Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
Nelle cause di opposizione all'esecuzione mobiliare iniziata la competenza per materia e valore a decidere la causa deve esser determinata secondo le norme ordinarie, ai sensi degli artt. 17, 615, e 616 cod. proc. civ., mentre l'art. 16 cod. proc. civ. attribuisce al Pretore la competenza, per materia, a dirigere il processo di esecuzione e a risolvere gli incidenti in esso insorti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di PALERMO, con ordinanza del 25/03/97, nella causa iscritta al n. 8402/92 vertente tra NO AT;
e IN TI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/11/98 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Palermo in ordine alla causa sopra menzionata. IN FATTO E DIRITTO
Considerato: - che MI NO ha iniziato esecuzione forzata nei confronti di RL OR, fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificando precetto per complessive L.
8.081.750 e procedendo quindi a pignoramento mobiliare;
- che successivamente il RL ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. dinanzi al Pretore di Palermo;
- che detto giudice con ordinanza del 23.4.1992, avente natura decisoria, ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Palermo, ritenendolo competente per valore;
- che tale Tribunale, a sua volta, con ordinanza del 21.2.1997 ha richiesto di ufficio regolamento di competenza, sostenendo che "nel caso di pignoramento di beni mobili, la competenza per materia, ai sensi dell'art 16 comma 1 c.p.c., è attribuita al Pretore"; - che le parti non hanno svolto attività difensiva;
- che il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Palermo.
Ritenuto: - che - come rilevato dal P.G. - la tesi del tribunale non si palesa fondata, in quanto, come già affermato da questa Corte, la competenza per materia fissata dall'art. 16 cit. riguarda solo la direzione del processo di esecuzione e la risoluzione degli incidenti che possono sorgere nel corso di esso (v. sent. n. 4761/1985), non le cause di opposizione all'esecuzione in relazione alle quali la competenza si determina secondo il criterio del valore ex art. 17 c.p.c. (v. in tal senso sentt. n. 336/1988, n. 3977/1984, n. 2084/1981);
- che, del resto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c. la competenza del giudice dell'esecuzione a ricevere l'opposizione all'esecuzione stessa, ove già iniziata, non implica anche la competenza per materia e valore a conoscere della causa, la quale va determinata secondo le norme ordinarie, con conseguente rimessione delle parti davanti al giudice che in base alle stesse risulti competenze (v. Cass. n. 1097/1979);
- che, quindi, in conformità delle conclusioni del P.G., deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Palermo in ordine alla causa de qua, senza farsi luogo alla regolamentazione delle spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Palermo. Così deciso, il 19.11.1998.
Depositata in Cancelleria il 22/3/1999.