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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 215/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 215/2016, avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
III Garrisi n. 59, c.f. , domiciliata in Milazzo, via N. Ryolo n. 20, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Armadillo, c.f. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] lo [...], c.f. Controparte_1
, residente e domiciliato in Messina, via dei Mille n. 243, is. 101, C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ER Giovanna Accardo, c.f. C.F._4
e, per essa, Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./P.IVA Controparte_3
avente sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, domiciliata in Milazzo, via P.IVA_1
Madonna delle Grazie n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, c.f.
C.F._5
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] lo [...], ivi residente in [...]
Marta n. 147, c.f. , domiciliata in Sant'Agata di Militello, Via Nizza n. 1, C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, c.f. ; C.F._7
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, c.f./P.IVA , avente sede in Milano, via Benigno Crespi n. P.IVA_2
23, domiciliata in Milazzo, via Madonna delle Grazie n. 51, rappresentata e difesa dall'avv.
TT ER PA;
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./P.IVA , Controparte_5 P.IVA_3 avente sede locale in Messina, via Consolare Pompea n. 360, contumace
RZ HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1° febbraio 2016, nel convenire in giudizio il dott. Parte_1 CP_1
e , deduceva di essersi sottoposta il 5 giugno 2010 ad un
[...] Controparte_2 intervento chirurgico di sostituzione di protesi mammarie ad opera del chirurgo convenuto, in regime privatistico, presso la sede di Messina dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia.
Avendo riscontrato, durante il decorso post-operatorio, tumefazione, algia e piressia, l'attrice si rivolgeva alla dott.ssa , assistente del chirurgo (frattanto recatosi in Brasile), Controparte_4 perché facesse da tramite nella realizzazione e nel successivo invio di foto della paziente all'odierno convenuto, il quale da ultimo, al rientro, si risolveva a diagnosticare la cronicizzazione dei disturbi patiti. Acuitosi il malessere, esteso alla parestesia degli arti superiori, si sottoponeva Parte_1 nel giugno 2012, anche al fine di minimizzare i pregressi esiti cicatriziali, ad un intervento di mastopessi ad opera di altro chirurgo, il quale constatava che le protesi erano state precedentemente posizionate al contrario. A seguito di un ulteriore trattamento chirurgico a fini ricostruttivi, l'attrice chiedeva al dott. e alla società assicuratrice di costui il risarcimento del danno CP_1 patrimoniale e non patrimoniale, sub specie di pregiudizio biologico ed esistenziale.
Con comparsa depositata il 18/05/2016, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva, altresì, il 7 marzo 2017 il dott. CP_1
, eccependo l'incompetenza territoriale e contestando l'an della pretesa, per insussistenza del
[...] nesso di causalità, nonché il quantum debeatur. Rigettate le eccezioni pregiudiziali proposte da e disposta su istanza del dott. l'integrazione del Controparte_3 CP_1 contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, si costituiva in giudizio la dott.ssa
, che contestava gli addebiti, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in Controparte_4 garanzia la propria società di assicurazione. Accolta l'istanza, con comparsa del 19/09/2018, prendeva parte al giudizio già convenuta, quale terza chiamata da Controparte_3
. Controparte_4
Disposto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di tutte le parti processuali, all'udienza del 12 febbraio 2019 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.. La causa veniva istruita a mezzo dell'assunzione dell'interrogatorio formale di Pt_1
e del dott. , nonché dell'escussione dei testi indicati dalle parti. Veniva,
[...] CP_1 quindi, disposta consulenza tecnica d'ufficio. Si osserva, al riguardo, che con note del 12/2/2022 e del 25/7/2023 prestavano il giuramento i consulenti nominati, dott.ssa e dott.ssa Persona_1
. Faceva, quindi, seguito l'ordinanza ex art. 195 c.p.c. del 26/9/2023. La dott.ssa Persona_2 deposita dichiarazione di rinuncia in data 9/10/2023; non ravvisandosi i Persona_1 presupposti per l'astensione, con decreto del 17/10/2023 si disponeva darsi corso al mandato conferito. Con decreto del 27/12/2023, stante l'istanza depositata in data 27/11/2023, si chiedeva ai consulenti di attestare la sussistenza delle qualità richieste per l'espletamento del mandato;
a fronte di ciò, con nota del 3/1/2024 la dott.ssa attestava la qualifica di specialista in Medicina di Per_2
Base e con nota dell'8/1/2024 la dott.ssa dava atto di essere specialista in chirurgia toracica Per_1 ed endoscopica toracica e di essere medico estetico e, dunque, di avere le competenze tecniche necessarie per l'espletamento del mandato conferito. Con decreto dell'8/2/2024, dunque, preso atto dell'assenza in capo alla dott.ssa – nemmeno firmataria della bozza di consulenza versata Per_2 in atti –, si nominava in sostituzione il dott. il quale depositava il giuramento con Persona_3 nota del 17/2/2024. Con ordinanza del 14/2/2024 si rigettava l'istanza di ricusazione della dott.ssa depositata dalla parte . Con istanza del 17/2/2024 il c.t.u. nominato,
Per_1 Controparte_4 dott. chiedeva la nomina di uno specialista in chirurgia plastica o esperto in chirurgia Per_3 protesica e, richiamata la nota della dott.ssa dell'8/1/2024, con decreto del 20/2/2024
Per_1 questo Giudice fissava l'udienza del 12/3/2024 per l'interlocuzione con le parti e con i consulenti nominati in merito alla sussistenza delle competenze tecniche necessarie per eseguire la perizia demandata. Con istanza del 21/2/2024 la dott.ssa chiedeva “di essere sostituita poiché
Per_1 comunque non specialista in chirurgia plastica e/o esperto in chirurgia protesica della mammella ma chirurgo toracico/endoscopista toracico e medico estetico”. Con ordinanza del 16/4/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, questo Giudice revocava l'incarico conferito alla dott.ssa , rinunciataria, nominando in sostituzione la dott.ssa
Per_1 Persona_4
. Con provvedimento del 28/5/2024 si sollecitava l'acquisizione del giuramento del consulente
[...] da ultimo nominato, invitando al più il dott. all'indicazione di uno specialista, stante la Per_3 necessità di dar corso alla consulenza e, quindi, al processo, ancora alla fase di composizione del collegio peritale. Con provvedimento del 28/5/2024, stante la mancata dichiarazione di giuramento, veniva revocato l'incarico alla dott.ssa e nominata in sostituzione la dott.ssa Persona_4
quale specialista in chirurgia plastica, che prestava il giuramento di rito con nota del Persona_5
23/9/2024. Con ordinanza ex art. 195 c.p.c. del 23/10/2024 venivano, quindi, assegnati i termini per l'espletamento del mandato peritale. La consulenza, a seguito della proroga chiesta con istanza del
17/2/2025 e concessa con decreto del 19/2/2025, veniva depositata in data 18/4/2025. All'udienza del 27/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata da di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata da direttamente nei Parte_1 confronti della prima (l'attrice, in particolare, ha espressamente richiesto la condanna dei
“convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, al risarcimento di tutti i danni […]”: cfr. pag. 4 atto di citazione). Invero, l'assicuratore del convenuto principale non è tenuto né a titolo convenzionale né per legge nei confronti della parte danneggiata, la quale è terza rispetto al contratto di assicurazione stipulato tra la compagnia assicuratrice e il danneggiante sicché, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non ha titolo per agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del danneggiante (cfr. Cass. civ., sez. III, 21/12/2015, n. 25608).
Non ne può, in ogni caso, essere disposta la chiesta estromissione dal giudizio (cfr. conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e riposta del 18/5/2016, ove si legge: “accertare e dichiarare la carenza di azione diretta dell'attrice e il conseguente difetto di legittimazione passiva della odierna deducente, e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio”), dal momento che il soggetto in questione partecipa al processo anche come terzo chiamato in causa da CP_1
e (cfr. decreto del 23/10/2017).
[...] Controparte_4
Sempre in via preliminare, poi, va disatteso il il disconoscimento operato dall'attrice nella memoria istruttoria depositata il 9/9/2019, non esso invero concernendo non una scrittura privata (art. 214
c.p.c.) ma piuttosto la documentazione fotografica prodotta dalla controparte, sicché esso va più correttamente inteso come contestazione dell'idoneità probatoria del materiale fotografico prodotto e si risolve, dunque, nel relativo giudizio di rilevanza ai fini della decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda non è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, anzitutto, che la fattispecie oggetto dell'odierna controversia afferisce alla ritenuta responsabilità in capo ai medici (e alla struttura sanitaria) convenuti, sicché va essa sussunta nell'ambito della responsabilità contrattuale, non trovando in particolare in parte qua applicazione né la l: 189/2012 né la L. 24/2017, in quanto successive al fatto per cui è causa, in conformità al principio espresso in giurisprudenza secondo cui “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del
2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore” (Cass. civ., sez. III,
11/11/2019, n. 28994).
Orbene, nel caso a mano non è in contestazione che tra l'attrice e il medico convenuto sia intercorso un rapporto di cura;
più precisamente, non è in contestazione che sia stata Parte_1 sottoposta ad intervento di chirurgia estetica in data 5/6/2010, segnatamente eseguito dal dott.
[...] Le doglianze poste a fondamento della pretesa risarcitoria azionata riguardano, Controparte_1 invero, la diligenza impiegata nell'espletamento del suddetto intervento, essendo addebitato al dott. la collocazione di protesi francesi ER al contrario, poi ruotate, con conseguente CP_1 deformazione del seno, lesioni alla sacca del seno sinistro e spostamento della protesi verso il lato destro (cfr. pag. 3 citazione, ove si legge che “Invero, nel caso in specie l'attrice non avrebbe mai potuto immaginare che un chirurgo estetico potesse commettere l'errore grossolano di inserire le protesi mammarie al contrario, né che lo stesso, chiamato ad intervenire successivamente, affinchè venissero eliminati i disturbi presenti fin da subito dopo l'intervento da parte della Sig.ra Pt_1 al rientro dalle sue vacanze estive, risolvesse la problematica con la spicciola affermazione che “ con tali dolori l'attrice avrebbe dovuto convivere””; cfr. anche pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n.
1, c.p.c. del 21/6/2019). Di contro, va denegata l'ammissibilità ai presenti fini dell'ulteriore e tardiva censura afferente alla violazione del consenso informato ad opera del medico convenuto, in quanto tardivamente esplicitata nella comparsa conclusionale del 26/7/2025 (cfr. pagg. 3-4), mentre nulla in merito risulta essere stato dedotto o specificato nel corpo dell'atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 21/6/2019.
Tanto premesso, si ricorda che “In un'azione per responsabilità medica, la paziente ha l'onere di provare il nesso causale tra il danno estetico lamentato e gli interventi chirurgici eseguiti, nonché di fornire documentazione adeguata dello stato iniziale del proprio corpo pre-intervento permettere un confronto con la situazione post-intervento. L'affermazione di una "obbligazione di risultato" da parte di un chirurgo estetico deve essere da prove adeguate, inclusa la documentazione del contratto di prestazione, il pagamento della prestazione, ed evidenza che il medico si fosse impegnato al raggiungimento di un determinato risultato estetico” (Cass. civ., sez. III, 1/7/2024, n.
18054) e che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito. La domanda deve essere rigettata qualora la prova del nesso causale resti assolutamente incerta” (Cass. civ., sez. III, 5/6/2025, n. 15081; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. III, 12/5/2023, n. 13107, secondo cui “In tema di responsabilità medica, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo
l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista”).
L'infondatezza della domanda trova fondamento nelle conclusioni elaborate dai consulenti tecnici d'ufficio nominati in corso di causa e, segnatamente, nella consulenza depositata in data 18/4/2025.
Anzitutto si osserva che, a questo proposito, non meritano accoglimento le difese di parte attrice tese a riconoscere rilevanza alla bozza di perizia redatta dalla dott.ssa , revocata dall'incarico Per_1 peritale con ordinanza del 17/4/2024. È, invero, sufficiente evidenziare, per un verso, che la bozza de qua, allegata alla nota di parte attrice del 24/5/2025, risulta redata e sottoscritta dalla sola dott.ssa e non anche dall'altro consulente tecnico nominato, dott.ssa , donde la non Per_1 Per_2 riconducibilità della perizia in questione al Collegio peritale allo scopo nominato;
per altro verso, che la dott.ssa , pur in prima battura dando atto della titolarità delle competenze (anche solo Per_1 formali e di titolo) necessarie all'espletamento dell'incarico, ha infine rinunciato all'incarico e chiesto “di essere sostituita poiché comunque non specialista in chirurgia plastica e/o esperto in chirurgia protesica della mammella ma chirurgo toracico/endoscopista toracico e medico estetico”
(istanza del 21/2/2024), di tal guisa dando atto dell'insussistenza delle competenze tecniche necessarie per l'apporto tecnico richiesto. In coerenza a ciò, allora, non può dubitarsi della nullità della consulenza dalla stessa depositata (così come dell'insussistenza del diritto della dottoressa alla liquidazione del compenso, come invece richiesto con l'istanza suddetta) né dunque della relativa inutilizzabilità ai presenti fini.
Piuttosto, la consulenza redatta dal medico legale, dott. e dalla dott.ssa , Per_3 Persona_5 specialista in Chirurgia estetica, ha smentito gli assunti attorei, negando in particolare la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto illecito ascritto ai convenuti (il negligente svolgimento dell'intervento del 5/6/2010) e le conseguenze dannose delle quali è stato richiesto in questa sede il ristoro economico.
Dopo aver esaminato i documenti ivi richiamati (cfr. pagg. 4 e ss. consulenza del 18/4/2025) e sottoposto a specifica visita l'attrice (cfr. pagg. 9 e ss. consulenza), i tecnici hanno rappresentato che
, sembrerebbe essersi rivolta all'odierno convenuto, dott. Parte_1 Controparte_1
per intervento chirurgico di mastoplastica additiva sottomuscolare, al fine di correggere gli
[...] esiti di un precedente intervento ritenuto insoddisfacente dalla stessa. Il percorso clinico preoperatorio, caratterizzato da una esaustiva informazione data alla paziente, da un'approfondita anamnesi ripotata in cartella clinica, da esecuzione di rilievi fotografici preoperatorio comunemente indicati nella buona prassi in ambito di chirurgia plastica estetica, hanno preceduto
l'intervento chirurgico che, da quanto descritto, è risultato scevro da complicanze acute associabili ad una errata e/o non conforme attività chirurgica. Anche dalle foto eseguite dalla Parte_1 nel periodo post-operatorio e da quanto riferito dalla stessa, nei giorni successivi alla dimissione, si sarebbe realizzato un importante ematoma nella regione sottoposta a trattamento e a livello toracico, associato a febbre persistente. Sia l'ematoma che la febbre, risultano complicanze generiche certamente non attribuibili ad una condotta imperita e/o negligente e/o imprudente dell'operatore, specie in considerazione del fatto che, lo stesso ematoma, seppur molto lentamente, sembrerebbe essersi risolto spontaneamente nel corso del tempo e, verosimilmente, facilitato dalla terapia locale e sistemica praticata dalla perizianda come da prescrizioni allegate Relativamente alla febbre, ribadendo che trattasi di complicanza che, molto spesso, nel caso di tale procedura chirurgica, si verifica in assenza di qualsiasi infezione, dagli atti esaminati, risulterebbero delle prescrizioni a firma del dott. con antibioticoterapia. Tali certificazioni, seppur prive CP_1 di data, evidenziano un contatto avvenuto tra medico e paziente, con attenzione prestata da entrambi alla comunicazione ed al trattamento preventivo di una improbabile sovrinfezione chirurgica. In ogni caso, la persistenza di febbre per un prolungato periodo di tempo e determinante
l'ostacolo allo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana, così come riferito dalla perizianda, non trova alcun riscontro documentale e risulta dato riferito ad esclusiva estrinsecazione soggettiva privo di possibilità valutativa medico-legale” (pag. 24). Quanto all'intervento eseguito in data 5/6/2010, così come desumibile dalla disamina della documentazione acquisita, i tecnici hanno evidenziato “un approccio cauto su pregressa cicatrice chirurgica periareolare ed assenza di imprevedibili fattori cicatriziali sottocutanei che avrebbero potuto incidere su una eventuale rimozione della precedente protesi e reinserimento del nuovo dispositivo”
(pag. 25), tanto da concludere che “sia il percorso pre-operatorio che la procedura chirurgica, risultano scevre da atti non conformi a quanto previsto da buone pratiche mediche accreditate”
(pag. 25). Piuttosto, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato la carenza di apposita documentazione utile a riscontrare le sintomatologie dedotte e, dunque, a ricondurle all'intervento chirurgico per cui è causa, prova ne sia che “A tal proposito, la , dopo ben 2 anni di Parte_1 distanza dalla prece-dente procedura a cui sottopostasi, si rivolgeva in suddetta sede al fine di
“voglio cambiare le protesi francesi che mi disturbano come forma e posizione. Non voglio cicatrici esterne da mastopexia. Metterò una protesi più grande e migliorerò la cicatrice delle areole attorno. Voglio togliere l'eccesso di cute sulle palpebre superiori”. Da tale “movente” risulta evidente che, l'odierna attrice, si recava presso sud-detta clinica per insoddisfazione di “forma e posizione” delle protesi, inquadrabili, più propriamente come inestetismi, e non per riferiti disturbi funzionali a livello del muscolo pettorale tali da rendere difficoltoso lo svolgimento degli atti della vita” (pag. 26) e che, in particolare, l'attrice chiedeva in tale occasione l'inserimento di una protesi mammaria più grande “con ulteriore sovraccarico dei tessuti già precedentemente sottoposti a plurime procedure di mastoplastica additiva. Per ciò, inoltre, era sottoposta a mastopessi oltre che ad un intervento accessorio di blefaroplastica, contemplato nel contesto della fattura emessa dalla
e, ad ogni buon fine, non correlato ad alcuna pregressa procedura chirurgica a livello dei CP_6 seni” (pag. 26).
L'indagine e il ragionamento esplicitati nella consulenza appaiono lineari e logici, fondato sui riscontri obiettivi derivanti dall'analisi documentale e dalla visita dell'attrice, oltre che dalle conoscenze tecniche meglio evidenziate nella premessa dell'elaborato, sicché non si ravvisano ragioni (logiche o tecniche, avuto riguardo ai rilievi sollevati da parte attrice: cfr. infra) per discostarsi dalle conclusioni formulate. La consulenza, difatti, si è altresì espressa in merito alla denunciata rotazione delle protesi mammarie, evidenziando che “la rotazione o il capovolgimento della protesi è legato alle sue proprietà biomeccaniche e geometriche, ad una mancata adesione della sua superficie ai tessuti sottostanti, facilitata da formazione di ematomi importanti o di sieromi così come dalla formazione di una capsula peri-protesica ovvero, infine, da uno sforzo compiuto e controindicato da parte della paziente. La rotazione e capovolgimento della protesi, inoltre, non sempre determina alterazioni visibili all'esterno tali da richiedere un trattamento chirurgico corretti-vo. In tale senso, tra l'altro, dalle foto eseguite nel periodo post-operatorio e precisamente nel mese di settembre 2010, non appare evincersi alcun inestetismo correlabile al suddetto capovolgimento protesico che, in ogni caso, non risulta causalmente riconducibile ad un documentato atto imperito da parte della equipe chirurgica convenuta. Infine, l'intervento chirurgico, rigorosamente ed adeguatamente eseguito dal dott. nell'anno 2013, ha Persona_6 trovato indicazione per altra complicanza, chiaramente documentata in letteratura scientifica, ovvero la retrazione capsulare, per la quale eseguito reinserimento di una protesi in sede sottomuscolare. Lo stesso professionista, tra l'altro, rilevava una nuova dislocazione della protesi al polo inferiore della ghiandola, confermando una estrema mobilità dei dispositivi protesici nel contesto dei tessuti mammari già sede di plurime procedure chirurgiche” (pag. 27) e che “Orbene, dalla valutazione obiettiva e medico-legale eseguita a livello degli arti superiori in corso di consulenza, allo stato attuale, la circolazione linfatica non appare compromessa dopo ben 13 anni dall'evento operatorio descritto. Inoltre, la presunta compromissione del fascio vascolo nervoso, non risulta documentata da nessuna indagine strumentale e difatti viene utilizzato il termine
“Stupor”, volto a definire un evento passeggero ed assolutamente reversibile non costituente alcuna riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto” (pag. 28).
I medici incaricati della consulenza tecnica d'ufficio, quindi, hanno concluso per l'assenza di violazione delle linee guida o delle buone pratiche cliniche nell'espletamento dell'intervento del
5/6/2010 (cfr. pag. 29), rispondendo esaurientemente anche ai rilievi del consulente tecnico di parte attrice (cfr. pag. 30 e ss., cui è possibile dunque fare integrale richiamo ai presenti fini), pertanto inidonei a fondare un'integrazione alla consulenza tecnica o uno scostamento dalle considerazioni ivi espletate.
Quanto esposto determina l'assorbimento della valutazione circa la natura dell'obbligazione (di mezzi o di risultato), non essendovi in ogni caso evidenza dell'inadempimento imputato alla controparte, così come delle difese svolte da parte attrice circa le dichiarazioni del chirurgo in ordine al fatto che “egli non poteva fare nulla e l'attrice avrebbe dovuto convivere con tali disturbi” (cfr. pag. 4 memorie di replica), per l'assorbente considerazione per cui la confessione ha ad oggetto fatti e non già valutazioni (art. 2733, co. 2, c.c.), oltre che per l'impossibilità di riconoscere alla ridetta esternazione la portata di un effettivo riconoscimento del proprio inadempimento o della sussistenza di una relazione causale tra questo e il danno lamentato.
Né, poi, appare fondato l'addebito all'odierno convenuto dell'assenza di un intervento post- operatorio a beneficio della paziente, dal momento che (al netto delle considerazioni sopra esposte, in ogni caso) in sede istruttoria è stato confermato che il dott. ha successivamente CP_1 all'intervento sottoposto l'attrice a visita in più occasioni, come risulta dalla deposizione dalla teste
, che ha accompagnato l'amica allo studio medico (cfr. verbale di udienza Testimone_1 del 2 dicembre 2021: “E' vera la circostanza di cui all'articolo di prova n), come prima ho riferito;
ho accompagnato la tre o quattro volte;
so che ha fatto altri controlli, accompagnata dal Pt_1 fratello o dai familiari”; cfr. la convergente dichiarazione del teste che ha Testimone_2 confermato che “E' vera la circostanza di cui all'articolo di prova n), e ciò posso dire in quanto diverse volte ho accompagnato mia sorella a Messina dal dr. presso la clinica “Cristo RE”; CP_1 mia sorella stava male a seguito dell'intervento ed anche per questo richiedeva di essere visitata dal dr. ; io attendevo fuori durante le visite e mia sorella mi riferiva che il dr. era restio a CP_1 CP_1 visitarla”).
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata, anche con riferimento alla posizione di
[...]
terza chiamata su istanza del convenuto per comunanza di causa. CP_7
Le spese seguono la soccombenza, con le precisazioni di cui infra.
Vanno, segnatamente, poste a carico di parte attrice soccombente le spese relative alla posizione processuale di e della compagnia assicurativa .. Controparte_1 Controparte_3
Quanto, invece, alla posizione di , si evidenzia che la relativa chiamata in Controparte_7 causa è stata disposta dal Giudice su richiesta del convenuto (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione del
6/3/2017), sebbene, a differenza di quanto dallo stesso rappresentato, la ragione della chiamata non debba ravvisarsi nella necessità di integrare il contraddittorio, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Peraltro, le stesse difese del convenuto escludevano in radice la necessità della chiamata, leggendosi nel corso della comparsa di costituzione come il convenuto CP_1
“sia prima sia dopo l'intervento si sia sempre preoccupato delle condizioni di salute della Pt_1 anche attraverso l'ausilio della dott.ssa , che, in modo encomiabile, così come il CP_4 convenuto, ha svolto il proprio dovere verso la paziente” (pag. 2); né, poi, la prova testimoniale formulata ha fornito uno specifico riscontro dell'eventuale contributo causalmente rilevante da parte della terza chiamata in causa, posto che alla domanda formulata (“Vero o no che le protesi sono state collocate anche dalla dott.ssa ?”) nessuno dei testi escussi Controparte_4 Tes_3
ed ) ha dichiarato di ricordare alcunché al riguardo (cfr. verbale di udienza
[...] Testimone_4 del 2 dicembre 2021) e piuttosto evincendosi dalla narrazione del teste che “[…] Testimone_4 conosco la dr. e qualche volta ho lavorato con lei nell'Istituto ortopedico di Ganzirri;
CP_4 insieme collaboravamo nel 2010 con il dr. che effettuava interventi di chirurgia estetica CP_1 presso la predetta struttura;
ricordo che la dr. assisteva agli interventi, nel senso che CP_4 coadiuvava il primo operatore, ma non interveniva;
il primo operatore era il dr. , mentre il CP_1 secondo operatore (erano diversi, tra cui anche la dr. ) si occupava solo delle attività di CP_4 supporto (divaricare, aspirare etc..), ma non interveniva sui pazienti”, senza alcun riferimento in ogni caso all'intervento per cui è causa.
Ne viene che, quindi, in adesione al principio per cui “In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi” (Cass. civ., sez. I, 29/7/2021, n. 21823), proprio l'odierno convenuto deve sopportare le spese processuali di , originando la suddetta chiamata dalle richieste in tal Controparte_4 senso dal primo avanzate.
Da ultimo, deve essere rigettata l'istanza ex art. 89, co. 2, c.p.c., avanzata dall'attrice in sede di prima memoria istruttoria, in riferimento alla locuzione “un soggetto dalla personalità problematica, sicuramente insoddisfatta e perennemente alla ricerca di una perfezione fisica che nessun intervento può totalmente garantire”, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di (cfr. CP_1 pag. 4). È al riguardo sufficiente evidenziare che la frase controversa, letta nel più ampio contesto da cui è tratta, non risulta avulsa né eccedente rispetto all'esercizio del diritto di difesa, perché, essendo tesa a sostenere la non sovrapponibilità dei desiderata della paziente rispetto al risultato conseguibile con la prestazione medica, conserva un nesso diretto con l'oggetto della causa, dovendosi al riguardo ricordare che “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. civ., sez. lav.,
18/10/2016, n. 21031).
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al d.m.
55/2014, per lo scaglione di valore indeterminabile, stante la non complessità delle questioni affrontate, con la precisazione che la scelta di di duplicare le difese, Controparte_3 costituendosi in giudizio prima come convenuta (in data 18/05/2015) e poi come terza chiamata (in data 18/09/2018) con il patrocinio disgiunto di due diversi difensori non può, in ogni caso, ridondare in danno della soccombente, attesa la coincidenza della parte processuale rappresentata, che giustifica il riconoscimento unitario degli oneri processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 215/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda Controparte_3 proposta da Parte_1
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 ciascuno, oltre c.p.a., i.v.a. (se Controparte_3 dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_1 Controparte_4 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al
15%, come per legge.
Pone le spese consulenza tecnica definitivamente a carico della parte attrice.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 5/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 215/2016, avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
III Garrisi n. 59, c.f. , domiciliata in Milazzo, via N. Ryolo n. 20, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Armadillo, c.f. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] lo [...], c.f. Controparte_1
, residente e domiciliato in Messina, via dei Mille n. 243, is. 101, C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ER Giovanna Accardo, c.f. C.F._4
e, per essa, Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./P.IVA Controparte_3
avente sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, domiciliata in Milazzo, via P.IVA_1
Madonna delle Grazie n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, c.f.
C.F._5
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] lo [...], ivi residente in [...]
Marta n. 147, c.f. , domiciliata in Sant'Agata di Militello, Via Nizza n. 1, C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, c.f. ; C.F._7
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, c.f./P.IVA , avente sede in Milano, via Benigno Crespi n. P.IVA_2
23, domiciliata in Milazzo, via Madonna delle Grazie n. 51, rappresentata e difesa dall'avv.
TT ER PA;
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./P.IVA , Controparte_5 P.IVA_3 avente sede locale in Messina, via Consolare Pompea n. 360, contumace
RZ HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1° febbraio 2016, nel convenire in giudizio il dott. Parte_1 CP_1
e , deduceva di essersi sottoposta il 5 giugno 2010 ad un
[...] Controparte_2 intervento chirurgico di sostituzione di protesi mammarie ad opera del chirurgo convenuto, in regime privatistico, presso la sede di Messina dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia.
Avendo riscontrato, durante il decorso post-operatorio, tumefazione, algia e piressia, l'attrice si rivolgeva alla dott.ssa , assistente del chirurgo (frattanto recatosi in Brasile), Controparte_4 perché facesse da tramite nella realizzazione e nel successivo invio di foto della paziente all'odierno convenuto, il quale da ultimo, al rientro, si risolveva a diagnosticare la cronicizzazione dei disturbi patiti. Acuitosi il malessere, esteso alla parestesia degli arti superiori, si sottoponeva Parte_1 nel giugno 2012, anche al fine di minimizzare i pregressi esiti cicatriziali, ad un intervento di mastopessi ad opera di altro chirurgo, il quale constatava che le protesi erano state precedentemente posizionate al contrario. A seguito di un ulteriore trattamento chirurgico a fini ricostruttivi, l'attrice chiedeva al dott. e alla società assicuratrice di costui il risarcimento del danno CP_1 patrimoniale e non patrimoniale, sub specie di pregiudizio biologico ed esistenziale.
Con comparsa depositata il 18/05/2016, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva, altresì, il 7 marzo 2017 il dott. CP_1
, eccependo l'incompetenza territoriale e contestando l'an della pretesa, per insussistenza del
[...] nesso di causalità, nonché il quantum debeatur. Rigettate le eccezioni pregiudiziali proposte da e disposta su istanza del dott. l'integrazione del Controparte_3 CP_1 contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, si costituiva in giudizio la dott.ssa
, che contestava gli addebiti, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in Controparte_4 garanzia la propria società di assicurazione. Accolta l'istanza, con comparsa del 19/09/2018, prendeva parte al giudizio già convenuta, quale terza chiamata da Controparte_3
. Controparte_4
Disposto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di tutte le parti processuali, all'udienza del 12 febbraio 2019 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.. La causa veniva istruita a mezzo dell'assunzione dell'interrogatorio formale di Pt_1
e del dott. , nonché dell'escussione dei testi indicati dalle parti. Veniva,
[...] CP_1 quindi, disposta consulenza tecnica d'ufficio. Si osserva, al riguardo, che con note del 12/2/2022 e del 25/7/2023 prestavano il giuramento i consulenti nominati, dott.ssa e dott.ssa Persona_1
. Faceva, quindi, seguito l'ordinanza ex art. 195 c.p.c. del 26/9/2023. La dott.ssa Persona_2 deposita dichiarazione di rinuncia in data 9/10/2023; non ravvisandosi i Persona_1 presupposti per l'astensione, con decreto del 17/10/2023 si disponeva darsi corso al mandato conferito. Con decreto del 27/12/2023, stante l'istanza depositata in data 27/11/2023, si chiedeva ai consulenti di attestare la sussistenza delle qualità richieste per l'espletamento del mandato;
a fronte di ciò, con nota del 3/1/2024 la dott.ssa attestava la qualifica di specialista in Medicina di Per_2
Base e con nota dell'8/1/2024 la dott.ssa dava atto di essere specialista in chirurgia toracica Per_1 ed endoscopica toracica e di essere medico estetico e, dunque, di avere le competenze tecniche necessarie per l'espletamento del mandato conferito. Con decreto dell'8/2/2024, dunque, preso atto dell'assenza in capo alla dott.ssa – nemmeno firmataria della bozza di consulenza versata Per_2 in atti –, si nominava in sostituzione il dott. il quale depositava il giuramento con Persona_3 nota del 17/2/2024. Con ordinanza del 14/2/2024 si rigettava l'istanza di ricusazione della dott.ssa depositata dalla parte . Con istanza del 17/2/2024 il c.t.u. nominato,
Per_1 Controparte_4 dott. chiedeva la nomina di uno specialista in chirurgia plastica o esperto in chirurgia Per_3 protesica e, richiamata la nota della dott.ssa dell'8/1/2024, con decreto del 20/2/2024
Per_1 questo Giudice fissava l'udienza del 12/3/2024 per l'interlocuzione con le parti e con i consulenti nominati in merito alla sussistenza delle competenze tecniche necessarie per eseguire la perizia demandata. Con istanza del 21/2/2024 la dott.ssa chiedeva “di essere sostituita poiché
Per_1 comunque non specialista in chirurgia plastica e/o esperto in chirurgia protesica della mammella ma chirurgo toracico/endoscopista toracico e medico estetico”. Con ordinanza del 16/4/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, questo Giudice revocava l'incarico conferito alla dott.ssa , rinunciataria, nominando in sostituzione la dott.ssa
Per_1 Persona_4
. Con provvedimento del 28/5/2024 si sollecitava l'acquisizione del giuramento del consulente
[...] da ultimo nominato, invitando al più il dott. all'indicazione di uno specialista, stante la Per_3 necessità di dar corso alla consulenza e, quindi, al processo, ancora alla fase di composizione del collegio peritale. Con provvedimento del 28/5/2024, stante la mancata dichiarazione di giuramento, veniva revocato l'incarico alla dott.ssa e nominata in sostituzione la dott.ssa Persona_4
quale specialista in chirurgia plastica, che prestava il giuramento di rito con nota del Persona_5
23/9/2024. Con ordinanza ex art. 195 c.p.c. del 23/10/2024 venivano, quindi, assegnati i termini per l'espletamento del mandato peritale. La consulenza, a seguito della proroga chiesta con istanza del
17/2/2025 e concessa con decreto del 19/2/2025, veniva depositata in data 18/4/2025. All'udienza del 27/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata da di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata da direttamente nei Parte_1 confronti della prima (l'attrice, in particolare, ha espressamente richiesto la condanna dei
“convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, al risarcimento di tutti i danni […]”: cfr. pag. 4 atto di citazione). Invero, l'assicuratore del convenuto principale non è tenuto né a titolo convenzionale né per legge nei confronti della parte danneggiata, la quale è terza rispetto al contratto di assicurazione stipulato tra la compagnia assicuratrice e il danneggiante sicché, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non ha titolo per agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del danneggiante (cfr. Cass. civ., sez. III, 21/12/2015, n. 25608).
Non ne può, in ogni caso, essere disposta la chiesta estromissione dal giudizio (cfr. conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e riposta del 18/5/2016, ove si legge: “accertare e dichiarare la carenza di azione diretta dell'attrice e il conseguente difetto di legittimazione passiva della odierna deducente, e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio”), dal momento che il soggetto in questione partecipa al processo anche come terzo chiamato in causa da CP_1
e (cfr. decreto del 23/10/2017).
[...] Controparte_4
Sempre in via preliminare, poi, va disatteso il il disconoscimento operato dall'attrice nella memoria istruttoria depositata il 9/9/2019, non esso invero concernendo non una scrittura privata (art. 214
c.p.c.) ma piuttosto la documentazione fotografica prodotta dalla controparte, sicché esso va più correttamente inteso come contestazione dell'idoneità probatoria del materiale fotografico prodotto e si risolve, dunque, nel relativo giudizio di rilevanza ai fini della decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda non è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, anzitutto, che la fattispecie oggetto dell'odierna controversia afferisce alla ritenuta responsabilità in capo ai medici (e alla struttura sanitaria) convenuti, sicché va essa sussunta nell'ambito della responsabilità contrattuale, non trovando in particolare in parte qua applicazione né la l: 189/2012 né la L. 24/2017, in quanto successive al fatto per cui è causa, in conformità al principio espresso in giurisprudenza secondo cui “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del
2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore” (Cass. civ., sez. III,
11/11/2019, n. 28994).
Orbene, nel caso a mano non è in contestazione che tra l'attrice e il medico convenuto sia intercorso un rapporto di cura;
più precisamente, non è in contestazione che sia stata Parte_1 sottoposta ad intervento di chirurgia estetica in data 5/6/2010, segnatamente eseguito dal dott.
[...] Le doglianze poste a fondamento della pretesa risarcitoria azionata riguardano, Controparte_1 invero, la diligenza impiegata nell'espletamento del suddetto intervento, essendo addebitato al dott. la collocazione di protesi francesi ER al contrario, poi ruotate, con conseguente CP_1 deformazione del seno, lesioni alla sacca del seno sinistro e spostamento della protesi verso il lato destro (cfr. pag. 3 citazione, ove si legge che “Invero, nel caso in specie l'attrice non avrebbe mai potuto immaginare che un chirurgo estetico potesse commettere l'errore grossolano di inserire le protesi mammarie al contrario, né che lo stesso, chiamato ad intervenire successivamente, affinchè venissero eliminati i disturbi presenti fin da subito dopo l'intervento da parte della Sig.ra Pt_1 al rientro dalle sue vacanze estive, risolvesse la problematica con la spicciola affermazione che “ con tali dolori l'attrice avrebbe dovuto convivere””; cfr. anche pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n.
1, c.p.c. del 21/6/2019). Di contro, va denegata l'ammissibilità ai presenti fini dell'ulteriore e tardiva censura afferente alla violazione del consenso informato ad opera del medico convenuto, in quanto tardivamente esplicitata nella comparsa conclusionale del 26/7/2025 (cfr. pagg. 3-4), mentre nulla in merito risulta essere stato dedotto o specificato nel corpo dell'atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 21/6/2019.
Tanto premesso, si ricorda che “In un'azione per responsabilità medica, la paziente ha l'onere di provare il nesso causale tra il danno estetico lamentato e gli interventi chirurgici eseguiti, nonché di fornire documentazione adeguata dello stato iniziale del proprio corpo pre-intervento permettere un confronto con la situazione post-intervento. L'affermazione di una "obbligazione di risultato" da parte di un chirurgo estetico deve essere da prove adeguate, inclusa la documentazione del contratto di prestazione, il pagamento della prestazione, ed evidenza che il medico si fosse impegnato al raggiungimento di un determinato risultato estetico” (Cass. civ., sez. III, 1/7/2024, n.
18054) e che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito. La domanda deve essere rigettata qualora la prova del nesso causale resti assolutamente incerta” (Cass. civ., sez. III, 5/6/2025, n. 15081; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. III, 12/5/2023, n. 13107, secondo cui “In tema di responsabilità medica, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo
l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista”).
L'infondatezza della domanda trova fondamento nelle conclusioni elaborate dai consulenti tecnici d'ufficio nominati in corso di causa e, segnatamente, nella consulenza depositata in data 18/4/2025.
Anzitutto si osserva che, a questo proposito, non meritano accoglimento le difese di parte attrice tese a riconoscere rilevanza alla bozza di perizia redatta dalla dott.ssa , revocata dall'incarico Per_1 peritale con ordinanza del 17/4/2024. È, invero, sufficiente evidenziare, per un verso, che la bozza de qua, allegata alla nota di parte attrice del 24/5/2025, risulta redata e sottoscritta dalla sola dott.ssa e non anche dall'altro consulente tecnico nominato, dott.ssa , donde la non Per_1 Per_2 riconducibilità della perizia in questione al Collegio peritale allo scopo nominato;
per altro verso, che la dott.ssa , pur in prima battura dando atto della titolarità delle competenze (anche solo Per_1 formali e di titolo) necessarie all'espletamento dell'incarico, ha infine rinunciato all'incarico e chiesto “di essere sostituita poiché comunque non specialista in chirurgia plastica e/o esperto in chirurgia protesica della mammella ma chirurgo toracico/endoscopista toracico e medico estetico”
(istanza del 21/2/2024), di tal guisa dando atto dell'insussistenza delle competenze tecniche necessarie per l'apporto tecnico richiesto. In coerenza a ciò, allora, non può dubitarsi della nullità della consulenza dalla stessa depositata (così come dell'insussistenza del diritto della dottoressa alla liquidazione del compenso, come invece richiesto con l'istanza suddetta) né dunque della relativa inutilizzabilità ai presenti fini.
Piuttosto, la consulenza redatta dal medico legale, dott. e dalla dott.ssa , Per_3 Persona_5 specialista in Chirurgia estetica, ha smentito gli assunti attorei, negando in particolare la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto illecito ascritto ai convenuti (il negligente svolgimento dell'intervento del 5/6/2010) e le conseguenze dannose delle quali è stato richiesto in questa sede il ristoro economico.
Dopo aver esaminato i documenti ivi richiamati (cfr. pagg. 4 e ss. consulenza del 18/4/2025) e sottoposto a specifica visita l'attrice (cfr. pagg. 9 e ss. consulenza), i tecnici hanno rappresentato che
, sembrerebbe essersi rivolta all'odierno convenuto, dott. Parte_1 Controparte_1
per intervento chirurgico di mastoplastica additiva sottomuscolare, al fine di correggere gli
[...] esiti di un precedente intervento ritenuto insoddisfacente dalla stessa. Il percorso clinico preoperatorio, caratterizzato da una esaustiva informazione data alla paziente, da un'approfondita anamnesi ripotata in cartella clinica, da esecuzione di rilievi fotografici preoperatorio comunemente indicati nella buona prassi in ambito di chirurgia plastica estetica, hanno preceduto
l'intervento chirurgico che, da quanto descritto, è risultato scevro da complicanze acute associabili ad una errata e/o non conforme attività chirurgica. Anche dalle foto eseguite dalla Parte_1 nel periodo post-operatorio e da quanto riferito dalla stessa, nei giorni successivi alla dimissione, si sarebbe realizzato un importante ematoma nella regione sottoposta a trattamento e a livello toracico, associato a febbre persistente. Sia l'ematoma che la febbre, risultano complicanze generiche certamente non attribuibili ad una condotta imperita e/o negligente e/o imprudente dell'operatore, specie in considerazione del fatto che, lo stesso ematoma, seppur molto lentamente, sembrerebbe essersi risolto spontaneamente nel corso del tempo e, verosimilmente, facilitato dalla terapia locale e sistemica praticata dalla perizianda come da prescrizioni allegate Relativamente alla febbre, ribadendo che trattasi di complicanza che, molto spesso, nel caso di tale procedura chirurgica, si verifica in assenza di qualsiasi infezione, dagli atti esaminati, risulterebbero delle prescrizioni a firma del dott. con antibioticoterapia. Tali certificazioni, seppur prive CP_1 di data, evidenziano un contatto avvenuto tra medico e paziente, con attenzione prestata da entrambi alla comunicazione ed al trattamento preventivo di una improbabile sovrinfezione chirurgica. In ogni caso, la persistenza di febbre per un prolungato periodo di tempo e determinante
l'ostacolo allo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana, così come riferito dalla perizianda, non trova alcun riscontro documentale e risulta dato riferito ad esclusiva estrinsecazione soggettiva privo di possibilità valutativa medico-legale” (pag. 24). Quanto all'intervento eseguito in data 5/6/2010, così come desumibile dalla disamina della documentazione acquisita, i tecnici hanno evidenziato “un approccio cauto su pregressa cicatrice chirurgica periareolare ed assenza di imprevedibili fattori cicatriziali sottocutanei che avrebbero potuto incidere su una eventuale rimozione della precedente protesi e reinserimento del nuovo dispositivo”
(pag. 25), tanto da concludere che “sia il percorso pre-operatorio che la procedura chirurgica, risultano scevre da atti non conformi a quanto previsto da buone pratiche mediche accreditate”
(pag. 25). Piuttosto, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato la carenza di apposita documentazione utile a riscontrare le sintomatologie dedotte e, dunque, a ricondurle all'intervento chirurgico per cui è causa, prova ne sia che “A tal proposito, la , dopo ben 2 anni di Parte_1 distanza dalla prece-dente procedura a cui sottopostasi, si rivolgeva in suddetta sede al fine di
“voglio cambiare le protesi francesi che mi disturbano come forma e posizione. Non voglio cicatrici esterne da mastopexia. Metterò una protesi più grande e migliorerò la cicatrice delle areole attorno. Voglio togliere l'eccesso di cute sulle palpebre superiori”. Da tale “movente” risulta evidente che, l'odierna attrice, si recava presso sud-detta clinica per insoddisfazione di “forma e posizione” delle protesi, inquadrabili, più propriamente come inestetismi, e non per riferiti disturbi funzionali a livello del muscolo pettorale tali da rendere difficoltoso lo svolgimento degli atti della vita” (pag. 26) e che, in particolare, l'attrice chiedeva in tale occasione l'inserimento di una protesi mammaria più grande “con ulteriore sovraccarico dei tessuti già precedentemente sottoposti a plurime procedure di mastoplastica additiva. Per ciò, inoltre, era sottoposta a mastopessi oltre che ad un intervento accessorio di blefaroplastica, contemplato nel contesto della fattura emessa dalla
e, ad ogni buon fine, non correlato ad alcuna pregressa procedura chirurgica a livello dei CP_6 seni” (pag. 26).
L'indagine e il ragionamento esplicitati nella consulenza appaiono lineari e logici, fondato sui riscontri obiettivi derivanti dall'analisi documentale e dalla visita dell'attrice, oltre che dalle conoscenze tecniche meglio evidenziate nella premessa dell'elaborato, sicché non si ravvisano ragioni (logiche o tecniche, avuto riguardo ai rilievi sollevati da parte attrice: cfr. infra) per discostarsi dalle conclusioni formulate. La consulenza, difatti, si è altresì espressa in merito alla denunciata rotazione delle protesi mammarie, evidenziando che “la rotazione o il capovolgimento della protesi è legato alle sue proprietà biomeccaniche e geometriche, ad una mancata adesione della sua superficie ai tessuti sottostanti, facilitata da formazione di ematomi importanti o di sieromi così come dalla formazione di una capsula peri-protesica ovvero, infine, da uno sforzo compiuto e controindicato da parte della paziente. La rotazione e capovolgimento della protesi, inoltre, non sempre determina alterazioni visibili all'esterno tali da richiedere un trattamento chirurgico corretti-vo. In tale senso, tra l'altro, dalle foto eseguite nel periodo post-operatorio e precisamente nel mese di settembre 2010, non appare evincersi alcun inestetismo correlabile al suddetto capovolgimento protesico che, in ogni caso, non risulta causalmente riconducibile ad un documentato atto imperito da parte della equipe chirurgica convenuta. Infine, l'intervento chirurgico, rigorosamente ed adeguatamente eseguito dal dott. nell'anno 2013, ha Persona_6 trovato indicazione per altra complicanza, chiaramente documentata in letteratura scientifica, ovvero la retrazione capsulare, per la quale eseguito reinserimento di una protesi in sede sottomuscolare. Lo stesso professionista, tra l'altro, rilevava una nuova dislocazione della protesi al polo inferiore della ghiandola, confermando una estrema mobilità dei dispositivi protesici nel contesto dei tessuti mammari già sede di plurime procedure chirurgiche” (pag. 27) e che “Orbene, dalla valutazione obiettiva e medico-legale eseguita a livello degli arti superiori in corso di consulenza, allo stato attuale, la circolazione linfatica non appare compromessa dopo ben 13 anni dall'evento operatorio descritto. Inoltre, la presunta compromissione del fascio vascolo nervoso, non risulta documentata da nessuna indagine strumentale e difatti viene utilizzato il termine
“Stupor”, volto a definire un evento passeggero ed assolutamente reversibile non costituente alcuna riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto” (pag. 28).
I medici incaricati della consulenza tecnica d'ufficio, quindi, hanno concluso per l'assenza di violazione delle linee guida o delle buone pratiche cliniche nell'espletamento dell'intervento del
5/6/2010 (cfr. pag. 29), rispondendo esaurientemente anche ai rilievi del consulente tecnico di parte attrice (cfr. pag. 30 e ss., cui è possibile dunque fare integrale richiamo ai presenti fini), pertanto inidonei a fondare un'integrazione alla consulenza tecnica o uno scostamento dalle considerazioni ivi espletate.
Quanto esposto determina l'assorbimento della valutazione circa la natura dell'obbligazione (di mezzi o di risultato), non essendovi in ogni caso evidenza dell'inadempimento imputato alla controparte, così come delle difese svolte da parte attrice circa le dichiarazioni del chirurgo in ordine al fatto che “egli non poteva fare nulla e l'attrice avrebbe dovuto convivere con tali disturbi” (cfr. pag. 4 memorie di replica), per l'assorbente considerazione per cui la confessione ha ad oggetto fatti e non già valutazioni (art. 2733, co. 2, c.c.), oltre che per l'impossibilità di riconoscere alla ridetta esternazione la portata di un effettivo riconoscimento del proprio inadempimento o della sussistenza di una relazione causale tra questo e il danno lamentato.
Né, poi, appare fondato l'addebito all'odierno convenuto dell'assenza di un intervento post- operatorio a beneficio della paziente, dal momento che (al netto delle considerazioni sopra esposte, in ogni caso) in sede istruttoria è stato confermato che il dott. ha successivamente CP_1 all'intervento sottoposto l'attrice a visita in più occasioni, come risulta dalla deposizione dalla teste
, che ha accompagnato l'amica allo studio medico (cfr. verbale di udienza Testimone_1 del 2 dicembre 2021: “E' vera la circostanza di cui all'articolo di prova n), come prima ho riferito;
ho accompagnato la tre o quattro volte;
so che ha fatto altri controlli, accompagnata dal Pt_1 fratello o dai familiari”; cfr. la convergente dichiarazione del teste che ha Testimone_2 confermato che “E' vera la circostanza di cui all'articolo di prova n), e ciò posso dire in quanto diverse volte ho accompagnato mia sorella a Messina dal dr. presso la clinica “Cristo RE”; CP_1 mia sorella stava male a seguito dell'intervento ed anche per questo richiedeva di essere visitata dal dr. ; io attendevo fuori durante le visite e mia sorella mi riferiva che il dr. era restio a CP_1 CP_1 visitarla”).
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata, anche con riferimento alla posizione di
[...]
terza chiamata su istanza del convenuto per comunanza di causa. CP_7
Le spese seguono la soccombenza, con le precisazioni di cui infra.
Vanno, segnatamente, poste a carico di parte attrice soccombente le spese relative alla posizione processuale di e della compagnia assicurativa .. Controparte_1 Controparte_3
Quanto, invece, alla posizione di , si evidenzia che la relativa chiamata in Controparte_7 causa è stata disposta dal Giudice su richiesta del convenuto (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione del
6/3/2017), sebbene, a differenza di quanto dallo stesso rappresentato, la ragione della chiamata non debba ravvisarsi nella necessità di integrare il contraddittorio, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Peraltro, le stesse difese del convenuto escludevano in radice la necessità della chiamata, leggendosi nel corso della comparsa di costituzione come il convenuto CP_1
“sia prima sia dopo l'intervento si sia sempre preoccupato delle condizioni di salute della Pt_1 anche attraverso l'ausilio della dott.ssa , che, in modo encomiabile, così come il CP_4 convenuto, ha svolto il proprio dovere verso la paziente” (pag. 2); né, poi, la prova testimoniale formulata ha fornito uno specifico riscontro dell'eventuale contributo causalmente rilevante da parte della terza chiamata in causa, posto che alla domanda formulata (“Vero o no che le protesi sono state collocate anche dalla dott.ssa ?”) nessuno dei testi escussi Controparte_4 Tes_3
ed ) ha dichiarato di ricordare alcunché al riguardo (cfr. verbale di udienza
[...] Testimone_4 del 2 dicembre 2021) e piuttosto evincendosi dalla narrazione del teste che “[…] Testimone_4 conosco la dr. e qualche volta ho lavorato con lei nell'Istituto ortopedico di Ganzirri;
CP_4 insieme collaboravamo nel 2010 con il dr. che effettuava interventi di chirurgia estetica CP_1 presso la predetta struttura;
ricordo che la dr. assisteva agli interventi, nel senso che CP_4 coadiuvava il primo operatore, ma non interveniva;
il primo operatore era il dr. , mentre il CP_1 secondo operatore (erano diversi, tra cui anche la dr. ) si occupava solo delle attività di CP_4 supporto (divaricare, aspirare etc..), ma non interveniva sui pazienti”, senza alcun riferimento in ogni caso all'intervento per cui è causa.
Ne viene che, quindi, in adesione al principio per cui “In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi” (Cass. civ., sez. I, 29/7/2021, n. 21823), proprio l'odierno convenuto deve sopportare le spese processuali di , originando la suddetta chiamata dalle richieste in tal Controparte_4 senso dal primo avanzate.
Da ultimo, deve essere rigettata l'istanza ex art. 89, co. 2, c.p.c., avanzata dall'attrice in sede di prima memoria istruttoria, in riferimento alla locuzione “un soggetto dalla personalità problematica, sicuramente insoddisfatta e perennemente alla ricerca di una perfezione fisica che nessun intervento può totalmente garantire”, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di (cfr. CP_1 pag. 4). È al riguardo sufficiente evidenziare che la frase controversa, letta nel più ampio contesto da cui è tratta, non risulta avulsa né eccedente rispetto all'esercizio del diritto di difesa, perché, essendo tesa a sostenere la non sovrapponibilità dei desiderata della paziente rispetto al risultato conseguibile con la prestazione medica, conserva un nesso diretto con l'oggetto della causa, dovendosi al riguardo ricordare che “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. civ., sez. lav.,
18/10/2016, n. 21031).
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al d.m.
55/2014, per lo scaglione di valore indeterminabile, stante la non complessità delle questioni affrontate, con la precisazione che la scelta di di duplicare le difese, Controparte_3 costituendosi in giudizio prima come convenuta (in data 18/05/2015) e poi come terza chiamata (in data 18/09/2018) con il patrocinio disgiunto di due diversi difensori non può, in ogni caso, ridondare in danno della soccombente, attesa la coincidenza della parte processuale rappresentata, che giustifica il riconoscimento unitario degli oneri processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 215/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda Controparte_3 proposta da Parte_1
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 ciascuno, oltre c.p.a., i.v.a. (se Controparte_3 dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_1 Controparte_4 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al
15%, come per legge.
Pone le spese consulenza tecnica definitivamente a carico della parte attrice.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 5/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano