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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3689 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da: nata in [...] il [...] C.F. , residente in [...] C.F._1
Marcona 34, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marelli e IA Maniscalco del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Luciano Manara n. 17
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...] C.F. , residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Dalla Casa del Foro di Milano e
IA EL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano – via Borgogna n.2
APPELLATA
e contro
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Roma via Cirio il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e pagina 1 di 8 difesa dall'Avv. Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliata in Milano via Savarè n. 1 presso la sede della Avvocatura Metropolitana
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9539/2024 emessa il 23.10.2024, depositata il 5.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 16896/2024 R.G, notificata il 13.11.2024, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote pensione di reversibilità ex art 9 L. 898/1970.
All'udienza del 17 gennaio 2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta come da ordinanza di questa
Corte del 2.4.2025 e 20.5.2025, le Parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante
“Nel merito, in totale riforma della sentenza n.9539/2024 del Tribunale di Milano, statuire come segue: respingere la domanda della sig.ra volta ad ottenere una quota della pensione di reversibilità CP_1 del sig. Controparte_3 in via subordinata, rideterminare la quota della pensione di reversibilità della sig.ra nella CP_1 misura di € 100,00 mensili;
in entrambi i casi, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della sig.ra degli CP_1 Parte_1
CP_ importi percepiti dall' a titolo di pensione di reversibilità del sig. a far data Controparte_3 da aprile 2024 e sino al giorno della presente sentenza;
con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata Controparte_1
“in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto davanti a un giudice incompetente e con rito e giudice diversi dal primo grado;
dichiarare inammissibile l'appello poiché proposto in violazione dell'art 434 cpc (e art 342 cpc); nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'appello venisse ritenuto ammissibile, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 9539/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano Sez. IX civile in data
5.11.2024; con vittoria di spese e onorari di giudizio;
in via istruttoria, occorrendo, si chiede:
pagina 2 di 8 di essere autorizzati a produrre i documenti già oggetto della medesima richiesta in primo grado: certificato di residenza della signora e del figlio;
estratti conto dei CP_1 Controparte_4 rapporti bancari intestati al sig. ; fotografie estratte dal profilo Facebook della sig.ra CP_3
Pt_1 ordinare a Poste di depositare elenco dei rapporti in essere con la signora a CP_5 Parte_1 partire dall'anno 2021; ordinare all'Aler l'esibizione del contratto di locazione intestato alla sig.ra ”. Parte_1
Parte Appellata in comparsa di costituzione: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis adversis, pronunciarsi sulla fondatezza o meno dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Milano sez. IX n.9539 del Parte_1
5.11.2024; respingere ogni eventuale domanda di condanna o ordine di pagamento con decorrenza CP_ anteriore alla sentenza di secondo grado rivolta nei confronti dell' in ogni caso con vittoria di spese e onorari”
*** ha proposto appello depositato il 5.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9539/2024 emessa il 23.10.204, depositata il 5.11.2024 e notificata il 13.11.2024, all'esito del CP_ procedimento n. 16896/2024 R.G, promosso da contro e avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto domanda di accertamento della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge a seguito della morte di . Controparte_3
Parte ricorrente, in qualità di ex coniuge, chiedeva la ripartizione della pensione di reversibilità del defunto secondo criteri di giustizia;
Controparte_3
parte resistente chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda o in subordine ripartire la quota tenendo conto dell'attuale assegno divorzile;
CP_ l' chiedeva la pronuncia ai sensi di legge.
Il Tribunale di Milano ha attribuito alla ex moglie la quota del 50% della pensione di Controparte_1 reversibilità spettante all'ex marito deceduto il 30.3.2024, decorrente dalla Controparte_3 mensilità successiva alla data del decesso e così da aprile 2024 ed alla vedova il restante Per_1
50% con medesima decorrenza;
ha condannato a rifondere a le spese di lite Per_1 Controparte_1 liquidate in €. 2.500,00 oltre accessori.
Il Tribunale ha applicato l'art 9 della L. 898/70 (legge divorzio) accertando la titolarità di Pt_2
all'attribuzione di assegno divorzile e considerato la durata del rapporto calcolato rispetto sia
[...] alla durata del matrimonio che del periodo di separazione:
pagina 3 di 8 nel caso di specie il matrimonio di con è stato contratto il Controparte_1 Controparte_3
15.5.1971 fino al divorzio intervenuto il 3.2.2020 su accordo di negoziazione assistita con attribuzione alla moglie di €. 100,00 quale assegno divorzile;
il matrimonio è quindi durato circa 49 anni;
si sposò nuovamente con con matrimonio durato neanche quattro anni, Controparte_3 Parte_1 essendo poi intervenuto il decesso del sig. ; CP_3
la sig.ra ha una pensione di circa €. 1400,00 mensili e sostiene circa €. 10.000 annui per spese di CP_1 locazione;
deduce pertanto la necessità di farsi aiutare economicamente dai figli;
la sig.ra attualmente disoccupata, prima di sposarsi lavorava nel settore delle pulizie, è giovane e Pt_1 dotata di piena capacità lavorativa;
ha risparmi per €. 25.000,00 (come da dichiarazione Isee 2024), che lei sostiene aver ricevuto in eredità, ma che non sono più disponibili e potrebbe ritenersi che abbia celebrato nuove nozze essendo state ritratta sui social vestita da sposa in compagnia di persona a lei nota.
Parte appellante con il proposto appello contesta la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 assumendo la non corretta ripartizione della quota di pensione di reversibilità:
ha 74 anni, è pensionata (€.1.400,00 mensili circa), il suo matrimonio è durato 49 anni Controparte_1
e il suo assegno divorzile sarebbe oggi pari ad €. 120,00 mensili, assegno calcolato in fase di divorzio negoziale come meramente simbolico che non può essere idoneo a ritenersi assolvente alle finalità assistenziale, perequativa/compensativa; l'appellante ha 44 anni e il suo matrimonio è durato solo 4 anni, ma in questo breve periodo ha accudito il marito, deceduto all'età di 87 anni, dopo la malattia e la perdita dell'autosufficienza, condividendo una comunione di vita spirituale in un periodo dell'esistenza in cui se ne ha più bisogno e per questa assistenza ha dovuto lasciare la sua occupazione lavorativa e non avrà facilità a trovare una nuova occupazione per motivi di età e di mancanza di professionalità specifica;
risulta prodotto estratto-conto 4 gennaio 2024 conto cointestato e Parte_3 Controparte_1
(figlio) di €. 59.499,42, importo stabile anche negli anni precedenti;
Controparte_6
la situazione della è chiaramente più favorevole, ha pensione, risparmi con il figlio con cui vive CP_1
e divide le spese.
Al contrario, espone l'appellante, la stessa è disoccupata, vive in una casa Aler con costi di €. 8.400,00 all'anno e ad oggi risultano non pagate anche alcune mensilità di canone e si fa aiutare da un'amica e dai familiari, ha solo un libretto postale con giacenza media di €. 569,24; chiede pertanto che la quota di reversibilità sia negata alla o in subordine quantificata in € 100 mensili;
condannare la a Pt_4 Pt_4 CP_ restituire alla quanto incassato indebitamente dall' da aprile 2024; Pt_1
Si è costituita in data 19.05.2025 allegando che: Controparte_1
la signora ha depositi in Banca, è erede del marito e con i due figli del medesimo dividerà Pt_1
l'eredità di €. 85.000,00 e pertanto avrà in banca di più di quanto abbia la;
ha capacità CP_1 lavorativa, ha 44 anni e competenza specifica come colf/badante; non lavora solo per sua colpa;
pagina 4 di 8 sostiene che risulta provato che la sig.ra bbia contratto nuovo matrimonio. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo la pronuncia ai sensi legge.
All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc la Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata: l'impugnazione de qua ha contenuto e struttura conforme ai dettami degli artt. 434 e 342 cpc. avendo l'appellante esposto le doglianze e le relative argomentazioni a loro sostegno in modo chiaro;
non vi è la necessità di formule sacramentali o la prospettazione di un progetto alternativo alla decisione contestata (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
Va anche rigettata l'eccezione - proposta da parte appellata – d'inammissibilità dell'appello per essere stata inizialmente in data 5.12.2024 iscritto a ruolo presso la sezione lavoro di questa Corte di Appello.
Il ricorso in appello è stato iscritto presso la sezione lavoro al RG n. 1329/2024 e poi, trasmesso dal
Coordinatore della Sezione Lavoro al Presidente della Corte di Appello per le determinazioni di competenza in ordine all'assegnazione alla Sezione tabellarmente competente, trattandosi di controversia da assegnarsi alla Sezione Persone, Minori e famiglia avendo ad oggetto “Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo”, identificata con codice 411610.
Non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematico di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi.
Ciò in quanto, così come sostiene la Suprema Corte, non vi è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale. Perché l'atto raggiunga il suo scopo è sufficiente che venga inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
(cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 31371 /2022 del 24.10.2022).
Nel merito l'appello è infondato.
Il Tribunale di Milano ha assunto la decisione di ripartire la quota di pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 50% a favore dell'ex moglie e del 50% a favore del coniuge Controparte_3 superstite, a fronte di una adeguata istruttoria, tenendo conto in via principale della durata del matrimonio e di ciascuna delle parti in ossequio al disposto di cui all'art 9 comma 3 della L. 898/1970.
pagina 5 di 8 I periodi di cui sopra da attribuirsi a ciascuna delle parti sono stati accertati dal Tribunale sulle base di prove documentali, senza tener conto delle allegazioni di parte non supportate da prove, pervenendo ad un calcolo corretto che porta a considerare quanto alla sig.ra (di anni 75) una durata di Controparte_1 rapporto coniugale - tenuto conto del periodo di separazione coniugale – (che costituisce una fase del rapporto coniugale, fino al divorzio intervenuto il 3.2.2020), di anni 49, mentre quanto alla sig.ra di anni 44, calcolati alla data del decesso del coniuge. Parte_1
Una volta accertato che parte istante è titolare di assegno divorzile, il cui ammontare goduto dalla nella misura di iniziali €. 100,00 al momento del decesso dell'ex coniuge - misura che se pur CP_1 minima costituisce elemento pregiudiziale per vantare il diritto nell'an alle pensione di reversibilità-, la circostanza fattuale della diversa durata dei due matrimoni resta preminente anche in relazione alla valutazione degli ulteriori elementi emersi in fase di istruttoria, quali le rispettive condizioni economiche delle parti in causa, tenuto conto del fatto che la sig.ra percepisce una pensione di €. CP_1
1.400,00 circa mensili, vive in alloggio in locazione e fruisce anche dell'aiuto dei figli, con uno dei quali è titolare di conto corrente Intesa San Paolo con giacenza media calcolata nel 2023 di €
56.975,33; la sig.ra invece, pur risultando attualmente disoccupata, è ancora giovane e dotata di Pt_1 piena capacità lavorativa, considerato anche che prima di sposarsi lavorava nel settore delle pulizie e per allegazioni della medesima avrebbe accudito il marito, anziano, ammalatosi nel breve periodo di durata del loro matrimonio ed ha titolo di percepire l'eredità del marito. Deve altresì considerarsi che la stessa, dalla dichiarazione ISEE 2024, risulta avere patrimonio mobiliare d'importo pari ad €.
25.911,00.
Pertanto, ponendo a raffronto tutti questi elementi, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, si deve pervenire ad un accertamento di evidente prevalenza della durata del rapporto matrimoniale con conseguente maggior contributo assistenziale di ciascun coniuge rispetto al sig. ; se dal punto di vista pratico ed emotivo può essere stato più oneroso per la Controparte_3 sig.ra è innegabile che quello della prima moglie ha avuto durata di gran lunga maggiore. Pt_1
La ripartizione operata dal Tribunale di Milano, volta ad attribuire alla sig.ra il 50% ed Controparte_1 alla sig.ra il 50%, si presenta equa e conforme ai principi di legge ed a quelli fissati dalla Parte_1 costante giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi
pagina 6 di 8 correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”;
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26284 “Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegnazione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”.
Va inoltre osservato che la circostanza esposta in motivazione di sentenza e allegata da parte appellata avente ad oggetto il supposto nuovo matrimonio della sig.ra non trova adeguato riscontro Pt_1
CP_ probatorio agli atti e trattasi di indagine da rimettersi all' Ente erogatore degli emolumenti.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la soccombenza alle Parte_1 spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra e di nella misura liquidata in Controparte_1 CP_2 dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso il la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9539/2024 emessa il 23.10.2024, depositata il 5.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 16896/2024 R.G,
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna a rifondere le spese di lite del grado alle parti costituite e rispettivamente a Parte_1
e , liquidate in € 2.786,00, oltre spese Controparte_1 Controparte_7 pagina 7 di 8 generali, Cpa e Iva ove dovuta per ciascuna.
-sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da: nata in [...] il [...] C.F. , residente in [...] C.F._1
Marcona 34, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marelli e IA Maniscalco del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Luciano Manara n. 17
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...] C.F. , residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Dalla Casa del Foro di Milano e
IA EL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano – via Borgogna n.2
APPELLATA
e contro
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Roma via Cirio il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e pagina 1 di 8 difesa dall'Avv. Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliata in Milano via Savarè n. 1 presso la sede della Avvocatura Metropolitana
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9539/2024 emessa il 23.10.2024, depositata il 5.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 16896/2024 R.G, notificata il 13.11.2024, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote pensione di reversibilità ex art 9 L. 898/1970.
All'udienza del 17 gennaio 2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta come da ordinanza di questa
Corte del 2.4.2025 e 20.5.2025, le Parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante
“Nel merito, in totale riforma della sentenza n.9539/2024 del Tribunale di Milano, statuire come segue: respingere la domanda della sig.ra volta ad ottenere una quota della pensione di reversibilità CP_1 del sig. Controparte_3 in via subordinata, rideterminare la quota della pensione di reversibilità della sig.ra nella CP_1 misura di € 100,00 mensili;
in entrambi i casi, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della sig.ra degli CP_1 Parte_1
CP_ importi percepiti dall' a titolo di pensione di reversibilità del sig. a far data Controparte_3 da aprile 2024 e sino al giorno della presente sentenza;
con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata Controparte_1
“in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto davanti a un giudice incompetente e con rito e giudice diversi dal primo grado;
dichiarare inammissibile l'appello poiché proposto in violazione dell'art 434 cpc (e art 342 cpc); nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'appello venisse ritenuto ammissibile, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 9539/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano Sez. IX civile in data
5.11.2024; con vittoria di spese e onorari di giudizio;
in via istruttoria, occorrendo, si chiede:
pagina 2 di 8 di essere autorizzati a produrre i documenti già oggetto della medesima richiesta in primo grado: certificato di residenza della signora e del figlio;
estratti conto dei CP_1 Controparte_4 rapporti bancari intestati al sig. ; fotografie estratte dal profilo Facebook della sig.ra CP_3
Pt_1 ordinare a Poste di depositare elenco dei rapporti in essere con la signora a CP_5 Parte_1 partire dall'anno 2021; ordinare all'Aler l'esibizione del contratto di locazione intestato alla sig.ra ”. Parte_1
Parte Appellata in comparsa di costituzione: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis adversis, pronunciarsi sulla fondatezza o meno dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Milano sez. IX n.9539 del Parte_1
5.11.2024; respingere ogni eventuale domanda di condanna o ordine di pagamento con decorrenza CP_ anteriore alla sentenza di secondo grado rivolta nei confronti dell' in ogni caso con vittoria di spese e onorari”
*** ha proposto appello depositato il 5.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9539/2024 emessa il 23.10.204, depositata il 5.11.2024 e notificata il 13.11.2024, all'esito del CP_ procedimento n. 16896/2024 R.G, promosso da contro e avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto domanda di accertamento della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge a seguito della morte di . Controparte_3
Parte ricorrente, in qualità di ex coniuge, chiedeva la ripartizione della pensione di reversibilità del defunto secondo criteri di giustizia;
Controparte_3
parte resistente chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda o in subordine ripartire la quota tenendo conto dell'attuale assegno divorzile;
CP_ l' chiedeva la pronuncia ai sensi di legge.
Il Tribunale di Milano ha attribuito alla ex moglie la quota del 50% della pensione di Controparte_1 reversibilità spettante all'ex marito deceduto il 30.3.2024, decorrente dalla Controparte_3 mensilità successiva alla data del decesso e così da aprile 2024 ed alla vedova il restante Per_1
50% con medesima decorrenza;
ha condannato a rifondere a le spese di lite Per_1 Controparte_1 liquidate in €. 2.500,00 oltre accessori.
Il Tribunale ha applicato l'art 9 della L. 898/70 (legge divorzio) accertando la titolarità di Pt_2
all'attribuzione di assegno divorzile e considerato la durata del rapporto calcolato rispetto sia
[...] alla durata del matrimonio che del periodo di separazione:
pagina 3 di 8 nel caso di specie il matrimonio di con è stato contratto il Controparte_1 Controparte_3
15.5.1971 fino al divorzio intervenuto il 3.2.2020 su accordo di negoziazione assistita con attribuzione alla moglie di €. 100,00 quale assegno divorzile;
il matrimonio è quindi durato circa 49 anni;
si sposò nuovamente con con matrimonio durato neanche quattro anni, Controparte_3 Parte_1 essendo poi intervenuto il decesso del sig. ; CP_3
la sig.ra ha una pensione di circa €. 1400,00 mensili e sostiene circa €. 10.000 annui per spese di CP_1 locazione;
deduce pertanto la necessità di farsi aiutare economicamente dai figli;
la sig.ra attualmente disoccupata, prima di sposarsi lavorava nel settore delle pulizie, è giovane e Pt_1 dotata di piena capacità lavorativa;
ha risparmi per €. 25.000,00 (come da dichiarazione Isee 2024), che lei sostiene aver ricevuto in eredità, ma che non sono più disponibili e potrebbe ritenersi che abbia celebrato nuove nozze essendo state ritratta sui social vestita da sposa in compagnia di persona a lei nota.
Parte appellante con il proposto appello contesta la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 assumendo la non corretta ripartizione della quota di pensione di reversibilità:
ha 74 anni, è pensionata (€.1.400,00 mensili circa), il suo matrimonio è durato 49 anni Controparte_1
e il suo assegno divorzile sarebbe oggi pari ad €. 120,00 mensili, assegno calcolato in fase di divorzio negoziale come meramente simbolico che non può essere idoneo a ritenersi assolvente alle finalità assistenziale, perequativa/compensativa; l'appellante ha 44 anni e il suo matrimonio è durato solo 4 anni, ma in questo breve periodo ha accudito il marito, deceduto all'età di 87 anni, dopo la malattia e la perdita dell'autosufficienza, condividendo una comunione di vita spirituale in un periodo dell'esistenza in cui se ne ha più bisogno e per questa assistenza ha dovuto lasciare la sua occupazione lavorativa e non avrà facilità a trovare una nuova occupazione per motivi di età e di mancanza di professionalità specifica;
risulta prodotto estratto-conto 4 gennaio 2024 conto cointestato e Parte_3 Controparte_1
(figlio) di €. 59.499,42, importo stabile anche negli anni precedenti;
Controparte_6
la situazione della è chiaramente più favorevole, ha pensione, risparmi con il figlio con cui vive CP_1
e divide le spese.
Al contrario, espone l'appellante, la stessa è disoccupata, vive in una casa Aler con costi di €. 8.400,00 all'anno e ad oggi risultano non pagate anche alcune mensilità di canone e si fa aiutare da un'amica e dai familiari, ha solo un libretto postale con giacenza media di €. 569,24; chiede pertanto che la quota di reversibilità sia negata alla o in subordine quantificata in € 100 mensili;
condannare la a Pt_4 Pt_4 CP_ restituire alla quanto incassato indebitamente dall' da aprile 2024; Pt_1
Si è costituita in data 19.05.2025 allegando che: Controparte_1
la signora ha depositi in Banca, è erede del marito e con i due figli del medesimo dividerà Pt_1
l'eredità di €. 85.000,00 e pertanto avrà in banca di più di quanto abbia la;
ha capacità CP_1 lavorativa, ha 44 anni e competenza specifica come colf/badante; non lavora solo per sua colpa;
pagina 4 di 8 sostiene che risulta provato che la sig.ra bbia contratto nuovo matrimonio. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo la pronuncia ai sensi legge.
All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc la Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata: l'impugnazione de qua ha contenuto e struttura conforme ai dettami degli artt. 434 e 342 cpc. avendo l'appellante esposto le doglianze e le relative argomentazioni a loro sostegno in modo chiaro;
non vi è la necessità di formule sacramentali o la prospettazione di un progetto alternativo alla decisione contestata (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
Va anche rigettata l'eccezione - proposta da parte appellata – d'inammissibilità dell'appello per essere stata inizialmente in data 5.12.2024 iscritto a ruolo presso la sezione lavoro di questa Corte di Appello.
Il ricorso in appello è stato iscritto presso la sezione lavoro al RG n. 1329/2024 e poi, trasmesso dal
Coordinatore della Sezione Lavoro al Presidente della Corte di Appello per le determinazioni di competenza in ordine all'assegnazione alla Sezione tabellarmente competente, trattandosi di controversia da assegnarsi alla Sezione Persone, Minori e famiglia avendo ad oggetto “Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo”, identificata con codice 411610.
Non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematico di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi.
Ciò in quanto, così come sostiene la Suprema Corte, non vi è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale. Perché l'atto raggiunga il suo scopo è sufficiente che venga inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
(cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 31371 /2022 del 24.10.2022).
Nel merito l'appello è infondato.
Il Tribunale di Milano ha assunto la decisione di ripartire la quota di pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 50% a favore dell'ex moglie e del 50% a favore del coniuge Controparte_3 superstite, a fronte di una adeguata istruttoria, tenendo conto in via principale della durata del matrimonio e di ciascuna delle parti in ossequio al disposto di cui all'art 9 comma 3 della L. 898/1970.
pagina 5 di 8 I periodi di cui sopra da attribuirsi a ciascuna delle parti sono stati accertati dal Tribunale sulle base di prove documentali, senza tener conto delle allegazioni di parte non supportate da prove, pervenendo ad un calcolo corretto che porta a considerare quanto alla sig.ra (di anni 75) una durata di Controparte_1 rapporto coniugale - tenuto conto del periodo di separazione coniugale – (che costituisce una fase del rapporto coniugale, fino al divorzio intervenuto il 3.2.2020), di anni 49, mentre quanto alla sig.ra di anni 44, calcolati alla data del decesso del coniuge. Parte_1
Una volta accertato che parte istante è titolare di assegno divorzile, il cui ammontare goduto dalla nella misura di iniziali €. 100,00 al momento del decesso dell'ex coniuge - misura che se pur CP_1 minima costituisce elemento pregiudiziale per vantare il diritto nell'an alle pensione di reversibilità-, la circostanza fattuale della diversa durata dei due matrimoni resta preminente anche in relazione alla valutazione degli ulteriori elementi emersi in fase di istruttoria, quali le rispettive condizioni economiche delle parti in causa, tenuto conto del fatto che la sig.ra percepisce una pensione di €. CP_1
1.400,00 circa mensili, vive in alloggio in locazione e fruisce anche dell'aiuto dei figli, con uno dei quali è titolare di conto corrente Intesa San Paolo con giacenza media calcolata nel 2023 di €
56.975,33; la sig.ra invece, pur risultando attualmente disoccupata, è ancora giovane e dotata di Pt_1 piena capacità lavorativa, considerato anche che prima di sposarsi lavorava nel settore delle pulizie e per allegazioni della medesima avrebbe accudito il marito, anziano, ammalatosi nel breve periodo di durata del loro matrimonio ed ha titolo di percepire l'eredità del marito. Deve altresì considerarsi che la stessa, dalla dichiarazione ISEE 2024, risulta avere patrimonio mobiliare d'importo pari ad €.
25.911,00.
Pertanto, ponendo a raffronto tutti questi elementi, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, si deve pervenire ad un accertamento di evidente prevalenza della durata del rapporto matrimoniale con conseguente maggior contributo assistenziale di ciascun coniuge rispetto al sig. ; se dal punto di vista pratico ed emotivo può essere stato più oneroso per la Controparte_3 sig.ra è innegabile che quello della prima moglie ha avuto durata di gran lunga maggiore. Pt_1
La ripartizione operata dal Tribunale di Milano, volta ad attribuire alla sig.ra il 50% ed Controparte_1 alla sig.ra il 50%, si presenta equa e conforme ai principi di legge ed a quelli fissati dalla Parte_1 costante giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi
pagina 6 di 8 correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”;
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26284 “Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegnazione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”.
Va inoltre osservato che la circostanza esposta in motivazione di sentenza e allegata da parte appellata avente ad oggetto il supposto nuovo matrimonio della sig.ra non trova adeguato riscontro Pt_1
CP_ probatorio agli atti e trattasi di indagine da rimettersi all' Ente erogatore degli emolumenti.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la soccombenza alle Parte_1 spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra e di nella misura liquidata in Controparte_1 CP_2 dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso il la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 9539/2024 emessa il 23.10.2024, depositata il 5.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 16896/2024 R.G,
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna a rifondere le spese di lite del grado alle parti costituite e rispettivamente a Parte_1
e , liquidate in € 2.786,00, oltre spese Controparte_1 Controparte_7 pagina 7 di 8 generali, Cpa e Iva ove dovuta per ciascuna.
-sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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