Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 625.
(Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione).
Se la persona dell'erede o del legatario e' stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e' stata erroneamente indicata o descritta, ma e' certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
(Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione).
Se la persona dell'erede o del legatario e' stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e' stata erroneamente indicata o descritta, ma e' certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Commentari • 24
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 novembre 2024 · 226.18573
L'articolo 625 del Codice Civile, rubricato "Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 625 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 625 del Codice Civile. "Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare . […]
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Giurisprudenza • 103
- 1. Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 63Provvedimento: […] Possidonio, costituiva evidentemente un refuso, essendo necessario privilegiare l'effettiva volontà del de cuius che non poteva che riferirsi agli unici due istituti di credito presso i quali erano depositate somme da parte dello stesso (art. 625 c.c.). […] Deducono, invece, i convenuti - eredi legittimi - che non può assolutamente dirsi raggiunta la certezza che l'art.625 c.c. esige per attribuire efficacia alla disposizione testamentaria, non potendo in alcun modo ritenersi che il legato avente ad oggetto “CRM conto n.424” si riferisca al denaro depositato presso Banca BPM.Leggi di più...
- art. 649 c.c.·
- art. 658 c.c.·
- rettifica testamento·
- legato di specie·
- legittimazione passiva·
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- art. 625 c.c.·
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