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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.
Salvatore Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, C.da Sciammacca s.n.c., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza L. Ariosto
n. 21, presso lo studio dell'Avv. Luciano Cannata, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Roma via
[...]
Barberini 18, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- CONVENUTA –
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via XX Settembre 97, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- CONVENUTO – OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.5.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il e Controparte_4
l' , esponeva di possedere in modo continuativo, ininterrotto, pacifico, Controparte_1
pubblico e non equivoco, da ben oltre venti anni, “uti dominus”, un terreno, sito nel
Comune di Augusta, c.da “Sciammacca o Sciamaca”, identificato al catasto terreni del detto
Comune di Augusta al fg. 18, particella n. 2065 di ha 8,60.
Riferiva altresì che detto terreno era stato dall'attore stesso goduto e utilizzato pienamente e liberamente, uti dominus, senza interferenza alcuna da parte di terzi, provvedendo lo stesso a recintarlo ed a chiuderlo con catenaccio. Pt_1
Osservava, quindi, che conseguentemente a detto utilizzo uti dominus ed ininterrotto per un periodo di tempo superiore ai venti anni, l'attore aveva usucapito il predetto stacco di terreno, intestato formalmente al per cui legittimati Controparte_5
passivi erano da ritenere sia l' , sia il Controparte_1 Controparte_3
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore.
[...]
Aggiungeva che era interesse dell'attore vedere accertata con sentenza, detta situazione di fatto e che a tal fine era stato ritualmente proposto, senza esito, il tentativo di mediazione.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attore rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…PIACCIA Al Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere le domande di Pt_1
dando atto che il predetto ha utilizzato e utilizza in maniera pacifica, esclusiva ed
[...]
ininterrottamente e pubblicamente da oltre venti anni il tratto di terreno sito in territorio di Augusta
2 contrada “ Sciammacca” o Sciamaca” particella 2065 di ha 08,60 foglio 18. Ritenere e dichiarare conseguentemente che l'attore ha acquistato per usucapione ultra ventennale la proprietà del terreno di cui sopra, con ogni conseguenza in ordine alla trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di
Siracusa della emettenda sentenza a norma dell'art. 2689 C.C.. Spese e compensi in caso di opposizione.”.
L' ed il si costituivano in CP_1 Controparte_6 Controparte_4
giudizio, a mezzo della difesa erariale, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea per presunto mancato preventivo espletamento della procedura di mediazione. Contr Sempre in via preliminare la difesa erariale rilevava l'estraneità del erroneamente citato in giudizio, posto che la gestione del patrimonio immobiliare statale in generale, dal 2001, è devoluta alla competenza delle Agenzie fiscali, segnatamente l
[...]
Contr
, con la conseguenza che il andava estromesso dal giudizio. CP_1
Le PP.AA. convenute eccepivano un presunto “bis in idem” con un primo procedimento promosso dinnanzi all'allora Tribunale di Augusta da parte dello Scordo, il quale, anche in quella occasione, nell'addurre le medesime ragioni, asseriva di aver acquistato per usucapione il bene in questione nonché altri due terreni identificati al catasto al Fg. 18, Particelle 2063 e 2064; e con un'ulteriore azione incoata dinnanzi al Tribunale di
Siracusa, con cui lo domandava nuovamente l'acquisto per usucapione della sola Pt_1
particella 2065. Relativamente a questo, ulteriore, contenzioso, la causa era stata dichiarata estinta ex art. 309 cpc non essendo, l'attore, comparso in udienza.
Evidenziavano, ancora, le PP.AA. convenute che entrambe le domande giudiziarie si appalesavano, nella forma e nella sostanza, analoghe a quelle per cui è processo facendone discendere la presunta inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem.
Rilevava, ancora, che parte attrice non aveva proceduto con la comunicazione di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/2006, che dispone che: “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente l'attività corrispondente al diritto di
3 proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del Demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti”. In assenza di tale comunicazione, il possesso asseritamene esercitato dallo assumerebbe i Parte_1
caratteri della clandestinità, in contrasto con quanto disposto dall'art. 1163 del c.c..
Nel merito della domanda attorea, le parti convenute, osservavano che il bene oggetto di causa era dello Stato essendo pervenuto al patrimonio dello Stato per devoluzione dell'eredità del de cuius , deceduto senza lasciare eredi in data Persona_1
17/12/1984, a seguito di decreto di devoluzione Rep. n. 416 del 25/02/1987 trascritto presso la Conservatoria immobiliare di Siracusa in data 27/09/2000.
Evidenziavano ancora le PP.AA. convenute che il terreno in questione risultava essere stato assunto nella consistenza dei beni patrimoniali dello Stato con verbale n. 1227 del 26.09.2014 ed allibrato alla Scheda patrimoniale n. SRB0313.
Contestavano, inoltre, la domanda attorea rilevando che lo aveva, in Parte_1
modo generico, solo sostenuto di avere la disponibilità del bene senza avere tuttavia provato in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'usucapione del diritto di proprietà; mentre, in contrapposizione a ciò, rileva come l'assunzione in consistenza del bene in questione al patrimonio dello Stato in epoca recente
(cfr: settembre 2014) avrebbe dimostrato di per sé l'esercizio del diritto dominicale da parte dello Stato. Ciò aggiunto alla circostanza asserita dalle PP.AA. convenute che non risultavano segni evidenti del possesso ultraventennale da parte dell'attore, come evincibile dalle conclusioni dei verbali di sopralluogo eseguiti dal personale tecnico dell'Agenzia e versati in atti.
Infine, stante la inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda attorea le PP.AA. convenute instavano per il rilascio immediato dell'immobile da parte dell'attore e la condanna del medesimo al pagamento dei relativi indennizzi per occupazione abusiva, da calcolare in corso di giudizio mediante eventuale idonea CTU, dal momento dell'occupazione al soddisfo.
La difesa erariale, quindi, rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni
“…
P.Q.M.
Tutto ciò considerato, all'Ill.mo Tribunale di Catania, in via preliminare, si chiede che
4 Contr venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sempre in via preliminare che la domanda venga dichiarata improcedibile per mancato previo esperimento della procedura di mediazione;
sempre in subordine, che venga dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
in via ancora gradata, che venga rigettata qualsivoglia domanda avanzata nei confronti dell'Amministrazione, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con il conseguente rilascio immediato dell'immobile e il pagamento dei relativi canoni per occupazione abusiva. Con vittoria di spese…”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente la domanda attorea, diversamente da quanto solo labialmente asserito dalle PP.AA. convenute, va dichiarata procedibile, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'attore ha, correttamente, individuato il proprio contraddittore nella Agenzia convenuta meglio indicata in epigrafe per come attestato anche dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno all'atto di citazione e per come, del resto, asserito e riconosciuto dalla medesima P.A. convenuta, la quale riferiva in comparsa che il bene oggetto di causa era dello Stato essendo pervenuto al patrimonio dello Stato per devoluzione dell'eredità del de cuius , deceduto Persona_1
5 senza lasciare eredi in data 17.12.1984, a seguito di decreto di devoluzione Rep. n. 416 del
25.02.1987 trascritto presso la Conservatoria immobiliare di Siracusa in data 27.09.2000 e che il medesimo era stato assunto nella consistenza dei beni patrimoniali dello Stato con verbale n. 1227 del 26.09.2014 ed allibrato alla Scheda patrimoniale n. SRB0313.
Per altro verso, sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di parte Contr convenuta di carenza di legittimazione passiva in capo al mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il D.
Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l' l' l' CP_4 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e l' , di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono
[...] Controparte_1
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne
l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma
1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021).
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell' Controparte_1
dal momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dismesso – in forza del
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Contr Pertanto, il va estromesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva.
6 Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass.
n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n.
8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
“chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale,
7 ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n.
2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai parimenti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento
- anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è invero emerso, in modo chiaro, che l'attore ha posseduto il terreno oggetto di causa per ben oltre un ventennio.
In particolare, per come concordemente riferito dai testimoni escussi - entrambi a conoscenza dei fatti di causa, in quanto l'una compagna di vita dell'attore e l'altra abitante sin dal 1999 in un immobile limitrofo a quello oggetto di causa, lo era entrato in Pt_1
possesso del terreno in questione, come sostenuto in citazione, ben quarant'anni orsono.
La teste – compagna di vita da quasi quarant'anni dell'attore – in Testimone_1
risposta all'articolato di prova n. 1, avente ad oggetto le circostanze che l'attore, da oltre quarant'anni, ha goduto pienamente ed in modo indisturbato del terreno de quo,
8 provvedendo anche alla manutenzione dello stesso, nel confermarne la veridicità, riferiva di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto ”…convivo con l'attore dall'età di 40 anni
e comunque la mia frequentazione con lo risale ad ulteriori antecedenti 15 anni…preciso che Pt_1
l'appezzamento oggetto di causa, non di grandi dimensioni, è posto quasi di fronte all'immobile in cui viviamo e separato dalla strada che attraversa il complesso edilizio Baia del Gambero...”.
Confermava anche la fondatezza dell'articolato di prova n. 2 avente ad oggetto la circostanza che il fondo oggetto di causa, da oltre 40 anni, è provvisto di recinzione e cancello le cui chiavi sono in possesso dell'attorea e dell'articolato n. 3 inerente la circostanza che la recinzione che, prima era composta di pali in legno e rete metallica, a causa del suo deterioramento, nel tempo, circa 15 anni prima dell'incardinamento del presente giudizio era stata sostituita da una con pali in ferro e rete metallica.
Ai fini del decidere occorre rilevare che, nonostante lo stretto rapporto di carattere personale che la lega all'attore, non vi è ragione alcuna di dubitare della genuinità e veridicità di tali dichiarazioni della teste , atteso che le medesime hanno trovato Tes_1
sostanzialmente puntuale riscontro in quelle rilasciate dall'altra teste escussa Testimone_2
del tutto disinteressata.
[...]
Quest'ultima, invero, in risposta all'articolato di prova n. 1, nel confermarne la rispondenza al vero, riferiva che “…con mio marito, nel 1999, ho acquistato un immobile frontistante il terreno oggetto di causa e li abbiamo stabilito la nostra residenza….Posso anche aggiungere che prima del 1999 conoscevo personalmente la RA (attualmente Testimone_1
ancora compagna di vita dell'attore)…Preciso ancora che negli anni precedenti il 1999 ho avuto modo di frequentare i luoghi oggetto di causa perché invitata dalla RA .fu proprio grazie a Parte_2
detta frequentazione che decidemmo di acquistare l'immobile in cui viviamo tuttora e di cui ho detto in precedenza…preciso che mai nessuno, per quanto mi risulta, ha mai contestato la disponibilità dell'immobile oggetto di causa all'attore…”.
Nel confermare anche la fondatezza del 2^ articolato di prova dichiarava che “…il terreno è recintato e chiuso con un cancello…preciso che una volta dovendo io bruciare delle sterpaglie chiesi all'attore di poterlo fare all'interno del detto terreno;
lui mi autorizzò e mi aprì il cancello in questione e mi consentì di entrare e procedere…”.
9 In risposta affermativa al 3^ articolato precisava “…di aver visto personalmente lo provvedere alla sostituzione della rete e dei paletti…”. Pt_1
Dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni è risultato, come detto, che il potere sul fondo da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Né invero valutazioni in senso contrario possono desumersi dai verbali di sopralluogo depositati da parte convenuta, peraltro eseguiti solo in date successive all'inizio di giudizi, dai quali verbali peraltro espletati in carenza di contraddittorio, in ogni caso, è rimasta confermata anche la circostanza che il fondo è comunque recintato.
Da tutto quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Circostanza quest'ultima chiaramente dimostrata, in particolare, dalla prova raggiunta circa la realizzazione, da parte dell'attore, della recinzione tuttora esistente sul fondo oggetto di causa;
ciò atteso l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n.
1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto,
10 precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»…” (ex multis
Cass. Ord. N. 18528/23);
Al giorno della domanda (27.5.2021) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c..
In senso contrario del tutto irrilevanti sono da ritenere le argomentazioni addotte dalle PP.AA. convenute.
In primo luogo, non può darsi rilevanza all'eccezione di bis in idem sollevata da parte convenuta atteso che, quest'ultima, non ha fornito agli atti del giudizio alcun elemento concreto a supporto di una tale eccezione, che concerne, come noto, il divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato. Nulla di tutto ciò è stato versato in atti dalle PP.AA. convenute.
Nemmeno può assumere rilievo, a contestazione del possesso ad usucapionem dell'attore, la produzione documentale di parte convenuta inerente a una comunicazione del 2018 con la quale, parte attrice, aveva formulato, peraltro in pendenza di precedente giudizio poi abbandonato ex art. 309 c.c., una proposta di acquisto, alla quale non può attribuirsi, diversamente da quanto ha tentato di sostenere parte convenuta, il significato di riconoscimento da parte dell'attore della proprietà altrui sul bene de quo.
Al riguardo, innanzi tutto, occorre porre attenzione al testo di detta comunicazione con la quale, lo , in modo esplicito, precisava che detta proposta d'acquisto veniva Pt_1
formulata in via meramente transattiva, al solo scopo di evitare le lungaggini di un processo,
e senza rinuncia da parte dell'attore al possesso esercitato sul fondo in questione.
11 Inoltre, va aggiunto che talee proposta di acquisto era stata posta in essere (e a tal riguardo parte convenuta nulla ha eccepito in senso contrario) quando era già maturato il ventennio ad usucapionem.
Quanto sopra, peraltro, nel solco dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questo giudice intende dare continuità secondo cui addirittura anche “…gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, potesse configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito) (Sez. 2, Sent. n. 17321 del 2015, Sez. 2, Sent. n. 10026 del 2002)…”
(ex multis Cass. Ord. N. 14744/2025).
Anzi la produzione documentale de qua da parte delle PP.AA. convenute offre una ulteriore conferma del totale disinteresse manifestato dalle convenute in relazione al bene immobile in questione, atteso che, nonostante l'esperimento di altri precedenti giudizi e l'invio della detta comunicazione del 2018 con cui lo Scordo aveva a più riprese manifestato apertamente l'esercizio del possesso su detto bene, mai le convenute hanno ritenuto di porre in essere atti concreti a tutela del diritto di proprietà neppure dopo tali accadimenti e ciò sino all'incardinamento del presente procedimento.
Ancora, neppure, in senso contrario all'accoglimento della domanda attorea, può assumere rilievo ostativo all'usucapione dell'immobile de quo il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007) – invocato da parte convenuta -, a mente del quale il possesso di beni “vacanti o derivanti da eredità giacenti”
12 si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all' . Controparte_1
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n. 1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne
l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento.
13 Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655; Cass. civ. sez.
II, 26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui – come nel caso che occupa - l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Ma, a parere di questo decidente, si perverrebbe ad identica conclusione anche ove si volesse ritenere che, nel caso a mani, invece, l'attore avesse cominciato a possedere l'immobile in epoca tale da ritenere che, nel 2007 (momento di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06), non fosse ancora interamente trascorso il ventennio di possesso ad usucapionem.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano precedenti espressi dalla Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell' in quanto ritenuto possesso Controparte_1
clandestino ed inidoneo al compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuta in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di
14 Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale di Lecco n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma
260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all'Agenzia del Demanio il decorso del termine necessario per l'usucapione. Ebbene,
è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass.
Civ. 1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la sopracitata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem (quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di Pordenone n. 135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art. 1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri
15 termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In tal senso anche Corte di Appello di ZI (Sentenza n. 1846) secondo cui “…il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino
l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione. Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano
(Cass. n. 1682/82, rv. 419518; n. 1912/87, rv. 451228; n. 6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv.
655654). Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi. Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere…”.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto e definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente all'epoca dell'inizio del possesso che, nella fattispecie, di certo è ampiamente anteriore al 2007.
Il Legislatore, in generale, non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da lungo tempo ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso,
16 mediante l'esplicito rimando all'art. 1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico, l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, alcuni decenni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n.
577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che “…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655;
Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Parte_1
Sciammacca s.n.c., ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da “Sciammacca o Sciamaca”, identificato al catasto terreni del detto
Comune di Augusta al fg. 18, particella n. 2065 di ha 8,60.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Dall'accoglimento della domanda di usucapione attorea discende il rigetto delle domande riconvenzionali delle PP.AA. convenute.
Sulle spese processuali
17 Anche alla luce della complessità e relativa novità della questione inerente all'interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/06 sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3420/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del , in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto ne dispone l'estromissione dal presente giudizio;
DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da (C. F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Sciammacca C.F._1
s.n.c., che il medesimo è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da “Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2065 di ha 8,60;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 20 Giugno 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_11
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.
Salvatore Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, C.da Sciammacca s.n.c., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza L. Ariosto
n. 21, presso lo studio dell'Avv. Luciano Cannata, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Roma via
[...]
Barberini 18, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- CONVENUTA –
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via XX Settembre 97, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- CONVENUTO – OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Pertanto, si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.5.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il e Controparte_4
l' , esponeva di possedere in modo continuativo, ininterrotto, pacifico, Controparte_1
pubblico e non equivoco, da ben oltre venti anni, “uti dominus”, un terreno, sito nel
Comune di Augusta, c.da “Sciammacca o Sciamaca”, identificato al catasto terreni del detto
Comune di Augusta al fg. 18, particella n. 2065 di ha 8,60.
Riferiva altresì che detto terreno era stato dall'attore stesso goduto e utilizzato pienamente e liberamente, uti dominus, senza interferenza alcuna da parte di terzi, provvedendo lo stesso a recintarlo ed a chiuderlo con catenaccio. Pt_1
Osservava, quindi, che conseguentemente a detto utilizzo uti dominus ed ininterrotto per un periodo di tempo superiore ai venti anni, l'attore aveva usucapito il predetto stacco di terreno, intestato formalmente al per cui legittimati Controparte_5
passivi erano da ritenere sia l' , sia il Controparte_1 Controparte_3
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore.
[...]
Aggiungeva che era interesse dell'attore vedere accertata con sentenza, detta situazione di fatto e che a tal fine era stato ritualmente proposto, senza esito, il tentativo di mediazione.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attore rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…PIACCIA Al Tribunale adito, adversis reiectis, accogliere le domande di Pt_1
dando atto che il predetto ha utilizzato e utilizza in maniera pacifica, esclusiva ed
[...]
ininterrottamente e pubblicamente da oltre venti anni il tratto di terreno sito in territorio di Augusta
2 contrada “ Sciammacca” o Sciamaca” particella 2065 di ha 08,60 foglio 18. Ritenere e dichiarare conseguentemente che l'attore ha acquistato per usucapione ultra ventennale la proprietà del terreno di cui sopra, con ogni conseguenza in ordine alla trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di
Siracusa della emettenda sentenza a norma dell'art. 2689 C.C.. Spese e compensi in caso di opposizione.”.
L' ed il si costituivano in CP_1 Controparte_6 Controparte_4
giudizio, a mezzo della difesa erariale, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea per presunto mancato preventivo espletamento della procedura di mediazione. Contr Sempre in via preliminare la difesa erariale rilevava l'estraneità del erroneamente citato in giudizio, posto che la gestione del patrimonio immobiliare statale in generale, dal 2001, è devoluta alla competenza delle Agenzie fiscali, segnatamente l
[...]
Contr
, con la conseguenza che il andava estromesso dal giudizio. CP_1
Le PP.AA. convenute eccepivano un presunto “bis in idem” con un primo procedimento promosso dinnanzi all'allora Tribunale di Augusta da parte dello Scordo, il quale, anche in quella occasione, nell'addurre le medesime ragioni, asseriva di aver acquistato per usucapione il bene in questione nonché altri due terreni identificati al catasto al Fg. 18, Particelle 2063 e 2064; e con un'ulteriore azione incoata dinnanzi al Tribunale di
Siracusa, con cui lo domandava nuovamente l'acquisto per usucapione della sola Pt_1
particella 2065. Relativamente a questo, ulteriore, contenzioso, la causa era stata dichiarata estinta ex art. 309 cpc non essendo, l'attore, comparso in udienza.
Evidenziavano, ancora, le PP.AA. convenute che entrambe le domande giudiziarie si appalesavano, nella forma e nella sostanza, analoghe a quelle per cui è processo facendone discendere la presunta inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem.
Rilevava, ancora, che parte attrice non aveva proceduto con la comunicazione di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/2006, che dispone che: “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente l'attività corrispondente al diritto di
3 proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del Demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti”. In assenza di tale comunicazione, il possesso asseritamene esercitato dallo assumerebbe i Parte_1
caratteri della clandestinità, in contrasto con quanto disposto dall'art. 1163 del c.c..
Nel merito della domanda attorea, le parti convenute, osservavano che il bene oggetto di causa era dello Stato essendo pervenuto al patrimonio dello Stato per devoluzione dell'eredità del de cuius , deceduto senza lasciare eredi in data Persona_1
17/12/1984, a seguito di decreto di devoluzione Rep. n. 416 del 25/02/1987 trascritto presso la Conservatoria immobiliare di Siracusa in data 27/09/2000.
Evidenziavano ancora le PP.AA. convenute che il terreno in questione risultava essere stato assunto nella consistenza dei beni patrimoniali dello Stato con verbale n. 1227 del 26.09.2014 ed allibrato alla Scheda patrimoniale n. SRB0313.
Contestavano, inoltre, la domanda attorea rilevando che lo aveva, in Parte_1
modo generico, solo sostenuto di avere la disponibilità del bene senza avere tuttavia provato in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'usucapione del diritto di proprietà; mentre, in contrapposizione a ciò, rileva come l'assunzione in consistenza del bene in questione al patrimonio dello Stato in epoca recente
(cfr: settembre 2014) avrebbe dimostrato di per sé l'esercizio del diritto dominicale da parte dello Stato. Ciò aggiunto alla circostanza asserita dalle PP.AA. convenute che non risultavano segni evidenti del possesso ultraventennale da parte dell'attore, come evincibile dalle conclusioni dei verbali di sopralluogo eseguiti dal personale tecnico dell'Agenzia e versati in atti.
Infine, stante la inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda attorea le PP.AA. convenute instavano per il rilascio immediato dell'immobile da parte dell'attore e la condanna del medesimo al pagamento dei relativi indennizzi per occupazione abusiva, da calcolare in corso di giudizio mediante eventuale idonea CTU, dal momento dell'occupazione al soddisfo.
La difesa erariale, quindi, rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni
“…
P.Q.M.
Tutto ciò considerato, all'Ill.mo Tribunale di Catania, in via preliminare, si chiede che
4 Contr venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sempre in via preliminare che la domanda venga dichiarata improcedibile per mancato previo esperimento della procedura di mediazione;
sempre in subordine, che venga dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
in via ancora gradata, che venga rigettata qualsivoglia domanda avanzata nei confronti dell'Amministrazione, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con il conseguente rilascio immediato dell'immobile e il pagamento dei relativi canoni per occupazione abusiva. Con vittoria di spese…”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente la domanda attorea, diversamente da quanto solo labialmente asserito dalle PP.AA. convenute, va dichiarata procedibile, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'attore ha, correttamente, individuato il proprio contraddittore nella Agenzia convenuta meglio indicata in epigrafe per come attestato anche dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno all'atto di citazione e per come, del resto, asserito e riconosciuto dalla medesima P.A. convenuta, la quale riferiva in comparsa che il bene oggetto di causa era dello Stato essendo pervenuto al patrimonio dello Stato per devoluzione dell'eredità del de cuius , deceduto Persona_1
5 senza lasciare eredi in data 17.12.1984, a seguito di decreto di devoluzione Rep. n. 416 del
25.02.1987 trascritto presso la Conservatoria immobiliare di Siracusa in data 27.09.2000 e che il medesimo era stato assunto nella consistenza dei beni patrimoniali dello Stato con verbale n. 1227 del 26.09.2014 ed allibrato alla Scheda patrimoniale n. SRB0313.
Per altro verso, sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di parte Contr convenuta di carenza di legittimazione passiva in capo al mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il D.
Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l' l' l' CP_4 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e l' , di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono
[...] Controparte_1
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne
l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma
1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021).
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell' Controparte_1
dal momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dismesso – in forza del
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Contr Pertanto, il va estromesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva.
6 Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass.
n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n.
8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
“chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale,
7 ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n.
2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai parimenti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento
- anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla prova testimoniale espletata è invero emerso, in modo chiaro, che l'attore ha posseduto il terreno oggetto di causa per ben oltre un ventennio.
In particolare, per come concordemente riferito dai testimoni escussi - entrambi a conoscenza dei fatti di causa, in quanto l'una compagna di vita dell'attore e l'altra abitante sin dal 1999 in un immobile limitrofo a quello oggetto di causa, lo era entrato in Pt_1
possesso del terreno in questione, come sostenuto in citazione, ben quarant'anni orsono.
La teste – compagna di vita da quasi quarant'anni dell'attore – in Testimone_1
risposta all'articolato di prova n. 1, avente ad oggetto le circostanze che l'attore, da oltre quarant'anni, ha goduto pienamente ed in modo indisturbato del terreno de quo,
8 provvedendo anche alla manutenzione dello stesso, nel confermarne la veridicità, riferiva di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto ”…convivo con l'attore dall'età di 40 anni
e comunque la mia frequentazione con lo risale ad ulteriori antecedenti 15 anni…preciso che Pt_1
l'appezzamento oggetto di causa, non di grandi dimensioni, è posto quasi di fronte all'immobile in cui viviamo e separato dalla strada che attraversa il complesso edilizio Baia del Gambero...”.
Confermava anche la fondatezza dell'articolato di prova n. 2 avente ad oggetto la circostanza che il fondo oggetto di causa, da oltre 40 anni, è provvisto di recinzione e cancello le cui chiavi sono in possesso dell'attorea e dell'articolato n. 3 inerente la circostanza che la recinzione che, prima era composta di pali in legno e rete metallica, a causa del suo deterioramento, nel tempo, circa 15 anni prima dell'incardinamento del presente giudizio era stata sostituita da una con pali in ferro e rete metallica.
Ai fini del decidere occorre rilevare che, nonostante lo stretto rapporto di carattere personale che la lega all'attore, non vi è ragione alcuna di dubitare della genuinità e veridicità di tali dichiarazioni della teste , atteso che le medesime hanno trovato Tes_1
sostanzialmente puntuale riscontro in quelle rilasciate dall'altra teste escussa Testimone_2
del tutto disinteressata.
[...]
Quest'ultima, invero, in risposta all'articolato di prova n. 1, nel confermarne la rispondenza al vero, riferiva che “…con mio marito, nel 1999, ho acquistato un immobile frontistante il terreno oggetto di causa e li abbiamo stabilito la nostra residenza….Posso anche aggiungere che prima del 1999 conoscevo personalmente la RA (attualmente Testimone_1
ancora compagna di vita dell'attore)…Preciso ancora che negli anni precedenti il 1999 ho avuto modo di frequentare i luoghi oggetto di causa perché invitata dalla RA .fu proprio grazie a Parte_2
detta frequentazione che decidemmo di acquistare l'immobile in cui viviamo tuttora e di cui ho detto in precedenza…preciso che mai nessuno, per quanto mi risulta, ha mai contestato la disponibilità dell'immobile oggetto di causa all'attore…”.
Nel confermare anche la fondatezza del 2^ articolato di prova dichiarava che “…il terreno è recintato e chiuso con un cancello…preciso che una volta dovendo io bruciare delle sterpaglie chiesi all'attore di poterlo fare all'interno del detto terreno;
lui mi autorizzò e mi aprì il cancello in questione e mi consentì di entrare e procedere…”.
9 In risposta affermativa al 3^ articolato precisava “…di aver visto personalmente lo provvedere alla sostituzione della rete e dei paletti…”. Pt_1
Dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni è risultato, come detto, che il potere sul fondo da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Né invero valutazioni in senso contrario possono desumersi dai verbali di sopralluogo depositati da parte convenuta, peraltro eseguiti solo in date successive all'inizio di giudizi, dai quali verbali peraltro espletati in carenza di contraddittorio, in ogni caso, è rimasta confermata anche la circostanza che il fondo è comunque recintato.
Da tutto quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Circostanza quest'ultima chiaramente dimostrata, in particolare, dalla prova raggiunta circa la realizzazione, da parte dell'attore, della recinzione tuttora esistente sul fondo oggetto di causa;
ciò atteso l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “…al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n.
1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto,
10 precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»…” (ex multis
Cass. Ord. N. 18528/23);
Al giorno della domanda (27.5.2021) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 c.c..
In senso contrario del tutto irrilevanti sono da ritenere le argomentazioni addotte dalle PP.AA. convenute.
In primo luogo, non può darsi rilevanza all'eccezione di bis in idem sollevata da parte convenuta atteso che, quest'ultima, non ha fornito agli atti del giudizio alcun elemento concreto a supporto di una tale eccezione, che concerne, come noto, il divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato. Nulla di tutto ciò è stato versato in atti dalle PP.AA. convenute.
Nemmeno può assumere rilievo, a contestazione del possesso ad usucapionem dell'attore, la produzione documentale di parte convenuta inerente a una comunicazione del 2018 con la quale, parte attrice, aveva formulato, peraltro in pendenza di precedente giudizio poi abbandonato ex art. 309 c.c., una proposta di acquisto, alla quale non può attribuirsi, diversamente da quanto ha tentato di sostenere parte convenuta, il significato di riconoscimento da parte dell'attore della proprietà altrui sul bene de quo.
Al riguardo, innanzi tutto, occorre porre attenzione al testo di detta comunicazione con la quale, lo , in modo esplicito, precisava che detta proposta d'acquisto veniva Pt_1
formulata in via meramente transattiva, al solo scopo di evitare le lungaggini di un processo,
e senza rinuncia da parte dell'attore al possesso esercitato sul fondo in questione.
11 Inoltre, va aggiunto che talee proposta di acquisto era stata posta in essere (e a tal riguardo parte convenuta nulla ha eccepito in senso contrario) quando era già maturato il ventennio ad usucapionem.
Quanto sopra, peraltro, nel solco dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questo giudice intende dare continuità secondo cui addirittura anche “…gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, potesse configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito) (Sez. 2, Sent. n. 17321 del 2015, Sez. 2, Sent. n. 10026 del 2002)…”
(ex multis Cass. Ord. N. 14744/2025).
Anzi la produzione documentale de qua da parte delle PP.AA. convenute offre una ulteriore conferma del totale disinteresse manifestato dalle convenute in relazione al bene immobile in questione, atteso che, nonostante l'esperimento di altri precedenti giudizi e l'invio della detta comunicazione del 2018 con cui lo Scordo aveva a più riprese manifestato apertamente l'esercizio del possesso su detto bene, mai le convenute hanno ritenuto di porre in essere atti concreti a tutela del diritto di proprietà neppure dopo tali accadimenti e ciò sino all'incardinamento del presente procedimento.
Ancora, neppure, in senso contrario all'accoglimento della domanda attorea, può assumere rilievo ostativo all'usucapione dell'immobile de quo il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007) – invocato da parte convenuta -, a mente del quale il possesso di beni “vacanti o derivanti da eredità giacenti”
12 si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all' . Controparte_1
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n. 1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne
l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento.
13 Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655; Cass. civ. sez.
II, 26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui – come nel caso che occupa - l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Ma, a parere di questo decidente, si perverrebbe ad identica conclusione anche ove si volesse ritenere che, nel caso a mani, invece, l'attore avesse cominciato a possedere l'immobile in epoca tale da ritenere che, nel 2007 (momento di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06), non fosse ancora interamente trascorso il ventennio di possesso ad usucapionem.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano precedenti espressi dalla Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell' in quanto ritenuto possesso Controparte_1
clandestino ed inidoneo al compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuta in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di
14 Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale di Lecco n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma
260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all'Agenzia del Demanio il decorso del termine necessario per l'usucapione. Ebbene,
è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass.
Civ. 1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la sopracitata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem (quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di Pordenone n. 135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art. 1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri
15 termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In tal senso anche Corte di Appello di ZI (Sentenza n. 1846) secondo cui “…il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino
l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione. Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano
(Cass. n. 1682/82, rv. 419518; n. 1912/87, rv. 451228; n. 6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv.
655654). Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi. Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere…”.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto e definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente all'epoca dell'inizio del possesso che, nella fattispecie, di certo è ampiamente anteriore al 2007.
Il Legislatore, in generale, non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da lungo tempo ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso,
16 mediante l'esplicito rimando all'art. 1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico, l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, alcuni decenni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n.
577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che “…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655;
Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Parte_1
Sciammacca s.n.c., ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da “Sciammacca o Sciamaca”, identificato al catasto terreni del detto
Comune di Augusta al fg. 18, particella n. 2065 di ha 8,60.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Dall'accoglimento della domanda di usucapione attorea discende il rigetto delle domande riconvenzionali delle PP.AA. convenute.
Sulle spese processuali
17 Anche alla luce della complessità e relativa novità della questione inerente all'interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/06 sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3420/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del , in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto ne dispone l'estromissione dal presente giudizio;
DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da (C. F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Sciammacca C.F._1
s.n.c., che il medesimo è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno, sito nel comune di Augusta, c.da “Sciammacca”, identificato al catasto terreni del detto Comune di Augusta al fg. 18, particelle n. 2065 di ha 8,60;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 20 Giugno 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_11
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