Articolo 579 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 40Articolo 473 bis 42
Versione
21 aprile 1942
Art. 579.
(Persone ammesse agli incanti).

Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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