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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
7738/2021 in data 13/12/2021, promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Paoletti parte attrice opponente
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Maradei e Dante
Rado
parte convenuta opposta
avente per oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice opponente : Parte_1
“il Tribunale di Treviso, in persona del GU, voglia così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I.;
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
(oggi e, per l'effetto, in Controparte_1 Controparte_2
riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti in data 23/07/2019;
3) Accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta alla restituzione della somma di €
16.852,96 oltre interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo in favore dell'opponente;
4) Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore dell'opponente ex art. 96 c.p.c. con liquidazione equitativa, accertata la temerarietà dell'azione;
5) Condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. “
per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria eccezione e difesa, rigettare l'opposizione
Pag. 2 di 7 proposta, per tutto quanto esposto in narrativa, e confermare la piena efficacia del decreto ingiuntivo n.
2571/2021 – N. 6319/21 RGAC TRIBUNALE DI TREVISO, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c, da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo con il quale il giudice di
Treviso le aveva ingiunto l'immediato pagamento di euro
13.300, oltre interessi e spese della procedura, in favore di , quale saldo del corrispettivo per Controparte_1
l'opera di consulenza espletata in esecuzione di contratto di consulenza stipulato il 23/07/2019.
L'opponente eccepiva l'inadempimento di Controparte_1
la consulenza si sarebbe dovuta svolgere per fasi e in particolare il contratto individuava una fase preliminare,
una fase istruttoria e una fase esecutiva;
nessuna attività
in realtà era stata svolta e, dopo la stipula del contratto, si erano tenuti solo due o tre incontri tra le parti.
L'opponente pertanto, premesso di avere pagato con riserva
Pag. 3 di 7 di ripetizione la somma ingiunta in esecuzione del decreto ingiuntivo, chiedeva la revoca dello stesso;
chiedeva accertare l'inadempimento contrattuale di controparte e dichiarare la risoluzione del contratto con obblighi restitutori in capo a C&G; con condanna di controparte ex art 96 c.p.c..
si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.pc..
La convenuta allegava di avere stipulato con Parte_1
in data 19/2/2018 un contratto di consulenza e
[...]
analisi aziendale;
di avere poi stipulato il contratto
23/7/2019; di avere adempiuto alle obbligazioni assunte con tale contratto con riferimento a tutte e tre le fasi ivi previste (preliminare, istruttoria ed esecutiva); che se gli obiettivi non erano stati raggiunti, ciò era dipeso dalla mancata collaborazione della mandante.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale;
veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La pretesa azionata in via ingiuntiva si fonda sul contratto 23/7/2019 e sulla fattura 52/2019; non è chiara la rilevanza del precedente contratto 19/2/2018 depositato dalla convenuta, né è chiaro perchè la fattura 52 del
Pag. 4 di 7 24/7/2019 (il giorno successivo alla stipula del contratto)
allegata al ricorso per ingiunzione faccia riferimento ad altro (“contratto redatto in data 11/02/2019”).
Ad ogni modo, è certa la conclusione del contratto di
Cont consulenza del 23/7/2019 ed è certo che non si sia obbligata ad un risultato.
Quel che è in discussione in giudizio è, invece, se C&G
abbia effettivamente svolto una qualche attività in esecuzione del contratto.
A dimostrazione del fatto che un'opera di consulenza come prevista in contratto sia stata posta in essere – e in tutte le sue fasi, come preteso da C%G - e meriti quindi un corrispettivo, occorrerebbe idonea documentazione;
e occorrerebbe sapere- a fronte della posizione assunta da la quale sostiene di non avere mai visto Parte_1
nulla – che di essa sia stata portata a conoscenza la committente.
C&G, invece, ha allegato alla comparsa di risposta della documentazione priva di data e che non risulta essere stata messa a disposizione della cliente;
documentazione,
peraltro, contenente dati che sembrano smentire l'affermazione di C&G secondo cui non era possibile operare adeguatamente perché la cliente non collaborava nel fornire dati e documenti;
e che parrebbe riferirsi ad annualità
precedenti la stipula del contratto 23/7/2019.
Pag. 5 di 7 Dalla corrispondenza mail intercorsa tra le parti si evince che la cliente chiedeva di poter pagare la fattura 52 a rate;
ma la fattura, come detto, fa riferimento ad altro rapporto.
Una ulteriore incongruenza si riscontra nella circostanza che, alla mail del 24/1/2020 con la quale Parte_1
lamentava che, quanto alla consulenza per “riorganizzazione aziendale e finanziaria dell'impresa” erano solo stati
“fatti 3 incontri nel 2019”, C&G rispondeva che non era stata ancora pagata la precedente fattura e che il lavoro era rimasto sospeso da agosto a dicembre 2019 (così si legge nella mail 30/1/2020 menzionata in comparsa di costituzione e alla stessa allegata)e che per completarlo occorreva avere dalla cliente una serie di documenti.
In definitiva, se è vero che C&G ha depositato documentazione (docc 4,5 e 6) che attesta un probabile lavoro effettuato per sembra ci sia però un Parte_1
po' di confusione tra un precedente lavoro e quello di cui al contratto 23/7/2019 del quale soltanto si discute in questa sede.
Non essendo stata fornita prova del credito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Viste le domande riconvenzionali formulate da parte opponente, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di C&G e conseguentemente restituito a Pt_1
Pag. 6 di 7 Veneta quanto pagato in esecuzione del contratto e del decreto esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr. 7738/2021 RG,
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. dichiara la risoluzione del contratto 23/7/2019 per inadempimento di e dispone la Controparte_1
restituzione, a di quanto da questa Parte_1
pagato in esecuzione del contratto e del decreto ingiuntivo esecutivo;
3. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di spese che si Parte_1
liquidano in euro 5.077 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 145,50 per spese;
con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Treviso, 2/4/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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