Articolo 53 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 52Articolo 54
Versione
15 marzo 1973
Art. 53.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1973