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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/09/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
riconoscimento dell'anno REPUBBLICA ITALIANA 2013 - ricostruzione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO carriera del personale scolastico;
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 12.8.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 562/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREANO MARIA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA DIAZ 4 60123 ANCONA ITALIA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici è domiciliato in Bologna, alla via Alfredo Testoni
n. 6; CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento dell'anno 2013 - ricostruzione carriera del personale scolastico;
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2024, la ricorrente docente assunta a tempo indeterminato, esponeva che l'Amministrazione, in sede di ricostruzione della carriera, aveva escluso dal computo l'anno 2013, non riconoscendolo né a fini giuridici né economici, in applicazione del blocco delle progressioni stipendiali disposto dall'art. 9 comma 23 D.L. 78/2010. n. 78 del 31.5.2010 conv. in L. n. 122 del 30.7.2010.
La ricorrente chiedeva:
a) l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici con conseguente ricostruzione integrale della carriera.
1 L'Amministrazione scolastica resistente si costituiva contestando la fondatezza delle pretese e sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce della normativa di blocco delle progressioni stipendiali.
La causa, dopo il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni, senza necessità di ulteriore istruttoria.
2. La questione trae origine dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte con il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, che all'art. 9, comma 23, ha stabilito che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Tale blocco è stato successivamente esteso all'anno 2013 dall'art. 1, comma 1, lett.
b) del D.P.R. n. 122/2013, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le misure di contenimento già previste.
È importante evidenziare che la contrattazione collettiva è successivamente intervenuta con accordi specifici che hanno consentito il recupero degli anni 2010, 2011
e 2012 (rispettivamente con decreto n. 3/2011, CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto
2014), mentre per l'anno 2013 non si è ancora avuta alcuna forma di recupero contrattuale.
3. La questione ha trovato ormai definitiva soluzione nelle recenti pronunce della
Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 13618/2025 (personale docente) e n. 13619/2025
(personale ATA), entrambe del 21 maggio 2025, cui questo giudicante ritiene di conformarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che occorre operare una netta distinzione tra gli effetti giuridici e quelli economici della normativa di blocco. In particolare, ha affermato che: "ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'anzianità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014".
La Corte è giunta a tale conclusione attraverso un'analisi sistematica della normativa, partendo dal rilievo che la disposizione di cui al comma 23 dell'art. 9 del D.L.
78/2010, pur escludendo l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione.
Questo meccanismo, ha precisato la Corte, delinea una sospensione destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal
2 preventivo reperimento delle risorse. Ad oggi, tale recupero è stato limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, rimanendo escluso il 2013.
La Corte ha infatti osservato che nel settore scolastico si applica un sistema di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, diverso dalle progressioni di carriera in senso proprio che interessano altri comparti della pubblica amministrazione.
Mentre queste ultime richiedono procedure selettive e valutazione del merito, gli avanzamenti nel sistema scolastico derivano dalla semplice previsione di fasce stipendiali legate all'anzianità, producendo effetti esclusivamente sul piano economico.
Questa diversità di disciplina ha giustificato, secondo la Corte, l'approccio differenziato del legislatore, che per le progressioni propriamente dette ha previsto il semplice differimento degli effetti economici, mentre per gli avanzamenti automatici ha stabilito la sterilizzazione delle annualità interessate.
E' stato precisato che la sterilizzazione dell'anno 2013 va limitata ai soli effetti economici, concernenti il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, senza estendersi a quelli giuridici.
Questi ultimi riguardano infatti molteplici istituti dell'ordinamento scolastico, tra cui la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, per i quali l'anzianità del 2013 mantiene piena rilevanza.
Ne consegue che nella ricostruzione di carriera occorre distinguere l'anzianità utilizzabile per l'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, i cui effetti restano limitati esclusivamente agli aspetti economici.
4. La decisione si inquadra perfettamente nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha sempre sottolineato il carattere necessariamente temporaneo ed eccezionale delle misure di blocco.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale in molteplici pronunce (sentenze nn.
304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 178/2015, 167/20), la legittimità di tali misure è fondata sulla loro incidenza solo temporanea sul trattamento economico dei dipendenti, imponendo un sacrificio comunque limitato nel tempo a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle misure di blocco stipendiale basandosi su criteri specifici: il carattere eccezionale e transeunte;
la finalità di contenimento della spesa pubblica;
la ragionevolezza e non arbitrarietà; la limitazione temporale del sacrificio imposto.
La Suprema Corte nella pronuncia in esame ha osservato che “la 'sterilizzazione' che si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma non determina, come sostenuto dal ricorrente, il venir
3 meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante esclusivamente le annualità più volte citate”. Non vi è dunque alcun profilo di illegittimità costituzionale della disposizione normativa oggetto di causa.
5. Alla luce di questi principi consolidati, la domanda del ricorrente merita accoglimento nei limiti del riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, esclusi quelli economici.
Va precisato che nel ricorso introduttivo non era stata inserita alcuna domanda di condanna, tantomeno al pagamento delle differenze retributive dovute a seguito del riconoscimento dell'annualità 2013; in ogni caso, nelle more del procedimento la parte ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.8.2025 ha dichiarato di rinunciare alla domanda in relazione agli effetti economici, mantenendo fermo il ricorso relativamente ai soli effetti giuridici.
Il dovrà pertanto procedere ad una nuova ricostruzione di carriera che CP_1 includa tale anno per tutti gli effetti giuridici, rimanendo esclusi quelli economici relativi all'inserimento nelle fasce stipendiali, in attesa di eventuale intervento della contrattazione collettiva.
6. Stante la complessità della questione giuridica sottesa, che ha generato orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito fino all'intervento chiarificatore della Cassazione, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e previdenziali, senza effetti di tipo economico;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Ferrara il 11/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
4
riconoscimento dell'anno REPUBBLICA ITALIANA 2013 - ricostruzione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO carriera del personale scolastico;
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 12.8.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 562/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREANO MARIA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA DIAZ 4 60123 ANCONA ITALIA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, nei cui uffici è domiciliato in Bologna, alla via Alfredo Testoni
n. 6; CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento dell'anno 2013 - ricostruzione carriera del personale scolastico;
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2024, la ricorrente docente assunta a tempo indeterminato, esponeva che l'Amministrazione, in sede di ricostruzione della carriera, aveva escluso dal computo l'anno 2013, non riconoscendolo né a fini giuridici né economici, in applicazione del blocco delle progressioni stipendiali disposto dall'art. 9 comma 23 D.L. 78/2010. n. 78 del 31.5.2010 conv. in L. n. 122 del 30.7.2010.
La ricorrente chiedeva:
a) l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici con conseguente ricostruzione integrale della carriera.
1 L'Amministrazione scolastica resistente si costituiva contestando la fondatezza delle pretese e sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce della normativa di blocco delle progressioni stipendiali.
La causa, dopo il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni, senza necessità di ulteriore istruttoria.
2. La questione trae origine dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte con il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, che all'art. 9, comma 23, ha stabilito che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Tale blocco è stato successivamente esteso all'anno 2013 dall'art. 1, comma 1, lett.
b) del D.P.R. n. 122/2013, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le misure di contenimento già previste.
È importante evidenziare che la contrattazione collettiva è successivamente intervenuta con accordi specifici che hanno consentito il recupero degli anni 2010, 2011
e 2012 (rispettivamente con decreto n. 3/2011, CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto
2014), mentre per l'anno 2013 non si è ancora avuta alcuna forma di recupero contrattuale.
3. La questione ha trovato ormai definitiva soluzione nelle recenti pronunce della
Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 13618/2025 (personale docente) e n. 13619/2025
(personale ATA), entrambe del 21 maggio 2025, cui questo giudicante ritiene di conformarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che occorre operare una netta distinzione tra gli effetti giuridici e quelli economici della normativa di blocco. In particolare, ha affermato che: "ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'anzianità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014".
La Corte è giunta a tale conclusione attraverso un'analisi sistematica della normativa, partendo dal rilievo che la disposizione di cui al comma 23 dell'art. 9 del D.L.
78/2010, pur escludendo l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione.
Questo meccanismo, ha precisato la Corte, delinea una sospensione destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal
2 preventivo reperimento delle risorse. Ad oggi, tale recupero è stato limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, rimanendo escluso il 2013.
La Corte ha infatti osservato che nel settore scolastico si applica un sistema di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, diverso dalle progressioni di carriera in senso proprio che interessano altri comparti della pubblica amministrazione.
Mentre queste ultime richiedono procedure selettive e valutazione del merito, gli avanzamenti nel sistema scolastico derivano dalla semplice previsione di fasce stipendiali legate all'anzianità, producendo effetti esclusivamente sul piano economico.
Questa diversità di disciplina ha giustificato, secondo la Corte, l'approccio differenziato del legislatore, che per le progressioni propriamente dette ha previsto il semplice differimento degli effetti economici, mentre per gli avanzamenti automatici ha stabilito la sterilizzazione delle annualità interessate.
E' stato precisato che la sterilizzazione dell'anno 2013 va limitata ai soli effetti economici, concernenti il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, senza estendersi a quelli giuridici.
Questi ultimi riguardano infatti molteplici istituti dell'ordinamento scolastico, tra cui la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, per i quali l'anzianità del 2013 mantiene piena rilevanza.
Ne consegue che nella ricostruzione di carriera occorre distinguere l'anzianità utilizzabile per l'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, i cui effetti restano limitati esclusivamente agli aspetti economici.
4. La decisione si inquadra perfettamente nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha sempre sottolineato il carattere necessariamente temporaneo ed eccezionale delle misure di blocco.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale in molteplici pronunce (sentenze nn.
304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 178/2015, 167/20), la legittimità di tali misure è fondata sulla loro incidenza solo temporanea sul trattamento economico dei dipendenti, imponendo un sacrificio comunque limitato nel tempo a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle misure di blocco stipendiale basandosi su criteri specifici: il carattere eccezionale e transeunte;
la finalità di contenimento della spesa pubblica;
la ragionevolezza e non arbitrarietà; la limitazione temporale del sacrificio imposto.
La Suprema Corte nella pronuncia in esame ha osservato che “la 'sterilizzazione' che si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma non determina, come sostenuto dal ricorrente, il venir
3 meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante esclusivamente le annualità più volte citate”. Non vi è dunque alcun profilo di illegittimità costituzionale della disposizione normativa oggetto di causa.
5. Alla luce di questi principi consolidati, la domanda del ricorrente merita accoglimento nei limiti del riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, esclusi quelli economici.
Va precisato che nel ricorso introduttivo non era stata inserita alcuna domanda di condanna, tantomeno al pagamento delle differenze retributive dovute a seguito del riconoscimento dell'annualità 2013; in ogni caso, nelle more del procedimento la parte ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.8.2025 ha dichiarato di rinunciare alla domanda in relazione agli effetti economici, mantenendo fermo il ricorso relativamente ai soli effetti giuridici.
Il dovrà pertanto procedere ad una nuova ricostruzione di carriera che CP_1 includa tale anno per tutti gli effetti giuridici, rimanendo esclusi quelli economici relativi all'inserimento nelle fasce stipendiali, in attesa di eventuale intervento della contrattazione collettiva.
6. Stante la complessità della questione giuridica sottesa, che ha generato orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito fino all'intervento chiarificatore della Cassazione, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e previdenziali, senza effetti di tipo economico;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Ferrara il 11/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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