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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 733.
(Norme date dal testatore per la divisione).
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore puo' disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorita' giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volonta' del testatore o manifestamente iniqua.
(Norme date dal testatore per la divisione).
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore puo' disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorita' giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volonta' del testatore o manifestamente iniqua.
Commentari • 45
- 1. Cassazione civile n. 1403/1970https://www.brocardi.it/ · 270.06772
(massima n. 1) Il primo comma dell'art. 733 c.c. riconosce al testatore il potere di dettare norme per la composizione delle porzioni, i cosiddetti assegni obbligatori divisionali, attribuendo all'assegnatario il diritto di pretendere che nella futura divisione il bene o i beni assegnati siano imputati alla propria quota a titolo di apporzionamento. […]
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Giurisprudenza • 214
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 137Provvedimento: […] atteso che la sentenza richiamata nell'atto di citazione, passata in giudicato, assegnava sì detto bene all'attrice ma per disposizione testamentaria “ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c.”, dunque con effetti meramente obbligatori anziché traslativi della proprietà, […] Ad abundantiam, si rileva come la Corte di Appello di Firenze nella sentenza parziale n. 580/2014 emessa in data 13.03.2014 abbia avuto modo di osservare che il bene immobile CP_2 “va valutato ai sensi dell'art. 733 comma 1 c.c. per verificare che il suo valore non ecceda la quota di 3/12 di competenza, altrimenti spettano conguagli in favore dei coeredi”.Leggi di più...
- sanatoria vizi appello·
- art. 2646 c.c.·
- divisione ereditaria·
- spese processuali·
- trascrizione atto di citazione·
- art. 96 c.p.c.·
- incompetenza territoriale·
- nullità appello·
- art. 733 c.c.·
- diritti reali