Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2444/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Pt_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, , elettivamente domiciliati in Cosenza, Viale
[...] Parte_21
degli Alimena n. 108, presso lo studio dell'Avv. Albino Colucci che li rappresenta e difende - ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: titolo abilitante, inserimento in graduatoria.
1
ricorrenti nella I Fascia delle GPS, ognuno per la propria “classe di concorso”, vale a dire: A-60, A-
28, A-34, A-31, A-51, A-50, A-52 per A-20, A-26, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60 Parte_1
per AI24, A-23, A-25 per A-45, A-47 per Parte_2 Parte_3 Parte_4
, A-51, A-60, A-52, A-31, A-34, A-50 per A-03, A-28, A-32 per
[...] Parte_9 [...]
A-32, A-16, A-47, A-60, A-37 per , A-45, A-46, A-47 per Parte_6 Parte_7 Pt_11
A-45, A-46 per A-12, A-22 per A- 45, A-46, A-47
[...] Parte_5 Parte_8
per A-45, A-46, A-47 per A-45, A-47 per , A- Parte_12 Parte_10 Parte_13
15, A-28, A-31, A-34, A-60 per , A-16, A-20, A-26, A-32, A-37, A-47, A-60 Parte_22
per , A-45, A-46, A-47 per A-20, A-26, A-37, A-40, A- Parte_14 Parte_17
41, A-47, A-60 per , A-45, A-47 per A-45, A-47 per Parte_18 Parte_19 Pt_20
, A-16, A-20, A-26, A-32, A-37, A-47, A-60 per , A-60, A-28, A-34, A-31,
[...] Parte_15
A-51, A-50, A-52 per Con vittoria delle spese e del compenso professionale Parte_21
del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto;
2. Condannare
parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., come inserito dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti ricorrenti hanno agito in giudizio assumendo di essere in possesso di titolo di laurea o titolo equipollente unitamente ai 24 Cfu nelle discipline psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
che, sulla base dell'Ordinanza Ministeriale
60/2020, erano stati esclusi dall'inserimento nella prima fascia della graduatoria
2 provinciale delle supplenze in quanto non in possesso di abilitazione;
che, quale pregiudizio ulteriore e conseguente, non potevano essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto;
che il conseguimento dei 24 Cfu costituiva titolo di accesso per i concorsi per il reclutamento docenti ex artt. 5 e 17 D. Lgs 59/2017, in maniera tale che era equivalente all'abilitazione; che l'Ordinanza n. 60/2020 era dunque illegittima ed andava disapplicata, anche per disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 97
Cost.; che l'inserimento chiesto era conseguente anche alle Direttiva 2005/36/CE e
2013/55/UE. Su tali premesse, sinteticamente riportate, hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorso collettivo era inammissibile e che l'azione amministrativa era stata legittima, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Si richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., i principi affermati dalla sentenza n.
244/2022 della Corte di Appello - Sez. Lav. di Perugia, che si condividono: “… La
distinzione tra i titoli valevoli per l'accesso al concorso e quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie è giustificata dal diverso fine cui le due procedure tendono: una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altra cosa è la valutazione dei diversi titoli richiesti ai fini della formazione della graduatoria per le supplenze, secondo un ordine di preferenza stabilito ex ante e in via generale dal provvedimento dell'autorità amministrativa. Come ha correttamente rilevato l'amministrazione appellata, "un conto è prevedere che un determinato requisito consenta l'accesso
3 a una prova selettiva, dove la preparazione del candidato sarà comunque oggetto di un vaglio della commissione d'esame, mentre diverso è prevedere che tale titolo consenta un automatico accesso alla 2^ fascia delle graduatorie d'istituto e, dunque, ad incarichi di supplenza". In altre parole, non c'è contraddizione tra il permettere l'accesso al concorso per il reclutamento anche a soggetti che non abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, e il preferire, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze e, quindi, per il concreto esercizio dell'insegnamento, seppure a tempo determinato,
i soggetti in possesso dell'abilitazione. Questa costituisce titolo di legittima precedenza nelle supplenze, ottenibile attraverso il superamento di un concorso o di un corso abilitativo. Il possesso dell'abilitazione certifica, in sostanza, l'idoneità del titolare a esercitare la professione di docente,
che non è, invece, attestata dal titolo accademico costituito dalla laurea, seppure unito ai ventiquattro CFU …”. Si richiama anche Trib. Teramo Sez. Lav. 175/2023: “Il possesso di 24 CFU, unitamente al titolo di laurea, non equivale all'abilitazione specifica sulla classe di concorso e non costituisce requisito di ammissione alle procedure dirette alla formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze annuali e assimilate”; Trib. Reggio
Emilia Sez. Lav. 47/2021: “Nell'ordinamento scolastico v'è differenza tra titolo di studio (che consente di accedere all'insegnamento solo per supplenze brevi e saltuarie, previo inserimento nelle graduatorie di III fascia) ed abilitazione all'insegnamento necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia (che consente di ottenere incarichi di supplenza a tempo determinato nonché
la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato). Nessuna norma di rango primario o secondario dispone l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che Il possesso del titolo di laurea e dei 24 CFU non equivale al possesso dell'abilitazione all'insegnamento”; T.A.R. Roma, Sez. III, n. 1386/2022 che ribadisce che il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento e i principi espressi dalla Suprema Corte, che ha affermato l'ontologica diversità fra titolo di abilitazione (che
4 si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato) e titolo di studio ed escluso l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali
(Cass. Sez. Lav. 7084/2024; cfr. Cass. Sez. Lav. 12146/204; Cass. Sez. Lav. 15838/2024).
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 3.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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