di raccordo 1,8552):
672,97 millesimi;
CP_1
188,55 millesimi;
Parte_1
138,48 millesimi. Parte_2
Sulla base dei millesimi ottenuti il CT ha poi attribuito un valore proporzionale al fabbricato da edificare di €.3.000,00 al metro quadrato sulla superficie “ragguagliata” di pagina 17 di 23 mq.188,66, determinando così in €.565.980,00 il valore complessivo della struttura edificanda, da cui il valore di €.380.887,56 di competenza di , CP_1
€.106.715,53 di competenza di ed €.78.376,91 di Quindi, Parte_1 Parte_2
sulla base della citata attribuzione, il primo giudice ha stabilito i conguagli ulteriori
(oltre quelli già previsti nella scheda testamentaria) che deve CP_1
corrispondere a (€.106.715,53) e (€.78.376,91), con conseguente Pt_1 Pt_2
estromissione degli odierni appellanti dalla comunione.
Ritiene questa Corte che il ragionamento che precede non sia condivisibile, in quanto presenta due elementi incompatibili con la volontà del testatore:
- il primo, che aveva previsto espressamente che e CP_2 Pt_1 Pt_2
continuassero a detenere una porzione di immobile (soprattutto per fruirne nei momenti di ferie e di svago), cosa che verrebbe completamente frustrata applicando il metodo dei conguagli;
- il secondo, per cui a e era attribuita la proprietà del primo piano fuori Pt_2 Pt_1
terra che, oggettivamente, aveva un maggior valore, dal momento che permetteva l'affaccio sul Pian Grande, vale a dire sul sito di maggior valore paesaggistico e naturalistico della piana di Castelluccio, nota per la sua bellezza.
Inoltre non è superfluo rilevare che il CT è giunto alla determinazione del valore da attribuire all'area edificabile sulla base di un calcolo molto teorico che ha preso le mosse dal “costo del terreno in una percentuale rapportata alla capacità edificatoria del
lotto”, aumentata del 20% per l'ottima “panoramicità” (!), puramente e semplicemente,
cioè senza ipotizzare “alcun beneficio contributivo” (cfr. pag.3), salvo poi applicare un innalzamento della superficie percentuale -per le provvidenze legate agli eventi sismici del 2016- sino al 35% del costruibile, che calcolato sulla superficie preesistente ha condotto ad una superficie convenzionale di mq.188,66 (mq. 539,02 x 35/100), cui è
pagina 18 di 23 stato attribuito un prezzo a metro quadrato di superficie ragguagliata pari ad €.3.000,00
(pag.4).
Si tratta, com'è evidente, di una stima che non pare aderente alla realtà, dato che ha finito per valutare in €.565.980,00 il valore complessivo della struttura e che non corrisponde ad un edificio ad uso alberghiero, di nuova costruzione, in un sito che ha visto negli ultimi anni un incremento del flusso turistico.
In ogni caso ed a tutto voler concedere ribadisce questa Corte che la volontà del testatore era quella di lasciare a e una porzione di immobile indiviso e che in Pt_1 Pt_2
omaggio al principio del favor testamenti debba essere respinta la soluzione del conguaglio, che finirebbe per estromettere gli odierni appellanti dalla proprietà
dell'immobile. Aggiungasi, ed il dato non è di poco conto, che utilizzando il sistema
“puro” dei conguagli verrebbe meno l'omogeneità giuridica delle quote, visto che e finirebbero con l'essere privati di una porzione di fabbricato. Pt_1 Pt_2
In definitiva ritiene questo Collegio che vada recuperato il criterio dei millesimi sulle superfici reali dell'albergo Sibilla assegnate a ciascuno dei tre coeredi, previa parziale modifica degli assetti derivante dal maggior valore commerciale delle quote assegnate nel testamento a e con l'attribuzione di una proprietà nel “piano nobile”. Pt_1 Pt_2
Per determinare tale maggior valore si stima equo ritoccare proporzionalmente verso l'alto i millesimi di e nella misura del 10%, con corrispondente Pt_1 Pt_2
diminuzione della quota di Fenicio.
Tale rialzo percentuale da un lato tiene conto dell'attribuzione concreta -prevista dal de cuius- del piano nobile a e che necessariamente detiene un maggior Pt_1 Pt_2
valore, dall'altro non altera sensibilmente le proporzioni fissate dal testatore, cosicché ai tre condividenti debbono essere riconosciute le seguenti quote indivise dell'edificanda struttura:
pagina 19 di 23 - a 207,40 millesimi;
Pt_1
- a 152,33 millesimi;
Pt_2
- a 640,27 millesimi. CP_1
*****
Con il motivo di impugnazione di cui al capo C) gli appellanti hanno reiterato la richiesta di condanna di a corrispondere il rimborso del godimento CP_1
esclusivo del bene adibito ad albergo, quanto meno a far data dal mese di luglio del
2009, allorché era venuta meno la comune genitrice nominata Persona_3
usufruttuaria dal de cuius e marito CP_2
La censura prende le mosse dal fatto che la tesi di , secondo cui non si era CP_1
instaurata tra i coeredi alcuna comunione ereditaria (in conformità del disposto dell'art. 734 c.c.), era stata “definitivamente smentita” dalla sentenza n.10/2017 che aveva affermato l'applicabilità del cd. “assegno divisorio semplice” e quindi l'instaurarsi della comunione ereditaria, di qui la richiesta di rimborso in oggetto.
Ritiene questa Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Innanzitutto è bene rilevare che fino al mese di luglio del 2009 sussisteva sulla struttura il diritto di usufrutto di quindi vi era un soggetto diverso da Persona_3 CP_1
avente il diritto reale di godimento sul bene e, soprattutto, gli altri coeredi non
[...]
potevano avanzare alcuna pretesa di sfruttamento del fabbricato.
In secondo luogo non risulta che -che in qualità di titolare di una quota in CP_1
comune aveva pur sempre il diritto di utilizzo- abbia utilizzato in via esclusiva il bene escludendo gli altri coeredi.
Tra l'altro l'uso prolungato della struttura lascia presumere che tutti i coeredi fossero consenzienti e che la tolleranza presupponesse che a facesse carico la CP_1
manutenzione del bene, che in una zona di alta montagna soggetta a grandi escursioni pagina 20 di 23 termiche e forti nevicate si traduce in un'attività onerosa sotto molti profili;
del resto non
è da sottacere che a e non risulta sia stato impedito un utilizzo Parte_2 Pt_1
delle porzioni loro assegnate.
Si concorda dunque con l'approdo cui è giunto il giudice di prime cure che ha ritenuto inesistente il diritto risarcitorio vantato da e per la causale in Pt_1 Parte_2
discorso (pag.4 della sentenza impugnata), fermo restando che gli appellanti avrebbero potuto al più azionare un diritto di credito pari alla loro quota e non per l'intero.
A tutto voler concedere va rilevato che gli appellanti non hanno confutato le argomentazioni del primo giudice e che il motivo di appello non “dialoga” con la sentenza impugnata, sicché il motivo di appello in esame, oltre che infondato, risulta pure inammissibile.
*****
I motivi di appello indicati dal capo G) al capo N) sono stati qualificati da parte appellante come “richieste subordinate” e tale dicitura non può che sottendere una subordinazione al mancato accoglimento dei motivi proposti in via principale.
Dal momento che i motivi principali di cui alle lettere B)-E)-F) hanno trovato accoglimento nei limiti sopra indicati, ritiene questa Corte che non si debba far luogo ai motivi proposti in via subordinata, che vanno considerati assorbiti.
Ad ogni buon conto è doveroso rilevare che la mancata trascrizione dell'atto pubblico
17.1.1985 a rogito notaio di IA (lettera G delle richieste subordinate) è PE
irrilevante ai fini di cui qui ci si occupa, come pure la questione dedotta alla lettera L),
mentre le istanze istruttorie reiterate alla lettera N) non sono necessarie per decidere la lite.
Infine è da rilevare che le “richieste subordinate” di cui alle lettere H)-I)-M) non trovano riscontro con le conclusioni precisate.
pagina 21 di 23 Ne deriva che le domande proposte in via subordinata non possono trovare accoglimento.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da e Parte_1
va accolto nei termini sopra indicati nei confronti del solo Parte_2 CP_1
.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
e , contrariis reiectis, così provvede:
[...] CP_4
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e ed in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza impugnata (n.426/22 emessa dal Tribunale di Spoleto),
attribuisce ai tre condividenti le seguenti quote indivise dell'edificanda struttura sulla part. N.452 del foglio 48:
- a 207,40 millesimi;
Pt_1
- a 152,33 millesimi;
Pt_2
- a 640,27 millesimi;
CP_1
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti CP_1
nel presente grado di giudizio che liquida in €.8.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 22 di 23 - Condanna gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute da CP_2
e che liquida in €.8.200,00 per compensi, oltre CP_3 CP_4
rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
733 cod. civile, risulterebbe incompatibile con la statuizione contenuta nella sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 50/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Corvo n.121, C.F. , CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Edoardo Torlini e Simone Budelli,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Budelli in Perugia, via Dottori n.85,
in forza di delega apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellanti=
nei confronti di
, nato a [...] il 1°.7.1942, ivi residente in [...]
degli sciatori n.21, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_3
Gianmarco Fanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta pagina 1 di 23 elettronica, come da procura rilasciata in calce alla memoria di comparsa per l'istanza sospensiva;
-Appellato=
e
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2 [...]
, C.F._4
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_3
C.F. , CodiceFiscale_5
nato a IA il 4.6.1981 ed ivi residente, C.F. CP_4 [...]
, C.F._6
tutti rappresentati e difesi, giusta delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Endrio Coccia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in IA, via delle Cascine n.1;
-Appellati=
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte in data 11.9.2024;
Per le parti appellate come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto i fratelli e al CP_1 Persona_1
fine di ottenere la divisione del compendio ereditario proveniente dal de cuius CP_2
[...]
pagina 2 di 23 In particolare gli attori dichiaravano di essere figli -unitamente a e CP_1
di deceduto il 22.6.1990, che aveva lasciato testamento col Persona_1 CP_2
quale aveva disposto delle proprie sostanze e delle modalità di divisione del fabbricato adibito in parte ad uso albergo sito in via Sibilla a Castelluccio di IA;
ciò posto gli attori chiedevano che, previa collazione delle donazioni ricevute da CP_1
(mediante compravendite simulate) e tenuto conto dei debiti maturati da CP_1
nei confronti dei coeredi, fosse disposta la divisione degli immobili costituenti l'asse ereditario.
Si costituiva in giudizio che resisteva alla domanda di parte attrice CP_1
deducendo la mancata impugnazione del testamento, l'infondatezza delle tesi svolte in citazione e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale di divisione sugli immobili oggetto di lite.
Gli eredi di già deceduto, vale a dire Persona_1 Persona_2 CP_2
e rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 cpc la causa veniva assegnata in decisione ed il primo istruttore, con sentenza non definitiva n.10/2017, qualificava il testamento quale assegno divisorio semplice;
la causa quindi proseguiva davanti al
Tribunale di Spoleto che disponeva una CT finalizzata alla formazione del progetto divisionale.
Con sentenza n.426/2022 il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica approvava il progetto divisionale relativo ai soli terreni secondo il progetto dell'elaborato peritale (con assegnazione dei 4 lotti mediante estrazione a sorte) e,
quanto ai fabbricati, assegnava l'immobile sito in Castelluccio di IA, identificato al
C.F. al F.48, particella 91, subalterni 1 e 2, particella 106, subalterni 1 e 2 agli eredi di assegnava il terreno (area di sedime dell'albergo, andato distrutto a Persona_1
pagina 3 di 23 seguito dei noti eventi sismici del 2016) sito in IA, identificato al C.T. di quel
Comune al foglio 48 part. 452 a;
disponeva una serie di conguagli che, in CP_1
ragione della maggior quota attribuita a , venivano posti a carico di detto CP_1
convenuto ed a favore degli attori.
Avverso la sentenza definitiva n.426/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto il 17.06.2022
hanno interposto appello e per una nutrita serie di motivi, Parte_1 Parte_2
e segnatamente:
“A) Nullità dell'ordinanza del G.I. emessa in data 17.1.2019 nell'ambito del
procedimento R.G. 612/2006, pendente di fronte al Tribunale di Spoleto, per violazione
degli artt. 101, 112, 113 cpc, nonché dell'art. 111 Cost. “giusto processo”. Violazione
degli artt. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti
di fatto e di diritto”;
sostengono gli appellanti che l'ordinanza istruttoria citata abbia “inopinatamente”
escluso dalla comunione ereditaria l'area di sedime su cui insisteva l'albergo prima dei citati eventi sismici, con ciò rendendo vana la possibilità di “realizzare una perfetta parità tra le quote assegnate ai fratelli e ” (pag.11). Pt_2 Pt_1 CP_1
“B) Nullità della sentenza parziale n.426/2022 del Tribunale di Spoleto emessa
nell'ambito del procedimento 612/2006 per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 cpc.
Violazione degli artt. 112, 113 cpc e 132 comma 2 n.4 cpc. Errata e/o falsa applicazione
dell'art. 733 c.c. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto e
contraddittorietà della motivazione”;
ritengono gli appellanti che l'art. 733 cod. civile presupponga una valutazione dei singoli cespiti, in difetto della quale sia impossibile rendere paritarie le singole quote.
Inoltre la sentenza impugnata, laddove ha affermato l'inapplicabilità in concreto dell'art.
pagina 4 di 23 parziale n.10/2017, che ha affermato la piena applicabilità del principio fondante dell'art. 733 cod. civile.
“C) Ulteriori profili di erroneità della perizia e della sentenza nella individuazione delle
quote ereditarie, in quanto non si è tenuto dei debiti a favore della massa ereditaria
accumulati dal convenuto per l'uso esclusivo del complesso alberghiero CP_1
dal 1997”;
la tesi sostenuta dall'appellato è che il caso in esame dovesse essere CP_1
regolato dall'art. 734 cod. civile, con conseguente inesistenza della comunione ereditaria, ma l'approdo cui è giunta la sentenza parziale perviene alla soluzione opposta, con obbligo per di corrispondere il rimborso del godimento CP_1
esclusivo del bene adibito ad albergo, quanto meno a far data dal 2009, allorché era venuta meno la comune genitrice nominata usufruttuaria dal de cuius e Persona_3
marito CP_2
“D) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha motivato sulla
domanda attorea avente ad oggetto la collazione dei seguenti atti di vendita dissimulanti
Per_ atti di donazione: - atto del 7.1.1984 rogito notaio di IA, con cui i coniugi
e vendono al figlio il terreno censito al Catasto al foglio 48 p.lla CP_1 Per_3 CP_1
480 al prezzo di £.2.200; - atto del 17.1.1985 rogitato dal notaio di IA con PE
cui cede al figlio il diritto di sopraelevazione (sopra il 2° piano CP_2 CP_1
fuori terra) e censito al foglio 48 p.lla 452, per un corrispettivo di £.1.950.000; - atto del
14.1.1989 (successivamente alla redazione del testamento) rogitato dal notaio di PE
IA, con cui cede al figlio il terreno ubicato in IA e distinto CP_2 CP_1
al Catasto foglio 48 p.lla 471, per un corrispettivo (£.
3.000.000 non versato)”;
sostengono gli appellanti che gli atti descritti costituiscano delle donazioni dissimulate,
sia per “la modestia del prezzo” che per “la mancata corresponsione della somma pagina 5 di 23 indicata quale corrispettivo”. La tesi del primo giudice è che il soggetto che agisce in collazione non sia un terzo estraneo (in quanto subentra nella posizione del de cuius) per cui il termine di prescrizione -decennale- sarebbe ampiamente decorso, ma l'azione di simulazione è in realtà imprescrittibile, siccome diretta a dimostrare sia la nullità del negozio simulato che di quello dissimulato.
“E) Invalidità e/o nullità della sentenza impugnata per insufficiente e/o contraddittoria
e/o illogica motivazione. Nullità per travisamento dei fatti, delle risultanze istruttorie e
del contenuto della sentenza parziale n.10/2017 passata in giudicato. Violazione
dell'art. 132 cpc, comma 2 n.
4. Violazione degli artt. 2909 c.c. e dell'art. 324 cpc”;
un ulteriore motivo di contraddittorietà della sentenza gravata è dato dal fatto che il primo giudice, dopo aver affermato il principio del favor testamenti, lo ha sostanzialmente eluso, affermando che l'assenza di quote astratte escluderebbe ogni contrasto tra le attribuzioni previste per ogni singolo erede e la lesione della legittima
(anche tenuto conto del fatto che gli attori non avevano proposto azione di riduzione).
Così argomentando il primo giudice è giunto ad un progetto di divisione che non tiene in alcun conto la volontà del testatore, dato che: 1) assegna a il 67% del CP_1
valore del nuovo albergo;
2) ignora il fatto che le porzioni attribuite ai figli e Pt_1
erano situate al “piano nobile”, vale a dire al primo piano che si affacciava sul Pt_2
Pian Grande e sulla piazza d'ingresso del paese.
“F) individuazione del criterio per la determinazione dei conguagli a favore degli attori.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.c.”;
i conguagli in denaro previsti nel testamento non sono mai stati corrisposti e, in ogni caso, il loro valore andrebbe rivisto e rapportato alla proporzione tra il rispettivo ammontare ed il valore di stima degli immobili al momento della stesura del testamento,
vale a dire alla data del 1987.
pagina 6 di 23 “Richieste subordinate: G) in via subordinata, si eccepisce la omessa trascrizione
dell'atto pubblico 17.1.1985, rogato dal notaio di IA, in forza del quale PE
ha ceduto al figlio il diritto di sopraelevazione del secondo piano, CP_2 CP_1
del fabbricato adibito ad albergo, in IA loc. Castelluccio, Via della Sibilla, censito
al F.48 part. 452. Violazione e mancata applicazione della norma prevista dall'art. 2643
n.2 e segg. c.c. Violazione e omessa applicazione degli artt. 2658 e 2659 c.c. Violazione
degli artt. 112 e 113 cpc. Violazione degli artt. 2658 e 2659 c.c.; H) in via subordinata,
si eccepisce la nullità dell'atto pubblico 14.1.1989 del notaio di IA, PE
successivo al testamento che reca la data del 14.1.1987; I) Violazione dell'art. 934 c.c.,
dandosi atto che, comunque la proprietà superficiaria era del testatore, richiamate ed
applicate se del caso, le disposizioni di cui ai successivi artt. 936, 937 e 938 c.c., anche
in applicazione dell'art. 625 I° e II° comma c.c.; L)” l'assoluta irrilevanza delle scritture private del 4.6.1979 e 26.6.1979, disconosciute dagli attori ma per le quali non è stata chiesta la verifica, poiché i beni immobili accedono al proprietario del terreno;
M)
sempre in via subordinata, le vendite dissimulanti donazioni che sono irrilevanti in quanto i fabbricati che gravano sulla particella 452 appartenevano al de cuius in base al principio dell'accessione (art. 934 c.c.); N) la reiterazione delle “istanze istruttorie
descritte analiticamente nella memoria ex art. 183 co.6 n.2 cpc” (e non ammesse).
In conformità di quanto argomentato e dedotto gli appellanti hanno così concluso:
“A) dichiarare la nullità della ordinanza del Giudice in data 17 gennaio 2019 che aveva
escluso dalla comunione legale gli immobili di via degli Sciatori, in Castelluccio di
IA e, per l'effetto, ricomprendere nella eredità del defunto detto CP_2
cespite già assegnato a e, quindi, agli eredi di quest'ultimo. Persona_1
pagina 7 di 23 B) Conseguentemente, preso atto del grave danneggiamento dell'edificio destinato ad
albergo e della conseguente demolizione e rimozione delle macerie, disporre un progetto
di ricostruzione dell'albergo medesimo in modo da costituire tre parti di eguale valore
da assegnarsi agli eredi designati , e . Pt_1 Pt_2 CP_1
C) Dichiarare tenuto a corrispondere agli attori e CP_1 Parte_1 Pt_2
una indennità annua a favore degli attori, a far data dalla morte della comune
[...]
genitrice usufruttuaria (luglio 2009) sino all'evento sismico dell'ottobre 2016, in
ragione dell'importo annuo di euro 50.160,00, ovvero dell'altra maggiore e/o minore
che dovesse risultare più equa.
D) Dichiarare che gli atti pubblici descritti a tale capo dissimulano chiaramente una
donazione e, per l'effetto, in quanto tali, devono essere revocati, con la conseguenza che
i beni immobili oggetti dei contratti citati debbono far parte del patrimonio disponibile,
a favore degli aventi diritto.
E) Dichiarare, nella fattispecie, la applicabilità della sentenza 10/2017 pubblicata il
6/2/2017, e, conseguentemente, visto ed applicato l'art.733 c.c., disporre quote paritarie
tra gli eredi designati , e . Pt_1 Pt_2 CP_1
F) In via subordinata, rispetto al capo E) determinare i conguagli da corrispondersi agli
appellanti in base al testamento, con riferimento ai valori tenuti presenti dal testatore al
momento della redazione del testamento, sì da riproporre le medesime proporzioni al
momento dello scioglimento della comunione.
G) In via subordinata gradata, dichiarare l'atto pubblico del 17.1.1989, rogato dal
notaio in quanto costituiva un diritto reale, a favore di un terzo, da parte del de PE
cuius, imponeva la trascrizione dell'atto ai pubblici registri, con la conseguenza che, in
difetto, non è opponibile a terzi che hanno trascritto la domanda giudiziale, ai sensi
degli artt. 2658 e 2659 c.c.
pagina 8 di 23 H) In via subordinata, dichiarare nullo e inefficace l'atto pubblico del 17.1.1989, rogato
dal notaio laddove assegna a 3 vani della particella 480 (v. atto PE Parte_2
Per_ 7.1.1984 notaio ) e a la possibilità di autorimessa nella part. 471, Parte_1
venduta nell'atto sopra richiamato”. PE
Si è costituito in giudizio che ha resistito all'impugnazione deducendo, CP_1
in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di censure specifiche alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice ed alle violazioni di legge asseritamente compiute dal Tribunale di Spoleto;
nel merito ha sostenuto l'infondatezza e la contraddittorietà delle tesi sostenute dagli appellanti e ne ha chiesto il rigetto.
Si sono costituiti in giudizio anche e che hanno CP_2 CP_3 CP_4
contestato in fatto ed in diritto le tesi di parte appellante ed hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto emesso inaudita altera parte il 24.4.2023 il Presidente della Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
quindi il Collegio, con ordinanza del 25.5.2023, ha definitivamente rigettato la richiesta sospensiva.
In assenza di attività istruttoria, reputata superflua dalla Corte, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.9.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In via del tutto preliminare va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di per mancata -esatta- indicazione dei punti della CP_1
sentenza oggetto di censura (pag.12 della comparsa di risposta).
Ritiene il Collegio che tale eccezione non meriti di essere accolta.
pagina 9 di 23 Con una proteiforme serie di motivi l'atto di appello censura in pratica l'intero provvedimento impugnato, indicando le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto, le violazioni delle norme di diritto e le conseguenze giuridiche da trarne in contrapposizione alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, quindi non sussistono gli estremi per considerare l'appello in oggetto inammissibile a norma dell'art. 342 cpc
(sul fatto che l'appello non debba rivestire una forma determinata e che sia sufficiente indicare in modo chiaro il quantum appellatum vedi tra le tante Cass. n.2143/2015; Cass.
S.U. n.27199/2017; Cass. n.7675/2019).
Quanto al fatto che i motivi di appello non sarebbero tra loro uniti da un “nesso logico e consequenziale”, rileva questa Corte che alcune delle ricostruzioni prospettate potrebbero essere in effetti alternative, ma questo non esclude l'ammissibilità
dell'appello, essendo state le ragioni di critica sufficientemente esplicitate, come pure il rapporto causa-effetto tra l'interpretazione delle risultanze istruttorie, le pretese violazioni di legge compiute dal giudice di prime cure e le conseguenze che se ne dovrebbero trarre.
Ne deriva che l'appello in oggetto deve ritenersi senz'altro ammissibile.
*****
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione osserva questa Corte che il primo motivo è sicuramente da respingere.
Infatti con l'ordinanza del 6.10.2020 il Tribunale di Spoleto ha demandato al CT di redigere un progetto divisionale che tenesse conto anche dell'area di sedime dell'albergo
(demolito), tanto è vero che il provvedimento gravato ha espressamente statuito in ordine all'assegnazione dell'area in questione (attribuita a ). CP_1
Da ciò consegue che invocare la “nullità dell'ordinanza del G.I. emessa in data
17.1.2019” sia del tutto superfluo, perché di tale provvedimento non si è tenuto conto in pagina 10 di 23 relazione all'area di sedime dell'albergo e perché, di fatto, l'ordinanza del 6.10.2020 è
andata nel senso richiesto dagli appellanti, vale a dire ha ricompreso nella massa dei beni da dividere anche l'area nella quale sorgeva l'albergo.
Peraltro osserva questa Corte che le censure contenute nell'atto di appello, in particolare alle pagg. 10-11 (laddove si afferma che l'ordinanza istruttoria citata abbia
“inopinatamente” escluso dalla comunione ereditaria l'area di sedime su cui insisteva l'albergo prima dei citati eventi sismici, con ciò rendendo vana la possibilità di
“realizzare una perfetta parità tra le quote assegnate ai fratelli e Pt_2 Pt_1
”) risultano sconnesse rispetto alle conclusioni, visto che a pag.35 l'ordinanza del CP_1
17.1.2019 viene censurata nella parte in cui sono stati esclusi dalla comunione legale gli immobili di via degli Sciatori, assegnati a Persona_1
Il fatto è che -con riferimento ai fabbricati- la posizione degli eredi di era Persona_1
talmente ben definita che non poteva essere messa in dubbio la volontà del testatore
(infatti la disposizione divisoria era inequivocabile, visto che gli assegnava “tutti i vani
dell'abitazione di via sciatori, attualmente goduti da esso”).
Al proposito non è superfluo rilevare che la sentenza non definitiva ha chiarito che
“quanto ai fabbricati, si rileva che il testatore ha fornito, nella scheda testamentaria,
una precisa suddivisione degli stessi in natura” e che tale sentenza è oramai coperta dal giudicato, quindi l'assegnazione del fabbricato sito in via degli Sciatori agli eredi di non può essere posta in discussione, data la chiarezza della disposizione Persona_1
del testatore al riguardo.
Invero anche le quote assegnate ai fratelli e erano state Pt_2 Pt_1 CP_1
individuate con precisione dal testatore, ma il fabbricato esistente è stato gravemente lesionato dal sisma e va ricostruito, onde occorre dare esecuzione alla volontà del de
pagina 11 di 23 cuius reinterpretandola per quanto riguarda le quote dei detti condividenti, ma non per la posizione del coerede oramai definita. Persona_1
In ultimo, ma non per ultimo, osserva questa Corte che tutte le conclusioni degli appellanti trascritte ai punti da B) ad H) riguardano i rapporti delle quote da assegnarsi agli eredi , e , ciò che implicitamente esclude dall'oggetto del Pt_1 Pt_2 CP_1
gravame la quota assegnata a Persona_1
In buona sostanza il riferimento all'immobile di via degli Sciatori contenuto nelle conclusioni appare un refuso, se rapportato alla motivazione dell'atto di appello ed alle richieste concrete degli appellanti (successivi punti da B) ad H).
Ne deriva che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Per ragioni di priorità logica va esaminato il motivo di appello riguardante la richiesta di collazione di alcuni atti di vendita che costituirebbero atti di donazione dissimulati, vale
Per_ a dire: - atto del 7.1.1984 a rogito notaio di IA, con cui i coniugi e CP_1
vendono al figlio il terreno censito al Catasto al foglio 48 p.lla 480; - atto Per_3 CP_1
del 17.1.1985 rogitato dal notaio di IA con cui cede al figlio PE CP_2
il diritto di sopraelevazione (sopra il 2° piano fuori terra) e censito al foglio 48 CP_1
p.lla 452, per un corrispettivo di £.1.950.000; - atto del 14.1.1989 (successivamente alla redazione del testamento) rogitato dal notaio di IA, con cui PE CP_2
cede al figlio il terreno ubicato in IA e distinto al Catasto foglio 48 p.lla 471, CP_1
per un corrispettivo di £.3.000.000 (asseritamente non versato).
E' noto che la collazione mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, quindi fa sì che vengano riportati alla massa dividenda tutti i beni donati in vita dal testatore, con conseguenze che si riflettono sulla ricostruzione dell'asse ereditario.
pagina 12 di 23 Tanto premesso ritiene questa Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Innanzitutto la censura degli appellanti è confusa dal punto di vista dell'inquadramento normativo, perché la “modestia del prezzo” sottende all'esistenza di un negozio misto, al contrario della “mancata corresponsione del corrispettivo” (cfr. pag.17) che presuppone una simulazione relativa (contratto di donazione invece che compravendita).
Peraltro, se è vero che sono oggetto di collazione anche le donazioni dissimulate sotto forma di negozio oneroso, è anche vero che l'obbligo della collazione sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione del coerede (conforme Cass. Sez. II 21.2.2007 n.4021), azione che nella fattispecie è
mancata del tutto.
Quanto alle donazioni indirette è noto che l'onere di provare l'esistenza di una donazione indiretta spetta al coerede che l'afferma (Cass. Civ. Sez. VI 2.9.14 n.18541) e nel caso in esame difetta la prova che il denaro corrisposto nelle citate transazioni non fosse pari al valore di mercato del bene compravenduto.
Oltre a tali considerazioni, comunque in sé assorbenti, ritiene questa Corte che sia corretta la tesi sostenuta dal Tribunale di Spoleto secondo cui il soggetto che agisce in collazione nei confronti della preliminare domanda di simulazione non si pone quale terzo, bensì come parte, subentrando nella posizione del de cuius (conforme Cass.
n.5159/2018; Cass. n.3932/2016), quindi il termine di proposizione delle relative azioni decorreva dal compimento dei singoli atti che si assumeva simulati.
La conseguenza è che la domanda di simulazione (relativa) prospettata dagli appellanti –
seppure in maniera non chiarissima, con riferimento ai singoli atti – risulta prescritta.
Da quanto argomentato deriva il rigetto del motivo di appello indicato al capo D)
dell'impugnazione.
*****
pagina 13 di 23 I motivi di appello indicati alle lettere B)-E)-F) debbono essere trattati congiuntamente,
poiché hanno tutti ad oggetto la questione delle quote dei coeredi , e Pt_1 Pt_2
. CP_1
Il primo dato da cui prendere le mosse è che la sentenza non definitiva n.10/2017 non è
stata mai appellata ed è dunque passata in giudicato.
La pronuncia in discorso ha statuito che, quanto ai fabbricati, il testamento di CP_2
“si sia limitato a dettare regole per la futura divisione, con valore obbligatorio”,
[...]
onde ricorre la fattispecie dell'assegno divisorio semplice prevista dall'art. 733 cod.
civile.
La conseguenza di tale statuizione è che i fabbricati ricadono in comunione
(contrariamente a quanto accade nell'ipotesi della cd. “divisione del testatore”, che ha efficacia reale;
art. 734 c.c.) e che le regole dettate dal testatore hanno efficacia obbligatoria per gli eredi, sicché in sede di formazione delle porzioni si devono rispettare le sue indicazioni.
Orbene la scheda testamentaria è assai precisa nel ripartire fisicamente tra i figli , Pt_1
e la proprietà e l'uso del fabbricato di via Sibilla, tanto che Pt_2 CP_1 CP_2
ha previsto l'assegnazione: 1) “a tre vani del secondo piano che guardano il Pt_1
piano Grande con il relativo terrazzo fino al nuovo fabbricato adiacente di , CP_1
nonché in comune con , per la parte del terrazzo di fronte al fabbricato di Pt_2 CP_5
”; 2) “a i tre vani che guardano i colli alti e bassi con il relativo terrazzo
[...] Pt_2
posti sempre nel secondo piano e quella parte che guarda il fabbricato di CP_5
in comunione con ”; 3) “a tutto il piano livello della strada provinciale Pt_1 CP_1
adibito a bar ristorante con il sottostante piano interrato adibito a magazzini garage. Si
precisa che la parte del sottosuolo o scantinato che guarda il fabbricato di CP_5
e fino all'angolo dove esiste una porta per andare al magazzino-garage, viene
[...]
pagina 14 di 23 assegnata in comune a e come pure il sottoscala che scende nelle cantine Pt_1 Pt_2
magazzino, assegnate a . La parte superiore al fabbricato, dov'era il soffitto, ed CP_1
ora costruite le camere, resta di proprietà di . Per la maggior quota parte CP_1
assegnata a , questo dovrà versare a e la somma di £.10 milioni CP_1 Pt_1 Pt_2
ciascuno. Il mutuo contratto presso la C.R. di Spoleto di £.49 milioni e quello contratto
con il M.P.S. di £.140 milioni per le quali sono state emesse ipoteca sull'intero
fabbricato fanno completamente carico a il quale dovrà provvedere al CP_1
pagamento delle rate fino all'estinzione dei mutui contratti. Il bagno esistente nel fondo
del corridoio del piano assegnato a viene goduto tra loro di comune Parte_3
accordo. Per quanto riguarda la cantinetta esistente a fianco e all'interno del bar
ristorante viene goduto da durante la loro permanenza a Parte_3
Castelluccio...Nello scantinato della nuova costruzione, fatto a proprie spese da
, è consentito a , e di tenerci la propria auto nel periodo CP_1 Pt_1 Pt_2 Per_1
che saranno in paese”.
L'interpretazione della volontà del testatore, ad avviso di questa Corte, risulta molto chiara: a veniva attribuita la parte più consistente del fabbricato adibito ad CP_1
esercizio commerciale (“la maggior quota parte assegnata a ...”), previo CP_1
riconoscimento di un conguaglio ai fratelli e e previo intero accollo da Pt_1 Pt_2
parte di dei mutui ipotecari accesi per gli interventi sul fabbricato stesso (in CP_1
parte di proprietà esclusiva di ). CP_1
Quanto alla posizione di (ora dei suoi eredi) è agevole rilevare che la Persona_1
disposizione divisoria gli assegnava “tutti i vani dell'abitazione di via sciatori,
attualmente goduti da esso” e l'indicazione è talmente inequivocabile che, a meno di lesione delle quote degli altri condividenti, che allo stato non risultano (il principio dell'intangibilità delle quote non può non applicarsi anche all'assegno divisorio pagina 15 di 23 semplice), l'assegnazione prevista dal testatore a favore di non debba subire Per_1
variazioni.
Le premesse poste inducono a ritenere che: 1) con riferimento ai fabbricati, la posizione degli eredi di sia ben definita e non possa essere messa in dubbio la Persona_1
volontà del testatore;
2) occorre procedere ad interpretare e successivamente attuare le regole del testatore con riguardo a , e CP_1 Pt_1 Pt_2
Al riguardo il problema che si pone è che, essendo venuto meno il fabbricato oggetto delle disposizioni del testatore (allo stato degli atti demolito, ammesso a contribuzione ma non ancora ricostruito), le regole dell'assegno divisorio devono essere interpretate,
fermo restando che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.10/2017 non consente una ricostruzione delle disposizioni testamentarie diverse dalla fattispecie disciplinata dall'art. 733 cod. civile;
l'unica precisazione è che la divisione fatta dal testatore è oggettivamente parziale, in quanto non sono stati ricompresi i terreni, per i quali si applica la successione legittima (in parti uguali) secondo il progetto redatto dal primo giudice che, sotto tale profilo, non è stato impugnato.
Posto dunque che la suddivisione in lotti dei terreni è coperta dal giudicato interno, la questione che va innanzitutto affrontata è se le indicazioni del testatore quanto alla divisione dell'albergo – ora del terreno con capacità edificatorie – debbano essere corrette in quanto lesive dei diritti degli appellanti.
Ritiene questa Corte che la risposta non possa che essere negativa.
Infatti la normativa vigente prevede tre mezzi di impugnativa della divisione fatta dal testatore, vale a dire: 1) la nullità per preterizione di alcuni dei legittimari o degli eredi istituiti (art. 735 c.I° cod. civile); 2) la riduzione per lesione della quota di riserva (art. 735 c.II° cod. civile); 3) la rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.II° cod.
civile).
pagina 16 di 23 Orbene, in disparte la considerazione che la fattispecie prevista dall'art. 735 c.I° cod.
civile non è configurabile nel caso in esame, occorre osservare che le domande formulate dagli appellanti non contemplano nessuno dei mezzi di impugnazione sopra citati, onde questo Collegio non può procedere alla revisione dell'apporzionamento previsto dal testatore.
Aggiungasi, ove occorrer possa, che al momento dell'apertura della successione di i quattro figli concorrevano con il coniuge del de cuius CP_2 Persona_3
sicché la relativa quota di riserva di ognuno dei figli era pari ad ¼ della metà dell'asse ereditario (art. 542 c.II° cod. civile), cioè 1/8 del patrimonio, e non si ha alcuna evidenza che la quota di riserva di alcuno dei quattro coeredi sia stata lesa (oltre il quarto, ex art. 763 cod. civile, o anche in misura inferiore, ex art. 735 c.II° cod. civile).
Rimane dunque da esaminare il problema della quantificazione delle quote di sedime della particella n.452 e dell'erigendo albergo, la cui indagine era stata demandata dal primo giudice al CT geom. . Persona_6
Il CT, considerato che le superfici reali dell'albergo Sibilla assegnate a ciascuno dei tre coeredi nella scheda testamentaria erano le seguenti:
- mq. 362,75 a;
CP_1
- mq. 101,63 a;
Parte_1
- mq. 74,64 a Parte_2
ha ottenuto i seguenti millesimi (con il coefficiente di raccordo 1,8552):
672,97 millesimi;
CP_1
188,55 millesimi;
Parte_1
138,48 millesimi. Parte_2
Sulla base dei millesimi ottenuti il CT ha poi attribuito un valore proporzionale al fabbricato da edificare di €.3.000,00 al metro quadrato sulla superficie “ragguagliata” di pagina 17 di 23 mq.188,66, determinando così in €.565.980,00 il valore complessivo della struttura edificanda, da cui il valore di €.380.887,56 di competenza di , CP_1
€.106.715,53 di competenza di ed €.78.376,91 di Quindi, Parte_1 Parte_2
sulla base della citata attribuzione, il primo giudice ha stabilito i conguagli ulteriori
(oltre quelli già previsti nella scheda testamentaria) che deve CP_1
corrispondere a (€.106.715,53) e (€.78.376,91), con conseguente Pt_1 Pt_2
estromissione degli odierni appellanti dalla comunione.
Ritiene questa Corte che il ragionamento che precede non sia condivisibile, in quanto presenta due elementi incompatibili con la volontà del testatore:
- il primo, che aveva previsto espressamente che e CP_2 Pt_1 Pt_2
continuassero a detenere una porzione di immobile (soprattutto per fruirne nei momenti di ferie e di svago), cosa che verrebbe completamente frustrata applicando il metodo dei conguagli;
- il secondo, per cui a e era attribuita la proprietà del primo piano fuori Pt_2 Pt_1
terra che, oggettivamente, aveva un maggior valore, dal momento che permetteva l'affaccio sul Pian Grande, vale a dire sul sito di maggior valore paesaggistico e naturalistico della piana di Castelluccio, nota per la sua bellezza.
Inoltre non è superfluo rilevare che il CT è giunto alla determinazione del valore da attribuire all'area edificabile sulla base di un calcolo molto teorico che ha preso le mosse dal “costo del terreno in una percentuale rapportata alla capacità edificatoria del
lotto”, aumentata del 20% per l'ottima “panoramicità” (!), puramente e semplicemente,
cioè senza ipotizzare “alcun beneficio contributivo” (cfr. pag.3), salvo poi applicare un innalzamento della superficie percentuale -per le provvidenze legate agli eventi sismici del 2016- sino al 35% del costruibile, che calcolato sulla superficie preesistente ha condotto ad una superficie convenzionale di mq.188,66 (mq. 539,02 x 35/100), cui è
pagina 18 di 23 stato attribuito un prezzo a metro quadrato di superficie ragguagliata pari ad €.3.000,00
(pag.4).
Si tratta, com'è evidente, di una stima che non pare aderente alla realtà, dato che ha finito per valutare in €.565.980,00 il valore complessivo della struttura e che non corrisponde ad un edificio ad uso alberghiero, di nuova costruzione, in un sito che ha visto negli ultimi anni un incremento del flusso turistico.
In ogni caso ed a tutto voler concedere ribadisce questa Corte che la volontà del testatore era quella di lasciare a e una porzione di immobile indiviso e che in Pt_1 Pt_2
omaggio al principio del favor testamenti debba essere respinta la soluzione del conguaglio, che finirebbe per estromettere gli odierni appellanti dalla proprietà
dell'immobile. Aggiungasi, ed il dato non è di poco conto, che utilizzando il sistema
“puro” dei conguagli verrebbe meno l'omogeneità giuridica delle quote, visto che e finirebbero con l'essere privati di una porzione di fabbricato. Pt_1 Pt_2
In definitiva ritiene questo Collegio che vada recuperato il criterio dei millesimi sulle superfici reali dell'albergo Sibilla assegnate a ciascuno dei tre coeredi, previa parziale modifica degli assetti derivante dal maggior valore commerciale delle quote assegnate nel testamento a e con l'attribuzione di una proprietà nel “piano nobile”. Pt_1 Pt_2
Per determinare tale maggior valore si stima equo ritoccare proporzionalmente verso l'alto i millesimi di e nella misura del 10%, con corrispondente Pt_1 Pt_2
diminuzione della quota di Fenicio.
Tale rialzo percentuale da un lato tiene conto dell'attribuzione concreta -prevista dal de cuius- del piano nobile a e che necessariamente detiene un maggior Pt_1 Pt_2
valore, dall'altro non altera sensibilmente le proporzioni fissate dal testatore, cosicché ai tre condividenti debbono essere riconosciute le seguenti quote indivise dell'edificanda struttura:
pagina 19 di 23 - a 207,40 millesimi;
Pt_1
- a 152,33 millesimi;
Pt_2
- a 640,27 millesimi. CP_1
*****
Con il motivo di impugnazione di cui al capo C) gli appellanti hanno reiterato la richiesta di condanna di a corrispondere il rimborso del godimento CP_1
esclusivo del bene adibito ad albergo, quanto meno a far data dal mese di luglio del
2009, allorché era venuta meno la comune genitrice nominata Persona_3
usufruttuaria dal de cuius e marito CP_2
La censura prende le mosse dal fatto che la tesi di , secondo cui non si era CP_1
instaurata tra i coeredi alcuna comunione ereditaria (in conformità del disposto dell'art. 734 c.c.), era stata “definitivamente smentita” dalla sentenza n.10/2017 che aveva affermato l'applicabilità del cd. “assegno divisorio semplice” e quindi l'instaurarsi della comunione ereditaria, di qui la richiesta di rimborso in oggetto.
Ritiene questa Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Innanzitutto è bene rilevare che fino al mese di luglio del 2009 sussisteva sulla struttura il diritto di usufrutto di quindi vi era un soggetto diverso da Persona_3 CP_1
avente il diritto reale di godimento sul bene e, soprattutto, gli altri coeredi non
[...]
potevano avanzare alcuna pretesa di sfruttamento del fabbricato.
In secondo luogo non risulta che -che in qualità di titolare di una quota in CP_1
comune aveva pur sempre il diritto di utilizzo- abbia utilizzato in via esclusiva il bene escludendo gli altri coeredi.
Tra l'altro l'uso prolungato della struttura lascia presumere che tutti i coeredi fossero consenzienti e che la tolleranza presupponesse che a facesse carico la CP_1
manutenzione del bene, che in una zona di alta montagna soggetta a grandi escursioni pagina 20 di 23 termiche e forti nevicate si traduce in un'attività onerosa sotto molti profili;
del resto non
è da sottacere che a e non risulta sia stato impedito un utilizzo Parte_2 Pt_1
delle porzioni loro assegnate.
Si concorda dunque con l'approdo cui è giunto il giudice di prime cure che ha ritenuto inesistente il diritto risarcitorio vantato da e per la causale in Pt_1 Parte_2
discorso (pag.4 della sentenza impugnata), fermo restando che gli appellanti avrebbero potuto al più azionare un diritto di credito pari alla loro quota e non per l'intero.
A tutto voler concedere va rilevato che gli appellanti non hanno confutato le argomentazioni del primo giudice e che il motivo di appello non “dialoga” con la sentenza impugnata, sicché il motivo di appello in esame, oltre che infondato, risulta pure inammissibile.
*****
I motivi di appello indicati dal capo G) al capo N) sono stati qualificati da parte appellante come “richieste subordinate” e tale dicitura non può che sottendere una subordinazione al mancato accoglimento dei motivi proposti in via principale.
Dal momento che i motivi principali di cui alle lettere B)-E)-F) hanno trovato accoglimento nei limiti sopra indicati, ritiene questa Corte che non si debba far luogo ai motivi proposti in via subordinata, che vanno considerati assorbiti.
Ad ogni buon conto è doveroso rilevare che la mancata trascrizione dell'atto pubblico
17.1.1985 a rogito notaio di IA (lettera G delle richieste subordinate) è PE
irrilevante ai fini di cui qui ci si occupa, come pure la questione dedotta alla lettera L),
mentre le istanze istruttorie reiterate alla lettera N) non sono necessarie per decidere la lite.
Infine è da rilevare che le “richieste subordinate” di cui alle lettere H)-I)-M) non trovano riscontro con le conclusioni precisate.
pagina 21 di 23 Ne deriva che le domande proposte in via subordinata non possono trovare accoglimento.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da e Parte_1
va accolto nei termini sopra indicati nei confronti del solo Parte_2 CP_1
.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
e , contrariis reiectis, così provvede:
[...] CP_4
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e ed in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza impugnata (n.426/22 emessa dal Tribunale di Spoleto),
attribuisce ai tre condividenti le seguenti quote indivise dell'edificanda struttura sulla part. N.452 del foglio 48:
- a 207,40 millesimi;
Pt_1
- a 152,33 millesimi;
Pt_2
- a 640,27 millesimi;
CP_1
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti CP_1
nel presente grado di giudizio che liquida in €.8.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 22 di 23 - Condanna gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute da CP_2
e che liquida in €.8.200,00 per compensi, oltre CP_3 CP_4
rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
733 cod. civile, risulterebbe incompatibile con la statuizione contenuta nella sentenza