Sentenza 6 marzo 2020
Massime • 2
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
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ISSN 2385-1376 L'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae. Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2020, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2020 |
Testo completo
N° 645 9-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Angelo SPIRITO Primo Presidente f.f. R.G. 8770/2015 Cron. 6459 Presidente di sezione Antonio MANNA Consigliere Enrica D'ANTONIO Rep. Maria Giovanna SAMBITO Consigliere U.P. 28/1/2020 Ernestino Luigi BRUSCHETTA Consigliere Antonio ORICCHIO Consigliere Alberto GIUSTI Consigliere Rel. forma del patto fiduciario. Antonietta SCRIMA Consigliere Enzo VINCENTI Consigliere Cuha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 8770/2015 proposto da: TT IN, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mauro Gioventù e Paolo Nesta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 252;
- ricorrente -
contro
D'OD ER, rappresentato e difeso dall'Avvocato Corrado Lanzara, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Lucio Ni- colais in Roma, piazza Mazzini, n. 27; controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1760/2014 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 17 aprile 2014. 4 3 0 2 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28 gen- naio 2020 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso;
uditi gli Avvocati Mauro Gioventù, Paolo Nesta e Corrado Lanzara.
FATTI DI CAUSA
ER D'IO, con atto di citazione notificato il 16 lu- 1.- glio 2002, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, il fratello LA e la di lui coniu- ge, LA Petito, e IN AC, vedova di un altro fratello, de- ducendo che in data 18 giugno 1984 LA D'IO e O- IN AC avevano con denaro di esso esponente acquistato da un terzo, per porzioni separate e per parti comuni, il primo in comunione legale con la moglie, un compendio immobiliare in Sant'Antimo. L'attore deduceva che tra le parti in causa si era concordato che i be- ni oggetto della compravendita sarebbero stati trasferiti a lui, vero dominus dell'affare, o ad altra persona da lui indicata. A riprova di quanto affermato, produceva due scritture private a firma di LA Petito e di IN AC, del medesimo tenore, entrambe del 28 marzo 2002, nelle quali le scriventi davano atto che il vero proprieta- rio del fabbricato era ER D'IO e si impegnavano al tra- sferimento, a semplice richiesta, in favore del D'IO o di persona da lui indicata. Lamentando che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario, chiese accertarsi e dichiararsi la loro interposizione reale nella intestazione degli immobili descritti in citazione, con con- testuale emissione di sentenza di trasferimento in proprio favore. I convenuti si costituirono in giudizio, resistendo. Nel corso del processo di primo grado la lite venne transatta tra l'attore e i convenuti LA D'IO e LA Petito, con tra- - 2 - sferimento, senza corrispettivo, degli immobili oggetto di causa (ed a questi ultimi intestati) in capo all'attore e contestuale riconoscimento, in favore dei convenuti predetti, dell'importo di euro 25.000 a fronte di spese e miglioramenti dagli stessi sostenute ed eseguiti. Quanto al rapporto tra ER D'IO e IN AC, la domanda venne accolta dall'adito Tribunale che, con sentenza n. 13 in data 11 gennaio 2008, dichiarata l'interposizione reale della AC, dispose il trasferimento dei beni immobili alla stessa for- malmente intestati in favore dell'attore (o di persona da nominare ad opera dello stesso). Il Tribunale rilevò: che i fatti posti a fondamento della domanda proposta nei con- fronti della AC avevano trovato ampia conferma sia nell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, sia nella docu- mentazione prodotta in atti;
che, in particolare, con la dichiarazione in data 28 marzo 2002 la AC aveva riconosciuto che il cognato ER D'IO era l'unico proprietario dell'intero complesso immobi- liare sito in Sant'Antimo, intestato alla stessa dichiarante e ad LA D'IO in forza dell'atto per notaio Maffia del 18 giugno 1984, e che l'attore aveva versato tutte le relative tasse e spese, e nel contempo si era impegnata a ritrasferire detto complesso immobiliare a semplice richiesta di ER D'IO, affinché quest'ultimo lo intestasse a lui o a persona da designare. Il primo giudice richiamò inoltre il principio secondo cui il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio. Osservò A quindi che l'esistenza del negozio fiduciario ben può ritenersi nella - 3 - scrittura privata con la quale l'acquirente di un immobile, riconoscen- do la natura fiduciaria dell'intestazione e, conseguentemente, la rela- tiva proprietà a favore di un terzo, assuma contestualmente l'obbligo di trasferirgli il diritto;
e rilevò che ciò era quello che era avvenuto nel caso di specie tra la AC e il cognato, risultando l'esistenza della interposizione reale dimostrata dalle espresse ed inequivocabili di- chiarazioni rese dalla convenuta nella scrittura privata del 28 marzo 2002. 2.- La Corte d'appello di Napoli, con sentenza resa pubblica me- diante deposito in cancelleria del 17 aprile 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame della AC. La Corte territoriale ha premesso che il negozio fiduciario, richie- dendo la forma scritta ad substantiam, è nullo quando manchi tale requisito, e che se dunque realmente vi fu, tra le parti in causa, all'epoca della stipula della compravendita, un accordo fiduciario per il trasferimento dell'immobile in capo a ER D'IO, questo è da dichiararsi nullo per difetto di forma. La Corte partenopea ha poi esaminato la scrittura privata in data 28 marzo 2002 a firma della AC, del seguente tenore: "Io sot- toscritta AC IN in D'IO, nata a [...] il [...], riconosco che mio cognato ER D'IO è l'unico pro- prietario dell'intero complesso immobiliare sito in Sant'Antimo, alle vie dei Pettirossi e dei Passeri 1, nel suo attuale stato intestato a mio cognato D'IO LA ed a me medesima, giusta atto del notaio Maffia del 18 giugno 1984, ma acquistato e poi completato dallo stesso ER D'IO. Riconosco che mio cognato D'IO ER mi ha versato tutte le tasse e spese da me so- stenute. M'impegno, per la mia quota, a ritrasferirlo a semplice ri- chiesta a lui o a persona da lui designata". In particolare la Corte di Napoli - esclusa la possibilità di annette- An re rilevanza giuridica al riconoscimento del cognato quale unico pro- - 4 - prietario dell'immobile in contestazione;
assegnata valenza confesso- ria al riconoscimento che il cognato aveva completato il fabbricato e versato tutte le tasse e spese;
e collocato sul piano volitivo, piuttosto che su quello ricognitivo, l'ultimo inciso, contenente l'impegno di tra- sferimento - ha osservato quanto segue: l'operazione posta in essere dalle parti, sia pure non contestua- - le e frazionata nel tempo, consta di un negozio di compravendi- ta in cui è acquirente IN AC e di una scrittura unila- terale con cui la AC si impegna a ritrasferire il bene ac- quistato al cognato ER;
tale impegno non costituisce un negozio autonomo ma è un - elemento dell'operazione fiduciaria;
il collegamento negoziale, connaturato al negozio fiduciario, so- stanzialmente sussiste tra l'atto di compravendita del 1984 e la scrittura privata del 2002; a tale ricostruzione non sono di ostacolo né il lungo lasso tem- porale tra i due atti, non essendo richiesta la contestualità tra i due negozi, né la unilateralità della scrittura, e neppure che non sia intervenuta un'accettazione formale, atteso che la produzio- ne in giudizio del documento con la dichiarata intenzione di va- lersene equivale ad accettazione. In definitiva, secondo la Corte partenopea, l'operazione economica realizzata dalle parti configura effettivamente un negozio fiduciario.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello Vittori- - na AC ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati con memorie. Ha resistito, con controricorso, ER D'IO. Anch'egli ha depositato memorie.
4. I motivi di ricorso possono essere così compendiati. - Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, primo comma, n. 2, 1418, 1324 e 2697 cod. civ., nonché Un - 5 - dell'art. 115 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.) la AC si duole delle conclusioni cui è giunta la Corte di Appello in ordine alla natura ed efficacia della scrit- tura del 28 marzo 2002, quale valido titolo sotteso all'obbligo di tra- sferimento riconosciuto esistente in capo ad essa ricorrente. La sen- tenza impugnata dopo avere riconosciuto che il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e che, poiché tale forma non risultava esse- re stata rispettata, il patto non poteva che essere nullo;
e dopo avere chiarito che l'atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era ido- neo a provare la proprietà sui beni immobili avrebbe finito con il - compiere un salto logico, per avere assegnato, alla parte della scrittu- ra in cui l'intestataria si impegnava a trasferire l'immobile a semplice richiesta a ER D'IO o a persona da lui indicata, il valore di una dichiarazione negoziale unilaterale, senza avvedersi che di un tale negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto es- nell'esistenza di un previo (cioè anteriore sere identificata all'acquisto) patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte territoriale aveva prima negato. Secondo la ricorrente, l'onere di provare la sus- sistenza dell'accordo fiduciario a giustificazione causale dell'atto ne- goziale bilaterale spettava a ER D'IO, avendo egli richie- sto, ex art. 2932 cod. civ., una pronuncia costitutiva del trasferimen- to immobiliare oggetto del suddetto atto negoziale bilaterale. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346 cod. civ., in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) si lamenta la nullità della scrittura del 28 marzo 2002 per carenza di elemento causale e, in ogni caso, per non contenere essa la specifica ed analitica descrizione degli immobili da trasferire. Sostiene la ricor- rente che quando, come nel caso di specie, non sussista un sotto- stante accordo fiduciario tra le parti, non potrebbe riconoscersi validi- tà ed efficacia all'atto unilaterale contenente l'impegno a trasferire du - 6- l'immobile; sottolinea, poi, che la scrittura a firma della AC ri- sulterebbe priva del requisito essenziale consistente nella indicazione precisa dei confini e dei dati catastali relativi agli immobili oggetto dell'impegno a trasferire. Inoltre, la scrittura in questione, contenente l'assunzione dell'impegno generico a trasferire la propria quota, anzi- ché le specifiche e individuate porzioni immobiliari di pertinenza esclusiva della AC, sarebbe inidonea a costituire valida fonte dell'obbligazione a trasferire per carenza assoluta del requisito della specifica determinazione della prestazione oggetto dell'impegno così formalmente dichiarato. Il terzo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di disamina tra le parti, ex art. 360, pri- mo comma, n. 5, cod. proc. civ.) concerne la censura di completa pretermissione, ad opera della Corte territoriale, della valenza proba- toria di un'altra dichiarazione unilaterale, del 22 marzo 2002, con cui il D'IO dichiarava di aver versato al fratello LA (il qua- le si era assunto l'obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli, OV, marito della AC, e CC) l'ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall'ottobre 1988 al febbraio 2002 dagli inquilini del fabbricato di Sant' Antimo. Deduce la ricorrente che un tale documento, più volte segnalato, nel contraddittorio, all'esame del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta esisten- za di un accordo fiduciario. Sotto la rubrica "violazione o falsa applicazione degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dell'art. 2932 cod. civ. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.", il quarto motivo censura l'avvenuto trasferimento operato dal giudice del merito senza la indicazione degli estremi della licenza edilizia e/o della concessione edilizia ad edificare va. Sostiene la ricorrente: che nell'atto del 1984, al momento An legittimante la realizzazione dei beni oggetto della sentenza costituti- -7- dell'acquisto effettuato dalla AC e dal cognato LA, il compendio compravenduto era costituito dal terreno e dal sovrastan- te edificio al rustico, realizzato con licenza del 1973 e successive va- rianti del 1975; che quando fu stipulato l'atto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti;
che le successive opere di edifica- zione che avevano consentito, tra l'altro, le suddivisioni interne e tutto quanto necessario alla ultimazione delle diverse unità residen- ziali, poi accatastate in proprietà esclusiva della AC e del co- gnato LA necessitavano inderogabilmente di una nuova - concessione edilizia finalizzata a legittimare l'esecuzione di tutte le opere di completamento. Ad avviso della ricorrente, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza l'esatta indica- zione dei titoli edificatori. Fissata originariamente l'adunanza camerale e disposta, 5. - all'esito di questa, la rimessione della trattazione alla pubblica udien- za, la Seconda Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2019, n. 20934, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risol- vere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il primo motivo di impugnazione, concernente la forma dell'impegno di trasferimento assunto dal fiduciario. L'ordinanza di rimessione segnala che ad un orientamento di gran lunga prevalente che richiede per il negozio fiduciario, ove involga di- ritti immobiliari, la forma scritta a pena di nullità, si è andato da ulti- mo contrapponendo un indirizzo che ritiene sufficiente, a fronte di un pactum fiduciae concluso oralmente, una dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario si impegna, in maniera attuale e precisa, a trasferire al fiduciante (ovvero ad un terzo da questo indicato) la pro- prietà di uno o più beni immobili in esecuzione di detto precedente accordo fiduciario, dichiarazione che, nel realizzare la conservazione del preesistente rapporto, costituirebbe autonoma fonte di obbliga- - 8 - zione per il soggetto che la sottoscrive, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché contenga l'esatta indi- viduazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati cata- stali. Il più recente indirizzo, ad avviso del Collegio rimettente, preste- rebbe il fianco ad alcune critiche: in primo luogo perché il patto fidu- ciario, ove incida su diritti reali immobiliari, non potrebbe sfuggire alla forma scritta;
in secondo luogo perché la dichiarazione unilaterale del fiduciario non potrebbe avere funzione ricognitiva retrospettiva e an- cor meno ridursi alla confessione di un diritto reale altrui, dovendo "apparire, e nitidamente, attraverso il compiuto esame della vicenda fattuale (nel quale anche il dato temporale assume un significato niente affatto secondario), il precipitato della causa fiduciaria concre- ta". 6.-Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Nell'udienza di discussione il pubblico ministero nel conclu- 7. dere per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e per la rimessione alla Sezione semplice dell'esame degli ulteriori motivi ha chiesto - che, a composizione del contrasto di giurisprudenza, sia enunciato il principio di diritto nel senso che la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri diritti di proprietà su immobili esattamente individuati in esecuzione di un patto fiducia- rio non scritto costituisce legittima ed autonoma fonte di obbligazioni suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. Premesso che il patto fiduciario dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligato- rio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, An -9- ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato, l'interrogativo sollevato dall'ordinanza interlocutoria è se possa ritenersi rispettato il requisito della forma scritta del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari da una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fi- duciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fidu- ciante e fiduciario;
più in particolare, se valida fonte dell'obbligazione di ritrasferire sia soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all'acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, rico- gnitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti. 2.- Si impongono, preliminarmente, alcune premesse di inqua- dramento. -3. Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), tra- sferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esi- genze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso do- vrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
3.1. Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Innanzitutto perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti th - 10 - possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attra- verso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia come nel caso da cui è sorta la presente controversia - mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro forni- to dal fiduciante. In secondo luogo perché l'effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità di un accordo fiduciario. Accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dall'effetto traslativo strumentale, un modo di costitu- zione della titolarità fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento, perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prero- gative nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pac- tum fiduciae. Nello schema del negozio fiduciario afferma Cass., - Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438 - rientra, oltre quello di tipo traslati- vo, anche la fiducia statica, i cui estremi sono appunto rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari dispo- sto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l'utilizzazione non già di una situazione giuridica all'uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta. In terzo luogo perché il negozio fiduciario risponde ad una molte- plicità di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione. Nella fiducia cum amico la crea- zione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un suc- Ün cessivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo. Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario 11- intercorre tra debitore e creditore: l'interesse del fiduciante è trasferi- re la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito. Que- sta seconda tipologia - la fiducia cum creditore esige una attenta - valutazione nel caso concreto, onde accertare che non integri un con- tratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.). La dottIN ha a lungo dibattuto alla ricerca di una sistema- 3.2. - zione appagante del fenomeno fiduciario sotto il profilo del suo fon- damento causale. Vi è chi, riducendo il negozio fiduciario ad un tipo negoziale, sep- pure innominato, lo costruisce come un contratto unitario, avente una propria causa interna, la causa fiduciae, consistente in un trasferi- mento di proprietà, da un lato, e nell'assunzione di un obbligo, dall'altro. In questa prospettiva, l'effetto obbligatorio non costituisce un limite dell'effetto reale, ma si trova con esso in un rapporto di in- terdipendenza, non già nel senso di corrispettività economica, ma nel senso che l'attribuzione patrimoniale è il mezzo per rendere possibile al fiduciario quel suo comportamento in ordine al diritto trasferitogli: l'effetto obbligatorio rappresenta dunque la causa giustificatrice dell'effetto reale. Da parte di altri si ritiene che nell'operazione de qua siano desti- nati a venire in rilievo singoli negozi tipici, con causa diversa da quel- la fiduciae, relativamente ai quali la fiducia non opera o non è in gra- do di operare sul terreno della causa in senso oggettivo, ma su quello dei motivi o su quello delle determinazioni accessorie di volontà. Altri ancora dopo avere qualificato il contratto fiduciario come il negozio mediante il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del contratto prescelto, avendo il pactum fiduciae la funzione di pie- gare il contratto prescelto alla realizzazione dello scopo perseguito - 12- ritengono impossibile ricondurre il fenomeno pratico ad una unitaria categoria giuridica e considerano il contratto traslativo e il patto fidu- ciario come contratti separati, tra loro collegati, nei quali la causa fi- duciae esprime il collegamento fra i due contratti. Tale orientamento costruisce il fenomeno in forma pluralistica, vedendovi un collega- mento funzionale tra trasferimenti e obblighi, in attuazione del pro- gramma fiduciario: di talché l'interno vincolo obbligatorio (con il quale il fiduciario si obbliga, nel rispetto della fiducia, al compimento del negozio che ne costituisce adempimento), non autonomamente isola- bile, interagisce con l'effetto reale esterno.
3.3. Anche in giurisprudenza non mancano prese di posizione sulla natura giuridica del negozio fiduciario. Così, talvolta le pronunce di questa Corte vedono nel contratto fi- duciario un caso di negozio indiretto: un negozio, cioè, con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti a quelli di un negozio diverso. Il negozio fiduciario si afferma rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta: il negozio, che è realmen- te voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. L'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, li- mitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass., Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024; Cass., Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093). Altre volte si opta per un inquadramento in termini di pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica: nel rapporto fiduciario si ha il concorso di Йи due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del pri- - 13 - mo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente (Cass., Sez. II, 18 aprile 1957, n. 1331); il negozio fi- duciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del pri- mo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o al terzo (Cass., Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438; Cass., Sez. II, 1° aprile 2003, n. 4886; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785). Una terza impostazione si distacca dalle ricostruzioni che descri- vono il negozio fiduciario come articolato in due negozi (uno esterno e con effetti reali, l'altro interno e obbligatorio), per sostenere che "qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso compren- de l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella ... di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia" (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633). - Il fondamento causale e l'inquadramento teorico del negozio 4. fiduciario possono rimanere in questa sede soltanto accennati, perché il quesito posto dall'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione pone in realtà un problema pratico relativo alla individuazione di una regola di dettaglio la cui soluzione prescinde dall'adesione all'una o all'altra tra le tesi appena esposte. La questione sollevata, infatti, concerne, come si è visto, la forma dell'impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l'immobile. In considerazione del già rilevato multiforme atteggiarsi del fe- nomeno fiduciario, tale interrogativo viene esaminato dalle Sezioni An Unite nei limiti della sua rilevanza, ossia avendo riguardo all'orizzonte di attesa della fattispecie concreta, la quale si caratterizza per essere - 14 - il fiduciario divenuto titolare del diritto avendolo acquistato in nome proprio da un terzo con mezzi somministratigli dal fiduciante. 5.- Conviene, allora, passare in rassegna gli indirizzi giurispru- denziali che si sono manifestati sulla specifica questione.
5.1. Quando l'impegno all'ulteriore trasferimento ad opera del fiduciario riguardi un bene immobile, l'orientamento dominante condi- ziona la rilevanza del patto fiduciario alla circostanza che i soggetti abbiano consegnato in un atto scritto il pactum. Tale indirizzo, infatti, assimila, quoad effectum, il patto fiduciario, sotto il profilo dell'assunzione dell'obbligo a ritrasferire da parte del fiduciario, al contratto preliminare, con la conseguente necessità di osservare la forma vincolata per relationem prevista dall'art. 1351 cod. civ. In base a tale orientamento, il negozio fiduciario, nel quale sia previsto l'obbligo di una parte di modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest'ultimo designato, richiede la forma scritta ad substantiam qua- lora riguardi beni immobili, atteso che esso è sostanzialmente equipa- rabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. pre- - scrive la stessa forma del contratto definitivo in relazione all'obbligo. - assunto dal fiduciario di emettere la dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto voluto dal fiduciante (Cass., Sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5663; Cass., Sez. II, 29 maggio 1993, n. 6024; Cass., Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; Cass., Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757; Cass., Sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093). In questa prospettiva, la valida fonte dell'obbligazione di ritrasfe- rire del fiduciario può essere solo un atto negoziale avente struttura bilaterale e dispositiva. in -si legge in Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. Onere del fiduciante 8001, cit. è quello "di dimostrare l'esistenza dell'accordo scritto fi- - duciario, che [ha] preceduto o accompagnato la stipula del contratto - 15- di acquisto, con l'assunzione, da parte del fiduciario, dell'obbligo di retrocessione ... del bene immobile". La dichiarazione unilaterale del fiduciario non è ritenuta sufficiente allo scopo, giacché una ricognizione ex post di un atto solenne ab ori- gine perfezionato informalmente non vale a supplire al difetto della forma richiesta dalla legge ai fini della validità dell'atto (Cass., Sez. I, 18 aprile 1994, n. 3706): ai fini del trasferimento della proprietà im- mobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta previ- sta ad substantiam "non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - quando anche contenga il preci- so riferimento ad un contratto concluso per iscritto come prova del - medesimo;
pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto so- lo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a ri- chiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso neces- sario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documen- to, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a pro- ve storiche, non consentite dall'art. 2725 cod. civ." (Cass., Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163). Nel ribadire la necessità dell'atto bilaterale scritto, talvolta la giu- risprudenza ne mitiga le conseguenze applicando il principio secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, contro la parte dalla quale proviene, equivale a perfezionamento dell'accordo bilaterale. E' ben vero afferma Cass., Sez. II, 1° aprile 2003, n. 4886 - che - l'unilateralità della dichiarazione resa dal fiduciario "contrasta con la necessaria bilateralità del negozio fiduciario, ma, poiché ad avvaler- sene in giudizio è il contraente del quale manca la sottoscrizione", la parte An trova applicazione il consolidato principio per cui "quando che non abbia sottoscritto l'atto a forma vincolata la produca in giudi- - 16 - zio, invocandone a proprio favore gli effetti e così dando la propria adesione, se l'altra parte non abbia nel frattempo revocato il consen- so prima manifestato, il requisito della necessaria consensualità deve ritenersi validamente esistente". -5.2. Un indirizzo minoritario, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, ritiene invece che l'accordo fiduciario non necessiti indefettibilmente della forma scritta a fini di validità, ben po- tendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta con cui il fiduciario si im- pegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita (ossia con expressio causae) del medesimo pactum fiduciae. Secondo questo orientamento, a monte della dichiarazione unila- terale con cui il soggetto, riconoscendo il carattere fiduciario dell'intestazione, promette il trasferimento del bene al fiduciante, può stare anche un impegno orale delle parti, e la dichiarazione unilatera- le, in quanto volta ad attuare il pactum preesistente, ha una propria "dignità", che la rende idonea a costituire autonoma fonte dell'obbligazione del promittente, purché contenga la chiara enuncia- zione dell'impegno e del contenuto della prestazione. Il nuovo indirizzo muove dalla constatazione della prassi, nella quale "non è infrequente che l'accordo fiduciario non sia scritto, ma che il soggetto in quel momento beneficiario della intestazione si im- pegni unilateralmente a modificare in un futuro la situazione" secondo gli accordi presi con l'altro soggetto;
e dalla considerazione che "una dichiarazione unilaterale non costituisce necessariamente ed esclusi- vamente una semplice promessa di pagamento, di valore meramente ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa esterno". Più precisamen- te, anche "un impegno che nasce come unilaterale ha una propria dignità atta a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad at- ih tuare l'accordo fiduciario preesistente": "la fiducia è la causa dell'intera operazione economica posta in essere, che si articola in di- - 17 - versi negozi giuridici e che colora di liceità e di meritevolezza l'impegno di ritrasferimento assunto [dal fiduciario] con la sottoscri- zione del suo impegno unilaterale". La pronuncia che ha innovato l'orientamento tradizionale richia- ma, intravedendovi profili di affinità, la svolta di giurisprudenza rea- lizzatasi, con la sentenza 2 settembre 2013, n. 20051, della Terza Sezione, in relazione al mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili, per il quale la Corte ha escluso la necessità della forma scritta e ha affermato che si può fare ricorso al rimedio dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto nei casi in cui ci sia una dichiarazione unilaterale scritta del mandatario, an- che successiva all'acquisto, che contenga un preciso impegno e una sufficiente indicazione degli immobili da trasferire. L'orientamento inaugurato dalla sentenza 15 maggio 2014, n. 10633, è compendiato nella seguente massima: "La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecu- zione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilatera- le contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali".
5.3. Nel complessivo panorama giurisprudenziale non possono essere tralasciate altre due pronunce. Dalla prima - si tratta di Cass., Sez. III, 30 gennaio 1985, n. 560 - si ricava il principio secondo cui deve rivestire ad substantiam for- ma scritta il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fidu- ciante in esecuzione del pactum fiduciae, ma non anche quest'ultimo. La motivazione della sentenza contiene infatti il seguente passaggio - 18 - argomentativo: "Quanto, poi, all'assunto del ricorrente, secondo cui non solo il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fidu- ciante in esecuzione del pactum fiduciae, ma anche quest'ultimo deve rivestire ad substantiam forma scritta, basterà ricordare che siffatta tesi non trova [...] riscontro nella costruzione dogmatica del nego- ... zio fiduciario". Cass., Sez. II, 27 agosto 2012, n. 14654, a sua volta, pronun- ciando in un caso riguardante l'intestazione fiduciaria di somme in un conto corrente, si preoccupa tuttavia, in generale, non solo di offrire la definizione di negozio fiduciario, ma anche, in quest'ambito, di dare indicazioni sulla sua forma, nei seguenti termini: la fattispecie del ne- gozio fiduciario "si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale ri- sultato, assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo. Trattandosi di fatti- specie non espressamente disciplinata dalla legge, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà della forma". 6. - L'indirizzo dominante, nel richiedere la forma scritta ad vali- ditatem del patto fiduciario con oggetto immobiliare, muove da un'equiparazione del patto al contratto preliminare: sia per la somi- glianza strutturale (obbligatorietà del futuro contrahere) tra l'uno e l'altro negozio, sia per la similitudine effettuale, che si risolverebbe nell'eadem ratio del requisito di forma imposto dall'art. 1351 cod. civ. In sostanza, si riconosce l'esistenza di un collegamento tra l'art. 1351 e l'art. 2392 cod. civ., nel senso che, riferendosi l'art. 2392 cod. civ. a Au tutti i contratti produttivi di un obbligo a contrarre, anche l'art. 1351 cod. civ. dovrebbe estendersi a tutti i contratti che obblighino i con- - 19 - traenti a stipulare un ulteriore negozio formale, con la conseguenza che la norma non riguarderebbe soltanto il contratto preliminare, ma ogni negozio fonte di successivi obblighi a contrarre, e tra questi il patto fiduciario.
6.1. Questo orientamento- dalla dottIN talvolta condiviso o ri- tenuto plausibile, talaltra considerato frutto di forti e patenti appros- simazioni deve essere rimeditato.- Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pac- tum fiduciae - con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giu- ridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasfe- rire la stessa al fiduciante è assimilabile, ad avviso del Collegio, al- mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare. In questo senso convergono le indicazioni della giurisprudenza e le analisi della dottIN. Quando pone l'accento sulla struttura e sulla funzione del pactum fiduciae, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 20 maggio 1976, n. 1798) non esita a ricondurre al mandato senza rappresentanza (in particola- re, ai rapporti interni tra mandante e mandatario) il patto di ritrasferi- re al fiduciante il diritto acquistato dal fiduciario. "L'eventualità che la fiducia si estrinsechi attraverso il patto di ritrasferire al fiduciante il diritto acquisito dal fiduciario e che, quindi, venga ad atteggiarsi co- me un mandato senza rappresentanza [...] è da ritenere [...] perfet- tamente conforme alla potenziale estensione ed articolabilità del patto relativo": "il mandato senza rappresentanza, infatti, costituendo lo strumento tipico dell'agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli l'obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si po- ne anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad as- Он sorbire, senza residui e senza necessità di ulteriori combinazioni, [...] quel determinato intento". - 20 - La dottIN, dal canto suo, evidenzia come mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona: in particolare, con specifico ri- guardo all'ipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia ac- quistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istru- zioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse. Sul versante del rapporto tra preliminare e patto fiduciario al di là della affinità legata al fatto che anche nel pactum fiduciae, come nell'obbligo nascente dal contratto preliminare, è ravvisabile un mo- mento iniziale con funzione strumentale rispetto ad un momento fina- le - la riflessione in sede scientifica mette in luce la diversità degli as- setti d'interessi perseguiti dall'una e dall'altra figura. Nel preliminare, infatti, l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale, e lo precede;
nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima, e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzio- propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in ne non coerenza con l'interesse delle parti. Ne consegue che, mentre l'obbligo di trasferire inerente al preliminare di vendita immobiliare è destinato a realizzare la consueta funzione commutativa, la presta- zione traslativa stabilita nell'accordo fiduciario serve, invece, essen- zialmente per neutralizzare il consolidamento abusivo di una situazio- ne patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante. Inoltre, l'obbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò impron- tato ad una funzione negoziale tipica;
diversamente, nell'atto di tra- sferimento del fiduciario - analogamente a quanto avviene nel man- dato senza rappresentanza (art. 1706, secondo comma, cod. civ.) - - 21 - si ha un'ipotesi di pagamento traslativo, perché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell'accordo fiduciario e nella obbligazio- ne di dare che da esso origina. Le differenze esistenti tra il contratto preliminare e il pactum fidu- ciae escludono, dunque, la possibilità di equiparare le due figure ai fi- ni di un eguale trattamento del regime formale. Quanto, poi, al collegamento tra la natura immobiliare del bene acquistato dal fiduciario e l'esecuzione specifica dell'obbligo di trasfe- rimento rimasto inadempiuto, si è chiarito che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica non è legato alla forma del negozio da cui deriva l'obbligo di contrattare, potendo l'art. 2932 cod. civ. trovare applicazione anche là dove l'obbligo di concludere un contrat- to riguardi cose mobili e si trovi pertanto contenuto in un contratto non formale, perché volto, appunto, al trasferimento di beni mobili.
6.2. La riconduzione allo schema del mandato senza rappresen- tanza del pactum fiduciae che s'innesta sull'intestazione in capo al fi- duciario di un bene da questo acquistato utilizzando la provvista for- nita dal fiduciante, orienta la soluzione del problema della forma dell'impegno dell'accordo fiduciario con oggetto immobiliare. Invero, al fine di stabilire se un contratto atipico sia o meno sog- getto al vincolo di forma, occorre procedere secondo - l'insegnamento di autorevole dottIN con il metodo dell'analogia, - ed accertare se il rapporto di somiglianza intercorra con un contratto tipico a struttura debole (tale essendo quello strutturato dal legislato- re sui tre elementi dell'accordo, della causa e dell'oggetto, senza al- cun requisito di forma) o con un contratto tipico a struttura forte (nel quale invece il requisito della forma concorre ad integrare la fattispe- cie), perché soltanto nel secondo caso anche per il negozio atipico è configurabile il requisito di forma. - 22 - -6.3. Ora, il mandato senza rappresentanza che abbia per ogget- to l'acquisto di beni immobili per conto del mandante e in nome del mandatario, è un contratto a struttura debole. Superando l'orientamento, che risaliva a una pronuncia delle Se- zioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1954, n. 3861), che, conside- rato l'esito reale mediato, garantito da un meccanismo legale munito di forte effettività, estendeva al mandato il vincolo di forma prescritto per il contratto traslativo immobiliare, la giurisprudenza di questa Corte a partire dalla citata sentenza della Terza Sezione 2 settem- - bre 2013, n. 20051, alla quale ha fatto seguito Cass., Sez. III, 28 ot- tobre 2016, n. 21805 - ha infatti statuito che, in ossequio al principio di libertà della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandan- te l'immobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta. A tale approdo la giurisprudenza di legittimità è pervenuta rilevan- do che: tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza trova ap- plicazione il solo rapporto interno, laddove la necessità della forma scritta si impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dell'effetto reale in capo alla parte del negozio;
le esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell'atto, sottese all'imposizione della forma scritta quale requi- sito di validità del contratto traslativo del diritto reale sul bene immobile, non si pongono con riferimento al mandato ad acqui- stare senza rappresentanza, dal quale non sorgono effetti reali, ma meramente obbligatori;
i requisiti di forma scritta concernono esclusivamente l'acquisto che il mandatario effettua dal terzo (rapporto esterno) e per Ün - 23- quello di successivo trasferimento in capo al mandante del dirit- to reale sul bene immobile a tale stregua acquistato;
l'art. 1351 cod. civ. è norma eccezionale, come tale non suscet- - tibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione esten- siva, attesa l'autonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare. -6.4. Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappre- sentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae preve- dente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 cod. civ., per gli atti traslativi: per il contratto, ini- ziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il succes- sivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.
6.5. L'esclusione della necessità della forma scritta per il pactum fiduciae con oggetto immobiliare riconcilia la soluzione giurispruden- ziale con la storia e con l'esperienza pratica del negozio fiduciario. La dottIN italiana sulla teoria generale del negozio giuridico ha infatti consegnato alla comunità degli interpreti l'affermazione che Üy non è necessario che l'intesa fiduciaria, rivolta a limitare i poteri del fiduciario, risulti dal tenore documentale del negozio. Questo inse- - 24 - gnamento che corrisponde ad un'idea risalente, ossia al rilievo che il pactum fiduciae è soggetto ad una intesa segreta non è rimasto - privo di riscontro negli svolgimenti giurisprudenziali. Si è infatti sta- tuito (Cass., 13 gennaio 1941, n. 90) che il contratto fiduciario è per- fettamente configurabile nel diritto vigente, in quanto con esso si ponga in essere, effettivamente, il contratto che appare dallo scritto, ma con un vincolo o con una limitazione o condizione non espressa ed affidata alla fiducia dell'altro contraente. In questa stessa prospettiva, si è ribadito (Cass., Sez. I, 22 maggio 1947, n. 794) che si ha nego- zio fiduciario quando, oltre ai patti risultanti dallo scritto, si ponga in essere un patto non espresso affidato alla fiducia di uno dei contraen- ti. D'altra parte, la dimensione pratica del fenomeno fiduciario, quale emerge dal contesto complessivo delle controversie venute all'esame dei giudici, offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili ac- quistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenu- to. Proprio rivolgendo l'analisi all'esperienza e ai modi di attuazione dei comportamenti, un'autorevole dottIN è giunta alla conclusione che condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia cum amico, dato che la formali- tà del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pra- tica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vi- sta della morfologia del fenomeno empirico. -7. Fissato il principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l'immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, si tratta di stabilire la rilevanza della po- - 25 - steriore dichiarazione scritta con cui l'interposto, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fidu- ciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale. 7.1.- Le Sezioni Unite ritengono che la dichiarazione ricognitiva dell'interposizione reale e promissiva del ritrasferimento non rappre- senta il vestimentum per mezzo del quale dare vigore giuridico, con la forma richiesta dalla natura del bene, a quello che, altrimenti, sa- rebbe un nudo patto. Infatti, una volta ammessa la validità del patto fiduciario immobi- liare anche se stipulato verbis, il fiduciario dichiarante è già destinata- rio di una obbligazione di ritrasferimento, e tale patto non scritto è il titolo che giustifica l'accoglimento della domanda giudiziale di esecu- zione specifica dell'obbligo di ritrasferimento su di lui gravante. -7.1.1. D'altra parte, non sussistono ostacoli ad ammettere, a tu- tela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui all'art. 2932 cod. civ.: avendo questa Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160); ed avendo la dottIN riconosciuto la possibilità di ri- correre al meccanismo che l'art. 2932 cod. civ. tipicamente configura per ottenere in forma specifica l'esecuzione dell'obbligo, che il fiducia- rio si è assunto con la stipulazione del pactum, di ritrasferire al fidu- ciante o a un terzo da lui designato il bene o la posizione di titola- - rità.
7.2. Il fiduciante deluso che si affidi ad un patto stipulato verbis, - di dimostrare in giudizio Ои tuttavia, potrebbe avere difficoltà - 26 - l'intervenuta stipulazione dell'accordo e di ottenere la sentenza costi- tutiva nei confronti del fiduciario infedele. 7.3. - Si spiegano, allora, il ruolo e il significato della dichiarazione scritta del fiduciario. La dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è infatti un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare «colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale», l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fidu- ciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fidu- ciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di que- sta, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perché il rapporto fondamentale deve bensì sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a segui- to della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, presun- ta iuris tantum, risolvendosi così la vicenda in un'inversione dell'onere della prova. In altri termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbli- gato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente;
assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto. Tale soluzione si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte An (Cass., Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20689), secondo cui la promessa - 27- 1 di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente pro- cessuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova con- traria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa. Occorre evidenziare che dall'art. 1988 cod. civ. non è richiesto che promessa di pagamento e ricognizione di debito contengano un rife- rimento al titolo dell'obbligazione, e che le dichiarazioni titolate sono tuttavia ammissibili e riconducibili alla disciplina dettata da tale dispo- sizione. Si è infatti affermato che la ricognizione di debito titolata, che comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fonda- mentale, si differenzia dalla confessione, che ha per oggetto l'ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte: ne consegue che la promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della promessa (Cass., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12285; Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13689; Cass., Sez. II, 5 ottobre 2017, n. 23246). -8. Preme sottolineare che una prospettiva analoga è stata deli- neata, nell'udienza di discussione, dall'Ufficio della Procura Generale, parte pubblica chiamata, nel processo civile di cassazione, a collabo- An rare all'attuazione dell'ordinamento in maniera indipendente rispetto agli interessi concreti delle parti. - 28 - " Il pubblico ministero ha infatti messo in luce che "non sussistono né principi generali dell'ordinamento, né disposizioni di legge che consentano di negare la possibilità di attribuire efficacia all'atto scritto unilaterale ricognitivo di un precedente negozio fiduciario tra le parti, che in esecuzione di tale accordo, raggiunto nel rispetto del principio di libertà delle forme, contenga l'impegno a trasferire un immobile": "non i principi in materia di forma, dominati dal principio della libertà delle forme, le cui deroghe non sono suscettibili di applicazione ana- logica ex art. 14 delle preleggi"; "non la necessaria liceità causale e meritevolezza dell'impegno negoziale assunto dalle parti, poiché la prospettiva più favorevole alla libertà delle forme non impedisce tale apprezzamento da parte del giudice chiamato a dirimere le relative controversie". 9. - Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurispruden- za sollevato con l'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto: Per patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è ri- chiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accor- do, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.»; La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasfe- rimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processua- le della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, de- An stinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rap- porto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.>> - 29 - -Alla luce degli enunciati principi di diritto, il primo motivo di 10. ricorso va dichiarato infondato, anche se deve essere corretta la mo- tivazione in diritto della sentenza impugnata. La Corte di Napoli è giunta alla conclusione che tra le parti in cau- sa è intervenuto, con riguardo alla compravendita di cui all'atto del notaio Maffia del 18 giugno 1984, un accordo fiduciario per il trasfe- rimento dell'immobile a ER D'IO: immobile intestato alla AC e ad altro fratello del fiduciante, LA D'IO, ma acquistato e poi completato dallo stesso ER D'IO. Nell'accertare con logico e motivato apprezzamento, alla stregua delle risultanze processuali, che l'operazione economica realizzata dalle parti configura effettivamente un negozio fiduciario, la Corte partenopea ha però collegato il diritto di ER D'IO ad ot- tenere la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. non al patto concluso ver- balmente avendolo dichiarato nullo per difetto di forma, sulla pre- messa che "il negozio fiduciario, richiedendo la forma scritta ad sub- stantiam, [è] nullo laddove difetti tale requisito formalistico" - ma al- la successiva dichiarazione fiduciaria della AC, cogliendo in tale impegno "non un negozio autonomo ma un elemento dell'operazione fiduciaria". In sostanza, secondo la Corte territoriale, alla sussistenza di un collegamento negoziale, connaturato al negozio fiduciario, tra l'atto di compravendita del 1984 e la scrittura privata del 2002 non è di ostacolo né il lungo lasso temporale tra i due atti, non essendo richiesta la contestualità dei due negozi, né la unilatera- lità della scrittura successiva, atteso che la produzione in giudizio con la dichiarata intenzione di valersene equivale ad accettazione. Ora, le premesse da cui ha preso avvio la sentenza impugnata Oly vanno corrette, una volta che queste Sezioni Unite hanno riconosciuto la validità del patto fiduciario immobiliare stipulato verbalmente ed hanno escluso la necessità di individuare nella posteriore dichiarazio- - 30 - ne scritta resa dal fiduciario la fonte dell'obbligazione di ritrasferire il bene al fiduciante. Così emendata la motivazione in diritto della sentenza della Corte d'appello, la statuizione dalla stessa resa si sottrae alle censure arti- colate con il motivo, ben potendo la prova dell'intervenuta stipulazio- ne del pactum ravvisarsi nella dichiarazione scritta della AC, promissiva del pagamento traslativo sulla base della ricognizione della disgiunzione, nel rapporto interno, tra titolarità formale del complesso immobiliare e appartenenza economica sostanziale dello stesso. D'altra parte, va anche escluso, per completezza, che ci si trovi di fronte ad una promessa priva di titolazione, giacché il dichiarato im- pegno della AC a ritrasferire la porzione del complesso immobi- liare al cognato D'IO trova, appunto, la sua premessa giustifica- tiva nella ricognizione del rapporto sotteso alla dissociazione tra la ti- tolarità giuridica formale del bene in capo all'interposta e la situazione di appartenenza economica sostanziale dello stesso in capo al fidu- ciante (essendo stato l'edificio "acquistato e poi completato dallo stesso ER D'IO", che ha provveduto anche a rimborsare "tutte le tasse e spese . sostenute" dall'intestataria). 10. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infon- dato. -10.1. Là dove denuncia il difetto, nella scrittura privata del 2002, del requisito della determinatezza o della determinabilità dei beni immobili oggetto della promessa di trasferimento, il motivo pro- spetta per la prima volta in cassazione una questione non esaminata con la sentenza qui impugnata e il cui scrutinio presuppone un'indagine di fatto che non risulta essere stata sollecitata con l'atto di appello. E' invero pacifico che già la sentenza di primo grado ritenne dimo- strata, sulla base delle "espresse ed inequivocabili dichiarazioni rese dalla convenuta nella scrittura privata del 28 marzo 2002", l'esistenza - 31- della interposizione reale intervenuta tra la AC e il D'IO nella intestazione "dei beni immobili oggetto dell'atto stipulato per notaio Mario Maffia in data 18 giugno 1984", e, in accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., dichiarò pertanto trasferiti tali beni immobili in favore del D'IO o di persona da lui nomina- ta. Risulta per tabulas, dalla sentenza della Corte di Napoli e dalla stessa sommaria esposizione dei fatti di causa compiuta dalla odierna ricorrente, che con l'atto di gravame la AC ha impugnato la pronuncia del Tribunale sotto i seguenti profili: - in primo luogo, là dove era stata ritenuta provata l'esistenza del pactum fiduciae in assenza di patto scritto, mancanza non sop- peribile con la scrittura privata del 28 marzo 2002, la quale, avendo carattere confessorio, sarebbe stata inidonea;
in secondo luogo, là dove si era tenuto conto della transazione intervenuta con LA D'IO e LA Petito, nono- stante si trattasse di res inter alios acta;
in terzo luogo, in relazione all'erronea interpretazione della scrittura del 2002, dall'appellante ritenuta non idonea a soste- nere le ragioni dell'attore, e alla circostanza che tale atto era in- tervenuto quando oramai il diritto dell'attore era prescritto;
infine, con riguardo all'equivocità della formula utilizzata nel di- spositivo della sentenza (apparentemente di accertamento, in realtà con effetti costitutivi ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.) e al- la mancanza di statuizioni concernenti le annotazioni nei pubbli- ci registri immobiliari. Nessuna doglianza è stata articolata con l'atto di appello con rife- rimento alla questione, che qui viene dedotta, della mancanza, nella Oh dichiarazione del marzo 2002, dell'indicazione precisa dei confini e dei dati catastali relativi agli immobili oggetto dell'impegno a trasferire, e della discrasia tra l'impegno, risultante dalla predetta scrittura, a tra- - 32 - sferire il complesso immobiliare per la "quota" di pertinenza e la cir- costanza che, in realtà, la AC è proprietaria esclusiva di quattro unità residenziali, mentre gli unici beni in proprietà comune sono la corte pertinenziale e i locali cantinati. Si tratta, evidentemente, di questione nuova (la ricorrente non in- dica i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata): questione che, presupponendo indagini in fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. -Priva di fondamento è, poi, la censura, con cui, reiterando 10.2. un profilo di doglianza già dedotto con il primo motivo, si lamenta che sia stato riconosciuto sussistente, in capo alla AC, un obbligo di trasferimento privo di giustificazione causale, mancando un sotto- stante rapporto fiduciario. Infatti, la ricognizione dell'interposizione e la promessa di trasfe- rimento che s'innesta sulla descritta dissociazione consentono di rite- nere dimostrata in giudizio, in forza della dispensa dalla prova del rapporto fondamentale e della sua presunzione, l'esistenza dell'accordo fiduciario. D'altra parte, la promessa di pagamento ben può essere interpretata come incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione che fosse eventualmente nel frattempo maturata, e qualificata, quindi, come rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937, ultimo comma, cod. civ. 11. - Il primo e il secondo motivo sono rigettati. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., la causa va rimessa alla Seconda Sezione per la decisione, con separata sentenza, del ter- zo e del quarto motivo, il cui esame non dipende dalla soluzione del contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e rimette la lu causa alla Seconda Sezione per la decisione, con separata sentenza, del terzo e del quarto motivo. - 33 - Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020. Presidente Il Consigliere estensore Alberto Giusti DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,.1 0.6 MAR 2020...... IL Funzionario Giudiziario Solce Рабы ILFunzionario Giudiziario Dett.ssa SabIN Racitti Poute O A I N Z S S - 34-