Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1955, n. 967
Articolo 1Articolo 3
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15 novembre 1955
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'esercizio 1955-56, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati numeri 1 e 2).
Entrata in vigore il 15 novembre 1955