Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 2
Nel caso in cui una società di servizi cessi dall'esecuzione di un appalto di pulizie ed altra impresa le subentri,la cessazione dell'appalto può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma tale licenziamento non costituisce atto dovuto, rimanendo esso un atto che l'impresa cessante può decidere di intimare, salvo che abbia la possibilità di utilizzare diversamente il dipendente.
Qualora la contrattazione collettiva preveda la garanzia del mantenimento del posto di lavoro e del relativo orario in favore dei dipendenti di un'impresa alla cessazione di un appalto solo in caso di subentro di altra società nell'appalto a parità di condizioni (come, nella specie, la contrattazione in materia di imprese di pulizie), se il nuovo appalto prevede una riduzione dei servizi, la garanzia della riassunzione presso l'impresa subentrante diviene elastica, essendo condizionata alla possibilità di utilizzare diversamente il personale ovvero all'adozione del part-time ed il lavoratore licenziato non è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione a tempo pieno nei confronti della subentrante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2006, n. 8531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8531 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IA in atti generalizzata, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall'avv. BUSSA LIVIO elett. dom. in Roma presso il medesimo, viale Glorioso 13;
- ricorrente -
contro
EUROHANDLING SRL. già SERVIZI AMBIENTALI SRL. già OL GI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore LT BE, rappresentata e difesa, per mandato in calce al controricorso, dall'avv. NARDONE LORENZO elett. dom. in Roma presso il primo, piazza Cola di Rienzo 92;
- intimato controricorrente -
e contro
SUPERLUCENTE DI NA CH S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore MM LD, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO SAULLE per mandato a margine del controricorso, elett. dom. in Roma presso il difensore viale delle Medaglie d'Oro 157;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 37814.02 in data 4.10.2002 depositata il 14.1.2003; r.g. 22377/1999;
udita la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 7.2.2006;
udito per il ricorrente l'avv. LIVIO BUSSA;
sentito il Sost. Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI, quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. TA IA adiva il TO di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per contestare la legittimità del licenziamento intimatole il 15.12.1993 dalla Servizi Ambientali srl. già LE UI s.r.l.. Era accaduto che, col 31.12.1993, la società LE aveva perso l'appalto dei lavori di pulizia presso una agenzia della Banca di Roma, lavori nei quali era subentrata la società Superlucente. Il TO accoglieva la domanda attrice e dichiara illegittimo il suddetto licenziamento, con ordine di reintegrazione, il primo giudice motivava nel senso che non era stata fornita, a cura della società, datrice di lavoro, la prova dell'impossibilità di impiegare la dipendente in altro lavoro (cd. prova del repechage).
2. Proponeva appello la s.r.l. Servizi Ambientali, deducendo che nel settore degli appalti delle pulizie le assunzioni avvengono per passaggio diretto tra impresa subentrante ed impresa cessante, onde essa LE era stata costretta ad assumere i dipendenti delle imprese cui subentrava;
il licenziamento della TA si configurava come atto dovuto, necessario al fine di consentire il suo passaggio alle dipendenze della Superlucente.
3. Il Tribunale di Roma riformava la sentenza di primo grado, così motivando:
- non è fondata la tesi secondo cui in caso di avvicendamento di imprese negli appalti delle pulizie il licenziamento è atto dovuto;
- la norma collettiva prevede invece l'impegno dell'impresa subentrante a garantire l'occupazione nei confronti dei lavoratori in organico presso l'impresa cessante da almeno tre mesi;
- la TA doveva pertanto essere assunta dalla Superlucente, se non che il subentro nel contratto di appalto era avvenuto con riduzione delle prestazioni, ragion per cui veniva offerto all'attrice un impiego ad orario ridotto;
poiché tale offerta veniva declinata dalla TA, la domanda dovrebbe essere respinta;
- il TO ha ritenuto illegittimo il licenziamento della TA da parte della s.r.l. LE per carenza di prova in ordine al repechage, ma la decisione non appare corretta, in quanto tale pronuncia presuppone quanto meno un onere di deduzione e allegazione da parte dell'attore, deduzione che non risulta la avvenuta;
inoltre si evidenzia che la prova circa il repechage risulta fornita, perché "la mera circostanza dell'assunzione di altri dipendenti, nel settore degli appalti delle pulizie ove vige l'obbligo di impiegare il personale in forza dei precedenti appaltatori, non consente di ritenere, come opinato dal primo giudice, che vi fossero ulteriori disponibilità occupazionali per la TA;
il teste Ferretti ha chiarito che le assunzioni avvennero solo a seguito dell'aggiudicazione di altro appalto, sicché deve concludersi, in assenza di deduzioni ad opera della TA, per l'insussistenza di altre possibilità occupazionali per quest'ultima e dunque per la legittimità del licenziamento in questione".
4. Ha proposto ricorso per Cassazione TA IA, deducendo tre motivi. La ricorrente ha presentato memoria integrativa. Resistono con controricorso la AN - già Servizi Ambientali - s.r.l. e la Superlucente di Gianna Bianchi s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 99, 112, 243 e 434 del codice di procedura civile, sotto il profilo che non apparteneva al tema del dibattito la questione dell'assolvimento dell'onere di allegazione in ordine al repechage. Pertanto, il Tribunale ha introdotto di ufficio questioni di diritto e di fatto non prospettate dalle parti. Invero, la s.r.l. Servizi Ambientali non ha censurato la sentenza di primo grado per erronea applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova e di allegazione.
6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2697 del codice civile nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: essendo pacifico che, dopo il licenziamento "de quo", la LE ha proceduto a diverse assunzioni, la prova del repechage doveva considerarsi assolta, ma il Tribunale ha dato veste di prova a deduzioni in contrario della convenuta (avere essa dovuto assorbire personale proveniente da altri appalti nei quali era subentrata).
7. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 604 del 1966, art. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 1411,
1362 del codice civile, e ss. in riferimento all'art. 7 del contratto integrativo regionale imprese di pulimento, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n.
5. La ricorrente sostiene che, a sensi della normativa contrattuale richiamata, sussiste un suo diritto soggettivo all'assunzione presso l'impresa subentrante e non è prevista alcuna decadenza dal potere di impugnare il licenziamento illegittimo, nel caso in cui la lavoratrice rifiuti la riassunzione ad orario ridotto.
8. Nei controricorsi, le due società convenute contrastano partitamente i motivi del ricorso principale. La AN ripropone la tesi secondo la quale il licenziamento da parte dell'impresa decaduta dall'appalto costituisce atto dovuto e quindi legittimo ex se.
9. Per ragioni logiche, appare necessario esaminare per prima la questione proposta dalla AN in ordine alla legittimità del licenziamento in quanto atto dovuto. Tale tesi, come esattamente ritenuto dal giudice di appello, è infondata. Invero, nel caso in cui una società di servizi cessi dall'esecuzione di un appalto delle pulizie ed altra impresa le subentri, viene riconosciuta in sede sindacale la cessazione dell'appalto come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma tale licenziamento non costituisce atto dovuto, rimanendo esso un atto che l'impresa cessante può intimare, salvo che abbia la possibilità di utilizzare altrimenti il dipendente.
10. I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.
11. Per quanto attiene all'onere di allegazione circa il repechage, varrà anzitutto la pena di evidenziare come in memoria in data 17.1.1998 la TA avesse sollevato la questione. Non appare trattarsi di deduzione nuova in primo grado, posto che la questione del repechage attiene alla prova del giustificato motivo oggettivo:
onde, qualora l'attore abbia contestato il giustificato motivo del licenziamento ed abbia quindi provocato il datore di lavoro a fornirne la prova, si deve intendere che egli abbia implicitamente invitato la controparte a fornire la prova anche dell'impossibilità di repechage. Si rileva comunque che la sentenza di primo grado è incentrata su questo punto e pertanto legittimamente la convenuta LE s.r.l. ha censurato la sentenza di primo grado al riguardo. 12. Diveniva a questo punto superfluo stabilire se l'attrice dovesse, fino dal ricorso introduttivo, introdurre espressamente tale questione e se correttamente la LE s.r.l. abbia sollevato la questione nell'atto di appello. Piuttosto, va ritenuto che il Tribunale, entrando nel merito, ha considerato raggiunta la prova dell'impossibilità di repechage facendo riferimento alla documentazione allegata ed alla prova per testi, il tutto con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. In sostanza, il Tribunale ha accertato, in fatto, che la cessazione dell'appalto costituiva motivo sufficiente per l'intimazione del licenziamento e che ulteriori assunzioni effettuate successivamente dalla società Paletti non costituivano prova della possibilità di repechage, posto che esse erano avvenute per garantire l'occupazione di altri dipendenti di imprese i cui appalti erano cessati. 13. La contrattazione collettiva citata dalla ricorrente prevede la garanzia del mantenimento del posto di lavoro e del relativo orario solo in caso di subentro nell'appalto a parità di prestazioni. Quando, invece, il nuovo appalto prevede una riduzione dei servizi, la garanzia del posto di lavoro, ovvero della riassunzione presso l'impresa subentrante, diviene elastica, vale a dire è condizionata alla possibilità di utilizzare altrimenti il personale ovvero all'adozione del part-time: circostanza questa che, puntualmente verificatasi e rifiutata dalla TA, ha dato origine alla presente causa. Posto, quindi, che l'attrice non era portatrice di alcun diritto soggettivo perfetto all'assunzione a tempo pieno presso la s.r.l. Superlucente, non rimaneva a lei che contestare la legittimità del licenziamento nei confronti della LE srl., licenziamento peraltro ritenuto legittimo per giustificato motivo oggettivo, così come accertato dal giudice di appello con motivazione corretta.
14. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere, ai diversi esiti della controversia nei vari gradi del giudizio ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità
nei confronti delle parti costituite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006