Articolo 1 della Legge 11 novembre 1977, n. 848
Articolo 2
Versione
13 dicembre 1977
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 610 milioni disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 5 marzo 1973, n. 39 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.000 milioni, di cui almeno 100 milioni dovranno essere destinati all'acquisto delle apparecchiature tecnico-scientifiche di funzionamento.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1977