Sentenza 9 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2003, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 09207/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m. Sigg.ri Magistrati Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 19321/00 Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Cron. 20184 Dott. Natale CAPITANIO wwwConsigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.17/12/02 - Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE SI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso 2002 5565 dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE tur -1- TI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 556/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 15/05/00 R.G.N. 2630/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito 1'Avvocato BUZZI per delega TI e DI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. س کی -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giuseppe De IO conveniva in giudizio avanti al Pretore di Foggia la Ferrovie dello Stato s.p.a. e, premesso di essere stato dipendente della convenuta collocato in quiescenza in data 31 maggio 1995 all'esito di procedimento di prepensionamento, lamentava che per il 1995 aveva beneficiato di un numero di giorni di ferie inferiore rispetto а quello previsto per l'intero anno mentre avrebbe avuto diritto a fruire dell'intero periodo feriale annuale ai sensi dell'art. 52 comma 9 del contratto per lecollettivo nazionale di lavoro 1990/1992 e, giornate di ferie non materialmente godute, a percepire la corrispondente indennità sostitutiva calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 14° del contratto collettivo 1994/1995; chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento di indennità sostitutiva, con interessitale e rivalutazione. Il Pretore accoglieva la domanda condannando la società Ferrovie dello Stato al pagamento della somma richiesta. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 15 maggio 2000, ha rigettato l'appello della società confermando la decisione pretorile. r u E 3 Il giudice d'appello, nell'interpretare l'art. 52 del contratto collettivo 1990/1992 e la disposizione integrativa e parzialmente modificativa di cui all'art. comma 14 del contratto 1993/95, ha affermato che tale normativa collettiva, nello stabilire il diritto del dipendente al "periodo completo annuale di ferie" con riferimento al 'caso di risoluzione del 11 richiama inequivocabilmente tutte le rapporto" di risoluzione dello stesso senza ipotesi limitazioni od esclusioni di specie. Ha poi ritenuto non esservi motivo per limitare la portata dell'anzidetta collettiva alle ferie non godute proporzionalmente al periodo lavorativo effettivamente prestato durante l'anno e non puramente e semplicemente alle ferie spettanti in ragione della disciplina dettata dai vari commi del detto art. 52 e cioè al "completo" periodo annuale di ferie. Ha inoltre riconosciuto il diritto alla indennità sostitutiva allorquando le ferie no siano state fruite per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore (non necessariamente per fatto colpevole del datore di lavoro), ritenendo che peraltro, nel caso di specie, la materiale Emir impossibilità di fruizione del completo periodo 4 annuale di ferie era dipesa dai tempi ristretti della procedura di prepensionamento imposti dalla ingiustificata volontà datoriale. La società Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi per azioni chiede la cassazione di tale sentenza formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria. L'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. erronea interpretazione dell'art. 52, commi 4 e 9, del C.C.N.L. Ferrovieri del 1990/1992 e dell'art. 4 comma 14 del C.C.N. 1993/1995; violazione e falsa applicazione 2119 cod. civ.;dell'art. 36 Cost. e dell'art. omessa motivazione circa un punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n.5). La società ricorrente sostiene anzitutto doversi ritenere, con riguardo all'art. 425 c.p.c., che l'interpretazione del contratto collettivo non sia da considerare come questione di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito ma possa essere sottoposta al sindacato della Corte di cassazione come questione di diritto 5 Śmer e cioè quale violazione della norma sostanziale desumibile dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., ravvisandosi nelle norme un parametro di riferimento, per la collettive determinazione dell'adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti, suscettibile di essere acquisito dal giudice anche d'ufficio. Sulla base di tale premessa la ricorrente assume che la disposizione dell'art. 52, comma 9, del contratto collettivo 1990/92, secondo cui il dipendente ha diritto al "periodo completo annuale di ferie" in caso di "risoluzione del rapporto di lavoro", non possa essere riferita anche all'ipotesi dell'esodo volontario del lavoratore che abbia partecipato ad un procedimento di prepensionamento volontario, dovendo invece essere riferita alle diverse ipotesi in cui il lavoratore vada in quiescenza naturalmente senza benefici legati a particolari procedure. Osserva inoltre, facendo riferimento alla configurazione dell'interpretazione dei contratti collettivi come questione di fatto, che il Tribunale ha violato le norme di cui agli artt. 1362, 1369 e 1372 cod. civ. non individuando la effettiva intenzione delle parti collettive in quella di escludere il prepensionamento dalle ipotesi di risoluzione di Emr 6 cui al citato art. 52 comma 9. Il motivo è infondato. In ordine al rilievo attinente alla interpretazione del contratto collettivo, ritiene il Collegio di dover confermare la prevalente, costante giurisprudenza di questa Corte, ribadendo che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del ermeneutica rispetto dei canoni legali di agli artt. 1362 e segg. contrattuale di cui cod. civ., nonché della coerenza e logicità della motivazione. In particolare va riaffermato che ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi il ricorrente in sede di legittimità deve precisare in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove, poi, la censura riguardi anche il vizio di s u S 7 motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso а prescindere dal rispetto dei citaţi canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (così, per tutte, Cass. 17 dicembre 1994 n.10827). Ciò premesso va rilevato che la disciplina collettiva tenuta presente dal Tribunale è contenuta nelle disposizioni qui di seguito considerate. L'art. 52, c.9 del ccnl 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art. 4, C. 14 del ccnl 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo Emer 8 nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26mo delle competenze fisse mensili". A fronte di entrambe tali previsioni, il Tribunale ha sostenuto che non v' è motivo di limitarne la portata complessiva solo alle ferie non godute proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'anno, anziché, puramente e semplicemente alle ferie spettanti in ragione della nuova complessiva disciplina introdotta con il contratto collettivo del 1993/95. Ed infatti, la deroga introdotta con il nuovo contratto attiene proprio alle ipotesi di del rapporto di lavoro, e cioè а risoluzione quelle che di regola costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 52, c.9 e, quindi, per la nascita del diritto al periodo completo annuale di ferie. Né è possibile isolare arbitrariamente la nuova disposizione nel contesto della complessiva disciplina contrattuale. L'interpretazione così fornita dal Tribunale risponde altresì ad una coerenza e ad una logica 9 Eur interna della disciplina pattizia voluta a livello collettivo, così rispondendo ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e segg. del c.c.. Rimane da verificare se come si ventila nelle difese della società ricorrente una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento. In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7.6.1990, n.141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato 'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici venivanodi bilancio per l'ente) riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici - e anche 1'attribuzione periodo annuale, in caso di dell'intero risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere Emr 10 vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva - non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sé imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (conf. Cass., 11.12.2001, n.15627). Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitorie in senso specifico о per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860; Cass., 3.8.2001, n.10759; Cass. 21.5.2002, n.7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale sarebbero in astratto Eur 11 fruibili, ma non lo sono state di fatto, il comunque diritto all'indennitàlavoratore ha sostitutiva, senza che Occorra indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. 2.- Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione delle medesime norme prima citate ed omessa motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5} si rileva il contrasto con i principi dell'interpretazione letterale sull'intenzione delle parti nonché di quella sistematica, evincibile dal combinato disposto degli artt. 1363, 1369 e 1371 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto, senza fornire alcuna motivazione, che il citato art. 59, comma 9 del contratto 1990/92, avuto pure riguardo alla modifica di cui all'art. 4, comma 14 del contratto 1993/95, in caso di risoluzione del rapporto non si limitava а prevedere soltanto la fruizione dell'intero periodo annuale di ferie per l'ipotesi effettivamente essere in cui le stesse potessero ma che avesse altresì attribuito il godute, diverso diritto alla indennità sostitutiva di ferie Emer non godute con riguardo a periodo di mancata 12 lavorativa, per il quale le parti attività non avevano invece nulla disposto, in collettive tal modo pure violando il principio della proporzionalità delle ferie all'effettiva attività lavorativa espletata, principio invece accolto, ad avviso della ricorrente, dalle parti stipulanti il contratto collettivo. Anche questa censura non può essere condivisa. La funzione delle ferie del lavoratore vista esigenza fondamentale del medesimo di come recuperare le proprie energie affettive e sociali, con la conseguenza che esse maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa così come postulato dagli artt. 36 Cost, e 2109, c. 3 C.C. non esclude che accordi collettivi possano ragguagliarle all'anno lavorativo prescindendo dal periodo effettivamente lavorato, senza con ciò incorrere in una violazione della norma costituzionale о di quella codicistica, se la proporzione viene mantenuta a vantaggio del lavoratore e non in suo danno (Cass., 5.1.2001, n.96; Cass. 10.12.2001, n.15597). Le citate disposizioni vanno, infatti, intese come norme inderogabili con la conseguenza che esse rendono null ex art. 1418, c.l C.C. i contratti zur 13 individuali o collettivi di lavoro che in qualche modo limitino о escludano la proporzionalità in del lavoratore, ma non già quelli che,danno invece, riconoscono al lavoratore ferie in misura superiore e non strettamente connesse alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche. L'interpretazione delle norme collettive proposta dal Tribunale oltre а non concretizzarsi in una violazione di norme imperative, appare supportata da una motivazione esauriente, immune da vizi logici e giuridici, in quanto conduce, come risultato all'affermazione secondo cui le clausole complessivamente riconoscono al collettive viste in caso di anticipata risoluzione del lavoratore, rapporto e con trattamento più favorevole, una indennità sostitutiva per le ferie non usufruite commisurata all'anno a prescindere dal periodo lavorato in tale arco di tempo e alla sola condizione che la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa da volontà del lavoratore. La coerenza logica della interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata si ravvisa anche nel contesto in cui le richiamate si collocano. Indisposizioni contrattuali particolare, l'art. 4, cl.14 del ccnl del 1993/95 гия 14 mira ad evitare che il riconoscimento del diritto al periodo completo annuale di ferie già contenuto nel precedente art. 52 del ccnl 90/92, ma subordinato alla condizione della loro concreta о dellafruibilità prima della soluzione sospensione del rapporto di lavoro, potesse vanificarsi del tutto ove quella condizione venisse meno per iniziativa dello stesso datore di lavoro, senza far salve alcun rimedio di tipo indennitario sostitutivo. 3.- Con il terzo motivo, ancora deducendo la violazione di norma di legge già denunziata, nonché 2697 cod. civ. ed omessa quella dell'art. la società ricorrente censura motivazione, l'impugnata sentenza per avere sostenuto che fosse imputabile ad essa società la materiale impossibilità per lavoratori di fruire del completo periodo annuale di ferie;
rileva che la data di cessazione del rapporto per prepensionamento non può essere procrastinata dal datore di lavoro, e che le scansioni del procedimento di prepensionamento ai sensi della Legge n.141/1990 costituivano lo sviluppo di un programma concordato con le organizzazioni una fu r sindacali;
deduce la mancanza di prova circa 15 I responsabilità al riguardo di essa società. Le ultime precisazioni esposte in ordine al primo motivo, rendono all'evidenza ultroneo l'esame di questo terzo motivo di ricorso, rivolto all'esame di aspetti о circostanze che non avrebbero comunque alcuna incidenza in ordine alle conseguenze della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori intimati, e che va dunque pur esso disatteso. 4.- Per le ragioni esposte il ricorso della asocietà dev'essere respinto, con attribuzione carico della stessa delle spese del presente giudizio nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro17,00 oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorario. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002 il Presidente: шились Mer Il Cons. estensore: fulla IL CANCELLIERE re Depositata in Cancelleria Oggl 9-GIU: 2003-ww I CANCELLIERE Quae famil 16