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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7410/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.4.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Mariateresa Nasso;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.7.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare CP_1
dovutole quale lavoratrice dipendente relativamente al figlio minore a decorrere dal 9.7.2021. Persona_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della domanda giudiziaria per difetto di previa presentazione della domanda in via amministrativa.
L'eccezione è fondata.
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la
domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 l.
11.8.1973 n. 533, da non confondere con l'atto introduttivo del
procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c.,
costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della
domanda giudiziaria e il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio”: cfr. Cass.
8.4.2000 n. 4463 e, in senso conforme, Cass. 28.11.2003 n. 18265, Cass. 12.3.2004 n. 5149, Cass.
24.6.2004 n. 11755, Cass. 29.12.2004 n. 24103, Cass. 15.1.2007 n. 732.
Ebbene, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio l'istante non ha presentato all' la domanda amministrativa relativa CP_1
alla prestazione previdenziale richiesta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ovvero l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
d.l. 13.3.1988 n. 69 conv. in l. 13.5.1988 n. 153, avendo invece presentato domanda amministrativa relativa a diversa prestazione previdenziale,
ovvero l'assegno temporaneo per i figli minori di cui all'art. 1 d.l. 8.6.2021
n. 79 conv. in l. 30.7.2021 n. 112, attribuito, come precisato in detta
2 norma, “ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo
familiare”.
In ogni caso, anche ove si ipotizzasse una coincidenza tra le due prestazioni previdenziali, si rivelerebbe fondata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall di inammissibilità della domanda giudiziaria CP_1
per intervenuta decadenza dall'azione.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “posto che
l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della
gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, ad esso si applica il termine di
decadenza annuale di cui all'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come
sost. dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438; tale
termine decorre, in base a quanto disposto dal co. 2 del medesimo art. 47,
alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
amministrativo, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione”: cfr. Cass. 18.8.2003 n. 12073.
Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione in atti, la domanda amministrativa è stata presentata il 9.7.2021.
A norma dell'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come sost. dall'art. 4 d.l.
19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438, l'azione giudiziaria doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza dei complessivi termini di trecento giorni (di cui
3 centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l. 11.8.1973 n.
533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 co.
5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la decisione del medesimo ricorso ex
art. 46 co. 6 l. 88/89) prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e pertanto entro il complessivo termine di un anno e trecento giorni.
Ebbene, detto termine è scaduto in data (5.5.2023) largamente anteriore a quella (23.7.2024) di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Né vale a rimettere in termini l'istante la tardiva presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado al comitato provinciale dell nella CP_1
specie risalente al 27.5.2024.
Deve infatti evidenziarsi che, per insegnamento della S.C., “in tema di
decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
previdenziali, l'art. 47 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 – come interpretato
autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103
conv. in l.
1.6.1991 n. 166 e dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l.
14.11.1992 n. 438 – individua nella 'scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo' la soglia oltre la quale la
presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della
procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti
del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo
provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale
(nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che
4 aveva ritenuto decorso il termine di decadenza, considerando irrilevante il
tardivo provvedimento di rigetto dell' e il conseguente ricorso CP_1
amministrativo)”: Cass. 20.2.2006 n. 3592.
Ed ancora: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione
previsto dall'art. 46 l. 88/89 per la conclusione del procedimento
amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del
provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso
dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio-rifiuto ex art. 7
l. 533/73, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni
concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi,
ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (art.
98 co. 3 r.d.l. 1827/35 e art. 46 co. 6 l. 88/89); ma ha una durata inferiore
di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente
ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la
conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei
centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda,
oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei
centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della
scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e
intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei
novanta giorni”: Cass. 16.3.2006 n. 5790.
Resta a questo punto da evidenziare che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la decadenza prevista dall'art. 47 d.p.r.
639/1970, nel testo di cui all'art. 4 co. 1 d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992,
5 che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in
riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione
giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni
previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività
e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui
bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile
d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed
è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”: cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990; conforme Cass. 19.3.2014 n. 6331.
Conclusivamente, la domanda deve dichiararsi inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7410/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.4.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Mariateresa Nasso;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.7.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare CP_1
dovutole quale lavoratrice dipendente relativamente al figlio minore a decorrere dal 9.7.2021. Persona_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della domanda giudiziaria per difetto di previa presentazione della domanda in via amministrativa.
L'eccezione è fondata.
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la
domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 l.
11.8.1973 n. 533, da non confondere con l'atto introduttivo del
procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c.,
costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della
domanda giudiziaria e il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio”: cfr. Cass.
8.4.2000 n. 4463 e, in senso conforme, Cass. 28.11.2003 n. 18265, Cass. 12.3.2004 n. 5149, Cass.
24.6.2004 n. 11755, Cass. 29.12.2004 n. 24103, Cass. 15.1.2007 n. 732.
Ebbene, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio l'istante non ha presentato all' la domanda amministrativa relativa CP_1
alla prestazione previdenziale richiesta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ovvero l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
d.l. 13.3.1988 n. 69 conv. in l. 13.5.1988 n. 153, avendo invece presentato domanda amministrativa relativa a diversa prestazione previdenziale,
ovvero l'assegno temporaneo per i figli minori di cui all'art. 1 d.l. 8.6.2021
n. 79 conv. in l. 30.7.2021 n. 112, attribuito, come precisato in detta
2 norma, “ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo
familiare”.
In ogni caso, anche ove si ipotizzasse una coincidenza tra le due prestazioni previdenziali, si rivelerebbe fondata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall di inammissibilità della domanda giudiziaria CP_1
per intervenuta decadenza dall'azione.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “posto che
l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della
gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, ad esso si applica il termine di
decadenza annuale di cui all'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come
sost. dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438; tale
termine decorre, in base a quanto disposto dal co. 2 del medesimo art. 47,
alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
amministrativo, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione”: cfr. Cass. 18.8.2003 n. 12073.
Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione in atti, la domanda amministrativa è stata presentata il 9.7.2021.
A norma dell'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come sost. dall'art. 4 d.l.
19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438, l'azione giudiziaria doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza dei complessivi termini di trecento giorni (di cui
3 centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l. 11.8.1973 n.
533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 co.
5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la decisione del medesimo ricorso ex
art. 46 co. 6 l. 88/89) prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e pertanto entro il complessivo termine di un anno e trecento giorni.
Ebbene, detto termine è scaduto in data (5.5.2023) largamente anteriore a quella (23.7.2024) di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Né vale a rimettere in termini l'istante la tardiva presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado al comitato provinciale dell nella CP_1
specie risalente al 27.5.2024.
Deve infatti evidenziarsi che, per insegnamento della S.C., “in tema di
decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
previdenziali, l'art. 47 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 – come interpretato
autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103
conv. in l.
1.6.1991 n. 166 e dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l.
14.11.1992 n. 438 – individua nella 'scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo' la soglia oltre la quale la
presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della
procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti
del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo
provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale
(nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che
4 aveva ritenuto decorso il termine di decadenza, considerando irrilevante il
tardivo provvedimento di rigetto dell' e il conseguente ricorso CP_1
amministrativo)”: Cass. 20.2.2006 n. 3592.
Ed ancora: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione
previsto dall'art. 46 l. 88/89 per la conclusione del procedimento
amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del
provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso
dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio-rifiuto ex art. 7
l. 533/73, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni
concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi,
ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (art.
98 co. 3 r.d.l. 1827/35 e art. 46 co. 6 l. 88/89); ma ha una durata inferiore
di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente
ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la
conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei
centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda,
oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei
centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della
scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e
intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei
novanta giorni”: Cass. 16.3.2006 n. 5790.
Resta a questo punto da evidenziare che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la decadenza prevista dall'art. 47 d.p.r.
639/1970, nel testo di cui all'art. 4 co. 1 d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992,
5 che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in
riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione
giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni
previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività
e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui
bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile
d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed
è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”: cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990; conforme Cass. 19.3.2014 n. 6331.
Conclusivamente, la domanda deve dichiararsi inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6