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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. 731/2021 del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: “opposizione allo stato passivo”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Tecce, dom.to come in atti;
Parte_1
OPPONENTE
E
Curatela Fallimento “TE ER SR, ex Cetta service SR”;
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. Russolillo, depositato in data 21.1.2021, nella procedura fallimentare n. 7/2019, e comunicato in pari data, con il quale, nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, non veniva ammesso il credito di cui alla domanda di ammissione in quanto credito non accertato;
in particolare il formulava insinuazione per la somma di € 46.601,44 Pt_1 quali differenze retributive ed accessori maturati quale dipendente di Cetta ER SR dalla assunzione (19.9.2011) alle dimissioni (29.6.2017); in particolare assumeva di essere stato retribuito sulla base del contratto part-time e di aver invece diritto alle differenze retributive avendo svolto di fatto lavoro a tempo pieno, con mansioni di cui al 6° livello del CCNL, al TFR ed accessori.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione con il riconoscimento dell'intera somma al privilegio ex art. 2751 bis c.c.
Non si costituiva la curatela ritualmente evocata in giudizio.
L'opposizione è in parte fondata.
La TE ER SR, ex Cetta ER, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 7/2019 depositata il 12.2.2019.
Va innanzitutto premesso che come precisato, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12047/2015: “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio di immutabilità della domanda, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dall'art. 99 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del
1942).
Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante la inapplicabilità della normativa propria del giudizio di appello.
Il giudizio in parola, pertanto, non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni previste dalla richiamata norma”. Pertanto la Corte ha ribadito la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;
il carattere immutabile della domanda e tipicamente sostitutivo del procedimento, tale da promuovere il diretto riesame delle situazione fatte valere con la domanda di ammissione al passivo;
di conseguenza, la parte che si duole della non correttezza del provvedimento del Giudice delegato è onerata a censurare specificamente il provvedimento con tutte le preclusioni di cui al comma 4 della norma citata, previste anche per parte resistente ex successivo comma 6, che riguardano, invero, la necessità di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezione processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché i mezzi di prova di cui intenda avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Giudizio de quo, inoltre, ai sensi dell'art. 99 L.fall. u.c. si definisce con decreto pronunciato dal
Tribunale collegiale.
Trattandosi di ordinario giudizio di accertamento, fondato sul principio dispositivo nonché sulle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede l'ammissione.
L'istruttoria svolta nel presente giudizio ha dato prova della fondatezza della pretesa nei limiti che seguono.
Parte opponente ha prodotto: il contratto di assunzione part-time, a tempo indeterminato, quale operaio comune del terziario CONFCOMMERCIO decorrente dal 20.9.2011; la comunicazione obbligatoria Unilav del 19.9.2011 all'Inps nonché la comunicazione di recesso volontario datata
29.6.2017; infine due cedolini di gennaio e giugno 2017 con retribuzione parametrata al rapporto part time.
Il teste escusso, collega dell'opponente, assunto nel 2013, ha invece dichiarato, con Testimone_1 una deposizione coerente ed omogenea, priva di elementi di contraddizione, di aver lavorato insieme al alle dipendenze della società fallita osservando entrambi l'orario completo dal lun. al ven. Pt_1 dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e talvolta lavorando anche il sabato;
che il era Pt_1 addetto alla sistemazione e manutenzione della merce in esposizione e a tutte le attività di supporto al commercio di autoveicoli.
In assenza di costituzione della curatela non è stata invece fornita la prova contraria sulla inesistenza di un rapporto di lavoro full time.
Successivamente è stata disposta ctu per il calcolo delle competenze sino alle dimissioni.
Risulta pertanto confermata dalle emergenze istruttorie, documentali ed orali, la costituzione del rapporto part time a tempo indeterminato e che il medesimo rapporto, almeno per il periodo coperto dalla deposizione del teste (2013-2017) era invece strutturato come un ordinario rapporto di Tes_1 lavoro non part time ma a tempo pieno. Dalla relazione integrativa della ctu, limitata al periodo temporale per il quale è stata fornita la prova della assenza del part time, 1.1.2013-28.6.2017, risultano le seguenti somme come spettanti all'opponente:
€ 41.870,33 di cui: € 39.422,57 a titolo di differenze retributive maturate per prestazione di lavoro full time (essendo il part time retribuito al 60%), ed € 2447,76 a titolo di differenza su TFR.
Va pertanto accolta l'opposizione con ammissione della somma complessiva di € 41870,33, di cui €
2447,76 a titolo di differenze su TFR, con privilegio ex art. 2751 bis c.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla opposizione:
1) Dichiara la contumacia della TE ER SR (ex Cetta ER SR); Controparte_1
2) in accoglimento della opposizione ammette allo stato passivo del fallimento TE ER SR
(ex Cetta ER SR) il credito di per la somma di € 41.870,33, di cui € 2447,76 a Parte_1 titolo di differenza sul TFR, con privilegio mobiliare ex art. 2751 bis c.c..
3) condanna parte soccombente alle spese di lite a favore dell'opponente che liquida in € 3600,00 per compensi oltre accessori di legge, ed oltre esborsi come documentati, con attribuzione.
4) pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano