Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Decreto cautelare 8 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7554 del 2022, proposto da IA TA TI, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ” nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lettera e), dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, ha disposto che “ l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ”;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con l’ordinanza impugnata, con particolare riferimento, nella parte e per quanto di interesse, al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese dagli organismi ministeriali e consultivi preposti;
nonché per dichiarare
il diritto della ricorrente, anche nelle more del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, alla stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato, e indeterminato, in base alla posizione occupata nelle GPS sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, ADMM e ADSS, per la provincia di Palermo, valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna all’adozione dei conseguenti provvedimenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. AB OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha in particolare impugnato l'ordinanza in epigrafe, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6- ter , della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo nella parte in cui, dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, ha disposto che “ l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ” (art. 7, comma 4, lettera e , dell'anzidetta ordinanza).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver conseguito, in data 30/06/2021, il titolo di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di I e II grado presso l'Universidad Europea De Valencia (Spagna);
- di aver presentato, in data 7.7.2021, domanda di riconoscimento del suddetto titolo e, in data 29/05/2022, domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Palermo per il posto di sostegno nella scuola secondaria di I e di II grado.
1.2. Ella ha quindi articolato un unico motivo di ricorso, così rubricato: " violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento con precedenti norme regolatrici degli incarichi di supplenza. Violazione della disciplina sul riconoscimento reciproco dei titoli conseguiti a livello comunitario e sviamento dai consolidati principi giurisprudenziali affermati in materia. Illogicità manifesta. Arbitrarietà ".
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituito l'intimato Ministero, con atto di mera forma.
3. Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza n. 4851 del 28.7.2022 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente.
5. Parte ricorrente ha successivamente presentato una nuova istanza di misure cautelari, monocratiche e collegiali.
6. La nuova istanza cautelare è stata quindi respinta, tanto in sede monocratica (decreto n. 5304 dell'8.8.2022), quanto in sede collegiale (ordinanza n. 5622 dell'8.9.2022).
7. Il 10.11.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, istando altresì per la compensazione delle spese.
8. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Com'è noto, l'art. 84, c.p.a., impone una serie di adempimenti formali per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso, tra i quali – per quanto qui rileva – la notifica dell’atto di rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.
Nel caso di specie la dichiarazione di rinuncia è stata notificata alla resistente amministrazione il 10.11.2025 e l’udienza di discussione si è tenuta il 14.11.2025.
3. Anche se alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia osta la superiore circostanza, va dato nondimeno atto che quanto dichiarato da parte ricorrente consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, coerentemente con il disposto dell'art. 84, c. 4, c.p.a.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il complessivo andamento della vicenda, così come la definizione in rito della controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO AP, Presidente FF
AB OM, Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OM | TO AP |
IL SEGRETARIO