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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
EP ND NI - Presidente
EN NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2306/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Bellanca AL) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'8.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 19.08.1993, con CP_1
.
[...]
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati tre figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 28.01.2020, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 537 del 14 aprile 2022 , passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per , sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'8.10.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non si è Controparte_1 costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il matrimonio è stato contratto con il rito concordatario e pertanto la domanda deve essere qualificata come cessazione degli effetti civili di tale matrimonio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 14 aprile 2022, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 28.01.2020.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento della figlia Persona_1 divenuta, nelle more del procedimento, maggiorenne.
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, va osservato che AL è ormai autonoma e ha lasciato la casa della madre come dedotto dalla stessa ricorrente. È invece priva di occupazione la figlia di 18 anni. Per_1
Pertanto, deve essere revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia AL e posto a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia un assegno nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari a 200,00 mensili, rivalutabile Per_1
Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
L'uso della casa coniugale deve essere assegnato a e alla figlia con lei convivente. Parte_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto Empedocle il 19 agosto 1993 da nata a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Porto Empedocle al n. 43, parte II, serie A, anno 1993.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore della figlia
[...]
[...]
Controparte_2
a corrispondere a a titolo di concorso nel mantenimento
[...] Parte_1 della figlia l'assegno mensile di € 200,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti EG
L'uso della casa familiare a e alla figlia con lei convivente Parte_1
DICHIARA
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Empedocle, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 10.10.2025
L'ESTENSORE
EN NI
IL PRESIDENTE
EP ND NI
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
EP ND NI - Presidente
EN NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2306/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Bellanca AL) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'8.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 19.08.1993, con CP_1
.
[...]
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati tre figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 28.01.2020, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 537 del 14 aprile 2022 , passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per , sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'8.10.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non si è Controparte_1 costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il matrimonio è stato contratto con il rito concordatario e pertanto la domanda deve essere qualificata come cessazione degli effetti civili di tale matrimonio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 14 aprile 2022, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 28.01.2020.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento della figlia Persona_1 divenuta, nelle more del procedimento, maggiorenne.
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, va osservato che AL è ormai autonoma e ha lasciato la casa della madre come dedotto dalla stessa ricorrente. È invece priva di occupazione la figlia di 18 anni. Per_1
Pertanto, deve essere revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia AL e posto a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia un assegno nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari a 200,00 mensili, rivalutabile Per_1
Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
L'uso della casa coniugale deve essere assegnato a e alla figlia con lei convivente. Parte_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto Empedocle il 19 agosto 1993 da nata a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Porto Empedocle al n. 43, parte II, serie A, anno 1993.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore della figlia
[...]
[...]
Controparte_2
a corrispondere a a titolo di concorso nel mantenimento
[...] Parte_1 della figlia l'assegno mensile di € 200,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti EG
L'uso della casa familiare a e alla figlia con lei convivente Parte_1
DICHIARA
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Empedocle, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 10.10.2025
L'ESTENSORE
EN NI
IL PRESIDENTE
EP ND NI
(atto firmato digitalmente)