Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 937.
(Opere fatte da un terzo con materiali altrui).
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi puo' rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione puo' ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non e' ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennita' pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali puo' anche esigere tale indennita' dal proprietario del suolo, ancorche' in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Puo' altresi' chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
(Opere fatte da un terzo con materiali altrui).
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi puo' rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione puo' ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non e' ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennita' pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali puo' anche esigere tale indennita' dal proprietario del suolo, ancorche' in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Puo' altresi' chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Commentari • 34
- 1. Cosa succede se si costruisce su un terreno di proprietà altrui? Il principio della cosiddetta "accessione"Marco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 27 giugno 2020 · 162.85071
[…] Costruzione eseguita da un terzo con materiali altrui L'art. 937 c.c., invece, prevede il caso in cui la costruzione sia stata eseguita da un terzo con materiali altrui. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 5921Provvedimento: […] ex artt. 937 e 2043 cod. civ. […] secondo la Corte - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - nella fattispecie non era applicabile l'art. 937 c.c. invocato dall'appellante a fondamento della propria pretesa di pagamento nei confronti del Comune di Recanati. […] nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 936 e 937 c.c. in quanto mancava nella fattispecie la figura del "terzo" non essendo tale né la EF, […] Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 937 c.c. per avere la Corte territoriale rigettato l'appello affermando non avere EF s.r.l. azione diretta ex art. 937 cod. civ. nei confronti del Comune di Recanati per il pagamento dei materiali - di proprietà della EF Ric. 2022 n.10881 sez. […]Leggi di più...
- proprietà dei materiali·
- inscindibilità delle cause·
- azione diretta·
- solidarietà passiva·
- difetto di contraddittorio·
- art. 937 c.c.·
- risarcimento danni·
- notifica appello·
- appalto pubblico·
- litisconsorzio necessario