Sentenza breve 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 11/02/2021, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00193/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2020, proposto da
YL ZA, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Borella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale F.lli Cairoli 15;
contro
il Comune di Refrontolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 7947 del 10 novembre 2020 (ancorché erroneamente per un refuso datato 5 novembre 2020) con il quale il Comune ha comunicato che “la SCIA di apertura di cui all'oggetto non è ricevibile e non può produrre effetti per i motivi suesposti e richiamati”;
nonché di ogni ulteriore provvedimento, successivo, presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorra, i precedenti provvedimenti di preavviso di diniego emessi dal Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Refrontolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Vengono impugnate due determinazioni sfavorevoli (in data 30.7 2020 e 10.11.2020) del Comune di Refrontolo sulla SCIA della ricorrente per esercizio della attività di estetista.
A seguito delle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del Comune, si controverte anzitutto della effettiva natura e portata degli atti impugnati, e segnatamente della loro collocazione nell'ambito del procedimento attivato dalla SCIA stessa.
Infatti, per sostenere la tempestività e ammissibilità del ricorso notificato in dicembre 2020, la ricorrente assume che l' atto comunale del 30.7.2020 avrebbe natura endoprocedimentale, mentre l'effetto lesivo (inibitorio) sarebbe riconducibile solo a quello successivo in data 10.11.2020, unico direttamente impugnabile entro 60 giorni dalla sua notificazione.
Ritiene invece il Collegio che il diniego comunicatole il 30 luglio abbia il carattere definitivo e conclusivo proprio del provvedimento inibitorio dell'attività oggetto di segnalazione, palesato dal suo inequivocabile tenore letterale: "Stante la carenza di conformità urbanistica la SCIA........ non viene pertanto accolta e non produce effetti".
Tale statuizione vieta in modo tranciante di considerare l'atto alla stregua di un mero preavviso, e non prelude ad alcun ulteriore seguito procedimentale.
Peraltro il contraddittorio procedimentale era già stato attivato con prediniego del 27 luglio, seguito da osservazioni della ricorrente, disattese appunto con il provvedimento conclusivo del 30 luglio.
E' dunque irricevibile per tardività il ricorso notificato in dicembre, e l'errore non può ritenersi scusabile solo a causa della omessa indicazione nell'atto dei possibili rimedi giustiziali.
L'istituto della rimessione in termini per errore scusabile opera infatti quando il destinatario dell'atto sia indotto in errore sul termine a ricorrere da indicazioni oggettivamente fuorvianti rese dalla P.A., ma in mancanza non può che operare il generale principio per il quale non è mai scusabile l'ignoranza della legge.
Nè il termine può essere eluso per il tramite della proposta impugnativa congiunta con quella del successivo atto del 10.11.20, perchè questo si inserisce in un procedimento di riesame attivato a domanda della ricorrente, ma ancora non costituisce diniego di autotutela, bensì mera comunicazione dei motivi ostativi all' esercizio dell'autotutela, improduttiva di effetti lesivi, e quindi non impugnabile.
La sua natura di atto interno del procedimento di secondo grado (e niente affatto conclusivo di un unico procedimento di primo grado sulla SCIA, come pretende la ricorrente) è infatti resa evidente dal suo tenore letterale (" SI CONFERMA che stante la carenza di conformità urbanistica, la SCIA ....... non può produrre effetti"), ove l'uso del predicato verbale "conferma" palesa il riferimento al precedente provvedimento, mentre il mero carattere endoprocedimentale è espresso altrettanto chiaramente dall'inciso "Si comunica pertanto ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 l'avvio del procedimento", nonchè "Decorso il termine di 10 giorni sarà adottato...... il provvedimento".
Tali contenuti sostanziali dell'atto escludono la sua immediata impugnabilità disgiuntamente dal futuro e preannunciato provvedimento conclusivo. L'erronea indicazione, in calce all' atto, della sua ricorribilità al TAR o al Capo dello Stato non può ovviamente valere a stravolgerne la sostanza, e a radicare un interesse che, in mancanza di conclusione del riesame (eventualmente sollecitabile con i mezzi ordinamentali disponibili), attualmente non sussiste.
L'erroneità dell'indicazione può rilevare, al più, ai fini della complessiva valutazione sulle spese.
In definitiva, il ricorso è in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza d'interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in via equitativa in relazione a quanto sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO