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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 641 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. com. Marco Da Col e dall'avv. Marco Poloni per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- APPELLANTE–
CONTRO
(P.IVA. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza
Parlani per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATA-
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 50 pubblicata in data 21.01.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 50/2023 emessa dal Tribunale Civile di Fermo, Giudice dott. Pietro Merletti, nell'ambito del procedimento R.G. 1758/2018, depositata in cancelleria in data 21.01.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Signor Controparte_2 conducente dell'autoveicolo fuoristrada KIA SPORTAGE (Immatricolazione estera tedesca) targato GL AS48 di proprietà della Signora Parte_2 Contr entrambi domiciliati presso l' nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 29/06/2016, alle h.1 circa, nel territorio del Comune di Amandola, in Via Angelo Biondi all'intersezione con Via Cesare Battisti e dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore Sig. , sopra Parte_1 generalizzato, condannare l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore lettera c cod. ass., obbligato in virtù di contratto assicurativo internazionale accettato dal medesimo ente, nonché in forza di legge, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subiti e, quindi, al pagamento della somma complessiva di €.148.576,00 detratto l'acconto versato, come dettagliatamente quantificata nelle superiori premesse, o di quella maggiore o minore somma di Giustizia che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e compensativi ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Contr Con condanna dell' nella qualità innanzi spiegata, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”, contenendo la domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal nella minore somma di euro 95.702,02, così come Parte_1 accertata nominata in seno al primo grado di Per_1 giudizio, applicando a tale fine le Tabelle del Tribunale di Milano 2021, detratto l'acconto stragiudiziale ricevuto in data 22.5.2017 per risarcimento dei danni, pari ad euro 54.000,00, e così per un totale residuo di euro 41.702,02 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo. IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui la personalizzazione per il danno dinamico relazionale per le menomazioni subite a carico del piede destro pagina 2 di 8 dall'attore non fosse riconosciuta, attribuire al la minore Parte_1 somma di euro 86.016,02, detratto l'acconto ricevuto, pari ad euro 54.000,00, per un residuo importo ancora dovuto, pari ad euro 32.016,02 per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge relativi al presente grado di giudizio. In via Istruttoria (…)“
Per l'appellato:
“Che in via preliminare/pregiudiziale l'appello venga dichiarato inammissibile per quanto riportato al punto 1) delle premesse;
Che, sempre in via preliminare/pregiudiziale l'appello venga dichiarato nullo o che venga concesso altro termine per la notifica a parte appellante per quanto dedotto al punto 2) delle premesse;
Che l'appello proposto venga rigettato e/o respinto per tutti i motivi dedotti nelle premesse del premesse del presente atto;
Che, in ogni caso, venga accolto l'appello incidentale promosso, con restituzione Contr di tutto quanto pagato da in forza della sentenza di Primo Grado del Tribunale di Fermo;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio“
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
29.06.2016 tra l'autovettura targata BY 091 YH, condotta dall'attore, ed il veicolo targato GL AS48, di proprietà di GR , condotto da Persona_2 [...]
ed assicurato per la responsabilità civile con la CP_2 [...]
; non ritenendo satisfattivo l'acconto già ricevuto, il Controparte_4 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' ai sensi degli artt. 125 e 126 Controparte_1 del D. Lgs. 209/2005. pagina 3 di 8 Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito che le lesioni sarebbero state determinate anche dalla scelta dell'attore di non utilizzare le cinture di sicurezza;
ravvisando a carico del danneggiato un concorso di colpa in misura pari al 20%,
l' ha quindi dedotto che la somma complessivamente ricevuta Controparte_1 dall'attore sarebbe congrua.
All'esito della C.T.U. medico-legale, con sentenza in data 20.01.2023 il Tribunale di Fermo ha ravvisato a carico dell'attore un concorso di colpa in misura pari al
20%, ritenendo satisfattivo l'acconto già versato dall' e Controparte_1 condannando comunque quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il censurando la sentenza Parte_1 nel capo relativo alla liquidazione del danno, nonché nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato a carico del danneggiato un concorso di colpa.
Costituendosi anche nel presente grado, l' ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame ed ha proposto appello incidentale affinché tutte le spese processuali vengano poste a carico del chiedendo la restituzione delle Parte_1 somme versate in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 28.03.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per mancato rispetto dei maggiori termini a comparire previsti nell'ipotesi di notifica all'estero ai sensi dell'art. 342 comma II c.p.c.: l'atto non
è stato infatti notificato alla proprietaria, al conducente ed alla compagnia assicuratrice del veicolo targato GL AS48 presso le rispettive residenze in
Germania, bensì all' presso la sede sita a Milano. Controparte_1
pagina 4 di 8 2. Nel merito, risulta opportuno trattare congiuntamente ed in via preliminare il secondo ed il quinto motivo d'appello, con cui censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato a carico del danneggiato un concorso di colpa in misura pari al 20%; l'appellante ribadisce invece di aver fatto regolare uso delle cinture di sicurezza, contestando che dall'istruttoria complessivamente svolta siano emersi elementi idonei a confermare l'eccezione sollevata dalla controparte.
Tale motivo dev'essere accolto.
La deduzione sin dall'inizio svolta dall' , secondo il quale Controparte_1
“le lesioni riportate da si sarebbero realizzate con minor Parte_1 gravità ove lo stesso avesse utilizzato la cintura di sicurezza”, costituisce infatti un'eccezione in senso proprio riconducibile all'art. 1227 comma II c.c. e dev'essere pertanto comprovata dal soggetto che l'ha sollevata (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.15750 del 27.07.2015).
Elementi di riscontro a riguardo non sono desumibili né dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti (i quali si sono limitati a sanzionare il mancato rispetto del segnale d'arresto da parte dell' ), né dalla foto prodotta CP_2 in allegato alla comparsa di risposta in primo grado (che non consente di identificare il veicolo effettivamente raffigurato).
Maggiori elementi non possono trarsi neppure dalla C.T.U. medico-legale, all'esito della quale lo stesso consulente dell' ammette che, in Controparte_1 considerazione delle lesioni riportate nel sinistro, “non vi sono elementi per accertare, o escludere” che il indossasse le cinture di sicurezza;
né Parte_1 risulta possibile valorizzare aspetti che neppure l'odierna appellata aveva ritenuto di dover porre a fondamento delle proprie difese.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere escluso qualsiasi concorso di colpa in capo all'odierno appellante, il quale non risulta neppure aver aggravato con la propria condotta di guida le lesioni subite.
3. Con il primo ed il terzo motivo d'appello, anch'essi da trattare congiuntamente, il censura poi la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha Parte_1
pagina 5 di 8 sostanzialmente rigettato la domanda, ritenendo che gli acconti complessivamente versati dall' siano adeguati a ristorare tutti i Controparte_1 profili di danno subiti;
l'appellante lamenta in particolare che non siano state liquidate tutte le spese mediche documentate (ritenute congrue dal C.T.U.), che il risarcimento non sia stato adeguatamente personalizzato e che comunque vi siano stati errori di calcolo o di valutazione.
L'appello dev'essere parzialmente condiviso nei termini che seguono.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni subite dal (tali da pregiudicare Parte_1 la sua validità psico-fisica nella misura del 23%, secondo quanto ritenuto dal
C.T.U. e non contestato dalle parti), dell'età del danneggiato al momento del fatto (pari a 69 anni), del periodo d'inabilità temporanea riconosciuto dall'ausiliare del giudice (pari a 15 giorni d'inabilità assoluta, 40 giorni d'inabilità al 75%, 40 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, anch'essi non contestati), nonché dei parametri applicabili nel momento in cui il primo giudice ha liquidato il danno (secondo quanto richiesto dall'attore anche nelle proprie memorie conclusive), il danno alla persona subito dall'odierno appellante può essere liquidato nella somma complessivamente pari ad euro
83.443,50.
Nessun ulteriore profilo di danno può essere riconosciuto al Parte_3 neppure con riferimento alle attività sportive che non può più svolgere in conseguenza dei postumi del sinistro, essendo stato da tempo chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.5865 del 04.03.2021).
pagina 6 di 8 Debbono invece essere riconosciute tutte le spese documentate e ritenute congrue dal C.T.U., per l'importo complessivamente pari ad euro 2.572,52.
Dall'importo dovuto, pari complessivamente ad euro 86.016,02, dev'essere detratto l'acconto pari ad euro 54.000,00, non potendosi tenere conto delle ulteriori somme versate quale compenso per l'attività svolta dal difensore in sede stragiudiziale.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, quindi, dev'essere corrisposta all'odierno appellante la somma residua pari ad euro 32.016,02; su tale importo, da devalutare a decorrere dalla data del sinistro e sino al deposito della presente sentenza, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale con la medesima decorrenza e sino all'effettivo saldo.
4. Stante l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla prevalente soccombenza dell' , la parte appellata dev'essere condannata a Controparte_1 rifondere le spese di entrambi i gradi, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Viene di conseguenza rigettato l'appello proposto in via incidentale dall'odierno appellato, volto a porre tutte le spese di lite a carico del Parte_1
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 50 pubblicata in data 21.01.2023 dal Tribunale di
[...]
Fermo,
pagina 7 di 8 cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
CONDANNA l' a versare in favore di Controparte_1 la somma residua pari ad euro 32.016,02, oltre agli interessi Parte_1 sulla somma rivalutata secondo le modalità meglio indicate in motivazione.
CONDANNA l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale ed euro 785,00 per esborsi per il giudizio di primo grado ed in euro 6.000,00 per compenso professionale per il presente grado, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 641 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. com. Marco Da Col e dall'avv. Marco Poloni per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- APPELLANTE–
CONTRO
(P.IVA. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza
Parlani per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATA-
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 50 pubblicata in data 21.01.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 50/2023 emessa dal Tribunale Civile di Fermo, Giudice dott. Pietro Merletti, nell'ambito del procedimento R.G. 1758/2018, depositata in cancelleria in data 21.01.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Signor Controparte_2 conducente dell'autoveicolo fuoristrada KIA SPORTAGE (Immatricolazione estera tedesca) targato GL AS48 di proprietà della Signora Parte_2 Contr entrambi domiciliati presso l' nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 29/06/2016, alle h.1 circa, nel territorio del Comune di Amandola, in Via Angelo Biondi all'intersezione con Via Cesare Battisti e dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore Sig. , sopra Parte_1 generalizzato, condannare l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore lettera c cod. ass., obbligato in virtù di contratto assicurativo internazionale accettato dal medesimo ente, nonché in forza di legge, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subiti e, quindi, al pagamento della somma complessiva di €.148.576,00 detratto l'acconto versato, come dettagliatamente quantificata nelle superiori premesse, o di quella maggiore o minore somma di Giustizia che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e compensativi ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Contr Con condanna dell' nella qualità innanzi spiegata, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”, contenendo la domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal nella minore somma di euro 95.702,02, così come Parte_1 accertata nominata in seno al primo grado di Per_1 giudizio, applicando a tale fine le Tabelle del Tribunale di Milano 2021, detratto l'acconto stragiudiziale ricevuto in data 22.5.2017 per risarcimento dei danni, pari ad euro 54.000,00, e così per un totale residuo di euro 41.702,02 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo. IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui la personalizzazione per il danno dinamico relazionale per le menomazioni subite a carico del piede destro pagina 2 di 8 dall'attore non fosse riconosciuta, attribuire al la minore Parte_1 somma di euro 86.016,02, detratto l'acconto ricevuto, pari ad euro 54.000,00, per un residuo importo ancora dovuto, pari ad euro 32.016,02 per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge relativi al presente grado di giudizio. In via Istruttoria (…)“
Per l'appellato:
“Che in via preliminare/pregiudiziale l'appello venga dichiarato inammissibile per quanto riportato al punto 1) delle premesse;
Che, sempre in via preliminare/pregiudiziale l'appello venga dichiarato nullo o che venga concesso altro termine per la notifica a parte appellante per quanto dedotto al punto 2) delle premesse;
Che l'appello proposto venga rigettato e/o respinto per tutti i motivi dedotti nelle premesse del premesse del presente atto;
Che, in ogni caso, venga accolto l'appello incidentale promosso, con restituzione Contr di tutto quanto pagato da in forza della sentenza di Primo Grado del Tribunale di Fermo;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio“
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
29.06.2016 tra l'autovettura targata BY 091 YH, condotta dall'attore, ed il veicolo targato GL AS48, di proprietà di GR , condotto da Persona_2 [...]
ed assicurato per la responsabilità civile con la CP_2 [...]
; non ritenendo satisfattivo l'acconto già ricevuto, il Controparte_4 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' ai sensi degli artt. 125 e 126 Controparte_1 del D. Lgs. 209/2005. pagina 3 di 8 Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito che le lesioni sarebbero state determinate anche dalla scelta dell'attore di non utilizzare le cinture di sicurezza;
ravvisando a carico del danneggiato un concorso di colpa in misura pari al 20%,
l' ha quindi dedotto che la somma complessivamente ricevuta Controparte_1 dall'attore sarebbe congrua.
All'esito della C.T.U. medico-legale, con sentenza in data 20.01.2023 il Tribunale di Fermo ha ravvisato a carico dell'attore un concorso di colpa in misura pari al
20%, ritenendo satisfattivo l'acconto già versato dall' e Controparte_1 condannando comunque quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il censurando la sentenza Parte_1 nel capo relativo alla liquidazione del danno, nonché nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato a carico del danneggiato un concorso di colpa.
Costituendosi anche nel presente grado, l' ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame ed ha proposto appello incidentale affinché tutte le spese processuali vengano poste a carico del chiedendo la restituzione delle Parte_1 somme versate in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 28.03.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per mancato rispetto dei maggiori termini a comparire previsti nell'ipotesi di notifica all'estero ai sensi dell'art. 342 comma II c.p.c.: l'atto non
è stato infatti notificato alla proprietaria, al conducente ed alla compagnia assicuratrice del veicolo targato GL AS48 presso le rispettive residenze in
Germania, bensì all' presso la sede sita a Milano. Controparte_1
pagina 4 di 8 2. Nel merito, risulta opportuno trattare congiuntamente ed in via preliminare il secondo ed il quinto motivo d'appello, con cui censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato a carico del danneggiato un concorso di colpa in misura pari al 20%; l'appellante ribadisce invece di aver fatto regolare uso delle cinture di sicurezza, contestando che dall'istruttoria complessivamente svolta siano emersi elementi idonei a confermare l'eccezione sollevata dalla controparte.
Tale motivo dev'essere accolto.
La deduzione sin dall'inizio svolta dall' , secondo il quale Controparte_1
“le lesioni riportate da si sarebbero realizzate con minor Parte_1 gravità ove lo stesso avesse utilizzato la cintura di sicurezza”, costituisce infatti un'eccezione in senso proprio riconducibile all'art. 1227 comma II c.c. e dev'essere pertanto comprovata dal soggetto che l'ha sollevata (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.15750 del 27.07.2015).
Elementi di riscontro a riguardo non sono desumibili né dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti (i quali si sono limitati a sanzionare il mancato rispetto del segnale d'arresto da parte dell' ), né dalla foto prodotta CP_2 in allegato alla comparsa di risposta in primo grado (che non consente di identificare il veicolo effettivamente raffigurato).
Maggiori elementi non possono trarsi neppure dalla C.T.U. medico-legale, all'esito della quale lo stesso consulente dell' ammette che, in Controparte_1 considerazione delle lesioni riportate nel sinistro, “non vi sono elementi per accertare, o escludere” che il indossasse le cinture di sicurezza;
né Parte_1 risulta possibile valorizzare aspetti che neppure l'odierna appellata aveva ritenuto di dover porre a fondamento delle proprie difese.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere escluso qualsiasi concorso di colpa in capo all'odierno appellante, il quale non risulta neppure aver aggravato con la propria condotta di guida le lesioni subite.
3. Con il primo ed il terzo motivo d'appello, anch'essi da trattare congiuntamente, il censura poi la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha Parte_1
pagina 5 di 8 sostanzialmente rigettato la domanda, ritenendo che gli acconti complessivamente versati dall' siano adeguati a ristorare tutti i Controparte_1 profili di danno subiti;
l'appellante lamenta in particolare che non siano state liquidate tutte le spese mediche documentate (ritenute congrue dal C.T.U.), che il risarcimento non sia stato adeguatamente personalizzato e che comunque vi siano stati errori di calcolo o di valutazione.
L'appello dev'essere parzialmente condiviso nei termini che seguono.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni subite dal (tali da pregiudicare Parte_1 la sua validità psico-fisica nella misura del 23%, secondo quanto ritenuto dal
C.T.U. e non contestato dalle parti), dell'età del danneggiato al momento del fatto (pari a 69 anni), del periodo d'inabilità temporanea riconosciuto dall'ausiliare del giudice (pari a 15 giorni d'inabilità assoluta, 40 giorni d'inabilità al 75%, 40 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, anch'essi non contestati), nonché dei parametri applicabili nel momento in cui il primo giudice ha liquidato il danno (secondo quanto richiesto dall'attore anche nelle proprie memorie conclusive), il danno alla persona subito dall'odierno appellante può essere liquidato nella somma complessivamente pari ad euro
83.443,50.
Nessun ulteriore profilo di danno può essere riconosciuto al Parte_3 neppure con riferimento alle attività sportive che non può più svolgere in conseguenza dei postumi del sinistro, essendo stato da tempo chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.5865 del 04.03.2021).
pagina 6 di 8 Debbono invece essere riconosciute tutte le spese documentate e ritenute congrue dal C.T.U., per l'importo complessivamente pari ad euro 2.572,52.
Dall'importo dovuto, pari complessivamente ad euro 86.016,02, dev'essere detratto l'acconto pari ad euro 54.000,00, non potendosi tenere conto delle ulteriori somme versate quale compenso per l'attività svolta dal difensore in sede stragiudiziale.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, quindi, dev'essere corrisposta all'odierno appellante la somma residua pari ad euro 32.016,02; su tale importo, da devalutare a decorrere dalla data del sinistro e sino al deposito della presente sentenza, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale con la medesima decorrenza e sino all'effettivo saldo.
4. Stante l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla prevalente soccombenza dell' , la parte appellata dev'essere condannata a Controparte_1 rifondere le spese di entrambi i gradi, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Viene di conseguenza rigettato l'appello proposto in via incidentale dall'odierno appellato, volto a porre tutte le spese di lite a carico del Parte_1
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 50 pubblicata in data 21.01.2023 dal Tribunale di
[...]
Fermo,
pagina 7 di 8 cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
CONDANNA l' a versare in favore di Controparte_1 la somma residua pari ad euro 32.016,02, oltre agli interessi Parte_1 sulla somma rivalutata secondo le modalità meglio indicate in motivazione.
CONDANNA l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale ed euro 785,00 per esborsi per il giudizio di primo grado ed in euro 6.000,00 per compenso professionale per il presente grado, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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