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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio civile iscritto al n. 267/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Parte_1
con gli avv.ti Marta Barbara Gasparini e Alessandro Capuzzo
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, in quanto titolare di crediti da lavoro per euro 6.597,40, fondati su decreto ingiuntivo definitivo;
rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel procedimento, né
è comparsa all'udienza;
1 ritenuta la propria competenza per territorio atteso che la parte debitrice ha sede in Verona;
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt.
121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di trasporto di merci su strada e, inoltre, non ha dimostrato (come da onere probatorio sulla stessa incombente) il mancato superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, c.1, lett. d) CCII, peraltro in un contesto nel quale dall'ultimo bilancio disponibile emerge che nell'anno 2021 era stato generato un volume di ricavi di importo (euro 602.142,00) molto superiore alla soglia minima di legge di euro
200.000,00;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla natura dei debiti (da lavoro) verso il ricorrente;
(ii) dalla sussistenza di considerevoli debiti anche verso l'erario (euro 113.911,82); (iii) dall'esito negativo delle iniziative esecutive tentate dal ricorrente;
(iv) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2021, elementi tutti che rendono evidente che non è più in grado di far fronte con regolarità alle proprie CP_1 obbligazioni e versa, quindi, in condizione di insolvenza;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I,
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (p.iva ), con CP_1 P.IVA_1 sede in Verona, via Legnago n. 39;
2) nomina giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-
IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4
C.C.I.);
5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 marzo 2026 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
2 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226
C.C.I.;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 19.11.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
dott. Monica Attanasio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio civile iscritto al n. 267/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Parte_1
con gli avv.ti Marta Barbara Gasparini e Alessandro Capuzzo
RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, in quanto titolare di crediti da lavoro per euro 6.597,40, fondati su decreto ingiuntivo definitivo;
rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel procedimento, né
è comparsa all'udienza;
1 ritenuta la propria competenza per territorio atteso che la parte debitrice ha sede in Verona;
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt.
121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di trasporto di merci su strada e, inoltre, non ha dimostrato (come da onere probatorio sulla stessa incombente) il mancato superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, c.1, lett. d) CCII, peraltro in un contesto nel quale dall'ultimo bilancio disponibile emerge che nell'anno 2021 era stato generato un volume di ricavi di importo (euro 602.142,00) molto superiore alla soglia minima di legge di euro
200.000,00;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla natura dei debiti (da lavoro) verso il ricorrente;
(ii) dalla sussistenza di considerevoli debiti anche verso l'erario (euro 113.911,82); (iii) dall'esito negativo delle iniziative esecutive tentate dal ricorrente;
(iv) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2021, elementi tutti che rendono evidente che non è più in grado di far fronte con regolarità alle proprie CP_1 obbligazioni e versa, quindi, in condizione di insolvenza;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I,
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (p.iva ), con CP_1 P.IVA_1 sede in Verona, via Legnago n. 39;
2) nomina giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-
IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4
C.C.I.);
5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 marzo 2026 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
2 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226
C.C.I.;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 19.11.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
dott. Monica Attanasio
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