TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7296 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7296 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Brenzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Desio (MB), Via Garibaldi n. 6/C giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a Napoli (NA) il [...], a [...], Parte_2 C.F._2
Via Carducci n. 59 rappresentata e difesa dell'avv. Francesca Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Carimate (MB), Via Airoldi n. 59, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, lett. B) L. 898/1970 e successive modifiche, lo scioglimento e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Seveso in data 14 gennaio 1995 da e trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Seveso al n. 1, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- dare atto che il signor contribuirà nel mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente, con la corresponsione di un assegno mensile di 280,00 euro, rivalutabile annualmente secondo le variazioni istat;
- dare atto che le parti hanno prima d'ora definito ogni aspetto di natura economica per cui nulla hanno ulteriormente reciprocamente a pretendere.
- spese legali compensate – anticipazioni per avvio procedura a carico del marito. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 6.06.2005 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 22.09.2005.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 7.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 14.01.1995 (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seveso (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7296 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Brenzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Desio (MB), Via Garibaldi n. 6/C giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a Napoli (NA) il [...], a [...], Parte_2 C.F._2
Via Carducci n. 59 rappresentata e difesa dell'avv. Francesca Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Carimate (MB), Via Airoldi n. 59, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, lett. B) L. 898/1970 e successive modifiche, lo scioglimento e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Seveso in data 14 gennaio 1995 da e trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Seveso al n. 1, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- dare atto che il signor contribuirà nel mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente, con la corresponsione di un assegno mensile di 280,00 euro, rivalutabile annualmente secondo le variazioni istat;
- dare atto che le parti hanno prima d'ora definito ogni aspetto di natura economica per cui nulla hanno ulteriormente reciprocamente a pretendere.
- spese legali compensate – anticipazioni per avvio procedura a carico del marito. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 6.06.2005 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 22.09.2005.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 7.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 14.01.1995 (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seveso (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi