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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione presidente dr. Riccardo Mele
consigliere dr. Maurizio Petrelli
consigliere est. dr. Carolina Elia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 595 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
Parte_1 con sede in Roma (p.i. P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Fabio
Francesco Franco come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
), rappresentata e difesa Controparte_1 (c.f. C.F._1
dall'avv. Pasquale Saponaro come da mandato in atti
APPELLATA
e
1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Schininà, Angelo
Frediani, Francesco Androne, Eleonora Candelli.
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 27.12.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
"Con ricorso ex 700 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Brindisi, Controparte_1 ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo, eseguito sul veicolo Tg. EM739LT di sua proprietà. Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia del suddetto provvedimento, nel merito, previa declaratoria di illegittimità e nullità del fermo amministrativo, ordinarsi ad
EQ Sud S.p.A. di procedere a sue cure e spese alla cancellazione dello stesso presso il competente Pra e la sua condanna al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa.
Assume in ricorso che, in data 11.01.2012 le veniva notificata da parte EQ la cartella di pagamento N. 024 2011 0014217720 000 con cui le veniva intimato di pagare la somma di
Controparte_2 per omesso versamento ICI
€ 741,57 riguardante i ruoli emessi dal negli anni 2003-2004-2005 e 2006.
Continua esponendo che, tale pretesa tributaria riguardava l'immobile sito nel Comune di CP_2 alla via Catalani n. 15 del quale era divenuta proprietaria soltanto in data
20.12.2007 (cioè dopo la maturazione del debito tributario). Alcun esito otteneva la richiesta formulata al Controparte_2 per l'annullamento della cartella esattoriale.
Con ordinanza del 16.11.2016, il tribunale, in accoglimento del ricorso, sospendeva la efficacia del fermo amministrativo eseguito sul veicolo tg. EM739LT di proprietà della ordinando per l'effetto ad EQ di provvedere a proprie spese Sig.ra CP_1
alla relativa annotazione presso il Pubblico Registro Automobilistico di Brindisi.
Controparte_3 con citazione del 02.01.2017, notificata in data
25.01.2017, ha introdotto il presente giudizio di merito.
2 Con il primo motivo ha eccepito, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito nel ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo del Giudice Tributario atteso che il fermo amministrativo impugnato aveva per oggetto il mancato pagamento della cartella esattoriale n.
0242011 0014217720 000 concernente debiti di natura tributaria e precisamente ICI relativa agli anni 2003-2004 2005 e 2006.
Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla ricorrente poiché tardiva, in quanto doveva essere sollevata impugnando la cartella di pagamento ed i successivi atti di pagamento nei termini di legge e dinanzi ai Giudice competente atteso che, le cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge, hanno ormai acquisito autorità di giudicato e che non è più possibile porre in discussione le somme iscritte a ruolo.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione per carenza di prova tenuto conto che la CP_1 non ha dimostrato che l'autovettura di proprietà sulla quale è stato iscritto il fermo sia l'unica autovettura a lei intestata e che la medesima non abbia la disponibilità di altri veicoli per recarsi ad effettuare le visite mediche necessarie.
Ha così concluso: "In via preliminare, dichiarare la competenza della Commissione
Tributaria; Revocare la sospensione del fermo amministrativo disposta dal Giudice del
Tribunale di Brindisi con ordinanza del 16.11.2016 e depositata in Cancelleria in pari data;
; Nel Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 merito: 1)Rigettare il ricorso ex art. 700 cpc poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) Condannare la sig.ra CP_1 alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, in data 16.05.2017, la Sig.ra
Controparte_1 ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione notificatole, tenuto conto che, piuttosto che integrare i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio di merito, dei quali totalmente difetta, riveste invece i caratteri dell'atto di reclamo.
Nel merito ha impugnato e contestato l'atto di citazione siccome infondato in fatto ed in diritto.
Ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, per il suo rigetto, ordinandosi la cancellazione del fermo amministrativo eseguito sul veicolo tg EM739LT di proprietà della convenuta, con oneri e spese a carico dell'opposta.
Con condanna di EQ al pagamento delle spese e competenze tutte di lite e condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
3 È stata autorizzata la chiamata in causa del Controparte_2 che si è costituito con
,
comparsa di risposta del 23.05.2018 eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla CP_1 e concludendo, in via preliminare, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria e nel merito per la declaratoria di debenza a carico dell'opponente delle somme richieste a titolo di Ici non versate. "
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 263/2023 ha rigettato la domanda attorea e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.02420110014217720000 di € 741,57 ad oggetto i ruoli emessi dal Controparte_2 per omesso versamento ICI negli anni 2003-2004-
2005-2006 in conseguenza della sopravvenuta emanazione del d.l. 119/2018 convertito nella 1. 136/2018;
ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di fermo amministrativo eseguito sul veicolo tg.
EM739LT di proprietà di Controparte_1 ha ordinato la cancellazione ed annotazione presso il Pubblico Registro
-
Automobilistico di Brindisi.
§2
Ha proposto appello Parte_1 e ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata legittima la cartella di pagamento e fosse accertata la debenza del credito preteso dall' Controparte_4 per le relative annualità. Si è costituita Controparte_1 e ha chiesto il rigetto dell'appello. Si è costituito il Controparte_2 e si è associato alla richiesta dell'appellante di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
In data 12.03.2025 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L'appello si articola in due motivi § 3.1
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in luogo di quella del giudice ordinario.
Il motivo è infondato
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: "Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore." (cass. sez. un. 22.07.2015
n.15354).
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, non può essere ricondotto agli atti esecutivi in senso stretto, né può essere considerato parte integrante del procedimento di espropriazione forzata. Si tratta, piuttosto, di una misura di carattere coercitivo e dissuasivo, finalizzata a incentivare il debitore ad adempiere alle obbligazioni verso la pubblica amministrazione.
-Pur essendo adottato a garanzia di crediti di natura pubblicistica ivi compresi quelli tributari il fermo non incide direttamente sul rapporto giuridico d'imposta, né comporta
-
una modifica sostanziale della posizione del contribuente. Di conseguenza, la contestazione della sua legittimità non si configura come impugnazione di un atto impositivo o esecutivo, bensì come domanda giudiziale volta all'accertamento della insussistenza del diritto di credito preteso dall'amministrazione.
La competenza spetta al giudice ordinario, anche quando il credito che ha originato il fermo sia di natura tributaria, previdenziale o sanzionatoria.
La misura in questione non determina alcun effetto diretto sulla determinazione del tributo e non presuppone una valutazione tecnica in materia fiscale, elementi che giustificherebbero altrimenti l'intervento del giudice tributario.
In definitiva, il criterio da seguire ai fini della ripartizione della giurisdizione non è la natura del credito, ma la tipologia dell'azione proposta, che nel caso del fermo ha natura prettamente civilistica, rientrando nell'ambito dell'accertamento negativo del credito vantato dall'ente pubblico.
5 Alla luce di tali principi, pienamente condivisi da questo Collegio, deve ritenersi infondata la tesi dell'appellante secondo cui la controversia in esame sarebbe devoluta alla giurisdizione tributaria, siccome inerente a un credito tributario.
Pertanto, l'appello - sul punto - va rigettato, con conferma della pronuncia impugnata che ha correttamente individuato nel giudice ordinario l'autorità giudiziaria dotata di giurisdizione in materia.
§3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, Parte_1 ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il tributo oggetto della cartella esattoriale posta a base del fermo in esame l'ICI rientrasse tra quelli per cui la legge prevede lo
-
stralcio automatico, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018.
Il motivo è infondato.
L'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018, stabilisce l'annullamento automatico dei debiti residui, fino a mille euro, per i carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Il calcolo del residuo deve tenere conto di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni alla data del 24 ottobre 2018. Se, a quella data, l'importo complessivo non superamille euro,il debito si estingue automaticamente al 31 dicembre 2018, senza alcuna istanza da parte del contribuente.
La norma non elenca singoli tributi: qualsiasi credito, sia di natura erariale sia locale, affidato nell'intervallo temporale indicato e rientrante nel limite di importo, è cancellato.
Non è dunque necessario identificare il tributo per nome, bensì verificare che il carico soddisfi i criteri di data di affidamento e di importo residuo.
Tuttavia, esistono alcune esclusioni esplicite. Non possono essere annullati i debiti derivanti da pronunce della Corte dei conti o da recupero di aiuti di Stato (come previsto dall'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c. del medesimo decreto), le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'IVA all'importazione. Questi oneri, pur rientrando temporalmente nel periodo di affidamento e pur avendo un residuo inferiore a mille euro, non beneficiano dello stralcio automatico.
Per quanto riguarda l'Imposta comunale sugli immobili (ICI), essa non è compresa nell'elenco delle esclusioni, e dunque correttamente il tribunale ha dichiarato l'inefficacia del fermo, dopo aver accertato che il credito portato dalla cartella n.
6 02420110014217720000 (in relazione alla quale era stato eseguito il fermo) si era estinto ex lege.
-Per completezza, la corte osserva che a parte le censure svolte in ordine alla inclusione dell'ICI nell'area di operatività della c.d. rottamazione ter - nessun'altra questione è stata sollevata da CP_5 circa l'applicabilità dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 al caso di specie;
in particolare, non risulta essere stata espressa alcuna allegazione difensiva in ordine alla “data di affidamento del carico", sicchè sul punto si è formato il giudicato.
La sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte,
rigetta l'appello; condanna Parte_1 e il Controparte_2 وin solido, al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Saponaro, dichiaratosi antistatario;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il presidente Il consigliere estensore dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele RE BLICA ITALIANA PUB