Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appello di B ari / s ezione 1a ci vile, riunit a i n cam era di consi glio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Oronzo P utignano - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel R egist ro General e degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 202 3 sotto il numero d 'ordine 1380, avent e per ogget to appell o avverso l a sent enza n. 633/ 2023, pubblicat a i n dat a 07/04/2023 , del
Tri bunal e di AN in compos izi one m onocrati ca,
T R A
el ett ivamente domi cili at a in C anosa di Pugli a alla Parte_1 via Varrone n. 4 presso lo studio degli avv.t i Rosa Loreta S antangelo e S averi o
Sant angel o, da cui è rappresent ata e di fesa , congiunt am ent e e disgi unt am ent e , in virt ù di m andato d eposit ato unit am ent e al l'atto di appel lo,
– appellante – E
el etti vamente domi cili ato in Canosa di Pugli a al la vi a Controparte_1 Savonarola n. 15 presso gli avv.t i Sabino De Muro Fiocco e S abino P almi eri , dai quali è rappresent at o e di feso , congiuntam ent e e disgi unt ament e , i n vi rtù di mandat o a m argine dell a com parsa di cost ituzi one deposit at a i n dat a 03/01/2024 ,
– appellato – Con provvedim ent o in dat a 2 1/01/2025, pronunci ato al l 'esit o di udi enza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenenti l e sol e ist anze e conclusioni ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti avevano preci sat o le conclusi oni , com e da not e i nvi at e tel em aticam ente, si ri servava per l a decisi one.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sentenza n. 633/ 2023 , pubblicat a i n dat a 07/04/2023, il Tribunal e di AN in com posi zione m onocrat ica, definitivam ente pronunci ando , nel procedim ent o n.
534/2021 R .G., sul l'opposi zi one proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto noti ficat o da i n dat a 16/01/2021 , Controparte_1 così provvedeva: 1) rigett av a l 'opposi zione e l e ulteri ori domande propost e da
2) condanna va al Parte_1 Parte_1 pagam ent o, in favore di dell e spese processuali , che Controparte_1 liquidava in com pl essi vi € . 1.800,00, tutti per compens o, ol tre rim borso forfett ario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con dist razione i n favore dei difensori con procura dichiaratisi anti cipat ari .
A sost egno dell a decisione il Gi udi ce di primo grado osservava (pagg. 1 e ss.):
«****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**** Si procede alla redazione del presente procedimento senza la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. n. 4, così come novellato dalla L. n. 69/2009, salvo richiamarlo laddove necessario per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle vicende processuali.
Proc. n. 1380/2023 R.G.A.C.C. M.P.
- p a g i n a 2 d i 2 0 -
Con atto di citazione regolarmente notificato, si è opposta al precetto di rilascio Parte_1 del locale ad uso autorimessa sito in Canosa di Puglia alla Via Mancini n 5 notificatole da
[...]
L'opponente ha dedotto la carenza di titolarità in capo al , in quanto il bene immobile, CP_1 CP_1 sebbene formalmente intestato a quest'ultimo, sarebbe di proprietà dell'istante. Ha chiesto, dunque, di “1)
--- accertare e dichiarare che l'immobile meglio specificato nel punto 'a' della narrativa è solo fittiziamente intestato a per essere effettiva proprietaria dello stesso la parte attrice Controparte_1 Parte_1
2) --- conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'odierno convenuto
[...] ad ottenere il rilascio del locale ad uso autorimessa di cui sopra, dunque annullare l'atto di precetto opposto;
3) --- ordinare al convenuto il trasferimento della proprietà immobiliare in favore della parte attrice entro il termine che l'On. Giudicante riterrà equo;
4) --- condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Costituendosi in giudizio ha contestato le avverse deduzioni, rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni “1) in via pregiudiziale e in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito per essere competente per valore il Giudice di Pace;
2) in via preliminare nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda (accertamento intestazione fittizia) in quanto non rientra nell'oggetto dell'opposizione a precetto, con la quale è consentito all'opponente soltanto formulare le eccezioni che riguardano il titolo in forza del quale il creditore ha proceduto all'esecuzione; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei presunti diritti vantati da nel suo Parte_1 atto introduttivo del presente giudizio per il decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c.; 4) in via principale nel merito, rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
5) condannare parte attrice al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori e procuratori, che si dichiarano antistatari;
L'opposto chiede che il sig. Giudicante voglia rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente, non sussistendone i presupposti di legge”.
Disposta la trattazione scritta della prima udienza, celebratasi il 27.10.2021, nelle rispettive note scritte le parti hanno dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, con conseguente rinuncia dell'opponente alla richiesta sospensione.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., con provvedimento del 27.5.2022, il precedente istruttore, in considerazione dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposto, ha invitato le parti a precisare le conclusioni sulla dedotta eccezione.
All'udienza del 14.12.2022, celebratasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione. Le parti hanno depositato i propri scritti defensionali: con la comparsa conclusionale parte opponente ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria della causa. Parte opposta ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
In via assolutamente preliminare, deve rilevarsi che parte opposta, nelle note di udienza depositate il 3.12.2022, ha rinunciato all'eccezione di incompetenza proposta. Per effetto della rinuncia, essa deve intendersi come non proposta, con la conseguente sua preclusione ex art. 38 c.p.c. anche in considerazione della circostanza che alla prima udienza di trattazione (celebratasi il 27.10.2021) il precedente istruttore nulla ha statuito in merito alla dedotta incompetenza.
Ciò posto, costituisce circostanza pacifica che l'immobile di cui è stato richiesto il rilascio è stato riconsegnato dall'opponente. A tale dato non consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere non essendo venuto meno l'interesse dell'opponente in ordine alla pronuncia sulle ulteriori domande proposte. Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità formulata dall'opposto nella memoria ex art. 183 VI co n 2 c.p.c., depositata il 24.12.2021, inerente l'intervenuta mutatio libelli delle domande attoree. A tal fine, mette conto rilevare che la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (in tal senso Cass., 14.9.2022, n. 26985). Nel caso di specie, ricorre una consentita emendatio libelli, in quanto le domande sub A) e b) (“accertare e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita dell'immobile per cui è causa, meglio specificato nella narrativa dell'atto di
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opposizione è solo fittiziamente intestato a essendo stato integralmente pagato dalla parte Controparte_1 attrice;
2) accertare e dichiarare il pregresso accordo che vedeva il convenuto, quale proprietario fittizio dell'immobile, consentire l'intestazione dell'immobile in favore dell'attrice con il decorso del ventennio per usucapione”) proposte dall'opponente con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. costituiscono una mera specificazione di quella proposta sub 1 nell'atto di citazione (ovvero “1) --- accertare e dichiarare che l'immobile meglio specificato nel punto 'a' della narrativa è solo fittiziamente intestato a Controparte_1 per essere effettiva proprietaria dello stesso la parte attrice ”) in modo da adeguare Parte_1 il petitum in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda.
Non appare ammissibile la domanda sub 3) articolata nella memoria ex art. 183 VI co n 1 c.p.c. dall'opponente, facendo riferimento ad una presunta querela di falso non ritualmente proposta nel presente giudizio.
Passando al merito delle domande proposte, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle ulteriori domande proposte, essendo ormai pacifico, in virtù dei principii di economia processuale,
l'ampliamento dell'oggetto del giudizio di opposizione (ovvero la proposizione di domande connesse al giudizio di opposizione). Ciò posto, nel merito contesta la titolarità, in capo Parte_1
del diritto di proprietà del locale di via Mancini n 5 a Canosa di Puglia. Secondo la Controparte_1 prospettazione attorea, l'acquisto del locale ad uso autorimessa sito in Canosa di Puglia alla via Mancini
n 5 beni da parte del solo opposto, unica parte acquirente indicata nel decreto di trasferimento del 13.2.2003, sarebbe stata decisa d'intesa tra e , da un lato, Parte_1 Persona_1 e dall'altro, allo scopo di aggiudicarsi l'immobile all'asta fallimentare (cui l'opponente Controparte_1
e il genitore non potevano partecipare, trattandosi di vendita coattiva svoltasi nell'ambito della procedura fallimentare della società “Edilnota di EL RG & c. s.a.s.”) e di ritrasferirlo all'opponente, aggiungendo che l'intesa prevedeva che tale trasferimento avrebbe dovuto realizzarsi mediante usucapione, al fine di evitare il pagamento delle spese notarili e delle imposte. L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'opposto non coglie nel segno. L' art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Nel pactum fiduciae, il diritto del fiduciante ad ottenere il ritrasferimento del bene da parte del fiduciario può essere fatto valere, in difetto di diversa previsione nel negozio, dal giorno in cui il fiduciario riceva la richiesta di restituzione e rifiuti l'adempimento. Infatti, prima di tale momento sussiste solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un'obbligazione inadempiuta (in tal senso, si veda Cass., 2.11.2022, n. 32267). Un analogo principio, dunque di valenza generale nell'ordinamento, è stato affermato con riferimento ai contratti di deposito bancario e del comodato precario, individuando l'inizio del decorso del termine di prescrizione con il giorno in cui resti inadempiuta la richiesta di restituzione. Nell'assetto della volontà negoziale, il tempo non ha un rilievo prevalente rispetto all'elemento caratterizzante della predetta tipologia contrattuale, che ha di volta in volta riguardo al deposito, alla custodia, alla detenzione, sicché ove - per definizione - il contratto non abbia una determinazione temporale, il termine di prescrizione non può partire dalla manifestazione di volontà ma dal suo inadempimento. Peraltro, nel caso di specie, parte opposta, pur essendo di tanto onerata avendo eccepito la prescrizione, non ha espressamente individuato tale termine. Né può ritenersi ammissibile una rinuncia per facta concludentia, in considerazione della pacifica circostanza che l'opponente ha occupato il locale nel lasso di tempo considerato. Nel merito la domanda non può trovare accoglimento, in quanto la prova dell'esistenza del pactum fiduciae con oggetto immobiliare, non è stata raggiunta.
È opportuno svolgere alcune preliminari considerazioni sulla forma che deve assumere l'impegno al trasferimento ad opera del fiduciario che abbia ad oggetto un bene immobile, in quanto essa, e il fenomeno fiduciario in generale, è stata recentemente attenzionata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 6.3.2020, n.
6459). Il pactum fiduciae è stato tradizionalmente equiparato a contratto preliminare per il quale l'art.1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo con la conseguenza che, laddove, come si pretende nella fattispecie, il fiduciario si sia obbligato a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, esso richiederebbe, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, essendo anche per esso dettata la forma per relationem (Cass., 7.4.2011, n. 8001 che ha precisato che è onere del fiduciante “dimostrare l'esistenza dell'accordo scritto fiduciario che
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ha preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con l'assunzione da parte del fiduciario dell'obbligo di retrocessione ... del bene immobile”). Ebbene, in base a tale opzione, non essendo stata fornita la prova scritta dell'accordo intercorso fra le parti, non sarebbe configurabile alcuna obbligazione coercibile dell'opposto al trasferimento della proprietà del cespite in capo all'opponente. Di tale accordo, infatti, non vi è traccia in atti. Non possono supplire a tale carenza probatoria le prove orali richieste da parte opponente, volte a dimostrare l'esistenza e il contenuto del documento pactum fiduciae, in tesi incolpevolmente smarrito da , sulla scorta della produzione della denuncia CP_2 di smarrimento del 4.5.2021. Non appare superfluo rilevare che, in assenza di prova di un incolpevole smarrimento o perimento del documento, è inammissibile la prova per testimoni di tale patto che, in ogni caso, non vale a impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la testimonianza dei patti aggiunti
o contrari al contenuto di un documento.
È, dunque, necessario che sia fornita adeguata prova non solo dell' incolpevole perdita del documento, ma anche del suo contenuto. Prova che, nel caso di specie, è mancata. Sul punto, non appare superfluo rilevare che la ratio della normativa restrittiva della prova per testimoni e presunzioni, quanto ad un contratto che richiede la prova scritta ad substantiam e ad probationem, deve essere individuata nello sfavore per la prova testimoniale per particolari contratti. Per questo, l'unica eccezione ammessa è la perdita incolpevole del documento, che, come tale, deve essere interpretata con la massima attenzione e del tutto restrittivamente, proprio per non consentire un'agevole elusione della norma. Si deve, quindi, aver riguardo, in primo luogo, al comportamento di colui che affida il documento in consegna al terzo, senza aver preventivamente adottato alcuna (facile ed agevole) precauzione (procurandosi, ad esempio, una copia autentica del documento prima della consegna al terzo) e, successivamente, al comportamento del terzo, non potendo quest'ultimo essere del tutto trascurato, anche in ipotesi di perdita colpevole, come in caso di smarrimento, così nella sostanza consentendo a colui che ha affidato il documento a terzi di giovarsi di una prova che non sarebbe stata ammessa se tale comportamento fosse stato da lui stesso posto in essere (cfr. Cass., 17.11.2011 n. 24100 quanto al deposito dell'unico originale presso un pubblico ufficio). Non può ritenersi incolpevole la perdita di un documento solamente perché affidato ad un terzo, senza valutare, da un lato, se il comportamento di chi lo affida risulti adeguato, e, dall'altro, se il terzo sia esente da colpa, come nel caso di denunciato smarrimento.
Nel caso di specie, la denuncia di smarrimento proposta da (madre dell'opponente) il CP_2
4.5.2021 non è idonea a provare l'esistenza del pactum fiduciae, deponendo in senso contrario la mancata menzione della scrittura nell'atto di citazione, la circostanza che la denuncia di smarrimento è stata presuntivamente presentata il 4.5.2021, ovvero successivamente all'introduzione del presente giudizio e alla costituzione del convenuto. L'opponente non adduce alcuna motivazione in ordine alla ragione per la quale il pactum fiduciae, che, in tesi, prevedeva il trasferimento a proprio favore dell'immobile non fosse nella sua disponibilità.
L'assenza di prova dell'esistenza di un accordo in base al quale sarebbe stata Parte_1 indicata beneficiaria del patto che avrebbe raggiunto con essa e il di lei padre e Controparte_1 dell'obbligo di trasferimento del , non è ovviabile neppure applicando il principio di diritto CP_1 enunciato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 6459/2020. La decisione in oggetto, nel dirimere il conflitto sorto in tema di forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato (incluso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato), ha ritenuto che la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fiduciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fiduciante e fiduciario, sia una “valida fonte dell'obbligazione di ritrasferire anche un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti”, precisando, inoltre, che non deve difettare la prova in giudizio di simile accordo, che, nel caso de quo, invece, manca. Il Supremo Consesso, nel condividere la tesi per cui l'accordo fiduciario non necessiterebbe indefettibilmente della forma scritta a fini di validità, ben potendo la prescrizione di forma essere soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita (ossia con expressio causae) del medesimo pactum fiduciae, ha chiarito che a monte della dichiarazione unilaterale con cui il soggetto, riconoscendo il carattere fiduciario dell'intestazione, promette il trasferimento del bene al fiduciante, possa stare anche
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un impegno orale delle parti, e che la dichiarazione unilaterale, in quanto volta ad attuare il pactum preesistente, abbia una propria “dignità” che la rende “idonea a costituire autonoma fonte dell'obbligazione del promittente, purché contenga la chiara enunciazione dell'impegno e del contenuto della prestazione”.
Il rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario per conto del fiduciante ed il pactum fiduciae che obbliga il fiduciario a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferirla al fiduciante, vada assimilato al mandato senza rappresentanza, piuttosto che al contratto preliminare. Il mandato senza rappresentanza che abbia per oggetto l'acquisto di beni immobili per conto del mandante e in nome del mandatario, è un contratto “a struttura debole” che non impone particolari oneri di forma, con la conseguenza che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario (applicabile ad ogni obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto che tragga fonte in un negozio o direttamente dalla legge;
in argomento, Cass. 30.3.2012, n. 5160) può essere esperito anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta. La forma scritta, infatti, non è imposta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Residua pur sempre il problema della prova. Infatti, nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte era chiamata a valutare la rilevanza di una dichiarazione scritta, ancorché posteriore, con cui
l'interposto, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si è impegnato ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la dichiarazione ricognitiva dell'interposizione reale e promissiva del ritrasferimento non rappresenti “il vestimentum per mezzo del quale dare vigore giuridico, con la forma richiesta dalla natura del bene, a quello che, altrimenti, sarebbe un nudo patto”, ma non hanno mancato di sottolineare che “Il fiduciante deluso che si affidi ad un patto stipulato verbis ... potrebbe avere difficoltà di dimostrare in giudizio l'intervenuta stipulazione dell'accordo e di ottenere la sentenza costitutiva nei confronti del fiduciario infedele”. Ebbene, nell'odierna vertenza, a differenza del caso sottoposto all'esame della Cassazione, manca qualsivoglia dichiarazione scritta del fiduciario con funzione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento a tale titolo: atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. In assenza di un atto che dispensi “colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, l'odierna opponente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dell'accordo, la validità del patto fiduciario immobiliare, l'oggetto dello stesso, nonché fornire tutti gli ulteriori elementi per giustificare l'esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento in suo favore. Come già detto, parte opponente non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare simile obbligo in capo all'opposto che nulla ha riconosciuto in tal senso e nulla ha promesso. Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle altre domande proposte.
Al rigetto delle pretese attoree consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase di giudizio (con esclusione della fase cautelare in considerazione della rinuncia della richiesta sospensione), liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali dettati dal D.M. n. 147/2022 con riduzione del 50% della fase istruttoria e decisionale in considerazione dell'attività concretamente effettuata.».
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O. I.B.
1. Con atto di citazione noti fi cat o i n dat a 07/11/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso l a
[...] Controparte_1 predett a sent enza, chiedendo a quest a C ort e di vol er , i n ri forma dell a decisione impugnat a, così provvedere: “a) accertare e dichiarare che l 'atto pubblico di compravendita dell 'immobil e per cui era causa, meglio specif icato nella narrativa del l 'atto di opposizione, è solo f ittizi ament e int estato a
[...] es sendo st ato int egral ment e pagato dalla part e at trice;
b) accertare e CP_1 dichiarare i l pr egr esso accordo che vedeva l 'appel lato, qual e 'propriet ario fittizio ' dell 'immobi le, obbli gato a t rasferi re l 'i mmobil e consentire quindi
l'int est azione dell 'i mmobil e in favore dell 'appel lant e con il d ecorso del vent enni o;
c) condannar e part e convenuta al trasf eri mento dell 'i mmobil e in favore del l 'appell ant e adottando ogni consequenziale provvedi mento di l egge;
d)
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condannare l 'appell ato al pagament o del le spese, diritt i ed onorari di difesa del doppi o grado di gi udizio ”.
I.B.
2. si costit uiva nel giudi zio di appello con comparsa Controparte_1 deposit at a in data 03/01/ 2024 , in vi a prelimi nare eccependo l 'inammi ssibi lit à dell 'im pugnazione (sia perché propost a dopo l a scadenza del t ermine di cui all 'art. 327 c.p.c. si a per m ancanza dei requisiti im posti dall 'art. 342 c.p.c. ) e nel merito deducendo n e l'i nfondat ezza. P ert ant o, chiedeva a quest a C ort e di vol er così provvedere: 1) dichiarare inammissi bile e/o in subordine rigett are , perché dest ituit o di fondam ent o gi uri di co e qui ndi infondato in fatto ed in diritto, olt re che non provato, l 'appello proposto da avverso l a Parte_1 sent enza n. 1159/ 2020 del Tri bunal e di AN , da conferm a rsi int egral mente;
2) condannare l 'appell ante al ris arcim ent o dei danni per responsabili tà processual e aggravat a ex art . 96 comm i 1° e 3° c.p.c. , da liquidarsi i n via equit ativa;
3) i n ogni caso, condannare l 'appell ant e al pagam ento d i spese e compensi professi onali del s econdo grado di gi udi zio, olt re accessori di legge, rimbors o forfett ario 15%, C .A.P. e I.V.A. com e per legge.
I.B.
3. C on provvedi ment o in dat a 21/01/ 2025 , pronunci ato al l 'esito di udienza i n pari data sostitui ta dal deposito di not e scritt e cont enenti le sole ist anze e concl usioni ai sensi dell 'art . 127 t er c.p.c., l a Corte, preso atto che l e parti avevano preci sat o l e conclusi oni , com e da not e deposit at e t el ematicam ent e, si riservava per l a deci sione .
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. LE E C C E Z I O N I P R E L I M I N A R I.
L'appell at o ha eccepito l 'inammissibilit à dell 'appello sotto un duplice profilo: per i nosservanza del termine di cui all 'art . 327 c.p.c.; per m ancanza dei requisiti previsti dall 'art . 342 c.p.c.
II.A.1. L 'eccezione di inammis sibili tà del l 'appello per violazi one del termi ne di cui all 'art . 327 c.p.c.
II.A.
1.a. A sost egno dell 'eccezione de qua l'appell ato ha dedotto: che l a sentenza n. 633/ 2023 del Tri bunale di AN fu pubblicat a in data 07/04/ 2023 ; che l 'atto di appell o fu notificato in dat a 07/11/ 2023; che l a sospensione feri al e dei t ermini processual i ex L. n. 742/1969 non trovava appli cazione i n m at eri a di opposi zi one a precetto ex art . 615 comm a 1° c.p.c.; che quindi l 'appell o, pro posto dopo decorsi sei mesi dall a pubbli cazi one dell a sent enza , era inammissibil e per t ardi vit à.
II.A.
1.b. L'eccezi one, pur basata su corrette argomentazi oni i n punto di di ritto, non può ess ere accol ta .
II.A.
1.b.1. con l 'att o di cit azione in opposi zione a Parte_1 precett o, aveva proposto non solo opposi zione al precetto ai sensi dell 'art . 615 comm a 1° c.p.c. [v. concl usioni sub 1) e 2) dell 'atto di cit azi one int rodutti vo del giudi zio di prim o grado , con cui l'att ri ce-opponent e aveva chiesto al Giudi ce adìt o di vol er, “previa sospensione del precetto oppost o: 1) --- accertare e dichiarare che l 'immobil e megli o speci ficato nel punto 'a' del la narrati va è s olo fittiziament e i nt estat o a per essere eff etti va propriet ari a dell o Controparte_1 stesso l a part e att rice;
2) --- conseguent ement e, Parte_1 accertare e di chiarar e l 'inesis tenza del di ritto dell 'odi erno convenuto ad ot tenere il ril ascio del local e ad uso autori messa di cui sopra, dunque annull are l 'at to di precetto oppos to ”], ma anche dom anda di condanna del convenuto -opposto al
“trasferimento della proprietà immobiliare in favore della parte attrice entro il termine che l 'On. Giudi cant e riterrà equo ” [v. concl usion e sub 3) dell 'atto di cit azione int rodutti vo del giudizi o di primo grado , basat a sull 'asserit a natura
Proc. n. 1380/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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fitti zi a dell 'intestazi one dell 'immobil e de quo a . Controparte_1
Inol tre, con l a mem ori a ex art. 186 comma 6° n. 1) c.p.c. d eposit ata i n dat a
26/11/2021, l a NOTARGIAC OMO , dopo avere ribadit o la ri chi est a di accertam ento che “l'atto pubblico di compravendita dell 'immobile per cui è causa, megli o specificato nell a narrat iva del l 'atto di opposizi one, è s olo fittiziament e i ntestat o a essendo st ato int egralmente pagato Controparte_1 dalla part e attri ce ”, aveva chiesto al Giudi ce adìto di voler “accertare e dichiarare il pr egr esso accor do che vedeva i l convenut o, qual e proprietari o fittizio del l 'i mmobi le, cons entire l 'intest azione del l 'i mmobil e in f avor e dell 'at tri ce con il decor so del vent ennio per usucapi one ” [il Tri bunal e di AN, con l a sent enza di primo grado (in part e qua non im pugnata in via incidental e dall 'appell ato ), rit enne (v. pagg. 3 -4) che l 'att ri ce-opponent e, con l a m emori a ex art . 183 comm a 6° n. 1) c.p.c., avesse proceduto non ad una mut atio li bel li (vi etat a dal codice di rito ci vile) , com e eccepit o dal convenuto -opposto con l a memoria ex art. 183 comm a 6° n. 2 ) c.p.c. depositat a i n dat a 24/12/ 2021, bensì ad una semplice emendatio l ibell i (cons enti ta dal codi ce di rit o civil e )].
II.A.
1.b.2. Con la s ent enza n. 633 / 2023, il Tri bunal e di AN si pronunci ò , rigett andol e, non s olo s ull 'opposi zione al precetto, m a anche sull e “ulteriori domande propost e da (v. capo 1. del dispositi vo ). Parte_1
Ora, l 'appello s arebbe stato indubbiam ent e inammissibil e (perché proposto dopo il decorso d el t ermi ne di s ei m esi dall a pubbli cazione dell a sentenza previ sto dall 'art . 327 c.p.c. ) s oltanto s e la , con l 'att o di im pugnazi one , Parte_1 avesse invocato, i n ri forma dell a sent enza impugnat a, l 'accoglim ent o dell 'opposizione al prec ett o (in m ateri a di opposizioni esecutive , i nfatti , non si applica la sos pensi one dei t ermini processual i nel peri odo feri al e ). Sta di fatto, però, che l a ha impugnat o l a sent enza di primo Parte_1 grado non nell a part e rel ativa a l rigetto dell 'opposizione al precetto, bensì nell a part e relati va a l ri get to dell e “ult eri ori domande ” arti col at e con l 'at to di cit azione così com e speci ficat e con la m emoria ex art. 183 comm a 6° n. 1) c.p.c. (e, segnat am ente , nell a part e rel ati va – v. sopra – al rigett o del la dom anda di accertam ento che l 'i mmobil e de quo era solo fit tizi am ente intest ato a
[...] ed al rigett o del la dom anda di condanna di – previo CP_1 Controparte_1 accertam ento della natura fitti zi a dell 'int est azione e dell'accordo che lo “vedeva, qual e propri etario fi ttizio dell 'immobile, consentire l 'i nt estazi one dell 'i mmobil e in favore dell 'att ri ce con il decorso del vent ennio per usucapi one ” – al trasferim ento dell a propri et à imm obili are a favore dell a ). Parte_1
Tali profili del decis um, non strett am ent e ri entranti nell 'opposizi one al precetto né indissolubilm ent e legati all a st essa (t anto che l a , con l 'atto Parte_1 di appello, non ha più i nsist ito nell 'opposizi one al precett o propost a originari am ent e) , non erano es clusi dall 'appli cazione del la sospensione dei termini processuali nel periodo feri al e , sicché l'appel lo concernente t al e part e dell a sentenza del Tri bunal e di AN , non dovendo com put arsi il peri odo
01/08/2023 -31/ 08/ 2023 (gi ust a L. n. 742/1969 ), ri sult a propost o prim a del decorso di sei m esi dall a pubbl icazione della sentenza e, quindi , t empesti v am ente.
II.A.
1.c. Cons egue a tant o il ri get to del l 'eccezione de qua. II.A.2. L 'eccezi one di inammiss ibilit à del l 'appello per viol azi one del l'art. 342
c.p.c.
II.A.
2.a. L'appell at o , a sost egno dell'eccezi one di inammi ssibilit à dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. , ha dedotto la mancanza dei requisiti imposti dall a norm a de qua.
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II.A.
2.b. La questione dell 'i nam missi bil ità dell 'appell o ai sensi dell 'art. 342
c.p.c., peraltro ril evabil e anche ex off ici o e non sanabil e per effetto dell 'atti vità difensiva (o con l a costituzione) dell a contropart e1, non è fondat a.
II.A.
2.c. L'art. 342 comm a 1° c.p.c. [nel test o novell ato dall 'art. 3 comma 26 ° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022 , appl icabi l e alle impugnazioni propost e , come nel caso in esam e, s uccessivam ent e al 28/ 02/ 20232] recit a: «L 'appello si propone con citazione cont enent e le indi cazioni prescritte nell 'arti colo 163. L 'appello deve essere moti vato, e per ciascuno dei mot ivi deve indi care a pena di inammissibilit à, i n modo chi aro, sint eti co e specifi co: 1) il capo della decisione di pri mo gr ado che vi ene impugnato;
2) l e censure proposte all a ri cost ruzi one dei f atti compi uta dal giudi ce di pri mo grado;
3) l e violazioni di legge denunciat e
e la loro ril evanz a ai fini del la decisione impugnat a.» {del t utto anal ogament e,
l'art . 434 c.p.c. [nel testo novell at o dall 'art. 3 comm a 31 ° l ett. a) del D.Lg. n.
149/2022, anch 'esso appli cabil e alle impugnazioni propost e successivam ent e al 28/02/20233], relativo al le cont roversi e disci plinat e dal rit o del l avoro nonché a quelle previs te dall 'art . 447 bis comma 1° c.p.c. (in m at eri a di locazione, di com odato e di affitt o), reci ta: «Il ri corso deve cont enere l e indicazioni prescrit te dall 'arti colo 414. L 'appello deve essere moti vat o, e per ciascuno dei moti vi deve indi care a pena di i nammiss ibilit à, in modo chiaro, si nt eti co e speci fico: 1) il capo della deci sione di pri mo grado che viene i mpugnat o;
2) l e censure propost e alla ri cost ruzi one dei fatt i compi uta dal giudi ce di pri mo grado;
3) le viol azioni di l egge denunci ate e l a loro r ilevanza ai fini della decisione impugnat a .» }.
II.A.
2.d. La Corte suprema (dal cui aut orevol e insegnam ento, pi enam ente condivi sibil e, non vi è ragione al cuna di discost arsi) ha chi arito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel t esto formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno int erpretati nel senso che l 'i mpugnazione deve contenere, a pena di inammis sibilit à, una chi ara indi viduazione dell e questi oni e dei punt i cont est ati della sent enz a impugnata e, con essi, dell e relative dogl ianz e, affiancando alla part e voliti va una part e argomentat iva che confuti e contrast i le ragioni addotte dal primo gi udi ce, senza che occorra l 'util izzo di parti col ari forme sacrament ali o la r edazione di un progett o alt ernati vo di decisione da contrapporre a quell a di pr imo grado, tenuto cont o dell a permanent e nat ura di revisi o pri ori s i nst antiae del giudi zio di appello, il qual e manti ene l a sua di versi tà
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rispetto all e i mpugnazioni a cr iti ca vincolata ”4.
II.A.
2.e. I novell ati art. 342 comm a 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono all a part e appell ant e di indivi duare in modo chi aro ed i nequivoco il quantum appellat um, form ulando, ris pett o al le argomentazi oni adott at e dal primo Giudice, pertinent i ragioni di diss enso (consist enti, i n caso di censure riguardanti l a ricost ruzione dei fatt i, nel l 'i ndi cazi one dell e prove che si assumono t rascurate o mal am ent e valut at e ovvero, per l e dogli anze afferenti a questioni di di ritto, nella speci fi cazi one dell a norm a appli cabi l e o dell 'interpretazi one preferibil e, nonché, in relazione a denunci ati errores i n procedendo, nell a precisazione del fatto processual e e dell a divers a scelt a che si sarebbe dovut a com piere), m a non esigono affatto l o s volgim ento di un progetto alternati vo di sent enza, né una det erminat a form a, né l a t ras cri zione int egrale o parzi al e dell a sent enz a appell at a5.
II.A.
2.f. Ciò chiarito, la Corte oss erva che l'appell ant e, nel l'att o di impugnazione , ha esposto con suffi ci ent e grado di chi arezza le questioni ed i punti cont est ati dell a sentenza im pugnat a e l e dogli anze ad essi rel ati ve (com e megl io em ergerà, del resto, da quant o sarà evidenzi at o nel prosieguo ), si cché l 'asserit a viol azione dell 'art . 342 c.p.c. non è ravvis abile .
II.A.
2.g. Anche l 'eccezione i n es am e, pert ant o, va disatt esa.
II.B. L 'A T T O D I A P P E L L O. II.B.1. A s ost egno dell e concl usioni formulat e con l 'att o di impugnazione, l'appell ant e ha dedotto6: che i l Gi udi ce di prim o grado aveva rinvi at o la caus a all 'udi enza del 12/12/2022 per l a preci sazione dell e conclusi oni , avendo rit enuto la necessit à di provvedere sull a prelimi nare eccezi one di incompet enza per valore soll evata dal convenuto , si cché el la appellant e , con le not e di t rat tazione scritt a, aveva precis ato l e concl usioni s olo sull a que st ione prelimi nare , del la qual e aveva invocato il rigett o, s enza s offerm arsi sul merit o dell a causa;
che il Giudi ce di prim o grado, invece, decis e l 'intero giudi zio, senza neppure m enzi onare l e richi est e ist rutt orie ed in parti colare l a conversazione regist rat a ed asseverata intervenut a tra l ei appellant e e l 'appel lato, m ai sconfessat a da quest 'ultim o e prodott a in giudizio, nell a quale vi era un preciso atto confessorio dell 'appell at o, che aveva amm esso che l 'im mobil e de quo era st at o pagat o i ntegralm ent e da l ei appell ante e che egli appell ato richi edeva sol o le spese not aril i , anche quest e in realt à regolarm ent e pagat e , si cché ell a appellant e aveva fornito l a prova dell a propri et à esclusi va del bene imm obil e , equi val endo l a confessi one ad una dichiarazione uni lat eral e;
che il Giudice di pri mo grado avrebbe dovuto amm ett ere l'i nt errogatorio formal e di circa il cont enut o Controparte_1 stori co del la convers azione e l 'es am e del l a c.t.p. che aveva trascritto il contenuto regist rato del colloquio, m ezzi ist rutt ori al l'esit o dei qual i l a prova sarebbe em ersa in m odo chiaro ed ineccepibil e (sicché, in sede di appello, si reit eravano tali mezzi di prova) ; che nell 'atto di precett o avev a Controparte_1 rivendicat o il di ritto di proprietà dell 'im mobil e, m ent re nell a confessi on e aveva dichiarato di ess ere stat o i ntegralm ente pagat o da l ei appell ant e;
che CP_2
nella denuncia di sm arri mento present at a in dat a 04/0 5/2021 (prodott a in
[...] giudi zio ), avev a dichiarat o che il docum ento smarrito, redatto a febbraio del 2003
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all a presenza di l ei denunci ant e e di sottoscritt o da Persona_2
e era detenuto dal defunto Parte_1 Controparte_1 marito e cont eneva l'impegno di “ ad Persona_1 Parte_3 acquisire un garage oggett o di vendita all 'ast a gi udiziaria, indi cato cat astal ment e al fogl io 88, parti cel la 4826, sub. 44 vi a Manci ni, che sarebbe st ato intestato dopo l 'aggiudi cazione all a propri a fi glia Parte_1 avendo l a st es sa i l pos sesso ed avendo corrispost o l 'i ntero i mporto di aggiudi cazi one al si g. inf atti all a vendita del garage al l 'asta Controparte_1 non poteva part ecipare l a f igli a i n quant o il falliment o riguardava la Pt_1 ditta del padre 'Edi lnota di EL N ot AC & C. sas '”; che t ale fatt o stori co conferm ava la confessione esteriori zzat a da nell a Controparte_1 conversazione regi st rat a e t ras cri tta avente l o st esso contenuto, sicché non si tratta va, come afferma to dal Tribunale di AN, di prova t est imoni al e viet at a sui patti aggi unti o contrari al contenuto del docum ento .
II.B.2. L'appel lo è destit uito di fondam ento. II.B.
2.a. L'art. 187 c.p.c., nel t est o vi gente ratione t emporis (il procedim ento di prim o grado, n. 534/ 2021 R.G. Trib. AN, era st at o int rodot to nel 2021, si cché le di sposizioni m odifi cat ive int rodott e dal D.Lg. n. 149/ 2022 non t rovavano applicazione7), recit a ( ai primi tre commi ): «Il giudi ce i strutt ore, se riti ene che la causa si a matur a per la decisione di merito senza bisogno di assunzi one di mezzi di prova, ri met te l e part i davanti al collegio.
Può ri met ter e l e parti al collegio aff inch é sia decisa separat ament e una questione di merito avent e carattere preli minare, solo quando la decisione di ess a può definire il gi udiz io.
Il gi udi ce provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizi one o al la compet enza o ad altre pregi udi ziali , ma può anche disporr e che si ano decis e unit ament e al merito.».
L'art. 189 c.p.c., s empre nel t est o vigente rati one t emporis (v. sopra), dispone:
«Il gi udi ce istr uttor e, quando ri mett e la causa al collegio, a norma dei pri mi tr e commi dell 'art. 187 o dell 'art. 188, invit a l e parti a precisare davanti a lui l e concl usioni che int endono s ottoporre al collegio st esso, nei limi ti di quelle formulat e negli atti i ntrodutti vi o a norma dell 'art. 183. L e concl usioni di merit o debbono ess er e i nterament e f or mulat e anche nei casi previsti dall 'art. 187, secondo e terzo comma.
La rimessione i nvest e il coll egio di tutt a l a causa, anche quando avvi ene a nor ma dell 'art. 187, s econdo e t erzo comma.».
Così ri cost ruit o il quadro norm ativo, l a C ort e osserva :
♠ che il G.I., rit enut o di dover provvedere sull 'eccezi one prelimi nare di incompet enza per val ore sol levat a dal convenut o, giustamente aveva rinvi at o la caus a all 'udi enza del 12 / 12/2022 per la precisazione dell e conclusi oni8, ai sensi degli art t. 187 comm a 3° e 189 com ma 1° periodo pri mo c.p.c.;
♠ che l e parti , all 'udi enza del giorno 1 4/ 12/2022 (a cui l a causa era st at a differit a ex offi cio), avevano l 'onere di formulare l e concl usi oni di m erito , ai sensi dell 'art . 189 comm a 1° periodo secondo c.p.c. (come esatt am ent e fat to dal convenuto -opposto, ment re l'at tri ce -opponent e aveva preci sato l e
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concl usioni s olo sull a questione attinent e all a competenza9);
♠ che corret tam ente il G.U. (investito di tutta la causa , ai sensi dell 'art. 189 comm a 2° c.p.c. ), dopo l a s cadenza dei t ermini assegnati all e parti ai sensi dell 'art . 190 c.p.c.10, aveva pronunci ato sentenza definitiva [spi egando, nell a motivazione dell a s ent enza (basat a su argom ent azioni pi enam ente condivi sibili in punt o di fatt o ed in punt o di di ritt o, com e sarà evidenzi ato più olt re), che l a causa era m atura per l a decisi one di m eri to sulla base dei docum enti prodot ti dall e parti , senza bisogno dell 'assunzi one dei mezzi di prova orale propost i dall 'att rice -opponent e].
A t ant o consegue l 'i nfondat ezza dell e doglianze form ulate dal l 'appell ant e, a di re dell a qual e il Gi udi ce di primo grado decise l'int ero giudi zio senza neppure menzionare le prove da l ei ri chi est e (i n part icolare la conversazione – regi strat a ed asseverat a – i ntervenut a t ra l ei appellant e e l 'appel lato asserit am ent e contenente una 'confessi one' di equiparabil e ad una Controparte_1 dichiarazione unil at eral e , conferm at a d all a denuncia di sm arrim ent o del docum ento cont enent e il pact um fi duciae present at a da i n dat a CP_2
04/05/2021, si cché il Giudice di prime cure avrebbe dovut o amm ett ere l'int errogatorio form al e di e l'esam e dell a c.t.p. che aveva Controparte_1 trascritt o il colloqui o regist rato , m ezzi di prova nell'ammi ssione dei quali si insist eva nel giudi zio d i appel lo). Infat ti, a differenza di quanto dedotto dall 'appell ant e, il Gi udi ce di pri mo grado esaminò l e ri chi est e i strut torie avanzat e dall 'att rice -opponent e, spi egando11 per un verso che l e prove oral i ri chi est e dall 'att rice -opponent e al fine di dimostrare l 'esi stenza ed il cont enuto del docum ento asserit am ent e contenent e il pactum fiduciae, i n t esi incolpevolm ent e smarri to da (m adre dell 'att rice -opponent e), non pot evano CP_2 suppl ire all a mancanza di prova scritt a di tal e accordo , non avendo l 'attrice - opponent e provato l 'incolpevol e perdit a del docum ento né il suo cont enut o , e per alt ro verso che il pri nci pio di di ritt o enunci ato in m at eri a di patt o fiduci ario da
Cass., sez. un., n. 6459/2020 (che aveva escl uso , per l'accordo fiduciario, la necessit à della form a scritt a ad substantiam, essendo tale rapporto assimi labil e al mandat o senza rappres ent anza, non soggetto a parti colari oneri di form a, piuttosto che al cont ratt o prelimi nare e ben pot endo la prescrizione di forma ess ere soddi sfatt a dall a dichiarazi one unil ateral e redat ta per i scritt o e sottoscritt a con cui il fiduci ario si impegnass e a t rasferire det erminati beni al fi duciant e, in attuazione es pli cita – ossi a con expressi o causae – del m edesi mo pactum fiduciae in precedenza concl uso oralm ent e ) ri sult ava i nappli cabil e nell a fat tispeci e, post o che nel caso s cruti nato l a Cort e di cassazione era st at a chi am ata a val utare l a ril evanza di una di chiarazi one scritt a posteriore, sott oscri tta dal fiduci ario, con cui quest 'ultimo, ri conos ciut a l 'i nt est azione fiduci aria, si era im pegnato a rit rasferire il bene al fiduci ant e o ad alt ro soggett o dal m edesi mo indi cato , mentre tal e di chiarazione scritt a m ancava nell a vicenda i n esam e .
II.B.
2.b. A quanto s opra esposto, gi à di per sé suffi ci ent e a fondare il ri getto dell 'im pugnazione propost a dall a , deve aggiungersi qualche Parte_1 ulteriore considerazi one (ad i ntegrazione , nei li miti dell'oggett o del present e
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giudi zio di appello, dell a m otivazione della sentenza di pri mo grado ).
A sost egno del le propri e richiest e la aveva (nel primo grado Parte_1 di gi udi zio) ed ha (nel pres ent e grado di giudizio) all egato fat ti ed isti tuti giuridi ci oggetti vam ent e diversi e i nsanabilment e in cont rasto tra l oro.
Invero, ha ripetut am ent e asserit o ed espli cit am ent e Parte_1 chi est o accert ars i (v. atto int rodutti vo del giudizio di primo grado , m emori e ex art . 183 comm a 6° c.p.c. deposit at e nel gi udi zio di pri mo grado , atto int rodutti vo del present e gi udi zio di appello, comparsa conclusional e depositat a nel present e giudi zio di appello) l 'int est azione “fitti zi a” dell 'imm obil e de quo a
[...]
(dunque, l a nat ura “sim ulata ” dell'atto pubbli co di compravendit a, sotto CP_1 il profil o soggettivo12) nonché l 'obbligo del di “t rasferir e” il bene , con CP_1
'conseguente' ordine giudiziale di trasferimento in favore di lei appellante. Ciò premesso, l a Corte oss erva:
♣ che l'i nterposi zione fitti zi a ( che si i nquadra nel l 'ambito dell a simul azione rel ati va soggettiva) si disti ngue del l 'i nt erposi zi one real e, poiché l a pri ma (int erposizi one fitti zi a) ri corre quando l'ali enant e e l 'acquirente sono d'accordo con il t erzo che gli effett i dell 'atto si veri ficheranno nei confronti di ques t'ultimo (cioè ali enant e e acqui rente concludono l 'att o sapendo che l'acqui rent e è sol o apparent e, i n quanto il 'vero ' acquirent e , destinat ario degli effet ti dell 'at to, è il t erzo int erponen te, cosi cché ali enante, acqui rent e - interposto e int erponen t e part eci pano t utt i all 'accordo sim ul at orio ), ment re l'int erposizione real e (che si inquadra nell 'ambit o dell a rappresent anza indi ret ta ) ri corre al lorquando l 'ali enant e non part ecipa all 'accordo t ra acqui rent e-int erpost o e interponent e (e cioè l 'al ienazi one non è simul at a , bensì realm ent e voluta dall e parti, in quanto gli effetti dell 'atto si producono regol arment e in capo all 'acqui rente e l 'ali enant e rim ane estraneo all 'accordo tra acquirente e t erzo in forza del qual e l 'acqui rent e si obbli ga ad acqui stare il bene i n nome proprio per conto del t erzo ed a t rasferire successivam ent e il bene a quest'ultim o);
♣ che con l a simul azi one (ed in speci e con l 'int erposi zi one fi ttizi a) non va confusa la figura dell 'int est azione di un bene a nom e d 'altri, l a qual e ricorre allorquando un bene viene int estat o (non simulat am ent e ) a favore di un soggett o, s ebbene i m ezzi per il suo acqui sto siano st ati forniti da un soggett o diverso, com e accade nell 'ambito di di verse fat tispeci e com e i l m andato senza rappresent anza, l a donazione indirett a ed il negozio fi duci ari o , l'ulti ma del le qual i (negozi o fi duci ario) ri corre quando un soggetto
(fiduci ant e) tras feri sce (senza corri spet tivo) o fa t rasferire da un terzo
(pagando i l prezzo o mett endo a disposi zi one il denaro per farl o) la tit ol arit à di un bene ad un alt ro soggetto (fi duciario), m a con il patto ( c.d. pact um fiduciae) che l 'int es t at ari o (ossi a il fi duci ario) utili zzerà e disporrà del bene in conformit à dell e is truzioni che il fiduci ant e gli ha gi à i mpart ito o si ri serv a di imparti rgli .
Così chi arit e l e fi gure dell 'i nterposi zione fit tizi a ( i n cui l e parti – alienant e, acqui rent e-int erpost o, int erponent e – non vogliono che l 'acquirente acquisti l a titol arit à del di ritt o t rasferito ) e del negozio fiduci ario (in cui l e parti – fiduci ant e e fiduci ario – vogl iono che il fiduci ario acquisti effetti vam ente la titolarit à del diritt o t rasferit o gli , ma nel contempo che il fiduciario non util izzi l a titol arit à del bene nel proprio int eress e, bensì solo nel l 'int eresse del fiduci ant e e attenendosi
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all e sue ist ruzioni , anche i n ordine al rit rasferim ent o al fiduci ant e o al trasferim ento ad altro s oggett o i ndi cato dal fiduci ant e ), è del tutt o evident e la contraddittori et à del la causa pet endi prospett ata a fondam ento della pret es a , posto che il pet itum avanzato d a era (ed è) bas ato Parte_1 sull'all egazione – ex se i ntri ns ecam ente contraddittori a – secondo cui , essendo
“fittizia” l'intestazione dell'immobile de quo a (ipotesi di Controparte_1 negozio simul at o ), per ciò st ess o sussi st eva (e sussi st e) l'obbligo di
[...]
quale 'fi duci ario ', di “t rasferire” il bene (ipotesi di negozio fiduciario, CP_1 basato su i nterpos izione reale) , con conseguent e possi bilit à di ot tenere giudi zi alm ent e i l t rasferim ento della propri et à imm obili are . Infat ti, l a C ort e S uprem a (dal cui autorevol e insegnam ent o, pienam ente condivi sibil e, non vi è ragi one al cuna di di scostarsi ) ha chiarit o che l a distinzione tra negozio sim ulato e negozio fi duci ari o si sostanzia appunto in ciò: il negozi o simul ato è fit tizio e non t ras feris ce al cun diritto al sim ulato acquirent e, si cché l a tutel a esperi bil e è costitui ta da un 'azi one di accert am ent o dell a simul azione , ment re invece il negozi o fiduci ario è vero e reale (i l fiduci ario divi ene effettivam ent e tit ol are del bene t rasferitogli fiduci ariamente , m a è gravat o dall 'obbli go di gestire il bene e di disporne secondo l e istruzi oni del fi duci ant e)13, sicché l a tut el a es peribil e è costituita dall'azi one vol ta ad ott enere, all egando il patt o fiduciario, l 'es ecuzione coattiva dell 'obbligo del fi duci ari o di t rasferire (o rit rasferire) l a propri et à al fiduci ant e14 (esecuzi one in forma speci fica dell 'obbli go di cont rarre, ex art. 2932 c.c.) o, eventualm ent e, la condanna del fiduci ario ad un f acer e, consis tente nel trasferire la tit olarit à form ale del bene
(azi one, quest 'ul ti ma, che può essere rit enut a ricompresa , come minus, nell 'azi one ex art. 2932 c.c. , di rett a ad ott enere una sent enza avent e natura 'costitutiva' in quanto direttamente produttiva dell'effetto traslativo in luogo del contratto non concl uso )15.
In conclusione, a ben vedere, la , si n dal primo grado di Parte_1 giudi zio , ha impost ato la dom anda su l la sussi stenza di fatti (i nt erposi zione fitti zi a, propria del negozio s imul ato sot to il profi lo soggett i vo;
i nterposi zione
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real e, propri a del negozio fiduci ario) t ra loro incom patibili .
Ad ogni buon conto, anche a voler rit enere che l'odi erna appel lant e abbi a fondato la pret esa sull 'ipot es i del negozio fiduci ario asserit ament e concluso con
[...]
non può non ril evarsi che t ale negozio present ava chi ari profili di CP_1 illiceit à {i l negozi o fiduciario, com e è not o, non è regol ato dal codice civi le, m a è da rit enersi cons entit o nell 'am bito dell a general e aut onomi a cont rat tuale riconosciut a dall 'art. 1322 c.c., a m eno che l a causa sia i lleci ta ex art . 1343 c.c.
(per contrari età a norme imperative, all 'ordine pubbli co al buon costum e) oppure il negozio si a dirett o a reali zzare finalit à ill ecit e ex art. 1344 c.c. [ secondo il quale si reputa ill ecit a l a caus a quando il cont rat to costit uisce il m ezzo per eludere l 'applicazione di una norm a i mperativa (c.d. cont rat to in frode all a legge)] o ex art. 1345 c.c. ( s econdo il qual e il cont ratto è ill ecito quando l e parti si sono det erminat e a concluderl o esclusi vam ent e per un moti vo ill ecito comune ad entram be )}: infatti si n dal l'int roduzione del Parte_1 giudi zio, ha fondato la propri a pret esa (petitum) sul fatt o (causa pet endi) che a fine gennaio del 2003 era int ervenut o un accordo t ra l ei att ri ce (odi erna appell ante), il proprio padre ed il convenut o Persona_1 [...]
(odi erno appell at o) affinché quest 'ult imo, il giorno 13/02/2003, CP_1 part eci pass e all a gara fis sata di nanzi al notai o dott . el egat a Controparte_3 all a vendit a di beni nell 'ambit o dell a procedura fal liment are rel ativa a “Edilnot a di EL Not argiacom o & C. S.a.s. ”, dell a quale i l predetto Persona_1
era ammini st rat ore) e si aggiudi casse l 'imm obil e de quo per cont o di lei
[...] att rice (che gi à ne aveva il poss esso), onde consentire il successivo t rasferim ent o, in favore appunt o di lei att ri ce, del bene acquistat o all 'asta fallim ent are (all a quale e erano ben consapevoli Persona_1 Parte_1 di non pot er part ecipare ).
I su esposti el em ent i , dunque, rendevano comunque i naccoglibil e l a dom anda propost a da con conseguent e incensurabili tà, anche Parte_1 in forza dell e s u esposte ragi oni , dell a pronunci a di ri getto adottat a dal Gi udi ce di prim e cure . II.B.
2.c. Sol o ad abundant iam, infine, si evi denzi a che, com e condivi sibilm ente osservat o dal Gi udi ce di primo grado17:
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♦ l'incol pevol e s marriment o o perim ent o del docum ento asserit ament e contenente il patt o fiduci ario stipulat o tra Parte_1
e a fine gennai o 2003 non risul ta Controparte_1 Persona_1 in al cun modo dimost rat o , con conseguent e inammissibili tà del la prova oral e invocata d all a al fine di suppli re al la mancanza Parte_1
(imputabil e all a part e is tante ) di t al e prova docum ent al e;
♦ del tutt o i nidonea ris ult a, al lo scopo qui i n esam e, l a denunci a di smarri mento del documento de quo presentat a da (m ogli e CP_2 di e m adre di al Persona_1 Parte_1
Commiss ariato dell a Polizi a di St at o di C anosa di Pugli a in dat a 04/ 05/ 2021 , non ess endo tal e denuncia (peralt ro 'curiosa mente ' sport a sol o in dat a successi va all 'int roduzi one del processo di pri mo grado ed all a costit uzi one in giudizio del convenuto ) suffici ente a provare l 'effett iva conclusi one del negozio fiduciario inter part es ed il rel ati vo contenuto;
♦ a divers a conclusi on e non può port are l a t rascri zione , a firm a d ella dott .s s a
Federi ca Paradi so (c.t. all 'uopo i ncaricat a da , Parte_1 dell a convers azione ass erit ament e int ercorsa t ra Controparte_1
e i n data 13/02/ 2019 , si a Parte_1 CP_2 perché t rattasi di convers azione il cui cont enut o – così com e t rascrit to – risul ta t utt 'alt ro che univoco ai fini dell a prova del pret eso pactum fiduci ae
[invero, pur volendo compl et ament e tral asciare i concl am ati profili di illiceit à sopra evi denzi ati , l'accert am ento dell 'esi stenza di un negozi o fiduci ario presuppone l a prova dell a natura fiduciari a dell 'int est azione del bene ad un det erm inato soggetto e dell 'im pegno di quest 'ultim o a trasferirl o al fiduci ant e (o a persona indicat a dal fiduci ant e ) in esecuzione espli cit a del pactum fiduci ae], si a perché la trascri zione dell a conversazione risult a effettuat a sull a base di u n audi o m em ori zzato i n un C .D. depositat o solo in dat a 20/ 01/ 2022, dunque dopo l a scadenza dei termi ni perent ori assegnati dal
G.I. all e parti all'udienza del gi orno 27/10/ 2021 [com e è noto, i termi ni perentori non s ono s uscetti bili di proroga (art. 153 com ma 1° c.p.c. ); inolt re, la part e che non abbi a oss ervato un t ermi ne perentorio può essere ri messa i n termini sol o s e dimostri – e nel caso in esam e l a dimostrazione non risul ta fornit a – di ess ere i ncors a i n decadenza per causa ad essa non im put abil e
(art. 153 comm a 2° c.p.c. )];
♦ del t utto i naccoglibi li , poi , risult ano l e richi est e ist rut torie avan zate con l'atto di appell o (v. pag. 1 3), att eso: a) che l 'esam e del c.t .p. (“in ordine al contenuto dell a r el azione perit al e espletat a ci rca la veridici tà dell e dichiar azioni i n ess a cont enute e l e parti int eressate al coll oquio ”) appare inamm issi bil e ed i rri levant e, i n considerazione si a del tardivo deposito del
C.D. cont enent e l a regist razione dell a conversazione trascri tta si a del contenuto non univoco del la conversazione de qua (v. sopra); b) che, conseguent em ent e, 'non necessari a ' appare l a c.t .u. soll ecit at a dall 'appell ant e , finali zzat a al la t rascri zi one del “contenuto della convers azione riport ata nel C D all egat o ed ogget to di trascrizi one giurata ”;
c) che, per ult eriore cons eguenza, inammissibi le ed irril evante appare l'int errogatorio form al e dell 'appell at o avent e per ogget to l e “circostanze stori che cont enute nella conversazione trascritta ”; d ) che, i nfine, appai ono inamm issi bili “le prove testimoniali indicate sulle circostanze capitolate ”, att esa l 'oggetti va genericit à dell a ri chi est a così come formulat a (invero l'appell ant e ha complet am ent e om esso di speci fi care i testi da escut ere ed i
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capitol i di prova sui quali esaminarli) ;
♦ a di fferenti conclusi on i, da ultim o, non può portare neanche la pronunci a dell a Corte s uprem a ci tat a dall 'appell ante (C ass., sez. un., n. 6459/2020 ), att eso che i l Giudice di primo grado, nel la sent enza im pugnata (con l a cui motivazione la parte appell ante mostra di non essersi confront at a effi cacem ent e ), evi denziò (corrett am ent e ): che dai pri ncipi enucleati dalla suddett a pronunci a dell a C orte suprem a (l a qual e aveva chi arit o: che “Per il patto fiduci ario con oggett o i mmobili are, che si i nnesta su un acquis to eff ettuato dal fi duci ario per conto del fi duciant e, non è ri chiest a l a f orma scrit ta ad s ubst antiam, tr attandosi di att o meramente int erno tra fiduciant e e fi duciari o che dà luogo ad un assetto di i nt eressi che si espl ica esclusivament e s ul piano obbli gat orio;
ne consegue che t al e accordo, una volt a provato in gi udizi o, è i doneo a giustif icare l 'accogl imento della domanda di es ecuzi one specifi ca dell 'obbligo di ritrasf eri ment o gr avant e sul fiduciari o”; che “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricogniti va dell 'int estazione fiduci aria dell 'immobile e promissiva del s uo ritrasf er iment o al fiduci ant e, non costituisce aut onoma fonte di obbli gazi one, ma, rappr es entando una promessa di pagament o, ha solt anto eff etto conf er mati vo del pr eesist ente rapporto nascent e dal pat to fiduciari o, real izzando , ai s ensi dell 'art. 1988 c.c., una astrazi one processual e del la causa, con cons eguente es onero a f avore del fiduci ant e, desti na tario dell a contra s e pronunti at io, dell 'onere della prova del rapporto fondament ale, che si presume fino a pr ova contraria ”) discendeva l a necessità della prova dell a concl usione del l'accordo fi duci ari o (quant unque non soggett o a form a scritt a ad substantiam); che, tut tavia , t ale prova non era st ata offert a da all a quale i ncombeva l'onus probandi (cfr. art. Parte_1
2697 comm a 1° c.c.); che sarebbe stata Parte_1 esonerat a dall 'onus probandi sol tanto se avesse prodotto in giudi zio una dichiarazione unil ateral e scrit ta da ri cogniti va Controparte_1 dell 'intes tazi one fi duciari a dell 'i mmobile e promissiva del suo rit rasferimento al fiduci ant e (in quanto t al e di chi arazi one, pur non cost itu endo autonoma font e di obbligazi one, comunque avrebbe rappresent ato una promes sa di pagam ent o e quindi avrebbe avuto effetto confermati vo del preesist ente rapporto nascent e dal patt o fi duciario, i n guis a tal e da reali zza re, ai sensi dell 'art. 1988 c.c., un 'ast razi one processual e dell a causa, con conseguente es onero a favore del fi duci ant e, dest inat ario della contra s e pronunti ati o, del l'onere della prova del rapporto fondam ent al e, che sarebbe st ato presunto fi no a prova contraria ); che, tut tavi a, siffatta dichiarazione unilat eral e s critt a da non era st at a prodotta Controparte_1 in gi udi zio da (non essendo di cert o Parte_1 equipoll ente a t al e di chi arazione l a trascri zi one, a firm a d ell a dott.s s a
Federi ca P aradi so, dell a conversazione asserit ament e i ntercorsa tra e in dat a Controparte_1 Parte_1 CP_2
13/02/2019, dell a qual e s 'è detto in precedenza).
II.C. CO N C L U S I O N I. In conclusione, l 'appell o è infondato e va ri gettato, con conseguent e conferma, anche per le ragioni di fatto e di di ritt o espost e con l a presente sent enza, della decisi one im pugnat a .
II.D. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O.
Le spese del present e grado di gi udi zio {li quidat e, com e da dispositi vo, in mi sura
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pari ai valori m edi per fas e di studi o, fase i nt roduttiva, fase i struttori a e fas e decisi onal e [con la precis azi one che per la fase ist rutt ori a – compresa, com e è noto, nel la fas e di trattazione, per l a qual e la vigent e t ariffa professionale prevede un compenso unit ari o anche a prescindere dall 'effettivo svol gimento, nel corso del si ngol o grado del giudi zio di m erit o, di at tivit à a contenuto ist rutt orio, essendo suffi cient e l a s empli ce tratt azione dell a causa18 (nel gi udi zio di appell o la fase di t ratt azione è ineludibil e e coinci de con l e attivi tà previst e dall 'art. 350 c.p.c.19) – si reput a congruo operare una di minuzione del compenso nel la mis ura massi ma del 50%, es sendovi st ata sol o la trattazi one dell a causa, senza il concreto svolgimento di atti vi tà di natura ist rutt ori a], appli cando l e di sposi zioni del D.M. Giust izi a n. 55/201420 e succ. modd.21 [da interpret arsi all a luce dell 'autorevole insegnam ento dell a Cort e Suprem a22, form ulat o con ri ferim ent o al D.M. Gi usti zia n. 140/2012, m a da ri tenersi pi enam ent e valido anche dopo l 'entrat a in vigore del
D.M. Giust izi a n. 55/2014 (nonché dei DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e
147/2022), in ragione dell 'identit à dell 'art. 28 del D.M. Giusti zi a n. 55/2014 (nonché dell 'art. 6 del D.M. Gi usti zi a n. 37/2018 e del l 'art. 6 del D.M. Giust izi a n. 147/2022) all 'art . 41 del D.M. Giusti zi a n. 140/2012], tenendo conto – sull a scort a del valore dell a controversia – dei paramet ri di cui all a tabell a “12. Giudizi innanzi alla C ort e di Appell o” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successi vi DD .MM . Giust izi a nn. 37/2018 e 147/2022, pure ci tati ) ed escl udendo, ex art . 92 comm a 1° c.p.c., l a ri petizi one dell e spese eccessi ve o superflue sost enut e dall a part e vitt ori os a} vanno regol at e in ossequi o al principi o dell a soccom benza, ai s ensi dell 'art. 91 c.p.c.
II.E. L 'I S T A N Z A E X A R T. 9 6 C.P.C.
L'appell at o, con l a compars a di costi tuzi one, ha chi est o condannarsi l 'appell ant e al risarci mento dei danni ai s ensi dell 'art . 96 commi 1° e 3° c.p.c.
L'istanza non è m eri tevole di accogl imento.
La condanna per respons abilit à aggravata ai sensi dell 'art. 96 comma 1° c.p.c. (il quale recit a: «Se ri sulta che l a part e soccombent e ha agi to o resist ito in giudizio con mal a f ede o col pa grave, il giudice, su istanza dell 'altra parte, la condanna, oltre che all e spes e, al ri sar ci mento dei danni, che l iqui da, anche di uffi cio, nell a sent enza.») ri chiede la t ot ale soccombenza23 e l a m al a fede (o quant o m eno la col pa grave) dell a parte di cui si chieda l a condanna24 ed alt resì che la controparte
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deduca e dimostri l a concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comport am ento processual e dell a part e m edesim a25 (di fatti l a liquidazione dei danni nell 'i pot esi de qua, ancorché effett uabil e ex officio, ri chi ede pur sempre l a prova, gravant e sull a part e che chi ede il ri sarci mento, sia dell 'an che del quantum
o alm eno l a desumi bi lità di t ali el em ent i dagli atti di causa26, si cché in mancanza di prova, anche presuntiva, dell a sussistenza e dell 'enti t à del pregiudi zi o derivant e dal process o, il Giudi ce non può provvedere al la liquidazione di uffi cio del danno nonostant e la dom anda dell 'int eressato27, neppure in via equit ativa28).
Orbene, ciò premess o in punto di di ritto, la Cort e osserva, i n punto di fatt o, che nel caso in es ame l a mal a fede (o l a colpa grave) dell 'appell ante non em erge con suffi ci ent e grado di cert ezza e com unque che l 'appell ato non ha dat o al cuna prova del danno as serit ament e s ubit o qual e conseguenza29 del com portamento processual e ( a s uo di re t emerari o) dell 'appell ant e .
Ad identi ca concl usi one si gi unge anche val utando l a dom anda ai sensi dell 'art .
96 comm a 3° c.p.c. [ins erito dall 'art. 45 comm a 12° del la L. n. 69/2009 (con effetto a decorrere dal gi orno 04/07/2009, per i gi udi zi inst aurati dopo l a dat a dell a sua ent rata in vi gore, e dunque appli cabil e nel caso i n esame), il qual e recita:
«In ogni caso, quando pr onuncia sull e spese ai sensi del l 'arti col o 91, il giudi ce, anche d'uffi cio, può altr esì condannare la parte soccombent e al pagament o, a favore dell a controparte, di una somma equitati vament e determinat a»], posto che anche l a condanna ex art. 96 comm a 3° c.p.c., pur non ri chi edendo né l a dom anda di part e né la prova del danno (a di fferenza del l 'i pot esi di responsabilit à aggravat a di cui al comma 1°), esige pur sem pre il necessari o accert am ent o, i n capo all a parte s occombent e, dell a m al a fede ( consapevol ezza dell 'infondatezza dell a domanda) o della colpa grave (per carenza dell 'ordi naria diligenza volt a all 'acquisi zione di dett a cons apevolezza)30: requisi to soggettivo l a cui ri correnza,
dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa. 25 così Cass., n. 6637/1992; Cass., n. 4651/1990. 26 così Cass., n. 1200/1998; Cass., n. 12422/1995. 27 così Cass., n. 3501/1980. 28 così Cass., n. 6637/1992, cit.; Cass., n. 1384/1980. 29 art. 1223 c.c. 30 in termini Cass., sez. un., n. 22405/2018, che ha statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. In senso parzialmente diverso, pervero, Cass., ord. n. 29812/2019 (secondo cui “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione,
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com e sopra evidenzi ato, nel caso in esam e non em erge dagli atti processual i con suffi ci ent e grado di cert ezza . II.F. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002. In consi derazione del rigetto int egral e dell 'impugnazione e dell'int roduzione del present e gi udi zio dal 30° gi orno successivo (v. art . 1 comm a 18° dell a L. n. 228/2012) all a dat a di entrat a in vigore dell a L. n. 228/ 2012 (avvenuta i n dat a 01/01/2013, ex art. 1 comm a 561° dell a L. n. 228/2012)31, ai sensi dell 'art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002 (int rodotto dall 'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012) deve darsi att o dell a sussistenza dei presupposti perché l a part e appell ante s ia t enut a a versare un ult eri ore importo a titol o di contribut o uni fi cato pari a quel lo dovuto per l 'impugnazione32, precisando che l 'obbligo di pagam ent o
pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di 'abuso del processo', quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”) e, ancor più di recente,
Cass., ord. n. 20018/2020 e Cass., n. 3830/2021. 31 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 32 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese
Proc. n. 1380/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 2 0 d i 2 0 -
sorge al mom ento del depos ito della present e sentenza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, nel procediment o n. 1380 /2023 R.G.A.C .C., A) sull'appello proposto da con att o di citazi one Parte_1 noti ficat o in dat a 07/ 11/2023, nei confronti di avverso Controparte_1 la sent enza n. 633/2023, pubblicat a in dat a 07/04/2023 , del Tri bunal e di
AN in compos izi one m onocrat ica, nonché
B) sull'ist anza ex art. 96 com mi 1° e 3° c.p.c. proposta da Controparte_1 con com pars a di cos tituzione deposit ata in dat a 03/01/ 2024, nei confronti di Parte_1 così provvede:
1) rigett a l 'impugnazione sub A);
2) rigett a l 'ist anza s ub B);
3) condanna al la ri fusi one, i n favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. CP_1
2.419,0 0 (euro duemilaquattrocentodi ci annove /00), tutt i per compens o, oltre rim borso spes e forfet tari e nell a mi sura del 15% del compenso tot al e per l a prest azione, C .N.P .A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) dà att o del la suss istenza dei presupposti perché Parte_1 si a t enuta a versare un ulteri ore i mporto a tit olo di cont ribut o
[...] unificato pari a quell o dovuto per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagam ento sorge al mom ento del deposi to dell a present e sent enza, ex art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R . n. 115/2002, i nt rodotto dall 'art . 1 comm a
17° della L. n. 228/201 2.
Così deciso in Bari, nell a cam era di consiglio della sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 04/02/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
Proc. n. 1380/2023 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012).
In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998;
Cass., n. 4737/1986. 2 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n.
197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436- bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, poiché
l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta in data successiva al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022. 3 v. nota 2. 4 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n.
10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. 5 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. 6 v. “Le ragioni dell'appello”, pagg. 10-12 dell'atto di impugnazione. 7 v. art. 35 D.Lg. n. 149/2022. 8 v. ordinanza pronunciata in data 26/05/2022. 9 v. note di trattazione scritta depositate in date 02/12/2022 e 03/12/2022 ai sensi degli artt. 83 comma
7° lett. h) D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e 221 D.L. n. 34/2020, convertito in L. n.
77/2020, e succ. modd. 10 v. ordinanza in data 15/12/2022. 11 v. pagg.
6-10 della sentenza. 12 v. pag. 3 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado. 13 v. Cass., n. 9402/2005, secondo cui “Tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista
(a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire
i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario”. In senso conforme Cass., n. 5507/2016; Cass., n. 17785/2015. 14 cfr. Cass., n. 8024/2009, che ha chiarito che “Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae”; Cass., n. 11314/2010. 15 cfr. Cass., n. 4184/2013. 16 si veda, in materia di esecuzione forzata immobiliare (ma principi analoghi valevano in materia fallimentare, atteso che l'art. 105 L.F., nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che «Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.»), Cass., n. 11258/2007, che aveva chiarito (tra l'altro) che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art. 579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge”. Cfr., altresì, Cass., n. 4407/1979, secondo cui
“L'art 579 cod. proc. civ. vieta, con una disposizione di stretta interpretazione, la partecipazione all'asta pubblica del solo debitore esecutato;
pertanto, la partecipazione alla predetta asta di un soggetto, nella qualità di persona interposta del coniuge del debitore esecutato, non integra violazione del predetto divieto ove manchi la prova che all'accordo interpositorio – se fittizio – abbia partecipato anche il debitore, ovvero – se reale – sia correlato un mandato, di quest'ultimo al coniuge, per l'acquisto del bene, oggetto dell'esecuzione”. 17 v. sopra, sub I.A. 18 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 19 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 20 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 21 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 22 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018;
Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 23 Cass., n. 13181/1992. In senso conforme Cass., n. 1341/1991; Cass., n. 8857/1996. 24 in termini Cass., n. 9579/2000, che ha comunque precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. In senso conforme Cass., n. 1619/1998; Cass., n. 6697/1996; Cass., n. 2475/1995; Cass., n. 126/1992; Cass., n. 3799/1983; Cass., n. 1220/1981. Cfr. altresì Cass., nn. 1592/1994 e 1788/1989, che hanno posto in rilievo la consapevolezza dell'infondatezza della domanda ed in ogni caso la mancanza