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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa NO Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4690 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BOTTI DANIELA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Modena in data 09/07/2005 e dalla loro unione sono nati i figli il 20/5/2006, ed NO il 04/05/2011, non ascoltati, risultando Per_1
l'incombente superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) per le ragioni di seguito esposte.
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 26/10/2022,
e la separazione è stata omologata da questo Tribunale il successivo 02/11/2022.
3. Con ricorso in data 01/10/2024, ha domandato dichiararsi cessati gli effetti civili Parte_1
del matrimonio, e ulteriori statuizioni, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti tra le parti, nonché tra genitori e figli.
4. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica ricevuta al suo indirizzo di residenza di VO NG (MO), viale E. Fermi n. 17, come da certificato in atti.
5. All'esito dell'udienza del 26/03/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, non necessitando di ulteriore istruttoria.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Può essere mantenuto l'affidamento condiviso dei figli minori, già concordato in sede separativa, in tal modo accogliendo corrispondente richiesta della ricorrente e non essendo emerse ragioni di gravità tale da introdurre un differente regime.
C) ed NO resteranno collocati, come allo stato, presso la madre nella casa familiare di Per_1
VO NG (MO), viale E. Fermi n. 17, che rimane assegnata a ex art. 337 Parte_1
sexies c.c.
D) I due ragazzi, considerata la loro età, concorderanno direttamente le frequentazioni con il padre, visto anche che quest'ultimo vive nel medesimo stabile in appartamento sottostante la casa familiare.
E) A far data dalla presente decisione, si accoglie la richiesta della madre di innalzare, rispetto a quanto previsto in separazione (euro 200,00 mensili per ogni figlio, euro 400,00 mensili totali)
l'obbligo di mantenimento ordinario della prole a carico del padre a euro 300,00 mensili per ciascun figlio, dunque euro 600,00 mensili totali, considerato che il convenuto non ha rispettato il calendario a suo tempo pattuito, frequentando i figli solo sporadicamente.
Per le stesse ragioni, l'assegno unico per la prole erogato dall' verrà percepito integralmente CP_2
dalla madre.
2 Le spese straordinarie continueranno invece a essere divise a metà ciascuno tra i genitori.
F) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così poste in capo al convenuto (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 09/07/2005 in
MODENA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di MODENA, atto n. 127, parte 2, serie A, anno 2005;
2. affida i figli minori della coppia ed NO a entrambi i genitori, dunque in modo Per_1
condiviso;
3. colloca i figli minori della coppia assieme alla madre nell'abitazione di residenza di quest'ultima;
4. assegna la casa familiare sita in VO NG (MO), viale E. Fermi n. 17, alla madre unitamente ai relativi arredi;
Parte_1
5. regola le frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre in forma libera, con accordo diretto tra gli stessi;
6. obbliga il padre a versare alla madre euro 600,00 mensili con decorrenza dalla presente sentenza,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
3 ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2
prole;
8. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
9. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
4 LA PRESIDENTE dott.ssa NO Ramacciotti
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