Versione
18 febbraio 1979
18 febbraio 1979
Art. 2.
Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
Prima categoria - Operatore comune
Svolge attivita' manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.
Seconda categoria - Operatore qualificato
Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.
Terza categoria - Operatore specializzato
Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.
Quarta categoria - Tecnico
Svolge: a) attivita' esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attivita' amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo
Svolge attivita' amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente
Svolge: a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Settima categoria - Vice dirigente coordinatore
Svolge: attivita' specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione.
Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.
Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
Prima categoria - Operatore comune
Svolge attivita' manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.
Seconda categoria - Operatore qualificato
Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.
Terza categoria - Operatore specializzato
Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.
Quarta categoria - Tecnico
Svolge: a) attivita' esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attivita' amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo
Svolge attivita' amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente
Svolge: a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Settima categoria - Vice dirigente coordinatore
Svolge: attivita' specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione.
Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2003, n. 19615Provvedimento: […] n. 15343; sent. 5.12.2002, n. 17281) ha affermato che con riguardo all'inquadramento del personale ferroviario, l'art. 2 della legge n. 42 del 1979 non ha soppresso il profilo professionale dell'aiuto macchinista, sostituendolo con quello di macchinista in corso di professionalizzazione, ma si è limitato a cancellare solo per il futuro il suddetto profilo professionale (non potendosi più assumere personale con tale qualifica) ed a collocare gli aiuto macchinisti ancora in servizio in uno specifico ruolo ad esaurimento della terza categoria, con la conseguenza che non compete agli aiuto macchinisti nè l'inquadramento macchinisti in corso di professionalizzazione, […]Leggi di più...
- mansioni svolte·
- inquadramento personale ferroviario·
- disparità di trattamento·
- macchinista in prova·
- manifesta infondatezza ricorso·
- art. 2 legge n. 42/1979·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- aiuto macchinista·
- competenze tecnico-professionali