Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2006, n. 8531
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Sentenza 12 aprile 2006

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Nel caso in cui una società di servizi cessi dall'esecuzione di un appalto di pulizie ed altra impresa le subentri,la cessazione dell'appalto può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma tale licenziamento non costituisce atto dovuto, rimanendo esso un atto che l'impresa cessante può decidere di intimare, salvo che abbia la possibilità di utilizzare diversamente il dipendente.

Qualora la contrattazione collettiva preveda la garanzia del mantenimento del posto di lavoro e del relativo orario in favore dei dipendenti di un'impresa alla cessazione di un appalto solo in caso di subentro di altra società nell'appalto a parità di condizioni (come, nella specie, la contrattazione in materia di imprese di pulizie), se il nuovo appalto prevede una riduzione dei servizi, la garanzia della riassunzione presso l'impresa subentrante diviene elastica, essendo condizionata alla possibilità di utilizzare diversamente il personale ovvero all'adozione del part-time ed il lavoratore licenziato non è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione a tempo pieno nei confronti della subentrante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2006, n. 8531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8531
    Data del deposito : 12 aprile 2006

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