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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 466 del 2021, inizialmente promossa da
(c.f. e successivamente Parte_1 C.F._1
riassunta da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
PARENTE ASCANIO contro
C.F. NELLA QUALITA DI MANDATARIA DI Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con l'avv. MORO GIORGIO
* * *
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
CONCLUSIONI:
- per parte Parte_2
“Voglia il Tribunale adito accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria nei termini indicati dalla società opposta, annullare e revocare il D.I. n. 3347, emesso dal Tribunale di Treviso in data 9 dicembre 2020
nei confronti di Parte_1
1 In via subordinata e salvo gravame
Dichiarare dovuto il più limitato importo di euro 334.243,82;
In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Ascanio Parente che si dichiara antistatario”;
- per parte opposta:
“Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo qualsivoglia accertamento e declaratoria, con dichiarazione dell'inammissibilità/tardività della mutatio libelli ex adverso operata in ricorso per riassunzione e della tardività delle successive produzioni documentali
avversarie: nel merito: respingersi le avverse doglianze in quanto inammissibili, tardive e, comunque, destituite di pregio in fatto ed in diritto con conferma del decreto opposto n. 3347/2020, – cui
ribadirsi la provvisoria esecutorietà per le ragioni di cui all'art. 648 c.p.c. - e, comunque, condannarsi parte opponente, al pagamento in favore della ricorrente, quale mandataria di
dell'importo di Euro 600.073,26=, per saldo debitore al 15 marzo 2018, sul Controparte_2
conto corrente ipotecario n. 320 già in essere presso la filiale di Quarto d'Altino, oltre a
interessi dal 15 marzo 2018 al tasso convenzionale di mora del Euribor a 3 mesi+ 4, fino al saldo oltre alle spese della fase monitoria così come già quantificate in decreto ingiuntivo e a tutte le successive occorende compresa la registrazione del titolo ovvero, comunque, alla diversa somma,
anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia all'esito della presente controversia;
in via istruttoria: solo ove ritenuto strettamente necessario dal Giudicante e senza che tanto valga neppure quale implicita inversione dell'onere della prova (gravante esclusivamente sulla
controparte), si chiede che il Giudice voglia disporre consulenza atta a confermare il rispetto anche dei limiti quantitativi di cui al mutuo fondiario in atti e, quindi, volta:
- a rappresentare lo stato conservativo in cui trovava il compendio de quo al momento della stipula del contratto di mutuo del 25 novembre 2014;
2 - a determinare il valore ex art. 38 TUB dell'immobile alla data del 25 novembre 2014, tenendo in considerazione anche quotazioni del mercato immobiliare rese disponibili dal circuito delle
Camere di Commercio riferibili a quell'epoca; in ogni caso: spese (ivi comprese quelle di CTU) e competenze di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 20 gennaio 2021,
ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
ELLA QUALITA DI MANDATARIA DI , al Controparte_3 Controparte_2
fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3347 / 2020, ottenuto dall'opposta per il pagamento della somma di € 600.073,26, quale saldo a debito alla data del 15 marzo 2018 del conto corrente ipotecario n. 320, oltre ulteriori interessi dal 15 marzo
2018 ed oltre alle spese della procedura.
A sostegno della propria opposizione, ha contestato la Parte_1
carenza di legittimazione in capo alla parte opponente, oltre all'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto basata su certificazione ex art. 50 t.u.b. inattendibile, oltre che per essere state addebitate disposizioni non autorizzate di giroconto verso altro rapporto ed applicate spese e commissioni illegittime, nonché tassi erronei e diversi rispetto a quelli indicati nel contratto di apertura di credito (oltre che usurari).
La convenuta si è costituita in giudizio, evidenziando l'infondatezza dell'opposizione,
in quanto: - è provata la titolarità del credito azionato;
- non sussistono addebiti illegittimi;
- i tassi di interesse applicati sono conformi alle pattuizioni, in assenza di alcun fenomeno di usura;
- i movimenti contabili di giroconto rappresentano operazioni neutre, in quanto trattasi di addebiti a cui hanno fatto seguito accrediti su altri rapporti di conto corrente intestati all'opponente.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e c.t.u., compresa un'integrazione della c.t.u. inizialmente disposta.
3 A seguito del decesso di il giudizio è stato interrotto e Parte_1
successivamente riassunto dalla figlia nella Controparte_4
qualità di erede accettante l'eredità con beneficio di inventario.
L'opponente, a seguito della ricezione in data 24 aprile 2024 di ulteriore documentazione trasmessale da banca ha depositato in giudizio ulteriori CP_5
allegati, in quanto rilevanti – secondo la prospettazione - al fine di comprovare l'illegittimità dei giroconti intervenuti.
L'opposta ha eccepito la tardività di tale produzione documentale.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, assegnando termine per note conclusive e disponendo di procedersi ex art. 281 sexies c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, ritenuto da ultimo opportuno procedere ex art. 281 quinquies c.p.c., con conseguente assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
1.Deve osservarsi, preliminarmente, come vada tuttavia innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla parte opponente con riferimento alla posizione dell'opposta, in quanto "… la legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al
rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite…” (cfr. Sezione 1, Sentenza n. 7776 del
27/03/2017). Le questioni poste a fondamento dell'eccezione, infatti, attengono più
propriamente al merito e non alla legittimazione attiva, intesa quale condizione
4 dell'azione (da valutarsi, come detto, in base alla prospettazione della parte opposta, che ha inteso espressamente agire a tutela di un diritto assunto come proprio).
2. Per quanto riguarda il merito della questione di cui sopra - e dunque la titolarità effettiva del credito azionato in capo all'opposta - si osserva invece che la cessione del credito è un negozio consensuale e che la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore e di regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cassazione Civile del 19 febbraio 2019, n.
4713).
Nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia nella Gazzetta Ufficiale ha la funzione di esonerare il cessionario dalla notificazione stabilita in via generale dell'articolo 1264 c.c. e costituisce mero presupposto della efficacia della cessione, validamente surrogabile anche da altre modalità di comunicazione che possono essere costituite anche dall'intimazione di pagamento al debitore ceduto.
In questo contesto, la prova della cessione, come affermato dalla Suprema Corte, può tuttavia avvenire anche tramite documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, sicché anche la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (cfr. in tal senso Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 10200 del 16 Aprile 2021).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ha precisato che il cessionario può in ogni caso raggiungere la prova documentale, necessaria a dimostrare l'avvenuta cessione, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto.
Nel caso di specie, risulta versata in atti documentazione del tutto idonea a fugare ogni dubbio sull'inerenza della posizione controversa all'ambito dei rapporti ceduti a
Controparte_2
5 Si osserva infatti, a tal riguardo, che è stata prodotta specifica ed inequivoca dichiarazione della cedente munita di sottoscrizione di dirigente della cedente stessa
(cfr. doc. A7, parte opposta) i cui poteri sono comprovati dalla produzione della procura notarile (cfr. doc. 2, parte opposta).
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità, in capo a del diritto di Controparte_2
credito di cui si discute.
* * *
Tanto premesso, venendo alle censure di merito in ordine alla debenza e alla correttezza della quantificazione della somma ingiunta, si osserva che la doglianza dell'opponente in merito al comportamento tenuto dall'istituto di credito, per aver violato i principi in materia di merito creditizio, oltre che prospettata tardivamente, si appalesa inconferente, in quanto non si tratta di evenienza sanzionata con la nullità o l'invalidità delle pattuizioni concordate tra le parti.
Parimenti tardiva, oltre che prospettata in termini del tutto generici, è l'eccezione con cui l'opponente ha censurato l'intervenuta parcellizzazione del credito ad opera dell'opposta.
Tanto premesso e fermo restando che la pretesa creditoria non è comprovata dalla sola certificazione ex art. 50 t.u.b., come inizialmente contestato dall'opponente - atteso che sono stati versati in atti gli estratti di conto corrente, oltre ai contratti – si osserva che sono stati espletati articolati approfondimenti tecnici al fine di ricostruire il saldo corretto del rapporto per cui è causa.
Viene a questo punto preliminarmente richiamata la condivisibile giurisprudenza in tema di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di
fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando
6 con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente
d'ufficio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015).
Fermo quanto sopra, va osservato che le operazioni peritali, finalizzate alla verifica in merito all'esistenza di addebiti illegittimi, si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, risultando l'elaborato peritale sorretto da valide argomentazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logico-deduttivo, oltre che avendo il c.t.u. risposto diffusamente ed in modo articolato alle osservazioni tecniche dei c.t.p. delle parti.
Ne deriva che le conclusioni a cui è pervenuto il consulente devono ritenersi condivisibili e vengono fatte proprie in questa sede decisionale.
IL c.t.u. ha infatti esaminato tutte le doglianze dell'opponente, non riscontrando – sul piano tecnico specialistico - alcun addebito illegittimo a titolo di interessi usurari o difformi dagli accordi convenzionali tra le parti, né per spese o altre commissioni non dovute, in assenza di osservazioni di parte rispetto alla correttezza dei calcoli effettuati in sede peritale, per come oggetto di ulteriori approfondimenti in sede di integrazione alla prima relazione peritale.
Quanto sopra, salvo i tre ulteriori profili contestati che si vanno di seguito a meglio esplicitare ed approfondire.
Le questioni aperte, più che matematiche, hanno infatti natura giuridica.
Premesso che dopo gli ultimi riconteggi effettuati e la conferma del c.t.u. che non si ravvisano addebiti a titolo di interessi c.d. usurari, la parte opponente non ha effettuato ulteriori e specifiche contestazioni in punto di preteso fenomeno usurario,
resta a questo punto da stabilire, in diritto, se siano o meno dovuti:
A) addebiti a titolo di commissione per “corrispettivo disponibilità creditizia” (questione valutata nel contraddittorio tecnico e rimessa alla valutazione del Giudice dal c.t.u., previa predisposizione di conteggi alternativi in sede peritale);
B) interessi moratori, ove manifestamente eccessivi, ex art. 33 comma 2), lettera f
(questione anch'essa valutata nel contraddittorio tecnico in sede di integrazione alla
7 relazione peritale e rimessa alla valutazione del Giudice, previa predisposizione di conteggi alternativi);
C) addebiti a titolo di giroconti contestati, in quanto asseritamente non autorizzati e pregiudizievoli per la correntista (questione anch'essa valutata nel contraddittorio tecnico in sede di integrazione alla relazione peritale e rimessa alla valutazione del
Giudice, previa predisposizione di conteggi alternativi).
Sub A), si osserva quindi che detti addebiti sono illegittimi, atteso che non sono state concordate in modo inequivoco le modalità di calcolo della predetta commissione, risultando del resto in concreto applicate due diverse formule matematiche, “… ovvero
fino al IV trimestre 2015 in base a nr. gg del trimestre (come indicato nell'esempio dell'allegato
C), nel I e II trimestre 2016 in base al nr. di trimestri…” (cfr. pagine 14 e 15 c.t.u. in atti).
Sub. B), si osserva che anche detti addebiti sono illegittimi, in quanto il tasso di mora del 20% non è stato dedotto essere stato oggetto di trattativa individuale nei rapporti con l'opponente / consumatrice e risulta manifestamente eccessivo, se raffrontato con la misura del tasso convenzionale di circa il 4%, derivandone la nullità della pattuizione in materia di interessi moratori del 20%, ex art. 33 comma 2), lettera f e, per l'effetto, l'illegittimità di addebiti per interessi di mora.
Sub. C), si osserva che la questione è stata prospettata sin dall'atto introduttivo ed è pertanto doglianza tempestiva, per quanto infondata (cfr. infra).
A tal riguardo, va innanzitutto osservato che la documentazione prodotta dall'opponente in data 19 giugno 2024 è ammissibile, per quanto tardivamente allegata, dovendo essere la parte rimessa in termini, per come chiesto in uno alla produzione documentale di cui si discute.
A detta conclusione si perviene in quanto la decadenza è maturata, in capo all'opponente, per causa non imputabile: il carteggio – peraltro già oggetto di istanza ex art 210 c.p.c. e, in fase stragiudiziale, di istanza ex art. 19 t.u.b. - è infatti pervenuto solamente in data 24 aprile 2024, a seguito di trasmissione ad opera della titolare
8 originaria del credito banca nonché successivamente prodotto dall'opponente CP_5
nella prima difesa utile.
Tanto evidenziato in ordine all'ammissibilità della produzione documentale tardivamente intervenuta, nel merito della questione è tuttavia infondata la prospettazione dell'opponente per cui non sarebbero dovuti gli addebiti derivanti dalle suddette operazioni di giroconto, atteso che non è contestato che il fatto che gli addebiti sul conto corrente di cui si discute siano avvenuti determinando speculari accrediti a favore di altro conto corrente, sempre intestato alla correntista stessa.
La quantificazione della pretesa creditoria dell'opposta non è quindi, nella sostanza,
posta specificamente in discussione.
Non risulta infatti, né è stato in verità dedotto dall'opponente, che la somma sia stata oggetto di duplici addebiti, non risultando contestato - come sopra detto - che il conto corrente ove la stessa è stata accreditata – parimenti intestato all'opponente - abbia avuto un corrispondente e speculare incremento di valore “avere” a favore della correntista.
Del resto, la doglianza della correntista oggetto di odierna disamina si è concentrata sul fatto che le operazioni sarebbero (solo astrattamente) pregiudizievoli per la predetta, in quanto (in via ipotetica) idonee a determinare una maggiore esposizione sul conto corrente per cui è causa, a titolo di maggiori interessi di mora dovuti.
Tale prospettazione, oltre che prospettato in termini del tutto astratti ed ipotetici e sulla base di scenari eventuali e generici, è infondata, in quanto nella fattispecie qui esaminata – come sopra meglio esposto al punto B) - sono stati ritenuti dovuti ed applicati esclusivamente interessi nella misura del tasso legale, non risultando inoltre – né esseno stato dedotto - che il conto corrente di destinazione fosse contraddistinto – prima degli accrediti - da un saldo avere a favore dell'opponente / correntista.
Non è stato pertanto provato dall'opponente, in concreto, un effettivo e specifico pregiudizio subito, oltre a non risultare contestata - nell'an - la fondatezza della specifica pretesa creditoria azionata di cui si discute in questo paragrafo C), essendo
9 pertanto superfluo ogni ulteriore approfondimento sull'esistenza (o meno) di un ordine diretto di “girofondi” ad opera della correntista.
L'eccezione di cui al punto C), viene pertanto rigettata.
In ragione di quanto sin qui esposto e della fondatezza dei soli rilievi di cui ai punti A)
e B) che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntivo viene accolta, in quanto parzialmente fondata, derivandone per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo n.
3347 / 2020, emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 2 dicembre 2020.
Nel merito, accertata come detto in via preliminare la titolarità del credito azionato in capo all'opposta, viene altresì accertato che il saldo finale corretto del conto n. 320 al
15.03.2018, ovvero alla data di trasferimento rapporto a sofferenze, era pari ad €
446.680,73 (cfr. conteggio C2, di cui all'integrazione alla relazione peritale, eseguito dal c.t.u. scorporando gli addebiti illegittimi di cui ai punti A e B sopra esaminati, ma tenendo fermi gli addebiti per i giroconti di cui al punto C sopra esaminato), a fronte di un maggior credito azionato ed oggetto di ingiunzione.
L'opponente viene quindi condannata, come chiesto dall'opposta in via subordinata, al pagamento della somma di € 446.680,73, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dal 15 marzo 2018 al soddisfo (sulla sola somma capitale di € 421.988,74), ovvero al pagamento della somma accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria espletata.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite della fase istruttoria, in quanto se è vero che gli accertamenti peritali hanno confermato la debenza di significativi importi, va considerato anche che la pretesa creditoria è stata comunque ridimensionata in modo non trascurabile all'esito degli approfondimenti espletati.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., per come già in precedenza liquidate, nei rapporti tra le parti vengono poste a carico delle stesse in misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite seguono per il resto la soccombenza dell'opponente nel merito e vengono liquidate in € 12.046,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA
e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%. Detta quantificazione è
10 operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle ulteriori tre fasi (studio, introduzione, decisione) di cui allo scaglione sino ad € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in via pregiudiziale di rito, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per
come eccepita dall'opponente, in quanto infondata;
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3347 / 2020 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 2 dicembre 2020; nel merito, previo
accertamento preliminare della titolarità del credito azionato in capo all'opposta, per le ragioni esposte in parte motiva ai punti 2a e 2b, accerta che il saldo finale corretto del conto n. 320 al
15.03.2018, ovvero alla data di trasferimento rapporto a sofferenze, era pari ad € 446.680,73;
per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di € 446.680,73, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dal 15 marzo 2018 al soddisfo (da calcolarsi sulla sola somma capitale di € 421.988,74);
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, relative alle fasi di studio,
introduzione e decisione, liquidate in complessivi € 12.046,00, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%; compensa tra le parti le spese di lite della fase istruttoria;
pone le spese di c.t.u., per come già in precedenza liquidate a favore del consulente,
nei rapporti tra le parti, a carico di ciascuna delle parti stesse in misura del 50%.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 30/10/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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