Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2020, n. 6459
CASS
Sentenza 6 marzo 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 28 gennaio 2020, con il Consigliere Alberto Giusti in qualità di relatore. Le parti in causa erano un attore e un convenuto, coinvolti in una controversia riguardante un presunto patto fiduciario relativo a un immobile. L'attore sosteneva di essere il vero proprietario dell'immobile, nonostante fosse formalmente intestato al convenuto, e chiedeva il trasferimento del bene a suo favore, invocando un accordo fiduciario. Il convenuto, al contrario, contestava la validità di tale accordo, sostenendo che non rispettasse i requisiti di forma previsti dalla legge.

La Corte ha accolto la tesi dell'attore, stabilendo che il patto fiduciario non necessitava della forma scritta ad substantiam, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello. Ha argomentato che, sebbene il patto fiduciario richieda formalità per il trasferimento del diritto, l'accordo stesso può essere valido anche se stipulato verbalmente. La Corte ha inoltre chiarito che la dichiarazione unilaterale del fiduciario, che riconosce l'intestazione fiduciaria e promette il trasferimento, non costituisce una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo del preesistente rapporto fiduciario. Pertanto, la sentenza della Corte d'appello è stata corretta, ma la motivazione è stata emendata per riflettere il principio di validità del patto fiduciario anche in assenza di forma scritta.

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Massime2

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2020, n. 6459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6459
Data del deposito : 6 marzo 2020

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