Articolo 735 del Codice civile
Articolo 734Articolo 702
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19 aprile 1942
Art. 735.

(Preterizione di eredi e lesione di legittima).

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti e' nulla.

Il coerede che e' stato leso nella quota di riserva puo' esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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