TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1841/2023
Oggi 08/07/2025 innanzi al giudice Cristina Angeletti sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:
l'avv. Francesca Bussotti per parte ricorrente e l'avv. Daniela
Guarino per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. Il giudice dà lettura del dispositivo dando per letta la motivazione.
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, all'udienza del giorno 8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause previdenziali riunite n. 1841 / 2023 e 1998/2023 RCL promosse da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FOSSATI CARLO e dell'avv. BUSSOTTI FRANCESCA
( ) C.F._1
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 27.12.2023, la conviene Parte_1
in giudizio l instaurando il processo n. 1841/2023 e chiedendo, nel CP_1
merito, dichiararsi l'infondatezza delle pretese contributive dell' e CP_2
Part l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione dell' di
Milano – Lodi n. 2021008861/DDL del 24.3.2023 e, in via subordinata, ridursi le somme dovute a titolo di contributi e commisurarsi a “tale ridotto importo contributivo le eventuali somme aggiuntive” e disporsi “la riduzione delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali”.
2 Con successivo ricorso notificato parimenti il 27.12.2023 parte ricorrente formalizza l'opposizione avverso l'avviso di addebito emesso dall CP_1
sulla base del verbale di accertamento oggetto di decisione nella causa
1841/2023. Il relativo processo assume il numero di ruolo 1998/2023 ed è stato riunito a quello instaurato antecedentemente per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. In esso parte ricorrente reitera le difese già svolte, eccependo peraltro la nullità ex art. 24 comma 6 del d. lvo 46/1999.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dell'esame testimoniale di e . Testimone_1 Controparte_3
***
Il rilievo di nullità dell'avviso di addebito opposto non preclude l'esame nel merito del tema di decisione prospettato dalle parti, atteso che è la stessa parte ricorrente ad impostare la sua difesa principalmente con riguardo al merito delle istanze dell'istituto previdenziale.
Si deve quindi prendere in considerazione il verbale di accertamento del
24.3.2023.
Con il verbale suindicato, i funzionari di vigilanza dell' , a seguito di CP_1
accertamenti ispettivi iniziati in data 23.11.2021, a carico della con sede legale in Verona, esercente attività di servizi Parte_1
di teleassistenza, contestavano il versamento della contribuzione in misura inferiore al minimale, nonché l'omessa corresponsione della retribuzione ed il consequenziale omesso versamento della contribuzione per le ore ed i giorni indicate nel LUL come “Permesso non retribuito” e
“Assenza non retribuita”.
3 Gli ispettori dell' quantificavano il dovuto nella misura di € 2.143.945, CP_1
di cui € 1.347.895,59 a titolo di contributi ed € 796.050,15, a titolo di somme aggiuntive.
Parte ricorrente contesta nel merito la fondatezza dell'accertamento ispettivo e la sussistenza della pretesa creditoria dell' . In CP_2
particolare, parte ricorrente argomenta l'insussistenza dell'obbligo di corresponsione del minimale contributivo in relazione alle ore di lavoro straordinario così come in relazione delle assenze dal lavoro.
L'accertamento ispettivo prendeva le mosse da una denunzia presentata dal lavoratore che dichiarava di Parte_3
effettuare mediamente 30 ore di straordinario mensili (oltre l'orario ordinario) e di percepire la retribuzione media mensile di circa 1.000 –
1.100 euro (all. 4 fasc. . Dall'esame della documentazione esibita CP_1
emergeva che la ditta, per i servizi di vigilanza non armata, applicava il
CCNL Servizi Fiduciari.
I verbalizzanti, pur tenendo fermo il CCNL applicato dalla ricorrente, contestavano l'applicazione del minimale , secondo quanto stabilito CP_1
dall'art. 1 del DL 338/89, convertito in Legge 389/89, secondo gli importi individuati anno per anno con circolare in atti. CP_1
In particolare, i verbalizzanti correttamente rilevavano che le maggiorazioni previste dal CCNL erano sempre calcolate sull'importo minimo di euro 5,26, con la conseguenza, per esempio, che la maggiorazione del 40% prevista dal CCNL per il lavoro straordinario notturno è sempre €uro 7,36, sia nel caso di retribuzione giornaliera di
34,99, sia nel caso di retribuzione giornaliera di 35,96, sia nel caso di retribuzione giornaliera di 39,45.
4 In sintesi, nessuna contestazione veniva sollevata dagli ispettori in ordine alle modalità di calcolo previste dal contratto, limitandosi essi alla quantificazione della contribuzione previdenziale, per le eventuali maggiorazioni, sulla scorta della retribuzione “base” indicata dalle Circolari
citate, per effetto del combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost. CP_1
con l'art. 3 della Costituzione.
La tesi secondo cui il principio del minimale contributivo si estende anche al lavoro straordinario è corretta;
diversamente opinando, avverrebbe che il lavoratore che non effettui alcuna ora di straordinario avrebbe la stessa retribuzione imponibile (ai fini dei contributi previdenziali) di chi effettua, per esempio, 2 ore di straordinario al giorno (per un totale di 40 ore di straordinario mensile), con conseguente disparità di trattamento.
Com'è noto, la materia del minimale contributivo è stata approfondita dalle
Sezioni unite di questa Corte n. 11199 del 29 luglio 2002, che nel risolvere un contrasto di giurisprudenza hanno affermato che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L.
9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389".
La Corte di Cassazione, nella successiva sentenza del 20.1.2012, n. 801, ha chiaramente affermato che “La legge determina quindi un imponibile
"minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. E' pertanto la fonte collettiva che funge da
5 parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonchè a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
Corretto anche l'ulteriore rilievo ispettivo, attinente alle assenze non retribuite.
Dall'esame dei LUL risultava che la società registrava assenze non retribuite (PNR), e che, per molti lavoratori, tali giorni di assenza non retribuita decorrevano dal primo giorno di assunzione;
In relazione alle assenze non retribuite ed ai permessi non retribuiti, gli ispettori dell' provvedevano all'addebito dei contributi sulla base CP_1
dell'art. 1 D.L. n. 338/89 conv. in L. n. 389/89, secondo cui solo le assenze previste dal contratto collettivo o dalla legge, quali cause di esclusione dell'obbligo retributivo, possono assumere rilievo sulla determinazione della retribuzione imponibile (nessun addebito veniva contestato per i contratti a chiamata, per i quali sono state ritenute valide le giornate di assenza, e quindi non addebitate (individuabili nella colonna “inter” dei files allegati)
E', a tale riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza,
l'affermazione che la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta. Non è legittimo modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che i datori di lavoro abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve ritenersi svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta,, di modo che è dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che
6 che costituiscano il risultato di una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione
(ex multis, ord 18954 Corte Cassazione 5 luglio 2023 che richiama
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019, n.13650).
Al riguardo si deve in aggiunta evidenziare come nel caso di specie le pretese assenze dal lavoro, che si assume aver effetto derogatorio sulla determinazione dell'imponibile contributivo, sono solo affermate e non provate,
Parte opponente contesta gli importi richiesti a titolo di sanzioni per il periodo in contestazione, in quanto, a suo dire, erroneamente calcolate nella misura prevista per l'ipotesi di evasione.
In proposito si rammenta che la disposizione di cui all'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così recita: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a)nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al
40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b)in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
7 lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposi entro la scadenza di legge.”
Parte opponente sostiene che, nel caso di specie, sì verserebbe nell'ipotesi meno grave della "omissione contributiva" di cui alla lettera a) dell'art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, essendo l'ammontare dei contributi rilevabile dalle denunzie e registrazioni obbligatorie.
Già con la sentenza n. 28966 del 2011 la Suprema Corte ha riaffermato il principio di diritto, in sostanziale adesione a Cass. n. 11261/2010, secondo cui: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro CP_1
o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di
"omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a
8 tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
Successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili, con la sentenza n. 4808 del 7 marzo 2005, ha chiarito definitivamente che “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del
(solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'ente previdenziale, e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato di aver debitamente inoltrato all le denunce obbligatorie, in modo tale da rendere palese - CP_1
senza necessità di attività ispettiva- le omissioni contributive che, anzi, sono state rilevate a seguito di una complessa indagine e riguardano
9 questioni giuridiche sulle quali la giurisprudenza di legittimità è consolidata. Non può pertanto essere condivisa la tesi della sussistenza della fattispecie dell'omissione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta i ricorsi delle cause riunite n. 1841/2023 e 1998/2023;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente e le liquida in € 15.986,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 8 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1841/2023
Oggi 08/07/2025 innanzi al giudice Cristina Angeletti sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:
l'avv. Francesca Bussotti per parte ricorrente e l'avv. Daniela
Guarino per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. Il giudice dà lettura del dispositivo dando per letta la motivazione.
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, all'udienza del giorno 8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause previdenziali riunite n. 1841 / 2023 e 1998/2023 RCL promosse da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FOSSATI CARLO e dell'avv. BUSSOTTI FRANCESCA
( ) C.F._1
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 27.12.2023, la conviene Parte_1
in giudizio l instaurando il processo n. 1841/2023 e chiedendo, nel CP_1
merito, dichiararsi l'infondatezza delle pretese contributive dell' e CP_2
Part l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione dell' di
Milano – Lodi n. 2021008861/DDL del 24.3.2023 e, in via subordinata, ridursi le somme dovute a titolo di contributi e commisurarsi a “tale ridotto importo contributivo le eventuali somme aggiuntive” e disporsi “la riduzione delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali”.
2 Con successivo ricorso notificato parimenti il 27.12.2023 parte ricorrente formalizza l'opposizione avverso l'avviso di addebito emesso dall CP_1
sulla base del verbale di accertamento oggetto di decisione nella causa
1841/2023. Il relativo processo assume il numero di ruolo 1998/2023 ed è stato riunito a quello instaurato antecedentemente per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. In esso parte ricorrente reitera le difese già svolte, eccependo peraltro la nullità ex art. 24 comma 6 del d. lvo 46/1999.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dell'esame testimoniale di e . Testimone_1 Controparte_3
***
Il rilievo di nullità dell'avviso di addebito opposto non preclude l'esame nel merito del tema di decisione prospettato dalle parti, atteso che è la stessa parte ricorrente ad impostare la sua difesa principalmente con riguardo al merito delle istanze dell'istituto previdenziale.
Si deve quindi prendere in considerazione il verbale di accertamento del
24.3.2023.
Con il verbale suindicato, i funzionari di vigilanza dell' , a seguito di CP_1
accertamenti ispettivi iniziati in data 23.11.2021, a carico della con sede legale in Verona, esercente attività di servizi Parte_1
di teleassistenza, contestavano il versamento della contribuzione in misura inferiore al minimale, nonché l'omessa corresponsione della retribuzione ed il consequenziale omesso versamento della contribuzione per le ore ed i giorni indicate nel LUL come “Permesso non retribuito” e
“Assenza non retribuita”.
3 Gli ispettori dell' quantificavano il dovuto nella misura di € 2.143.945, CP_1
di cui € 1.347.895,59 a titolo di contributi ed € 796.050,15, a titolo di somme aggiuntive.
Parte ricorrente contesta nel merito la fondatezza dell'accertamento ispettivo e la sussistenza della pretesa creditoria dell' . In CP_2
particolare, parte ricorrente argomenta l'insussistenza dell'obbligo di corresponsione del minimale contributivo in relazione alle ore di lavoro straordinario così come in relazione delle assenze dal lavoro.
L'accertamento ispettivo prendeva le mosse da una denunzia presentata dal lavoratore che dichiarava di Parte_3
effettuare mediamente 30 ore di straordinario mensili (oltre l'orario ordinario) e di percepire la retribuzione media mensile di circa 1.000 –
1.100 euro (all. 4 fasc. . Dall'esame della documentazione esibita CP_1
emergeva che la ditta, per i servizi di vigilanza non armata, applicava il
CCNL Servizi Fiduciari.
I verbalizzanti, pur tenendo fermo il CCNL applicato dalla ricorrente, contestavano l'applicazione del minimale , secondo quanto stabilito CP_1
dall'art. 1 del DL 338/89, convertito in Legge 389/89, secondo gli importi individuati anno per anno con circolare in atti. CP_1
In particolare, i verbalizzanti correttamente rilevavano che le maggiorazioni previste dal CCNL erano sempre calcolate sull'importo minimo di euro 5,26, con la conseguenza, per esempio, che la maggiorazione del 40% prevista dal CCNL per il lavoro straordinario notturno è sempre €uro 7,36, sia nel caso di retribuzione giornaliera di
34,99, sia nel caso di retribuzione giornaliera di 35,96, sia nel caso di retribuzione giornaliera di 39,45.
4 In sintesi, nessuna contestazione veniva sollevata dagli ispettori in ordine alle modalità di calcolo previste dal contratto, limitandosi essi alla quantificazione della contribuzione previdenziale, per le eventuali maggiorazioni, sulla scorta della retribuzione “base” indicata dalle Circolari
citate, per effetto del combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost. CP_1
con l'art. 3 della Costituzione.
La tesi secondo cui il principio del minimale contributivo si estende anche al lavoro straordinario è corretta;
diversamente opinando, avverrebbe che il lavoratore che non effettui alcuna ora di straordinario avrebbe la stessa retribuzione imponibile (ai fini dei contributi previdenziali) di chi effettua, per esempio, 2 ore di straordinario al giorno (per un totale di 40 ore di straordinario mensile), con conseguente disparità di trattamento.
Com'è noto, la materia del minimale contributivo è stata approfondita dalle
Sezioni unite di questa Corte n. 11199 del 29 luglio 2002, che nel risolvere un contrasto di giurisprudenza hanno affermato che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L.
9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389".
La Corte di Cassazione, nella successiva sentenza del 20.1.2012, n. 801, ha chiaramente affermato che “La legge determina quindi un imponibile
"minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. E' pertanto la fonte collettiva che funge da
5 parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonchè a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
Corretto anche l'ulteriore rilievo ispettivo, attinente alle assenze non retribuite.
Dall'esame dei LUL risultava che la società registrava assenze non retribuite (PNR), e che, per molti lavoratori, tali giorni di assenza non retribuita decorrevano dal primo giorno di assunzione;
In relazione alle assenze non retribuite ed ai permessi non retribuiti, gli ispettori dell' provvedevano all'addebito dei contributi sulla base CP_1
dell'art. 1 D.L. n. 338/89 conv. in L. n. 389/89, secondo cui solo le assenze previste dal contratto collettivo o dalla legge, quali cause di esclusione dell'obbligo retributivo, possono assumere rilievo sulla determinazione della retribuzione imponibile (nessun addebito veniva contestato per i contratti a chiamata, per i quali sono state ritenute valide le giornate di assenza, e quindi non addebitate (individuabili nella colonna “inter” dei files allegati)
E', a tale riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza,
l'affermazione che la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta. Non è legittimo modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che i datori di lavoro abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve ritenersi svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta,, di modo che è dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che
6 che costituiscano il risultato di una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione
(ex multis, ord 18954 Corte Cassazione 5 luglio 2023 che richiama
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019, n.13650).
Al riguardo si deve in aggiunta evidenziare come nel caso di specie le pretese assenze dal lavoro, che si assume aver effetto derogatorio sulla determinazione dell'imponibile contributivo, sono solo affermate e non provate,
Parte opponente contesta gli importi richiesti a titolo di sanzioni per il periodo in contestazione, in quanto, a suo dire, erroneamente calcolate nella misura prevista per l'ipotesi di evasione.
In proposito si rammenta che la disposizione di cui all'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così recita: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a)nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al
40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b)in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
7 lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposi entro la scadenza di legge.”
Parte opponente sostiene che, nel caso di specie, sì verserebbe nell'ipotesi meno grave della "omissione contributiva" di cui alla lettera a) dell'art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, essendo l'ammontare dei contributi rilevabile dalle denunzie e registrazioni obbligatorie.
Già con la sentenza n. 28966 del 2011 la Suprema Corte ha riaffermato il principio di diritto, in sostanziale adesione a Cass. n. 11261/2010, secondo cui: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro CP_1
o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di
"omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a
8 tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
Successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili, con la sentenza n. 4808 del 7 marzo 2005, ha chiarito definitivamente che “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del
(solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'ente previdenziale, e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato di aver debitamente inoltrato all le denunce obbligatorie, in modo tale da rendere palese - CP_1
senza necessità di attività ispettiva- le omissioni contributive che, anzi, sono state rilevate a seguito di una complessa indagine e riguardano
9 questioni giuridiche sulle quali la giurisprudenza di legittimità è consolidata. Non può pertanto essere condivisa la tesi della sussistenza della fattispecie dell'omissione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta i ricorsi delle cause riunite n. 1841/2023 e 1998/2023;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente e le liquida in € 15.986,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 8 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
10