Articolo 625 del Codice civile
Articolo 581Articolo 573
Versione
19 aprile 1942
Art. 625.

(Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione).

Se la persona dell'erede o del legatario e' stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e' stata erroneamente indicata o descritta, ma e' certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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