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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/06/2024, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 14 giugno 2024 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 346 del r.a.c.l. dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Lucia Cannavacciuolo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Daniele Rivieccio in virtù di procura speciale agli atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del Presidente Legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia unitamente all'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
RESISTENTE
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_2
in Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Purpura, Antonio Cacciato e Giuseppina
Sardone in virtù di procura speciale agli atti ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dei suddetti avvocati
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nelle rispettive memorie di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 02 febbraio 2024, , nato a [...] il Parte_1
28.09.1973, CF: , ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere C.F._1
CP_ dal Fondo di garanzia istituito presso l l'erogazione della somma di euro 8.344,64, a copertura delle omissioni contributive del datore di lavoro Parte_2 Port Facilities Gruppo C.L.P. srl nei confronti del Fondo di previdenza
[...]
complementare ex art. 5 Dlgs 80/92, da lui ritenuta dovuta in relazione Controparte_2
all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di Parte_2
Port Facilities Gruppo C.L.P. srl dal 21.04.2005 al 01.02.2017.
[...]
CP_
L' si è costituito in giudizio dando atto di aver accolto la domanda del ricorrente in sede amministrativa e di aver provveduto alla liquidazione con valuta 14.05.2024.
L si è costituita in giudizio rilevando che non essendo stata svolta Controparte_2
nessuna domanda nei suoi confronti l dovrà essere tenuta indenne dalle spese di lite del CP_2
presente giudizio (quanto meno) dalla parte soccombente.
All'udienza del 24.05.2024 parte ricorrente ha dato atto dell'integrale pagamento di quanto richiesto nel ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese per parte ricorrente e per e con compensazione delle Controparte_2
CP_ spese per l'
CP_ E'pacifico che l' abbia provveduto in corso di causa al pagamento della somma richiesta dal ricorrente.
Poiché, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022, con riferimento allo scaglione dichiarato, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è CP_ svolta, nei rapporti tra l' e il ricorrente, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, nulla si dispone nei CP_1
rapporti con il Fondo di previdenza complementare considerato il Parte_3
ruolo processuale dello stesso chiamato in causa ex art. 102 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 1.865,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge e rimborso contributo unificato se dovuto da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Cagliari, 14 giugno 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo