Articolo 763 del Codice della navigazione
Articolo 753Articolo 755
Versione
21 aprile 1942
Art. 763.
(Condizioni di navigabilita').

L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilita', convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale e' destinato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente