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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2021 (cui è riunito il n. 633/2022)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. specializzata in materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere 390/2021
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 390/2021 R.G., cui è riunita la n. 633/2022,
posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza collegiale del 10/09/2025, promossa
OGGETTO: d a
Appalto di opere (C.F. Controparte_1
pubbliche
, con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO P.IVA_1
( ) VIA ZEFFERINO IODI 3 42121 REGGIO C.F._1
EMILIA; elettivamente domiciliata in VIA FERRAMOLA 14 25121
BRESCIA presso il difensore avv. PELIZZARI MARTINO pagina 1 di 96
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. TE
), con il patrocinio dell'avv. LASCIOLI MAURIZIO, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122
BRESCIA presso il difensore avv. LASCIOLI MAURIZIO
OP
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_3
patrocinio dell'avv. MEINI DARIO e dell'avv. BESUZIO ALBERTO
( BORGO PIETRO WUUHER, 81 25123 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliata in BORGO PIETRO WUHRER
81 25122 BRESCIA presso il difensore avv. MEINI DARIO
Controparte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI
[...] P.IVA_4
GIUSEPPE FRANCO e dell'avv. PAGANI ELENA ALBA
( ) VIA SAFFI 6 25122 BRESCIA;
C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA LARGA 23 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO
Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_5
dell'avv. COTI ZELATI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA pagina 2 di 96 DESTI 15 26013 presso il difensore avv. COTI ZELATI CP_5
ELENA
Controparte_6
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_6
FERRARI GIUSEPPE FRANCO e dell'avv. PAGANI ELENA ALBA
( ) VIA SAFFI 6 25122 BRESCIA;
C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA LARGA 23 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa n. 678/2021 del 11/03/2021, cui
è riunito l'appello contro la medesima sentenza e l'ordinanza di correzione errore materiale disposta con ordinanza pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Brescia in data 22 aprile 2022, notificata in data 29 aprile 2022 ed annotata ex art. 288 c.p.c. in data 9 maggio
2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante CP_1
Contrariis rejectis, in via preliminare, di rito, disporre la riunione alla presente causa n. 390/2021 R.G., ai sensi dell'articolo 335
c.p.c., della causa in grado di appello iscritta al n. 633/2022 R.G.
pagina 3 di 96 proposta da contro Parte_1 TE
,
[...] OP
, ,
[...] Controparte_4
e Controparte_5
per la dichiarazione Controparte_6
di nullità o comunque per la integrale riforma della sentenza n.
678/2021 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V –
Sezione Specializzata in materia di impresa, in data 9/11 marzo
2021 nella causa civile n. 15927/2018 R.G., come modificata e integrata con ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2022, annotata sulla sentenza in data 9 maggio 2022, ovvero della medesima sentenza impugnata mediante l'atto di appello che ha generato il giudizio di cui in epigrafe.
In via preliminare di merito, in accoglimento del proposto appello dichiarare, ai sensi degli 86 articoli 50 bis, 50 quater e 161 comma 1 codice di procedura civile nonché degli articoli 2, 3 e 4 d.lgs. 27
giugno 2003 n. 168, la nullità della sentenza n. 678/2021
pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V - Sezione
Specializzata in materia di impresa, in data 9/11 marzo 2021 nella causa civile n. 15927/2018 R.G. per avere il Tribunale giudicato e deciso in composizione monocratica anziché in composizione pagina 4 di 96 collegiale.
Nel merito, in accoglimento del proposto appello, annullare o comunque integralmente riformare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'ordinanza 22 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di
Brescia nel procedimento per correzione di errore materiale n.
15927-1/2018 promosso da OP
contro
[...] [...]
, Controparte_7 TE
, Controparte_4 [...]
, Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Ancora nel merito, in accoglimento del proposto appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 678/2021 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V – Sezione Specializzata in materia di impresa in data 9/11 marzo 2021 nella causa civile n.
15927/2018 R.G., come modificata e integrata con ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2022,
annotata sulla sentenza in data 9 maggio 2022, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, Sezione specializzata in materia di impresa assumere i seguenti provvedimenti.
In via preliminare istruttoria, disporre la remissione della causa in pagina 5 di 96 istruttoria, con ammissione dei mezzi di prova dedotti da con le memorie in data 20 maggio 2019 e Controparte_8
in data 10 giugno 2019 depositate ai sensi dell'articolo 183 comma 6
numero 2 e numero 3 c.p.c.
e, in particolare:
(i) ammettere prova per testimoni sulle circostanze capitolate ai numeri da 1 a 43 del paragrafo 2 della memoria 183 comma 6 n. 2
c.p.c.;
(ii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, officiando esperto nel settore della contabilità degli appalti pubblici di servizi, in ordine ai quesiti indicati al paragrafo 3, pagine 7 e 8 della memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c.;
(iii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, officiando esperto informatico, in ordine al quesito indicato al paragrafo 4, pagina 8,
della memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c.;
(iv) ammettere prova per testimoni sulle circostanze capitolate ai numeri da 44 a 58 del paragrafo 6 della memoria 183 comma 6
numero 3 c.p.c.
In via principale di merito, voglia l'Eccellentissima Sezione
specializzata in materia d'Impresa della Corte d'Appello di Brescia
pagina 6 di 96 accogliere le seguenti domande.
1. Dichiarare ed accertare il grave inadempimento di , Parte_2
, Controparte_9 CP_10 CP_11 Pt_3
alle obbligazioni assunte nei confronti di con la
[...] CP_1
aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata CIG 5512542590 pubblicata nell'anno 2014 di cui all'atto di citazione di primo grado e all'atto di appello e comunque con la conclusione del contratto complesso di appalto del servizio di logistica centralizzata, indicato nella narrativa in fatto dell'atto di citazione di primo grado e dell'atto di appello, integrato dagli atti richiamati ai punti da 10 a 15 della medesima narrativa in fatto dell'atto di citazione di primo grado e ai paragrafi da 2.10 a 2.15 della narrativa dell'atto di appello, con particolare anche se non esclusivo riferimento agli inadempimenti meglio descritti dalle deduzioni in fatto e in diritto dell'atto di citazione in primo grado, nella successiva memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. nel sopra esteso atto di appello.
2. Dichiarare ed accertare il grave inadempimento di , Parte_2
, Controparte_9 CP_10 CP_11 Pt_3
posto in essere in danno di nella fase di
[...] CP_1
esecuzione del contratto complesso di appalto del servizio di pagina 7 di 96 logistica centralizzata di cui sopra, inadempimento derivante dalla violazione della clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto, dalla violazione del dovere di correttezza, dalla violazione del dovere di solidarietà, dalla violazione del principio secondo il quale ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, dalla violazione della disciplina dei PICC in materia di
hardship, con particolare anche se non esclusivo riferimento agli inadempimenti meglio descritti dalle deduzioni in fatto e in diritto dell'atto di citazione in primo grado, della successiva memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c., del sopra esteso atto di appello.
3. Dichiarare ed accertare che Parte_2 Controparte_9
, non hanno
[...] CP_10 CP_11 Parte_3
adempiuto alla obbligazione legale di rinegoziazione nei contratti a lungo termine, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in primo grado, nelle successive memorie, nell'atto di appello.
4. Dichiarare ed accertare l'invalidità e comunque l'inefficacia, per i motivi esposti, degli atti di cui al punto 18 della narrativa in fatto dell'atto di citazione di primo grado e al punto 2.18 dell'atto di appello, atti mediante i quali , Controparte_9 CP_9
pagina 8 di 96 e hanno ritenuto di modificare Parte_4 Parte_2
unilateralmente in riduzione il riparto del normale fabbisogno della unitaria somministrazione disciplinata dal contratto composto di appalto del servizio logistica centralizzata per cui è causa.
5. Dichiarare ed accertare la nullità e l'inefficacia o comunque annullare, ai sensi dell'articolo 1418 codice civile, per violazione di norma imperativa integrata dal disposto degli articoli 114 e 132 d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 311 d.p.r. 5 ottobre 2010 n.
207 degli atti, il contratto stipulato in data 12 giugno 2017 al n. rep.
1008/17 da e da mediante il quale Parte_2 CP_1 [...]
ha ritenuto, approvando variante in assenza dei presupposti Pt_2
di legge, di modificare in riduzione il riparto del normale fabbisogno della unitaria somministrazione disciplinata dal contratto di appalto del servizio logistica centralizzata per cui è
causa.
6. In via subordinata di merito, nel caso in cui si ritenga di non ravvisare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia o comunque di non dichiarare l'annullamento delle clausole del contratto 12 giugno
2017 rep. 1008/17 predette, dato atto della intervenuta revoca parziale del decreto n. 256 in data 07 maggio 2015 e del decreto n.
637 del 20 novembre 2015 del Direttore Generale di e Parte_2
pagina 9 di 96 della conseguente incisione del contratto stipulato in data 30
maggio 2016 da e da n. rep. 500/16 sulla CP_1 Parte_2
base dei predetti decreti, dichiarare ed accertare l'obbligo della convenuta di indennizzare ai sensi e per Parte_2 CP_1
gli effetti di cui all'articolo 21 quinquies comma 1 e 1 bis legge 07
agosto 1990 n. 241, per i motivi tutti di cui in atti;
conseguentemente condannare al pagamento, in favore Parte_2
di del relativo indennizzo, parametrato al danno CP_1
emergente, nella misura che risulterà a fine istruttoria o che risulterà di giustizia.
7. Ancora in via principale di merito, dichiarare ed accertare la nullità e l'inefficacia o comunque annullare ai sensi dell'articolo
1418 codice civile, per violazione di norma impugnativa integrata dal disposto degli articoli 114 e 132 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 311 d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 degli atti, il contratto denominato "Ricognizione delle condizioni contrattuali" recante data 03 agosto 2017, stipulato per scambio di corrispondenza da e da in data 03/10 Parte_5 CP_1
agosto 2017, mediante il quale ha Parte_5
ritenuto, approvando variante in assenza dei presupposti di legge, di modificare in riduzione il riparto del normale fabbisogno della pagina 10 di 96 unitaria somministrazione disciplinata dal contratto di appalto del servizio logistica centralizzata per cui è causa.
8. Ancora in via subordinata di merito, nel caso in cui si ritenga di non ravvisare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia o comunque di non dichiarare l'annullamento parziale delle clausole dell'atto 03/10
agosto 2017 predetto, dato atto della intervenuta revoca parziale del decreto n. 22/mis in data 20 gennaio 2016 del Direttore Generale dell' e della conseguente incisione del Parte_5
contratto n. 2016/694/RP stipulato in data 23 marzo/14 aprile
2016 da , dichiarare ed Parte_6
accertare l'obbligo della convenuta di Parte_5
indennizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo CP_1
21 quinquies comma 1 e 1 bis legge 07 agosto 1990 n. 241, per i motivi tutti di cui in atti;
conseguentemente condannare
[...]
al pagamento in favore di del Parte_5 CP_1
relativo indennizzo, parametrato al danno emergente, nella misura che risulterà a fine istruttoria o che risulterà di giustizia.
Nuovamente in via principale di merito, voglia l'Eccellentissima
Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di
Brescia accogliere le seguenti domande.
9. Condannare le convenute Parte_2 Parte_5
pagina 11 di 96 , in solido tra Pt_2 CP_10 CP_11 Parte_3
loro, ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di di cui in atti, ai sensi degli articoli 1176 e Parte_1
seguenti dell'articolo 1453 codice civile e, conseguentemente, fermo il resto, condannarle a dare esecuzione al contratto complesso di appalto del servizio di logistica centralizzata di cui sopra,
richiedendo e ricevendo da la somministrazione del CP_1
servizio di logistica centralizzata per una entità di somministrazione complessivamente pari a 289.620
(duecentoottantanovemilaseicentoventi) righe uscita/anno, nella accezione propria degli atti della procedura di gara di cui in narrativa e in conformità ad essi.
10. Condannare le convenute Parte_2 Controparte_9
, in solido tra
[...] CP_10 CP_11 Parte_3
loro, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da CP_1
in conseguenza degli inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte e comunque della violazione dei doveri e dei principi di cui in atti, danni da liquidarsi nella somma complessiva di euro 11.500.000,00
(undicimilionicinquecentomila/00) per quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado e dell'atto di appello,
pagina 12 di 96 nel caso in cui l'inadempimento si protragga sino al termine del periodo di durata del contratto, pari a 9 anni, ovvero in quella minor somma che risulterà a fine istruttoria o si riterrà di giustizia,
in relazione al danno effettivamente determinatosi sino al momento della cessazione dell'inadempimento nel caso in cui le convenute inizino ad adempiere alle obbligazioni su di esse gravanti e protraggano l'adempimento sino alla scadenza del termine finale del contratto.
11. Respingere le domande tutte proposte in via riconvenzionale da
. Controparte_12
Nuovamente in via subordinata di merito, voglia l'Eccellentissima
Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di
Brescia accogliere le seguenti domande.
12. Condannare le convenute Parte_2 Controparte_9
, in solido tra
[...] CP_10 CP_11 Parte_3
loro, ad adempiere all'obbligo legale di rinegoziazione del contratto complesso di cui in narrativa al fine di ripristinarne l'originario equilibrio come definito dalla procedura di gara pubblica, in conformità a quanto indicato in atti.
13. Nel caso in cui si ravvisi il ricorrere di una ipotesi di hardship ai sensi dell'articolo 6.2.3 dei Principi Unidroit dei contratti pagina 13 di 96 commerciali internazionali 2010, o comunque nel caso le convenute perseguano la volontà di sottrarsi all'obbligo legale di rinegoziazione, voglia l'Eccellentissima Sezione Specializzata in materia di imprese della Corte di Appello di Brescia modificare i contratti di cui in atti al fine di ripristinarne l'originario equilibrio definito dalla aggiudicazione definitiva della procedura ristretta
CIG 5512542590.
In ogni caso:
(i) con gli interessi di legge e congrua rivalutazione delle somme che verranno liquidate;
(ii) con vittoria delle spese e dei compensi professionali per l'assistenza in entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, compensare, per i motivi tutti di cui in narrativa, le spese e i compensi professionali di giudizio.
Dell'appellata di Controparte_13 Pt_2
respingere l'appello siccome inammissibile o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Spese rifuse.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione dei capitoli di prova 1),
2), 3) e 4) di cui al paragrafo (B) della seconda memoria ex art. 183 pagina 14 di 96 c.p.c., si oppone all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalla per le ragioni di cui ai paragrafi (A) e (B) della terza CP_1
memoria ex art. 183 c.p.c. e chiede comunque di essere ammesso alla prova contraria sui capitoli 7) e 8) nel denegato caso di loro ammissione, il tutto con i testi indicati nella seconda memoria ex
art. 183 c.p.c.
Dell'appellata Controparte_14
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale,
rigettare la domanda preliminare di nullità della sentenza n.
678/2021 pubblicata in data 11 marzo 2021 dal Tribunale Ordinario
di Brescia, oggetto del primo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 luglio 2021 e in ogni altro scritto difensivo ed anche in considerazione della intervenuta correzione dell'errore materiale disposta con ordinanza pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Brescia in data 22 aprile 2022, notificata in data 29 aprile 2022 ed annotata ex art. 288 c.p.c. in data 9 maggio 2022; pagina 15 di 96 IN VIA PRINCIPALE:
- riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti di nel giudizio di CP_1
primo grado e non esaminate dal Tribunale, come indicate nella parte narrativa del presente atto, previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale, dichiarare inammissibili e/o infondati e comunque rigettare l'appello principale e tutte le domande ivi svolte da Controparte_7
nei confronti dell' OP
, in quanto del tutto destituite di fondamento in
[...]
fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. Per l'effetto confermare la sentenza n. 678/2021 pubblicata in data 11 marzo
2021 dal Tribunale Ordinario di Brescia.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e di riforma della sentenza n. 678/2021 pubblicata in data 11 marzo 2021 dal Tribunale Ordinario di Brescia e di accertamento di un inadempimento contrattuale imputabile e di non scarsa importanza o, comunque, di una responsabilità in capo alla convenuta OP
, riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le
[...]
pagina 16 di 96 domande ed eccezioni formulate nei confronti di nel CP_1
giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale, come indicate nella parte narrativa del presente atto, previ i più
opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, accertare e dichiarare e graduare l'inadempimento contrattuale e, comunque,
la responsabilità delle convenute TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, Controparte_5
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, , in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
limitare la condanna della medesima
[...]
alla sola quota di OP
responsabilità ad essa esclusivamente riferibile, eventualmente diminuita o ridotta anche a norma dell'art. 1227, comma 1 e/o 2
c.c., senza riconoscimento di alcuna solidarietà nei confronti delle altre parti convenute;
IN VIA ISTRUTTORIA:
nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi pagina 17 di 96 alla prova orale sul seguente capitolo di prova, con escussione del teste di seguito indicato:
1) “è vero che, nel mese di giugno dell'anno 2018, Lei richiedeva al dott. , referente della società Coopservice Soc. Coop. p.a. CP_15
la disponibilità di quest'ultima a ricevere l'affidamento di un servizio di logistica aggiuntivo necessario a soddisfare talune esigenze aziendali sopravvenute ma quest'ultimo negava la propria disponibilità?”
- Si indica come testimone in ordine al capitolo 1) la dr.ssa Tes_1
presso l'U.O. Approvvigionamenti della ASST LI Civili di
[...]
, con sede in (25123) , P.le LI Civili n. 1. Pt_2 Pt_2
Ferma l'eccezione di inammissibilità delle domande giudiziali modificate da nella prima memoria ex art. 183, VI CP_1
comma, c.p.c., per mero tuziorismo difensivo si formulano i seguenti capitoli di prova contraria indiretta:
a) “è vero che nei giorni 16 gennaio 2017 e 14 marzo 2017 Lei
incontrava presso gli uffici dell' Parte_7
di il sig. procuratore
[...] Pt_2 CP_16
della società ” CP_1
b) “è vero che in occasione delle riunioni avvenute in data 16 gennaio 2017 e in data 14 marzo 2017 di cui al capitolo che pagina 18 di 96 precede, Lei discuteva con il sig. le condizioni della CP_16
modifica contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni 3-9 agosto 2017?”
Si indica a teste sui capitoli a) e b) la dott.ssa presso Tes_1
l' di Parte_7
. Pt_2
c) “è vero che in data 14 marzo 2017 Lei partecipava ad una riunione presso gli uffici dell' Parte_7
di alla quale erano presenti, fra
[...] Pt_2
Tes gli altri, la dott.ssa ed il sig. procuratore della società CP_16
” CP_1
d) “è vero che nel corso della riunione avvenuta in data 14 marzo
Tes 2017 di cui al capitolo che precede, in Sua presenza la dott.ssa discuteva con il sig. le condizioni della modifica CP_16
contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni 3-9 agosto
2017?”
Si indica a teste sui capitoli c) e d) il dott. presso Testimone_2
l' di Parte_7
. Pt_2
e) “è vero che in data 3 agosto 2017 Lei incontrava presso gli uffici dell' di Parte_7 pagina 19 di 96 il sig. procuratore della società ed il Pt_2 CP_16 CP_1
sig. della medesima società?” CP_15
Si indicano a testi sul capitolo e) la dott.ssa presso Tes_1
l' di Parte_7
e la dott.ssa presso il Servizio Farmacia della Pt_2 Testimone_3
ASST degli LI Civili di . Pt_2
f) “è vero che in occasione della riunione avvenuta in data 3 agosto
2017 di cui al capitolo che precede, lei e la dott.ssa Tes_1
discutevate con i sigg.ri e le condizioni della CP_16 CP_15
modifica contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni 3-9
agosto 2017?”
Si indica a teste sul capitolo f) la dott.ssa presso il Testimone_3
Servizio Farmacia della ASST degli LI Civili di . Pt_2
g) “è vero che in occasione della riunione avvenuta in data 3
agosto 2017 di cui al capitolo che precede, lei e la dott.ssa Tes_3
discutevate con i sigg.ri e le condizioni
[...] CP_16 CP_15
della modifica contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni
3-9 agosto 2017?”
Si indica a teste sul capitolo g) la dott.ssa presso l' Tes_1 [...]
di . Parte_7 Pt_2
pagina 20 di 96 Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
Dell'appellata CP_17
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contraris reiectis:
- dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al giudizio in oggetto:
- in ogni caso respingere il ricorso in appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_7
confermare in toto la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di
Brescia;
- rigettare dunque integralmente le domande svolte da parte appellante in primo e secondo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare parte appellante al rimborso delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata Controparte_12
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa:
In via preliminare:
pagina 21 di 96 - Rigettare e/o dichiarare inammissibile il primo motivo d'appello sulla nullità della sentenza n. 678/2021 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V, specializzata in materia di impresa in quanto superato dalla sopravvenuta ordinanza del 22 aprile 2022 del
Tribunale Ordinario di Brescia (all. D) che, all'esito del procedimento per correzione di errore materiale al n. R.G. 15927-
1/2018 promosso da OP
, ha disposto che l'epigrafe della sentenza n.
[...]
678/2021 riportata a pag. 1 della stessa fosse corretta nel senso che alle parole:
“Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Busato Alessia”
Fossero sostituite le parole:
“Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Alessia Busato Giudice est.
Dott. Angelica Castellani Giudice”.
Nel merito:
In via principale: rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, le domande tutte avanzate dall'appellante e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado n. 678/2021
pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V, specializzata in pagina 22 di 96 materia di impresa, ivi compreso quanto oggetto della domanda riconvenzionale della CP_12
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi cui l'appalto fra non venisse qualificato Parte_8
in termini di somministrazione di servizi c.d. a piacere o a mera richiesta ed invece applicabile l'art. 1560 I comma c.c., accertato il fabbisogno del somministrato al 12 giugno 2017, determinare l'oggetto del contratto, quindi l'eventuale inadempimento della convenuta anche in considerazione del disposto di cui all'art. 11 r.d.
18.11. 1923 n. 2440.
In ogni caso: con integrale vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge, anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: Ci si riporta alle allegazioni in atti e ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da CP_1
Dell'appellata Controparte_18
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contraris reiectis:
- dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al giudizio in oggetto:
- in ogni caso respingere il ricorso in appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_7
pagina 23 di 96 confermare in toto la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di
Brescia; - rigettare dunque integralmente le svolte da parte appellante in primo e secondo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare parte appellante al rimborso delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre 2018 Coopservice soc. coop. p. a. di Reggio Emilia
convenne in giudizio , , Parte_2 Parte_5
e CP_17 Controparte_12 Pt_3
avanti al tribunale di Brescia, sezione specializzata in
[...]
materia d'impresa, premettendo che la Giunta Regionale lombarda aveva adottato una deliberazione (decreto 630 del 20/12/2013 doc.
2 appellante) per la conduzione di procedure in forma aggregata e per la razionalizzazione logistica del sistema degli acquisti delle
Parte Parte aziende del servizio sanitario regionale (SSR). L' (poi di
, in proprio e su mandato d'altre indisse una gara Pt_2 CP_19
per l'affidamento del servizio di “logistica centralizzato”.
Va precisato che, per la remunerazione di tale servizio, gli atti di gara prevedono un sistema di calcolo del corrispettivo basato sui c.d. "costo riga" e "righe uscita anno". Poiché la procedura di pagina 24 di 96 fornitura del servizio prevede1:
1) il Centro di Costo dell'ente somministrato inserisce nel proprio software la richiesta di materiale (doc. 13);
2) tramite procedura informatica (c.d. flusso di interfacciamento), la richiesta viene trasmessa al gestionale del magazzino CP_1
(doc. 14);
3) l'operatore (c.d. regista) addetto a mettere in lavorazione le richieste attiva la specifica richiesta;
4) l'operatore addetto al prelievo (c.d. pickerista) provvede a prelevare il materiale richiesto
5) i colli allestiti vengono portati in spedizione;
6) lo spedizioniere stampa il documento di trasporto e prepara la spedizione;
può evincersi che, nel contesto di ciascun modulo di richiesta
(sotto-fascicolo attrice doc. 13, doc. 13.1) la locuzione "riga" denomina, in estrema sintesi, il materiale omogeneo oggetto della richiesta medesima e la quantità che necessita in quel momento al
Centro di Costo.
si aggiudicò la gara, avente a oggetto il servizio per il CP_1 1 Vv. pag. 13-14 dell'atto d'appello pagina 25 di 96 periodo novennale 16/6/2015-15/6/2024, procedendo poi, secondo la prospettazione di Parte_10
- alla stipula d'un contratto complesso per la gestione del predetto servizio;
- all'integrazione dello stesso mediante singoli atti sottoscritti da e, tra le altre2, dalle singole convenute. CP_1
Nel suo atto di citazione avanti al tribunale l'attrice allegò di avere sostenuto, al fine di predisporre il servizio oggetto del contratto,
cospicue spese per prendere in locazione l'immobile da adibire a magazzino nonché per approvvigionarlo, ma le aziende convenute erano state inadempienti in relazione alle quantità di beni oggetto di somministrazione indicate negli atti di gara nonché all'atto dell'aggiudicazione, con conseguenze negative per l'equilibrio economico del contratto.
Ritenne l'attrice dovesse applicarsi alla fattispecie il combinato disposto degli artt. 1677 e 1560/1 cc3, atteso che:
- il primo, in tema d'appalto di servizi per prestazioni periodiche o continuative, richiama, in quanto compatibili e oltre alle norme sull'appalto, le disposizioni in tema di somministrazione;
Part 2 Vi era ulteriore contratto con altra qui non convenuta 3 Per errore materiale, nella sentenza impugnata le due disposizioni sono ripetutamente indicate come artt. 1667 e 1590 cc pagina 26 di 96 - il secondo, con riferimento a tale contratto, stabilisce che, qualora non sia determinata l'entità della somministrazione medesima,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Censurò altresì l'attrice la validità degli atti con cui e specificamente
, e Parte_5 CP_20 Parte_2
avevano ridotto l'entità delle rispettive somministrazioni in quanto disposte con atti sottoscritti solo da alcune delle parti del contratto complesso, chiedendo che alla predetta invalidità conseguisse la condanna delle convenute, nel frattempo subentrate agli enti che avevano indetto la gara, all'esecuzione del contratto e al risarcimento del danno.
chiese inoltre, in subordine, fosse accertato che, in CP_1
forza del principio di buona fede, era obbligo delle convenute rinegoziare le condizioni dei contratti di durata a cagione delle sopravvenienze perturbative dell'originario equilibrio contrattuale.
L'attrice chiese pertanto la condanna delle convenute all'adempimento di tale obbligo e alla predetta finalità. In ulteriore subordine chiese che il tribunale modificasse i contratti al medesimo fine di riequilibrio.
pagina 27 di 96 ***
La , costituendosi avanti al primo Parte_5
giudice, eccepì nullità ed inesistenza della notifica della citazione ed evidenziò, nel merito, come il decreto che approvò i bandi di gara precisasse che le aziende procedenti avrebbero stipulato i singoli contratti nonché che gli stessi sarebbero stati del tutto distinti dai bandi citati. Sostenne altresì che, essendo passati tre anni tra l'individuazione dei fabbisogni confluiti nei documenti di gara e la conclusione dei contratti, la convenuta aveva TE1
condotto specifica trattativa con per rinegoziare i CP_1
termini del rapporto, essendo comunque prevista dal contratto e in via generale la possibilità di variare i quantitativi in relazione alle esigenze aziendali. Evidenziava inoltre che la Parte_5
revisione di tali condizioni era comunque avvenuta consensualmente nonché che, alla data della costituzione in giudizio, l'azienda stava adempiendo esattamente alle proprie obbligazioni, come rideterminate all'esito della rinegoziazione.
Contestò pertanto che:
- il contratto avesse natura complessa, come emergerebbe dal disciplinare di gara e dagli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa da cui dovrebbe evincersi l'autonomia dei singoli pagina 28 di 96 contratti stipulati dalle aziende coinvolte;
- fosse ravvisabile un inadempimento di Parte_5
ribadendo che il disciplinare di gara e il contratto precisavano che le quantità indicate potevano essere variate per esigenze aziendali, essendo in ogni caso la variazione entro un quinto sempre ammessa
ex art. 311/4 DPR 207/104;
- potesse ritenersi fondata la domanda subordinata volta alla rinegoziazione dei contratti o alla loro modifica per via giudiziale;
chiedendo pertanto la reiezione delle domande attoree.
***
Avanti al tribunale si costituì altresì la – che, come CP_22
già detto, era subentrata all' - evidenziando come, per Parte_11
ciò che la concerneva, lo scostamento medio mensile delle quantità previste dai contratti con era limitato al 16,75%, CP_1
associandosi per il resto alle argomentazioni e alle conclusioni svolte dalla . Parte_5
***
Si costituì inoltre la che, allegata Controparte_12 4 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». pagina 29 di 96 l'autonomia dei contratti e qualificata la somministrazione come “a
piacere”, ossia con possibilità delle somministrate di decidere di volta in volta l'entità della prestazione periodica, rilevò che, a seguito del programmato cambio del programma gestionale da parte della medesima il contratto con l'attrice Parte_12
era stato concluso solo nel 2017 e che nel periodo 12 giugno 2017/31
dicembre 2017 le richieste di somministrazioni erano state leggermente superiori al c.d. benchmark (quantità) indicato dall'attrice. Segnalò altresì che, qualora si ritenesse applicabile il
“fabbisogno” come richiamato dall'art. 1560 cc, esso dovesse essere quantificato al momento della conclusione del contratto e non a quello di redazione dei documenti allegati al bando di gara.
contestò pertanto: Parte_12
-il proprio inadempimento;
- la sussistenza di qualsivoglia solidarietà con le altre aziende convenute;
- la sussistenza di presupposti per la rinegoziazione, impossibile nel caso di contratti conclusi con procedura d'evidenzia pubblica;
chiedendo anch'essa la reiezione delle domande attoree.
Allegato che l'attrice era tenuta, ai sensi dell'art. 13 del contratto di pagina 30 di 96 appalto che richiama l'art. 5 del disciplinare e l'art. 2 del capitolato tecnico, a garantire l'interfacciamento fra il sistema gestionale informatico del magazzino di Desenzano del Garda e quello di Pt_12
di quest'ultima sostenne che era
[...] CP_11 CP_1
inadempiente a tale obbligo opponendosi pertanto alle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice all'adempimento della specifica obbligazione.
***
Si costituì anche che, previa eccezione preliminare Parte_3
in relazione alla nullità della citazione per indeterminatezza del
petitum posto che non erano individuati i danni riconducibili alle singole aziende, allegò l'autonomia dei singoli rapporti contrattuali tra l'attrice e le singole aziende convenute e, richiamando l'art. 3 del disciplinare di gara, sostenne che i volumi ivi esposti erano puramente indicativi e che non costituivano impegno o promessa delle aziende, che non avrebbero garantito lo stesso ammontare d'attività per gli anni di vigenza del contratto;
contestò pertanto d'essere inadempiente. Previo richiamo anche all'art 2, comma 2, del contratto stipulato tra e precisò CP_1 Parte_3
che le cause dello scostamento rispetto a quanto indicato negli allegati al bando di gara dalle di NA e TO, (alle CP_19
pagina 31 di 96 quali era parzialmente succeduta) erano di natura Parte_3
oggettiva, collegate all'entrata in vigore della legge regionale n.
23/2015 che aveva determinato la riorganizzazione del sistema sanitario lombardo. Precisò inoltre che il contratto tra CP_1
Parte e fu stipulato solo all'inizio del 2016 e ciò a causa Parte_3
dei rinvii conseguenti a problemi d'integrazione del software di con quello della convenuta. Segnalò inoltre che CP_1
importanti attività territoriali nonché i punti di consegna, prima facenti capo alle di NA e TO, erano state cedute CP_19
alle nuove di NA e TO che però non erano Pt_5
presenti nell'aggregazione di gara, ciò che impediva ad Pt_3
di mantenere il livello d'ordinativi previsto inizialmente.
[...]
Tenuto conto delle somministrazioni relative alle aziende cedute alla convenuta, lo scostamento era del 26.53% per il 2016, del
24,58% per il 2017 e del 23,15% per il 2018 e quindi nell'ordine di differenze del tutto fisiologiche rispetto a fabbisogni che erano indicati solo in via presuntiva e assai prossime al cosiddetto “quinto d'obbligo”. Contestò pertanto potesse procedersi a rinegoziare il contratto e che fosse conferente il richiamo ai Principi c.d. Unidroit
dei contratti Commerciali Internazionali 2010 circa la rinegoziazione del contratto, da ritenersi applicabili ai soli contratti tra privati. pagina 32 di 96 Sostenne altresì:
- che l'attrice non aveva mai trasmesso il mod. 24B per l'anno 2018, concernente il conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo;
- la permanenza dei problemi di disallineamento tra i sistemi
VI (software gestionali utilizzati dalle due controparti contrattuali) nella giacenza di circa 60 articoli, allegato che vi erano state numerose consegne non corrette a causa della mancata individuazione del bene in magazzino;
- l'azione giudiziale proposta costituiva ella stessa inadempimento contrattuale;
chiedendo, in via principale, la reiezione delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
***
Si costituì, infine, anche la che, dopo aver precisato CP_17
che la ragione che aveva determinato lo scostamento in fase esecutiva rispetto ai fabbisogni individuato in sede di gara era da identificarsi nella razionalizzazione delle spese da parte della convenuta a fronte dell'esternalizzazione della prestazione,
pagina 33 di 96 richiamò le difese della associandovisi e chiedendo Parte_3
anch'essa la reiezione della domanda attorea.
***
Con sentenza n. 678/2021 del 11/03/2021 il tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, previo rigetto delle eccezioni preliminari in ordine alla nullità della notifica dell'atto di citazione e alla presunta genericità del petitum, respinse le domande attoree nel merito e la domanda riconvenzionale formulata da Accolse invece la riconvenzionale Parte_13
formulata da condannando Controparte_12
all'adempimento del contratto concluso dalle parti, CP_1
provvedendo all'interfacciamento del programma gestionale in uso a con quello di CP_1 Parte_12
Quanto alle spese del giudizio, il tribunale condannò l'attrice alla rifusione di € 34.445,00 oltre accessori a favore di ciascuna convenuta, nonché a tenere indenni , CP_23 [...]
, e Parte_5 CP_17 Controparte_12
dalle spese di lite. Compensò invece per un terzo le spese tra
[...]
attrice e convenuta soccombente in CP_24
riconvenzionale, condannando la prima a tenere indenne la seconda dai rimanenti due terzi di spese di lite come liquidate in € pagina 34 di 96 22.963,33 per compensi oltre accessori.
***
Nel merito, il tribunale valutò che, dagli atti di gara e dai contratti e contrariamente alla prospettazione attorea, non emergesse l'unicità
e quindi “complessità” della causa contrattuale, individuata dalla necessità di gestione unica del magazzino da parte degli enti sanitari al fine di una razionalizzazione della spesa.
L'interpretazione degli atti - a partire dal decreto n. 630 del 2013
con il quale il direttore generale dell' , in qualità di Parte_11
capofila, indisse procedura ristretta per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata e per la fornitura di materiale in favore di alcuni enti sanitari, nelle more confluiti negli enti successivamente convenuti in giudizio - conduceva invece, secondo il tribunale, a ritenere che i singoli contratti fossero distinti e frutto di stipula specifica con le singole aggregate. Non poteva quindi ritenersi che le singole vicende, quali l'inadempimento o la risoluzione di uno dei sei5 rapporti originati da quel decreto, potesse riverberare i suoi effetti sugli altri contratti così come irrilevante era il fatto che gli stessi non fossero tutti firmati da tutte le aziende interessate.
Parte Quanto al contratto con l'allora poi divenuta Parte_11 5 Come già indicato, vi era una sesta Azienda contraente non convenuta in giudizio. pagina 35 di 96 , è vero che l'importo stabilito nel 2006 era di € 1.616.216,08 Pt_2
(Iva compresa), ma al momento del subentro di e in Parte_2
ossequio alle nuove esigenze, il nuovo contratto lo fissò in €
610.550,82 oltre IVA e lo stesso disciplinare di gara evidenziò come gli importi iniziali fossero meramente indicativi, essendo la fornitrice tenuta a fornire quantità maggiori o minori a seconda delle esigenze delle aziende. Non ritenne pertanto, il tribunale, che fossero applicabili alla fattispecie gli artt. 1677 e 1560 cc, non potendosi configurare le succitate clausole quale omessa indicazione del corrispettivo, né potendosi condividere la tesi secondo cui la Pubblica Amministrazione non potrebbe concludere contratti di fornitura “a richiesta”, contrastando tale interpretazione, ancora una volta, la clausola di cui all'art. 3 del disciplinare di gara che attribuisce appunto tale facoltà. Il primo giudice concluse quindi nel senso che l'indicazione del fabbisogno, prevista dai contratti come rimessa di volta in volta alle singole aziende, non ne potesse mutare la natura come delineata nel bando di gara, dovendosi quindi ritenere che l'indicazione effettuata inizialmente non avesse valore vincolante.
Il tribunale respinse altresì le ulteriori domande proposte avverso la
Parte di volte alla: Pt_2
pagina 36 di 96 1) nullità/inefficacia/annullamento ex art. 1341/2 cc delle clausole del contratto 12/6/2017, tra e , richiamate Parte_2 CP_1
nel paragrafo 1.3.8 della memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc che prevedevano in capo alla prima il diritto di recesso dal contratto n.
500 del 3 maggio 2016;
2) in via subordinata, tenuto conto della revoca parziale dei decreti
256/2015 e 637/2015 del Direttore Generale di e del Parte_2
rilievo che avrebbero avuto sul contratto 30 maggio 2016 con
Parte
che fosse accertato l'obbligo della stessa CP_1
d'indennizzare ai sensi dell'art. 21quinques co. I e Ibis CP_1
della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo.
Pur valutando tali domande come ammissibili, il primo giudice le ritenne infondate, tenuto conto che le clausole non potevano essere ritenute condizioni generali di contratto ex art. 1341 cc e che i già
menzionati decreti non potevano essere considerati revoca parziale ai sensi della disposizione invocata, richiamato quanto già detto in ordine alla configurabilità di una prestazione “a richiesta”.
Secondo il tribunale e anche per la stessa ragione, non vi sarebbe stato poi in capo all'amministrazione un obbligo di rinegoziazione dei contratti né sarebbe stata invocabile la norma generale sul procedimento amministrativo, poiché nella lex specialis era pagina 37 di 96 chiaramente indicato che il volume degli ordini è collegato “a
fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura dell'attività sanitaria, nonché ad eventuali manovre di
contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla
Regione Lombardia”. Ne risulterebbe pertanto esclusa la possibilità
di rinegoziarne le clausole andando a modificare il sinallagma sotteso al contratto di durata in conseguenza di fatti sopravvenuti non considerati dalle parti al momento della stipula, con conseguente reiezione delle domande formulate contro
[...]
. Pt_2
***
Quanto a quelle formulate avverso di , il Parte_5 Pt_2
tribunale ritenne che, poiché i contratti richiamavano espressamente gli atti di gara, le domande di parte attrice formulate nei confronti di , fondandosi su Parte_5
argomentazioni di diritto identiche e su presupposti di fatto sovrapponibili a quelle già esaminate con riguardo alla posizione di non potessero che essere respinte per i motivi già Parte_2
sopra esaminati.
***
Analogamente, quanto alle domande formulate avverso Pt_12
pagina 38 di 96 di il richiamo operato nel contratto (doc. 29 pag. 131) al CP_11
disciplinare di gara e al citato art. 3 fu dal tribunale ritenuto sufficiente a dare conto della qualifica di “somministrazione su
richiesta” e conseguente infondatezza delle domande medesime, così come della domanda subordinata di rinegoziazione contrattuale.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale formulata dalla stessa il tribunale, ribadita l'inammissibilità della Parte_12
documentazione prodotta solo con le memorie conclusionali, ritenne provato che non avesse colpevolmente CP_1
provveduto, come previsto dall'art. 13 del contratto d'appalto e art. 2 del disciplinare di gara, al c.d. interfacciamento tra i propri sistemi gestionali informatici e quelli delle aziende sanitarie interessate. Il primo giudice non accolse, infatti, la prospettazione attorea secondo cui la responsabilità era da ascrivere alla mancata collaborazione della società GPI spa, incaricata da per la CP_9
gestione informatica dei propri sistemi di outsourcing ma anche specificamente incaricata da di provvedere CP_1
all'interfacciamento oggetto della propria obbligazione. Il rapporto giuridico ritenuto rilevante dal tribunale era infatti quello tra la committente e l'incaricata GPI spa, indipendentemente CP_1
pagina 39 di 96 dagli altri rapporti che quest'ultima allacciava con , con CP_9
conseguente responsabilità della committente per gli inadempimenti del proprio incaricato. Condannò pertanto a eseguire tale interfacciamento con i sistemi di ASST CP_1
OM di Crema secondo le modalità che sarebbero state stabilite in sede esecutiva.
***
Con riferimento alle domande proposte contro il CP_17
tribunale osservò come il contratto specificamente concluso con la stessa (doc. 7 della convenuta) non richiamasse gli allegati al bando di gara, la delibera d'aggiudicazione e il disciplinare, limitandosi a indicare il costo “a riga”, ossia per prestazione. Dovendo quindi regolare il contrasto tra bando di gara e successivo contratto, il primo giudice applicò l'insegnamento di Cass. 21592/14, essendo in tal caso conferente il richiamo al combinato disposto degli artt. 1677
e 1560 comma I cod. civ. Tuttavia, il primo giudice ritenne che fosse in capo all'attrice l'onere di provare il contenuto contrattuale, anche nella specifica parte relativa al fabbisogno dell' al CP_17
gennaio 2016, valutando che non avesse invece provato CP_1
tale importo, atteso che la documentazione depositata (doc. 63) risaliva a cinque anni prima. L'allegazione attorea poi secondo cui pagina 40 di 96 le richieste, dopo il 2011, furono inferiori e costanti per tutti gli anni di vigenza del contratto sino al giudizio, condusse il tribunale a ritenere che l'effettivo fabbisogno, rilevante ai sensi delle disposizioni codicistiche citate e alla data di conclusione del contratto, fosse stato quello di cui alle movimentazioni richieste nel
2016, comunque superiori rispetto a quelle degli anni successivi.
Per analoghe ragioni, il primo giudice non ritenne potesse configurarsi un obbligo di rinegoziazione delle clausole in capo all'azienda pubblica, non essendo in ogni caso emerse circostanze atte ad alterare il sinallagma posto a base del contratto del 2016.
***
Quanto al contratto con (doc. 34 pag. 170), osservò Parte_3
il giudice com'esso menzionasse un prezzo complessivo e richiamasse il già citato art. 1560/1 cc. Il tribunale ritenne, in applicazione di tale disposizione, che dovessero svolgersi analoghe considerazioni rispetto a quanto già affermato riguardo alle domande di del e alla mancata prova dello squilibrio CP_9 CP_10
affermato da parte attrice e alla sostanziale verosimiglianza del fabbisogno indicato. Analogamente ritenne quel collegio quanto alla domanda di rinegoziazione formulata in termini simili a quelli della citata . CP_9 CP_17
pagina 41 di 96 Il tribunale respinse invece la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa La convenuta sosteneva infatti che Parte_3
non avesse mai trasmesso il mod. 24B per l'anno 2018, CP_1
concernente il conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo, allegand0 problemi di disallineamento tra i sistemi gestionali utilizzati dalle parti contrattuali, lamentando poi numerosi episodi di consegne non corrette dovute alla mancata individuazione del bene in magazzino, allegando inoltre che tali inadempimenti erano causa “di disagi per l'TS e di difficoltà di gestione delle commesse, nonché di cronici problematiche di
gestione delle giacenze”, sostenendo inoltre che l'attrice, instaurando il giudizio, avesse violato l'art. 3 del disciplinare di gara, instando per la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
Il primo giudice valutò che l'attrice avesse invece provato la trasmissione del modello (docc. 54 e 55 allegati alla memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc) mentre gli inadempimenti relativi alle singole consegne sarebbero rimasti indeterminati, negando poi che l'esercizio di un'azione giudiziaria potesse essere ritenuto fatto costituente inadempimento degli obblighi assunti con il contratto de quo. Il primo giudice ritenne inoltre che gli inadempimenti pagina 42 di 96 allegati fossero ascrivibili a generici “disagi” valutando altresì che anche i problemi di disallineamento del software, ove provati e imputabili a non fossero di gravità tale da ledere gli CP_1
interessi sottesi alla conclusione del contratto.
***
Con atto di citazione notificato il 12/4/2021 ha CP_1
proposto appello eccependo la nullità della sentenza di I grado, affidando le sue doglianze a 14 motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, la reiezione delle domande riconvenzionali con condanna delle controparti alle spese di giudizio nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in relazione alle spese del giudizio di primo grado.
Le convenute si sono costituite chiedendo la reiezione dell'impugnazione e concludendo come in epigrafe.
Con ordinanza del 16/9/2021 la Corte, tenuto conto della non manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità e dell'entità degli importi liquidati a titolo di spese, ha accolto l'istanza ex art. 283 cpc6. 6 Per un errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza 16/9/2021 era stato indicato “rigetta l'istanza”, ma con successivo verbale 3/11/2021 si è provveduto alla correzione dell'errore. pagina 43 di 96 L'appellante aveva infatti rilevato, nel suo primo motivo di doglianza, come la sentenza apparisse nulla in quanto redatta da un giudice monocratico, essendo tale l'impostazione dell'intestazione e pur ammettendo che la stessa era digitalmente sottoscritta, oltre che dal supposto relatore, anche dal presidente di sezione.
Allo stesso tempo, le convenute avevano formulato istanza al
Tribunale di correzione dell'errore materiale, sicché questo, con ordinanza pronunciata il 22 aprile 2022, comunicata in data 29
aprile 2022 ed annotata ex art. 288 c.p.c. in data 9 maggio 2022, ha disposto la correzione dell'errore materiale indicando come il collegio decidente fosse composto, oltre che dalla relatrice dott.ssa
Alessia Busato, anche dal presidente dott. Raffaele Del Porto e dal terzo giudice dott.ssa Angelica Castellani.
Con citazione notificata in data 10/6/2022, Coopservice soc. coop.
p.a. ha riproposto appello avverso la sentenza 678/2021 unitamente all'ordinanza di correzione 22/4/2022, radicando il giudizio n.
633/2022 e sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente proceduto a correzione, non potendosi ravvisare un'ipotesi emendabile con correzione d'errore materiale, concretizzandosi l'omessa decisione collegiale in una causa di nullità della sentenza rilevabile in sede d'impugnazione. In tale giudizio ha riproposto nel pagina 44 di 96 merito le censure già formulate nell'originaria impugnazione. La
Corte ha respinto la riproposta istanza ex art. 283 cpc in quanto già concessa nel procedimento n. 390/21.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate entro il termine del 21 luglio 2025, essendo ulteriormente assegnato termine al 31 luglio 2025 per memorie conclusionali. All'udienza del 10/09/2025, il procedimento
633/2022 è stato riunito al presente e si è svolta la discussione orale, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto respinta l'eccezione d'improcedibilità dell'appello originariamente proposto, sollevata da TE5 [...]
nelle memorie conclusionali, sulla base CP_26
dell'argomentazione secondo cui la correzione dell'errore materiale avrebbe privato di giuridica esistenza la sentenza nella sua forma primitiva. Tale prospettiva non è accoglibile in quanto la natura dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, salvo quanto si andrà a dire infra in ordine al primo motivo di impugnazione, non priva la sentenza della sua validità, limitandosi a correggerla. La scelta dell'appellante di proporre una nuova impugnazione è pagina 45 di 96 pertanto legata alla contestazione della legittimità dell'ordinanza predetta e, in quanto tale, non ha efficacia sulla procedibilità dell'appello originario. Va quindi respinta la domanda formulata dalle due succitate convenute di dichiarare intervenuta la cessazione della materia del contendere in ordine a tale appello.
Va altresì respinta l'ulteriore eccezione d'inammissibilità per tardività dell'appello successivo, proposto avverso la sentenza, come corretta, nel termine di sei mesi dalla pronuncia ex art. 327
cpc anziché nel termine breve ex art. 325 cpc dalla comunicazione dell'ordinanza correttiva. Tale eccezione è stata sollevata da
[...]
nella comparsa di risposta del procedimento poi Parte_5
qui riunito, ivi sostenendo che la comunicazione dell'ordinanza di correzione sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 cpc. È nota a questo Collegio la pronuncia invocata (Cass.
Civ., Sez. III., sentenza 28 luglio 2017, n. 18743), ma la stessa deve ritenersi superata alla luce della giurisprudenza successiva (Cass.
VI-3 26/5/2021 n. 14429 – III 27/2/2019 n. 5703) che appare più
convincente in relazione al dettato degli artt. 326 e 285 cpc, ove si àncora la decorrenza del termine breve alla notifica “su istanza di
parte”. Deve a tal fine convenirsi con l'appellante sul fatto che le ipotesi particolari in cui il legislatore ha voluto che atti diversi,
pagina 46 di 96 comunicati dalla cancelleria, producano il medesimo risultato sono specificamente previste (in materia d'adozione, reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento e c.d. rito Fornero). Tale
conclusione appare del resto più conforme alla natura meramente amministrativa, e non giurisdizionale, del procedimento di correzione d'errore materiale7.
***
Con il primo motivo l'appellante censura di nullità la sentenza impugnata per avere il tribunale deciso in composizione monocratica contrariamente alle previsioni dell'articolo 50bis cpc,
2, 3 e 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con conseguente invalidità della sentenza ai sensi degli artt. 50bis e 50quater nonché 161/1
cpc. Trattandosi indubbiamente di competenza collegiale, sostiene come invece la sentenza sia stata redatta da un tribunale monocratico, in violazione delle predette disposizioni. Ciò sarebbe confermato dall'assenza dell'indicazione di un collegio non apparendo sufficiente che la pronuncia sia sottoscritta anche dal
Presidente di sezione dott. Del Porto, mancando l'indicazione del terzo giudice in violazione dell'art. 132 co. I n. 1 cpc. Richiama 7 Cass. SSUU 14/11/2024 n. 29432 pagina 47 di 96 giurisprudenza8 secondo cui la mancata indicazione del terzo giudice costituirebbe violazione non emendabile con la procedura ex artt. 287/288 cpc bensì vizio di costituzione del giudice con conseguente nullità insanabile della sentenza ex art. 191/1 cpc, come implicitamente riconosciuto da questa Corte nell'ordinanza
15/9/20219 che ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc.
Sostiene che la presenza di due firme non sia sufficiente a dimostrare che la decisione sia stata collegiale, né avrebbe rilevanza che, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la relatrice abbia rimesso la causa “al collegio” o che la sezione V del tribunale di
Brescia, specializzata in materia d'Impresa, decida ordinariamente in composizione collegiale, così come il fatto che, nello “storico”
eventi del fascicolo, risulti che, in data 9/3/21, sia stato “designato collegio”. L'assegnazione alla predetta sezione di 5 magistrati renderebbe pertanto incerta l'identità del terzo componente il presunto collegio. Sostiene inoltre che la giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass. 24585/19) sarebbe superata o comunque minusvalente rispetto all'insegnamento di Cass. Sez. VI 8/2/19 n.
3877, che richiama sez. I n. 9625/93. Contesta infine che, come ha fatto il tribunale, la composizione del collegio possa essere eterointegrata sulla base del provvedimento generale di determinazione della composizione dei collegi, essendo possibile la sostituzione dei giudici sino al momento immediatamente precedente l'udienza di precisazione delle conclusioni. Non sarebbe pertanto ricostruibile ciò che in realtà è accaduto e chi avrebbe proceduto alla decisione.
Il motivo è infondato.
Non può dubitarsi che la pronuncia sia stata deliberata da un collegio giudicante, non comprendendosi altrimenti la presenza della sottoscrizione del presidente di sezione dott. Raffaele Del
Porto, la cui qualità di presidente del collegio appare l'unica compatibile con la sottoscrizione medesima (in calce vi è
l'indicazione generica “Il Presidente”).
Alla stregua di ciò, che:
- la relatrice abbia rimesso la decisione “al collegio”;
- risulti, nello “storico eventi”, che è stato designato un collegio;
- la sezione si pronunci ordinariamente in composizione collegiale,
attese le materie trattate;
sono elementi che non fanno che confermare si sia trattato di una decisione collegiale, adottata dai sottoscrittori, presidente e pagina 49 di 96 relatrice, e da un terzo giudice non indicato nel provvedimento.
Deve quindi porsi il problema della efficacia invalidante di tale mancata indicazione. Pur prendendo atto della giurisprudenza di
Cass. VI 3877/2019, che però si limita a richiamare sez. I
9625/1993 dove si sancisce la nullità per impossibilità di individuare con certezza il terzo componente, deve evidenziarsi come la prevalente e più recente giurisprudenza vada in senso contrario e sia portata a ritenere che i provvedimenti di eterointegrazione dei collegi siano sufficienti a qualificare la predetta omissione in termini d'errore materiale.
Già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006 (Rv. 595908 -
01) aveva ritenuto che l'erronea o mancata indicazione nell'intestazione della sentenza, del nominativo di un giudice, in relazione al verbale dell'udienza collegiale di discussione,
costituisse mero errore materiale atteso che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si dovessero ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
pagina 50 di 96 Corretta è l'osservazione dell'appellante secondo cui, nel caso specifico, il verbale d'udienza non contiene l'indicazione del collegio in quanto l'udienza di precisazione conclusioni era tenuta dal solo istruttore.
Ciò però non ha impedito alla Suprema Corte di ritenere valida l'eterointegrazione suindicata, come indicato in Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2658 del 10/02/2016 (Rv. 638589 - 01), atteso che il nominativo del terzo giudice è evincibile dal decreto che il presidente redige trimestralmente, ex art. 113 disp. att. c.p.c., indicando le date delle camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi. È peraltro pacifico che, nella predetta sezione, la formazione dei collegi avviene tramite il criterio tabellare e, in particolare, secondo le tabelle del tribunale di Brescia nella versione
2018-2020, che prevedono, come di norma, che il collegio sia composto dal presidente di sezione, dal relatore e dal giudice più anziano. Non è inoltre contestato che, all'epoca, la sezione fosse composta di n. 5 giudici e che il più anziano, escluso il presidente,
fosse la dott.ssa Angelica Castellani, in tal senso richiamata quale terzo giudice nel provvedimento di correzione di errore materiale del 22 aprile 2022.
Deve quindi applicarsi l'orientamento succitato, fatto proprio dalle pagina 51 di 96 pronunce Sez. 1 - , Ordinanza n. 24427 del 30/09/2019 (Rv. 655432
- 01) e Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 -
01), secondo cui, in particolare: “L'omessa o inesatta indicazione
del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa
di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma
2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale
non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario
redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione
dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità
l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando
che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio”. L'orientamento è stato confermato ancor più recentemente da Sez. 5, Ordinanza n. 23360
del 26/07/2022 (Rv. 665292 - 01), sia pure in tema di verbale d'udienza.
Ne deriva che ove, come nel caso specifico, l'appellante non abbia dimostrato la suindicata incertezza, significando le ragioni per le pagina 52 di 96 quali il collegio avrebbe dovuto essere diversamente composto,
l'omissione del nome del terzo giudice costituisce mero errore materiale che è stato corretto mediante l'ordinanza suindicata.
***
Con il secondo motivo si duole che il tribunale abbia CP_1
qualificato il rapporto con le singole Aziende e Agenzie convenute in termini di autonomi contratti non aventi causa unica. Sostiene come la causa concreta dei singoli contrati fosse l'appalto del servizio di logistica centralizzata per cui è giudizio, dovendo lo stesso essere qualificato in termini di negozio giuridico composto,
sub specie di contratto complesso o di contratti collegati, costituito dai cinque contratti stipulati da con le cinque Aziende e CP_1
Agenzie convenute. Il tribunale sarebbe pertanto incorso nella violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 del Codice civile non riconoscendo che lo "scopo pratico" dei negozi è innegabilmente unitario: la creazione di uno strumento per la gestione centralizzata, in comune, della logistica ospedaliera e del farmaco da parte di più enti pubblici, aggregati tramite mandati con rappresentanza, a costituirne mandato collettivo. I singoli rapporti instaurati dalle Aziende e dalle Agenzie convenute con l'appaltatore unico discendenti da un'unica procedura competitiva, CP_1
pagina 53 di 96 perseguirebbero uno scopo pratico unico, un'unica causa concreta,
e lo farebbero attraverso un inscindibile nesso tra le singole prestazioni, tale da evidenziare la sussistenza di un unico negozio composto che impone una considerazione unitaria del rapporto sotteso. Vi sarebbe pertanto un comune obiettivo caratterizzante la
“aggregazione” e trascendente quanto riferibile ai singoli aggregati,
costituendo un contratto “complesso”, che trascende lo stesso concetto di “collegamento negoziale”, atteso che la “totale compenetrazione” tra le singole prestazioni consentirebbe il raggiungimento dello scopo negoziale nella sua integrità.
Anche questo motivo è infondato.
È pacifico che la stipula di una gara in forma aggregata ha la precisa finalità di contenere i costi per la fornitura dei beni di cui le singole hanno di volta in volta necessità. È altrettanto incontestato CP_3
che ognuna di esse ha una propria personalità giuridica e, pertanto,
l'interesse di ogni singola Azienda è diverso, benché analogo, a quella delle altre, essendo ognuna interessata, al di là del generale interesse pubblico perseguito dalle PPAA, a ridurre i costi propri e non quelli altrui. Appare in tal senso corretto il richiamo all'orientamento del TAR Lombardia – Sezione Staccata di Brescia
n. 801 del 4 giugno 2015, a mente del quale: “in generale, occorre
pagina 54 di 96 sottolineare che nelle gare per forniture aggregate l'interesse di
ogni singola amministrazione rimane distinto da quello delle altre,
e dà origine a separati rapporti contrattuali. Ciascuna
amministrazione partecipa se ritiene di poter ottenere un risultato utile, il che significa che può porre, e normativamente pone, un
limite di spesa vincolante per i rapporti che saranno intrattenuti
con il fornitore”.
Non può pertanto sostenersi che la singola Azienda voglia raggiungere lo scopo negoziale nella sua integrità. La gara in forma aggregata non è neppure un contratto, ma una procedura amministrativa necessaria per garantire che il contraente con essa scelto applicherà determinate condizioni alle singole Aziende
stipulanti. La possibilità d'ottenere nel complesso prezzi migliori non determina interdipendenza dei singoli contratti stipulati sulla base della gara. I casi indicati dall'appellante sono infatti casi10 nei quali le parti, peraltro le medesime in tutti i contratti collegati,
hanno posto in essere diversi contratti per uno scopo unitario,
collegando due o più contratti aventi diversa causa. Nel caso specifico abbiamo invece una serie di contratti analoghi mediante i quali ciascun contraente persegue il suo scopo economico. È vero 10 Cass. n. 14611/2005 e Sentenza n. 18585 del 22/09/2016 (Rv. 641188 – 01) pagina 55 di 96 che, in taluni casi, i contratti collegati possono intercorrere tra parti diverse11, ma occorre pur sempre che siano stipulati l'uno “in funzione” dell'altro. Deve pertanto ritenersi che ricorra il collegamento negoziale quando ricorrano:
- un requisito oggettivo, ossia un nesso teleologico tra (tutti) i negozi;
- un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine “ulteriore”, che ne trascende gli effetti, e risulta causalmente autonomo rispetto agli stessi.
Nel caso specifico non si ravvisa né un nesso teleologico tra tutti i negozi, potendo ciascuno di essi operare autonomamente, né tale
“fine ulteriore”, potendosi ravvisare al più una conseguenzialità tra la “gara”, i suoi documenti (disciplinare, capitolato, ecc..) e i singoli contratti, obbligando la procedura a stipulare i secondi secondo le sue disposizioni, ma non certo tra i singoli contratti autonomamente stipulati.
Deve a tal fine condividersi quanto rappresentato dalle convenute e 11 Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12454/12; depositata il 19 luglio, in cui un acquirente d'un'auto pagò il prezzo con un finanziamento acceso dalla moglie, non ricevendo però il veicolo. pagina 56 di 96 richiamato dal primo giudice in merito al fatto che lo stesso decreto
630/2013 del direttore generale della , anche quale Parte_11
mandataria delle altre Aziende, ha disposto quale finalità della gara quella dell'individuazione del contraente sicché tutte le Aziende interessate potessero stipulare singoli contratti.
Infatti, ai sensi della lett. e) del decreto di indizione della procedura
“le procedenti, in esito alla conclusione delle operazioni di CP_3
gara, provvederanno alla stipula dei singoli contratti, la gestione
operativa dei quali è demandata alle singole aggregate” (cfr. doc.
2 fascicolo di primo grado . CP_1
Il Disciplinare di gara (doc. 10 art. 2 pag. 312) sancisce che
Ai sensi del decreto di aggiudicazione della procedura: “ogni
Azienda Sanitaria/Ospedaliera partecipante è tenuta a provvedere autonomamente all'imputazione della spesa relativa al
fabbisogno ed alla gestione operativa della fornitura, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta
aggiudicataria, alla stipulazione del contratto, all'emissione degli 12 Allegato A al decr 65 del 4 febbraio 2014 pagina 57 di 96 ordinativi ed alla liquidazione delle fatture” (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado . CP_1
Appare evidente la volontà di attuare rapporti indipendenti e conferma di tale convinzione si evince altresì dal capitolato speciale d'oneri (pag. 28 stesso doc. 10) che all'art. 14 prevede
A ciò si aggiunga che i singoli rapporti contrattuali perfezionati a valle dell'aggiudicazione della gara, oltre ad essere stati perfezionarti in momenti diversi,
hanno anche un oggetto parzialmente diverso: come risulta dalla descrizione dell'oggetto della gara contenuto nell'art. 3 del disciplinare di gara, l'appalto contemplava – oltre al vero e proprio servizio di logistica di magazzino (comune a tutte le aziende aggregate) – altresì taluni beni aggiuntivi contrattualizzati da alcune soltanto delle committenti (come la fornitura di beni
Parte economali, richiesta dall' di , dall' di Desenzano del Pt_2 CP_27
pagina 58 di 96 e dall' ma non richiesta da CP_10 CP_28 CP_21
Parte Parte
né dall' di TO, né dall' di NA13).
[...]
Va infine evidenziato come sia pacifico che , Parte_2 [...]
e abbiano rinegoziato con Parte_5 Parte_13
l'appellante talune clausole del contratto originariamente con essa stipulato, senza che ciò abbia avuto alcun riflesso sui contratti delle altre Aziende.
Non può quindi ritenersi che la comune intenzione delle parti ex
art. 1362 cc fosse quella di considerarli come un unico contratto: le singole Aziende avrebbero potuto, per ipotesi, indire singole gare e stipulare singoli contratti con il vincitore. La scelta di procedere, per le finalità già indicate e secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, con gara in forma aggregata non fa venir meno tale impostazione, escludendo possa ravvisarsi nella predetta procedura un contratto “complesso” o diversi contratti collegati tra loro.
***
Con il terzo motivo censura che il primo giudice CP_1
abbia qualificato in termini di somministrazione "a richiesta" o "a
piacere" il rapporto contrattuale di somministrazione instaurato tra 13 doc. 10 tabella a pag. 5 del disciplinare di gara CP_1 pagina 59 di 96 e le singole Aziende e Agenzie. Sostiene come lo stesso CP_1
dovrebbe essere qualificato “appalto di servizi” ex artt. 1655/1677 cc, pur privo della determinazione dell'entità dei servizi da erogare,
ma tale dato sarebbe evincibile, ai sensi degli artt. 1677 e 1560 cc, dal normale fabbisogno del committente al momento della conclusione del contratto.
Con lo stesso motivo e sotto un ulteriore profilo, censura che il tribunale abbia ritenuto di ravvisare una somministrazione “a
richiesta” ritenendola compatibile con i principi dettati dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo tutte le CP_1
Aziende convenute hanno svolto un approfondito esame istruttorio per determinare i propri fabbisogni (poi trasfusi nel progetto
esecutivo, nella lex specialis e nel contratto), determinazione che non ha mai neppure preso in considerazione che l'appalto dovesse soddisfare esigenze avulse da un fabbisogno del somministrato e, dunque, affrontabili con un contratto "a piacere". Il decreto
603/2013 di indizione della procedura di gara (doc. 2), darebbe
Parte Con conto del complesso lavoro istruttorio svolto dalle singole e per la elaborazione del progetto esecutivo dalle stesse successivamente trasmesso in Regione, elencando le aree tematiche approfondite. Ciò è indicato anche nella relazione al “Progetto
pagina 60 di 96 d'integrazione logistica” doc.
3. L'articolo 11 comma 2 d.lgs.
163/200614 (applicabile alle fattispecie in esame) prevede: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte". Pertanto, gli elementi essenziali del contratto devono essere determinati anteriormente all'avvio della procedura di affidamento e non possono legittimamente essere affidati a scelte arbitrarie (in quanto prive di parametri di determinabilità) successive alla formazione della lex specialis15.
Sotto un terzo profilo l'appellante, dando atto che la nullità della sentenza comporterebbe comunque un esame del merito da parte di questa Corte, ribadisce l'applicabilità dell'art. 1560/1 cc e i presupposti della domanda in relazione ai parametri quantitativi posti alla sua base e richiamando precedenti giurisprudenziali di merito relativi a casi in cui l'importo della somministrazione non era determinato, concretizzandosi un appalto di servizi. Ciò
risolverebbe il problema della compatibilità tra l'assenza di un importo e la nullità ex art. 1346 cc, nonché di legittimità in tema di momento conclusivo del contratto e determinazione dell'importo della somministrazione. Secondo l'appellante, applicando i principi affermati in giurisprudenza alla fattispecie in esame si constaterebbe il gravissimo inadempimento alle obbligazioni contrattuali posto in essere dalle convenute. Le previsioni della lex
specialis di gara richiamate dal contratto complesso stipulato dalle convenute, e soprattutto quelle secondo le quali l'aggiudicataria è
tenuta a fornire "solo ed esclusivamente le prestazioni che verranno effettivamente ordinate", equivarrebbero ad assenza, nel contratto, della determinazione del quantitativo della somministrazione, con la conseguente determinazione legale e vincolata di tale quantitativo nel normale fabbisogno del somministrato "avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto", normale fabbisogno che dovrebbe, di conseguenza, essere individuato nel fabbisogno indicato dall' all'atto Parte_11
della aggiudicazione (Allegato D al decreto 256/2015; cfr. doc. 21) e recepito quale elemento presupposto dal contratto complesso stipulato dalle convenute (numero di “righe” almeno pari,
complessivamente, a 289.620 su base annua). Avendo le appellate richiesto un numero di prestazioni (“righe”) sensibilmente inferiore a quanto ivi previsto, dovrebbero essere ritenute gravemente pagina 62 di 96 inadempienti e pertanto condannate ad eseguire le proprie prestazioni.
Anche questo motivo è infondato sotto tutti i profili prospettati.
Occorre a tal fine partire dalla qualificazione dei contratti stipulati tra la fornitrice e le singole Aziende sanitarie. L'appellante in primo grado aveva prospettato tale qualificazione sia in termini di somministrazione che d'appalto di servizi, mentre in questo grado ha virato decisamente verso quest'ultima richiamando nuovamente il dettato dei citati artt. 1677 e 1560/1 cc, in modo da aggirare la figura della somministrazione “a richiesta”, censurata altresì di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cc.
Occorre pertanto procedere in prima battuta alla qualificazione dei contratti onde poi evincere la disciplina applicabile e la conseguente legittimità/illegittimità della specifica forma contrattuale.
Secondo la concezione tradizionale ancora del tutto prevalente in dottrina e giurisprudenza, ciò che caratterizza il contratto d'appalto
è sempre la realizzazione di un'opera o un servizio, mediante un'organizzazione imprenditoriale, essendo pertanto incentrata in un facere. Il sinallagma tipico è quindi do ut facias. Va aggiunto che si tratta, di regola, d'un contratto ad esecuzione “prolungata” e non continuata. Tale peculiarità determina che ogni atto di esecuzione pagina 63 di 96 dell'appaltatore non soddisfi un corrispondente ed autonomo interesse del committente. L'appaltatore è adempiente nel solo momento in cui l'opera o il servizio sono portati a termine, così
come stabilito dall'art. 1665 cc. Secondo prevalente dottrina si tratta quindi d'un contratto che può essere a esecuzione prolungata, ma non può considerarsi un contratto “di durata”, attesa l'unicità
dell'oggetto e il raggiungimento dell'interesse del committente solo alla sua realizzazione, potendo al più e in taluni casi considerarsi ad esecuzione “prolungata” oppure “differita” e non continuata. Ciò rileva, tra l'altro, per l'applicabilità delle norme sulla retroattività:
della risoluzione, del recesso e della condizione (che si applicano solo ai contratti ad esecuzione prolungata e non a quelli di durata).
I contratti “di durata”, o a esecuzione continuata, sono invece caratterizzati dalla periodicità o continuatività delle prestazioni, e nella somministrazione ex artt. 1559 e ss. cc. tali prestazioni consistono nella fornitura di beni. Il contratto di somministrazione ha pertanto a oggetto un dare sicché il sinallagma tipico è do ut des.
Alla stregua di tali principi e come ha indicato specificamente la stessa la previsione contrattuale è nel senso che CP_29
l'appellante si limiti a ricevere ordini periodici dalle aziende e 16 Pag. 6 atto di citazione in I grado pagina 64 di 96 agenzie e a inviare loro le forniture richieste. Ne deriva che essa fornisce beni e non servizi, nonché come l'interesse perseguito sia realizzato all'esecuzione d'ogni singolo ordine, con la conseguenza che oggetto del contratto non può ritenersi la prestazione d'un servizio ex art. 1677 cc bensì una fornitura periodica di cose ex art. 1559 e ss. cc.
Si tratta quindi di un contratto di somministrazione a tutti gli effetti.
Alla qualificazione del contratto in tal senso, consegue l'ulteriore problema di delineare la rilevanza della previsione suppletiva di cui all'art. 1560 co I cc in relazione alla figura, richiamata dalle convenute e condivisa dal tribunale, della somministrazione “a
piacere” o altresì detta “a richiesta”, in cui l'entità della fornitura, nell'an17 e nel quantum, è rimessa alla scelta del somministrato,
configurandosi come diritto potestativo.
La giurisprudenza sulla citata disposizione codicistica è assai risalente, avendo in passato la Suprema Corte escluso la possibilità
di scelta, in capo al somministrato, ove le parti non abbiano indicato un minimo e un massimo18. L'orientamento prevalente richiama però l'insegnamento, ancor più risalente19, secondo cui:
“Fuori della Forma detta 'a piacere' o 'a richiesta', nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per
il se e per il quanto, la somministrazione - Forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole
convenute - il silenzio del contratto sul quantitativo della
somministrazione importa che la Determinazione legale di tale quantitativo, da intendersi commisurato al fabbisogno del
somministrato, opera con efficacia vincolante non solo riguardo al somministrante ma anche riguardo al somministrato stesso,
sicche questi e tenuto a richiederlo. (V 61/70, mass n 344723)”.
Tale orientamento, pertanto, conferma come l'art. 1560 cc costituisca norma suppletiva derogabile che ammette la possibilità di una somministrazione a piacere. Esso segue una diffusa e prevalente dottrina che ritiene tale modalità di determinazione dell'oggetto contrattuale coerente con le finalità dell'istituto nei casi, quale il presente, in cui comunque il genus delle cose da fornire è indicato ed è rimessa al somministrato solamente la determinazione della quantità di tali cose. Secondo tale impostazione, l'art. 1560 cc attribuisce rilevanza, in primo luogo, 19 Sez. 3, Sentenza n. 3450 del 20/10/1975 (Rv. 377617 - 01) più recentemente TAR Puglia 442/2021 pagina 66 di 96 alla volontà dei contraenti, ponendosi come norma suppletiva che si autoapplica ove le parti nulla abbiano statuito in merito alla entità della prestazione, tenuto altresì conto del fatto che la medesima disposizione, come già indicato, è pacificamente derogabile dalle parti medesime.
Osserva questa Corte come appaia superabile, in tal senso, anche il dubbio dell'appellante sulla compatibilità di tale figura con la previsione dell'art. 1346 cc, ove è richiesto, a pena di nullità, che l'oggetto del contratto sia determinato o almeno determinabile, atteso che, secondo non potrebbe ritenersi OP0
determinabile ove rimesso all'arbitrio della somministrata.
La giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato, sia pure in fattispecie diverse, come non possa ravvisarsi nullità in tal senso per il solo fatto che l'oggetto sia successivamente determinato dalla volontà di una delle parti, e non di un terzo, ogni volta che tale volontà sia condizionata da fattori esterni e non dipenda dal mero arbitrio del contraente.
Secondo tali orientamenti20, a esempio, in tema di fideiussione per obbligazioni future (e anche prima della modifica all'art. 1938 cc 20 Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999 (Rv. 531214 - 01) Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 07/03/2002 (Rv. 552879 - 01) pagina 67 di 96 intervenuta dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 15421): “L'estensione
della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta "fidejussione
omnibus"), non è incompatibile con l'art.1346 cod.civ., essendo
l'oggetto della garanzia determinabile "per relationem" sulla base
di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della
banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività
creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni
contratto”.
Non è chi non veda come se ciò vale per una società privata, sia pure parzialmente regolata in regime di diritto amministrativo come avviene per gli istituti di credito, vale ancor più per amministrazioni pubbliche che sono sempre sottoposte a disposizioni pubblicistiche che regolano l'esercizio dell'attività
assistenziale e le modalità d'acquisto dei beni al suo esercizio destinati. Ove l'attività sia legittima, in quanto determinata dalle normative nazionali e regionali, e la discrezionalità amministrativa sia esercitata nella tutela del buon andamento, efficacia ed 21 Che ha introdotto l'indicazione del limite massimo garantito quale requisito della fideiussione. pagina 68 di 96 efficienza dell'azione amministrativa, indirizzandola come nel caso specifico alla riduzione del fabbisogno di beni e dei conseguenti costi per la collettività, ciò integra idonea giustificazione delle scelte così effettuate, dovendosi pertanto ritenere pienamente rispettato il requisito di determinabilità dell'oggetto di cui all'art. 1346 cc22.
Non può pertanto censurarsi il più volte richiamato art. 3 del disciplinare di gara, dove è espressamente prevista l'ipotesi di ordini che si situino al di sotto o al di sopra delle “condizioni
risultanti in sede di gara”. Lo stesso, infatti, dopo aver definito come puramente indicativi i valori esposti, aggiunge: “..la ditta
aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le prestazioni che
verranno effettivamente ordinate. Le prestazioni dovranno, quindi, essere regolarmente eseguite sia per quantitativi minori
che per quantitativi maggiori. La ditta aggiudicataria nel caso di aumento dovrà attivarsi nel modo da poter fronteggiare il
maggior impegno, nel caso di diminuzione del fabbisogno, non
potrà richiedere alcun risarcimento o indennità, né la variazione del prezzo..”.
Alla luce di quanto sopra indicato deve ritenersi che tali clausole, 22 Vv. il già citato TAR Puglia 442/2021 pagina 69 di 96 lungi dal trasformare il contratto da commutativo ad aleatorio, si limitano al più ad allargare l'area del rischio d'impresa cui è sottoposta la somministrante non potendosi perciò sostenere che sia oltrepassata l'alea normale del contratto.
Il fatto poi che le abbiano comunque espresso il proprio CP_3
fabbisogno, sia pure in misura che l'appellante ritiene incongrua,
non fa venire meno la qualificazione del contratto in termini “a richiesta”, in quanto il fabbisogno ivi indicato è effettivamente l'oggetto della richiesta mentre l'applicazione dell'art. 1560/1 cc si giustifica solo quando le parti non hanno per nulla previsto l'entità
delle cose da somministrare, né le modalità di determinazione di tale entità, in tal senso esplicandosi la sua funzione suppletiva. Ciò
esclude che possa porsi un problema di qualificazione del
“fabbisogno” in termini diversi da quanto rappresentato dalle somministrate.
Deve altresì convenirsi come gli ulteriori richiami dell'appellante non siano pertinenti in quanto:
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 2882/200923 non si riferisce a una somministrazione “a richiesta” o “a piacere” ma alla legittimità della revoca di una procedura di gara non conclusa;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 32
del 20 gennaio 200624, adottata con finalità di garantire la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, riguarda gli enti del terzo settore e le cooperative sociali, mentre, come emerge dalla documentazione, l'appellante è una grande società commerciale in forma cooperativa, a capo di un gruppo di società che si occupano di vari settori imprenditoriali;
- le altre sentenze non riguardano la somministrazione “a piacere”
ma casi diversi di somministrazione in cui l'entità della stessa non fu per nulla prevista, con conseguente applicazione dell'art. 1560 cc
(ad es. trib. Milano 28/6/2011).
***
Il quarto motivo è riferito specificamente al contratto rep.
1008/17 del 15 giugno 2017 stipulato da con CP_1 [...]
“ad integrazione e modifica del contratto rep. 500 del 30 Pt_2
maggio 2016” tra le stesse parti. L'appellante ne censura la validità
ed efficacia per non essere stato sottoscritto da tutte le appellate,
ritenute da quali parti di un contratto complesso e CP_1
comunque plurime mandanti di un mandato collettivo, per la cui modifica occorrerebbe il consenso di tutte le mandanti ex art. 1726 24 https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-32-del-20/01/2016-rif.-1 pagina 71 di 96 cc. Il tribunale avrebbe pertanto omesso una pronuncia sul punto,
limitandosi ad affermare che si tratta di autonomi contratti.
Il motivo è infondato per quanto già argomentato in relazione al secondo motivo. Il mandato conferito ad per Parte_2
l'effettuazione della gara aggregata non può considerarsi in sé una procura a contrarre, atteso che la procedura di gara non può
ritenersi un contratto né la mandataria ha, in quanto tale, concluso alcun contratto con la somministrante, essendo semplicemente incaricata di svolgere: “tutte le operazioni volte all'individuazione del contraente”25.
L'autonomia dei singoli contratti di somministrazione fa sì che non vi sia alcuna necessità che altre parti, oltre a quelle stipulanti il contratto originario, sottoscrivano nuovi contratti a integrazione o modifica di quanto già concordato. Ciò assorbe le questioni in tema di presunta nullità del verbale di trattativa e di ricognizione delle condizioni contrattuali per mancata sottoscrizione delle altre somministrate.
***
Con il quinto motivo censura di nullità il medesimo CP_1
contratto, intercorso con nel 2017 e a integrazione Parte_2 25 doc. 2 fascicolo di primo grado CP_1 pagina 72 di 96 modifica di quello dell'anno precedente, per contrasto con norma imperativa, costituita dagli articoli 114 e 132 d.lgs. 163/2006 e 311
d.p.r. 207/2010, che vietano le c.d. “varianti in corso d'opera”,
salvo casi specifici che qui non ricorrono, e comunque in misura non superiore al 5% dell'importo e in alcuni casi d'un quinto dell'importo. Poiché nel caso specifico l'importo originario è stato ridotto in misura ben superiore, ne deriverebbe la nullità del contratto.
Secondo l'appellante, in data 24 febbraio 2017, quando è stato approvato il decreto n. 103/2017, (doc. 7 fascicolo ) che Parte_2
ha originato la ridefinizione contrattuale, la legge regionale 23/2015 di modifica della struttura della sanità regionale era già in vigore, e lo era sia al momento della adozione del decreto che ha disposto in ordine alla stipula del contratto e alla sua decorrenza (novembre
2015), sia alla data di stipula del primo contratto intercorso tra le parti (maggio 2016). Ne deriverebbe che la “ridefinizione”, che l'appellante valuta quale “variante” in corso d'opera, in riduzione dei fabbisogni dell'TS, sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 1418 comma 1 codice civile per contrasto con norme imperative (articoli
114 e 132 d.lgs. 163/2006; articolo 311 d.p.r. 207/2010).
Anche questo motivo è infondato.
pagina 73 di 96 Pur prescindendo dalla genericità della censura per come contestata da o dalla tardività della OP1
sua rilevazione in quanto introdotta solamente in sede di memoria di replica, si osserva come la determinazione dell'entità della somministrazione non può in alcun modo essere assimilata a una
“variante in corso d'opera”, istituto ancora una volta caratteristico dell'appalto e non della somministrazione. La variante è infatti una modifica necessaria per adeguare un progetto durante l'esecuzione di un'opera, prima della chiusura dei lavori, in base a esigenze pratiche riscontrate durante l'esecuzione e di norma imprevedibili.
Nel caso specifico le variazioni sono previste sin dall'inizio del rapporto come normale fisiologia dello stesso non ravvisandosi nessuna “variante” in senso tecnico.
***
Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, l'appellante chiede l'accertamento dell'intervenuta revoca parziale del decreto
256 del 7/5/2015 e del decreto 637 del 20/11/15 del Direttore e della rilevanza di tale atto d'autotutela sul Parte_14
contratto n. 500/16 stipulato in data 30 maggio 2016 da e , con conseguente diritto della prima CP_1 Parte_2
all'indennizzo derivante ex art. 21quinques della legge 241/90. Con
i decreti n. 637 del 25 novembre 2015 e n. 103 del 24 febbraio 2017
del proprio Direttore Generale (doc. 44 e 45), avrebbe Parte_2
ridotto, in modo arbitrario e illegittimo come evidenziato nei motivi precedenti, la portata del decreto n. 256 del 7 maggio 2015 di affidamento del Servizio di logistica centralizzata (doc. 21). Ove non si condividessero le tesi dell'appellante in ordine all'illegittimità
della predetta riduzione, dovrebbe comunque valutarsi la presenza di una revoca parziale per motivi di pubblico interesse con conseguente diritto dell'appaltatrice all'indennità prevista dall'art. 21quinques co. 1 e 1bis della legge sul procedimento amministrativo.
Il motivo è infondato.
Anche prescindendo dalle considerazioni più volte ripetute sul diritto delle Aziende di regolare le loro richieste “a piacere”, del tutto non pertinente è il richiamo dell'art. 21quinques della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990. La revoca interviene infatti su di un provvedimento amministrativo con efficacia pagina 75 di 96 durevole adottata sulla base di motivi di pubblico interesse sopravvenuti, atteso il mutamento imprevedibile della situazione di fatto oggetto della discrezionalità amministrativa27. Potendo tale atto incidere imprevedibilmente sui diritti e interessi legittimi dei destinatari del provvedimento, la legge suindicata aveva previsto revoca e indennizzo nei soli casi però, introdotti dall'art. 11 della stessa, di accordi con privati aventi natura endoprocedimentale o sostitutivi di provvedimenti. La legge 11 febbraio 2005 n. 15 art. 14
ha introdotto analoga previsione in via generale con l'art. 21quinques richiamato.
Caratteristica dell'istituto è quindi un precedente provvedimento con effetti durevoli e la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, oppure l'imprevedibile mutamento di una situazione di fatto.
Nel caso specifico si assiste invece a una successione di contratti, tutti basati sulla libertà della somministrata di determinare il se e il
quanto della prestazione come ripetutamente affermato supra. Non
vi è pertanto alcuna revoca di un precedente provvedimento ex art. 21quiques, tenuto altresì conto che le parti, dopo l'aggiudicazione,
agiscono in sostanza iure privatorum. Ciò supera inoltre le 27 Non è pertanto in questione la legittimità del provvedimento, bensì la sua opportunità. pagina 76 di 96 contestazioni di TS LI Riuniti sulla genericità e tardività della censura (vv. nota 25).
***
Con il settimo motivo, anch'esso svolto in via subordinata,
l'appellante invoca l'applicazione della clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto. Il dovere di correttezza e solidarietà, con conseguente principio secondo il quale ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio, comporterebbe l'obbligo legale di rinegoziazione nei contratti a lungo termine. Anche pertanto ove fossero ritenute legittime le riduzioni unilaterali della quantità di servizi da erogare in forza del contratto di appalto di servizi stipulato all'esito della aggiudicazione della procedura di gara, le stesse dovrebbero essere ritenute idonee ad alterare l'equilibrio contrattuale. Richiama i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine al superamento dei limiti di cui all'art. 1467 cc e, in particolare, la
Relazione 56/2020 in data 8 luglio 2020 dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, pur prodotto con la memoria conclusionale ma la cui produzione non potrebbe ritenersi tardiva pagina 77 di 96 non trattandosi di prove28. Ne deriverebbe un obbligo di rinegoziazione in capo alla committente come si evince altresì, in ambito internazionale, dai Principi Unidroit dei Contratti
Commerciali Internazionali 2010 (c.d. PICC) i quali introducono la figura dell'alterazione suindicata per imprevedibili eventi che sopravvengono alla conclusione del contratto (c.d. hardship). Non
avendo le aziende proceduto alla rinegoziazione, l'appellante ha pertanto riproposto la sua domanda di adempimento e risarcitoria o, in subordine, di condanna della convenuta alla rinegoziazione.
Anche questo motivo è infondato.
Gli argomenti espressi e i richiami effettuati dall'appellante non paiono idonei a scalfire l'impianto generale della normativa codicistica secondo cui l'equità non è un requisito del contratto ex art. 1321 cc. Il legislatore, per contemperare l'esigenza d'intervenire nei casi di iniquità manifesta senza introdurre un contenzioso infinito e una valutazione pericolosamente soggettiva in quelli dove lo squilibrio possa ritenersi nell'alea normale del contratto29, ha limitato il suo intervento in materia ai casi di risoluzione per impossibilità (artt. 1463 e ss. cc) ed eccessiva onerosità (artt. 1467 e ss. cc) sopravvenute.
I documenti richiamati dall'appellante non possono alterare questo assetto tenuto conto che:
- Unidroit è un'organizzazione internazionale per l'unificazione del diritto privato, con particolare attenzione al commercio
internazionale. Solo ove il diritto nazionale o eurounitario abbiano dato esecuzione30 alle relative convenzioni internazionali, sempre con riferimento al commercio internazionale (es. legge 259/1993),
può ritenersi che tali principi siano adottati nel diritto interno, ciò che non appare quanto ai “Principi dei contratti commerciali
internazionali 2010” (c.d. PICC) richiamati da CP_1
- la relazione 56/2020 in data 8 luglio 2020 dell'Ufficio Massimario
della Corte di Cassazione - che è fonte autorevole e la cui produzione, in quanto parere tecnico, non può effettivamente essere ritenuta soggetta a termini di preclusione - è espressamente redatta de iure condendo nella finalità, principale e ripetutamente palesata, di affrontare gli squilibri contrattuali conseguenti all'intervenuta pandemia di Covid19. In particolare, la relazione affronta le novità normative e sostanziali del diritto emergenziale,
ancora una volta facendo riferimento ad eventi del tutto 30 Vv. ad es. Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003 (Rv. 568525 - 01) pagina 79 di 96 straordinari e imprevedibili, e quindi in un settore del tutto estraneo a quello oggetto del presente procedimento, dove la variabilità delle prestazioni dedotte in contratto è oggetto di specifica pattuizione. È condivisibile quanto in essa affermato secondo cui, ai sensi dell'art. 1467 cc, la parte onerata può solo chiedere lo scioglimento del vincolo e non la rinegoziazione del contratto, ma deve evidenziarsi come, ove si ammettesse un generale diritto di rinegoziazione al di fuori delle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia, s'innescherebbe un contenzioso di proporzioni imprevedibili;
non è raro che,
soprattutto dopo la stipula d'un contratto di durata, una delle parti
(o entrambe) abbia la percezione di aver fatto un cattivo affare valutando il presunto squilibrio tra le prestazioni in esso dedotte.
Anche il richiamo all'art. 1374 cc non pare idoneo a scalfire l'impianto succitato atteso che la disposizione, in tema di esecuzione del contratto, prevede espressamente l'intervento integrativo d'usi ed equità in aggiunta a quanto già pattuito dalle parti e non in sostituzione, e solo ove la legge non provveda già in tal senso. La giurisprudenza31 ha più volte evidenziato come il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è 31 Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6747 del 21 marzo 2014 pagina 80 di 96 l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne
consegue che, in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà, non può farsi questione di integrazione del contratto ma,
eventualmente, solo d'invalidità totale o parziale dello stesso, se in contrasto con disposizioni di legge.
L'esecuzione di buona fede di cui all'immediatamente successivo art. 1375 cc non può che essere riferita al contenuto contrattuale e alle leggi in materia, ove gli stessi siano idonei a regolarlo compiutamente.
Nel caso specifico non può quindi ritenersi idoneo il richiamo al parametro della buona fede al fine di derogare a espresse pattuizioni contrattuali redatte in ottemperanza al disciplinare di gara, tenuto inoltre conto che la richiesta “rinegoziazione” è stata in
Parte pratica già effettuata due volte, come evidenziato da , Pt_2
una prima con il contratto 500 del 30/5/2016, e la seconda con il contratto n. 1008 del 15/6/17. Analogamente hanno fatto
[...]
nel 2016 e nel 201732. CP_21
Non rileva infatti che la legge regionale 23/201533 fosse stata adottata ancor prima del primo contratto, in quanto l'asserito ritardato adeguamento alla stessa non può far venir meno le previsioni contrattuali in merito all'entità della prestazione.
***
Con l'ottavo motivo proposto in via principale, l'appellante formula, con riferimento al contratto con di Parte_5
, le stesse censure (motivi dal II al VII) già proposte in Pt_2
relazione a Contesta inoltre che il documento Parte_2
14/1/2016 (doc. 48 appellata) costituisca un verbale di trattativa con cui erano rinegoziate le condizioni e termini del rapporto obbligatorio. Il testo, secondo cui: “Entrambe le Parti si impegnano
congiuntamente a collaborare e condividere un piano di lavoro per valutare la possibilità di contenere il fabbisogno annuo entro
le 9.000 righe mensili, per un totale pari a 108.000 righe annue, fermo restando che alla Coopservice Soc. Coop. p.a. verranno
retribuite solo le righe effettivamente eseguite", non sarebbe una rinegoziazione ma un mero programma di futuri accordi, tanto che il successivo contratto 2016/1694 RP del 23 marzo/14 aprile 2016
(doc. 23) non vi fa cenno.
Anche con riferimento al Decreto del Direttore Generale dell'
[...]
n. 665 del 26 luglio 2017 (doc. 9 fascicolo parte Parte_5
convenuta) e all' atto denominato "Servizio logistica centralizzato. pagina 82 di 96 Contratto n. 2016/694/RP Ricognizione delle condizioni
contrattuali" redatto da esso LI Civili in data 03 agosto 2017
(doc. 50), l'appellante ha richiamato le analoghe censure già svolte avverso all'analogo contratto con e cioè: Parte_2
(i) inidoneità di un atto che non reca il consenso della totalità delle parti del contratto complesso a modificare e comunque incidere il contenuto del contratto complesso;
(ii) inefficacia delle modifiche che singole mandanti pretendano di apportare al mandato collettivo, anche ai sensi dell'articolo 1726 codice civile;
(iii) inidoneità delle modifiche del riparto interno al contratto complesso a modificare il fabbisogno complessivo iniziale pari a
289.620 righe/anno;
(iv) in subordine, nella denegata ipotesi si ritenesse di non accogliere quanto sopra, diritto di ad essere CP_1
indennizzata ai sensi dell'articolo 21 quinquies comma 1 e 1 bis della legge 241/1990.
Il motivo, che è una sostanziale riproposizione delle censure precedenti, deve ritenersi infondato per le ragioni già evidenziate con riferimento a quanto già motivato sulle censure stesse. Per le stesse ragioni non ha inoltre rilevanza se, con il documento pagina 83 di 96 suindicato, si sia provveduto a una rinegoziazione immediatamente esecutiva o meno, emergendo comunque una volontà di procedervi cui, si ribadisce, la convenuta non era neppure obbligata attesa la durata novennale della previsione contrattuale.
Ogni ulteriore questione in merito all'asserita genericità della censura34 e alla carenza di poteri dei paciscenti35 risulta assorbito.
***
Con il nono motivo, anch'esso in via principale, si CP_1
duole della reiezione delle domande proposte avverso CP_11
formulando nei confronti della stessa i medesimi motivi di appello
(anche qui dal II al VII), per le medesime ragioni, proposti da avverso la parte di sentenza che tratta delle domande CP_1
proposte da nei confronti di , quanto CP_1 Parte_2
all'autonomia del contratto rispetto agli altri, alla qualifica di contratto di somministrazione a richiesta anziché composto e di appalto di servizi privo dell'entità dei servizi da erogare.
Anche in questo caso si tratta di un richiamo alle medesime censure già esaminate e respinte supra. 34 Vv. pag. 59 comparsa TS LI Riuniti 35 Osserva comunque la convenuta, con calcoli analitici, che la nuova ricognizione ha portato a riconoscere una somma minore di circa 98.000,00 euro, e la stessa sostiene che il CP_1 suo rappresentante alla stipula poteva impegnarla sino a 500mila annui (doc. 51). In ogni caso, l'accordo è stato ratificato il 9 agosto 2017 dall'ing. Direttore Generale di CP_32
che avrebbe comunque reso retroattivamente efficace il negozio ai sensi dell'art. CP_1 1399 cc. pagina 84 di 96 ***
Con il decimo motivo l'appellante formula analoghe censure con riferimento al contratto stipulato da con l' CP_1 [...]
(successivamente OP3 CP_10
e agli atti che ne hanno preceduto la stipula. Secondo l'appellante avrebbe errato il tribunale nel ritenere che il disciplinare di gara non sarebbe richiamato dagli atti posti in essere e stipulati dalla
Il richiamo è invece palese ove si abbia riguardo a: CP_10
1) deliberazione n. 665 del 1.7.2015 (doc. 25) ha ad oggetto
“Procedura ristretta in forma aggregata con di Pt_9 Pt_2
capofila per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree territoriali dell' di , Pt_9 Pt_2 Pt_9
di NA, di TO, , Pt_9 OP4 [...]
e Desenzano del Garda. Presa d'atto CP_28 CP_28
aggiudicazione – Periodo: 01/11/2015 – 15/06/2024.”. Il
Disciplinare di Gara è uno tra gli elaborati della lex specialis della procedura ristretta della cui aggiudicazione ha preso CP_10
atto al fine di stipulare, sulla base di esso il Contratto ed è richiamato nella premessa della deliberazione medesima;
2) deliberazione n. 630 del 20.12.2013, a seguito dell'approvazione del progetto dalla Regione Lombardia, veniva attivata la procedura pagina 85 di 96 di gara aggregata con di capofila per l'affidamento del Pt_9 Pt_2
servizio di gestione logistica dei magazzini economali per i diversi presidi ospedalieri e le aree territoriali interessate”. La delibera di approva gli atti di gara, tra i quali è presente il Parte_2
Disciplinare di Gara;
3) deliberazione 665/2015: “Con deliberazione n. 256 del
07/05/2015 l' di ha aggiudicato la procedura ristretta Pt_9 Pt_2
in oggetto alla ditta Coopservice Soc. Coop. p.a. per il periodo dal
16/06/2015 al 15/06/2024; ne consegue che ogni azienda consorziata debba procedere al recepimento dell'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto”. La delibera di aggiudicazione richiama i documenti di gara approvati, tra i quali è presente il
Disciplinare di Gara. La stessa delibera prende atto della delibera n.
256 del 7 maggio 2015 di aggiudicazione della gara (retta dal
Disciplinare) a per l'affidamento del SLC e procede CP_1
all'affidamento, alle condizioni determinate dall'offerta economica presentata in sede di gara sulla base del Disciplinare;
4) il Contratto (doc. 7 fascicolo parte convenuta) richiama il mandato 17 dicembre 2013, il decreto 630/2013 di , la Parte_2
delibera 665/2015, e, dunque, anche i richiami al Disciplinare di
Gara da questi atti posti in essere. L'articolo 1 del Contratto
pagina 86 di 96 definisce il proprio oggetto nell'”affidamento e gestione del Servizio
di Logistica Centralizzato”, affidamento disposto dalla delibera
665/2015 sulla base, anche, del Disciplinare di Gara. L'articolo 2 del
Contratto dispone: “Modalità di esecuzione del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi all'Art. 1 sono dettagliatamente descritte nel Documento 1 – denominato Allegato “A” Capitolato
Tecnico”. Il Disciplinare di Gara è parte del Capitolato Speciale di
Gara (doc. 10).
Il tribunale avrebbe inoltre errato, nella quantificazione del fabbisogno ex art. 1560 cc, nel ritenere la documentazione insufficiente in quanto riferita a valutazioni risalenti al 2011.
Secondo l'appellante, invece, oltre che nell'anno 2011, il fabbisogno sarebbe stato rilevato nell'anno 2014 e nell'anno 2015, nel mese di maggio, con l'aggiudicazione della gara, costantemente in 289.620
righe/anno complessive. Ciò si desumerebbe dal modulo contenente lo “schema d'offerta” approvato con decreto n. 65 del 4
Parte febbraio 2014 del direttore Generale (doc. 8, pagine da Pt_2
67 a 69) ove si prevede testualmente, per il servizio di logistica centralizzata, “numero complessivo righe uscita/anno 289.620”.
Perciò l'offerta, presentata in gara da in data 13 CP_1
settembre 2014 (doc. 20) è riferita a un numero complessivo di pagina 87 di 96 righe uscita/anno pari a 289.620 (doc. 17). Con il già citato decreto n. 256 del 07 maggio 2015 (doc. 21), il Direttore Generale dell'
[...]
dispose l'aggiudicazione della procedura di gara e il “quadro Pt_11
economico Allegato D”, approvato con il decreto 256/2015 (doc.
21), per quanto attiene il servizio di logistica centralizzata,
conferma il dato quantitativo del numero complessivo di righe uscita/anno e lo scompone in relazione alle esigenze dichiarate da
Parte ciascuna delle AO e aderenti sicché, con riferimento alla
[...]
, lo quantifica in 80.492 righe/anno. Le quantificazioni CP_35
ivi indicate non furono contestate dalle convenute nel corso del giudizio di I grado.
Non sarebbe inoltre condivisibile l'affermazione secondo cui il fabbisogno si sarebbe consolidato negli atti successivi al 2011 quando le richieste furono più o meno costanti, poiché sarebbe solo un consolidarsi dell'inadempimento. Richiama inoltre il VII motivo d'appello quanto alla prova delle circostanze sopravvenute che hanno alterato l'equilibrio contrattuale, ribadendo l'istanza di prova orale quanto ai capp 50-53.
Le convenute contestano tale ricostruzione ribadendo la sostanziale stabilità negli anni delle richieste e il riferimento alle stesse quale fabbisogno.
pagina 88 di 96 Il motivo, oltre che contraddittorio, è anch'esso infondato.
L'affermazione secondo cui il contratto richiama comunque i documenti di gara, del tutto condivisibile alla luce delle osservazioni della stessa appellante, finisce per escludere l'invocata applicazione degli artt. 1377 e 1560/1 cc, con conseguente irrilevanza di identificare specificamente il fabbisogno alla luce della seconda disposizione.
Va infatti ribadito che le condizioni di gara e dei contratti e in particolare il più volte citato Disciplinare, non vincolano le somministrate in punto entità delle prestazioni che ne sono oggetto.
Le modifiche suindicate non sono che la conseguenza della trasformazione legislativamente disposta con esternalizzazione delle prestazioni. Si è poi già argomentato sul fatto che gli ordinativi delle convenute costituiscono essi stessi “richieste” senza che sia necessario il richiamo al fabbisogno ex art. 1560/1 cc.
***
Con l'undicesimo motivo d'appello si propongono analoghe doglianze con riferimento al contratto stipulato con Parte_3
(doc. 34), richiamando la suindicata determinazione del normale fabbisogno in 10.583 righe/anno. Lo stesso tribunale evidenzia come il normale fabbisogno sia indicato in contratto, sia pure su pagina 89 di 96 base novennale cui corrisponde, in misura annua, quanto indicato
Contr nel predetto allegato D al decreto del D.G. 256/15. Pt_2
L'appellante evidenzia altresì l'errore del tribunale nel ritenere che gli impegni assunti dalle originarie non Parte_15
vincolino poiché, nel caso specifico, fu proprio Parte_3
quest'ultima a sottoscrivere il contratto. Come nel precedente motivo, richiama altresì il settimo motivo d'appello in ordine alla prova delle mutate situazioni giustificanti la rinegoziazione.
Anche tale motivo è infondato.
Coglie nel segno l'appellante quando evidenzia come il contratto sia stato stipulato dalla convenuta e non dalle originarie ma CP_19
ciò non fa venir meno quanto già osservato, con riferimento al motivo precedente, all'implicito riferimento alle condizioni di gara.
Deve poi osservarsi come il contratto in oggetto parli di “valore complessivo stimato” che non è esattamente equiparabile al fabbisogno ex art. 1560/1 cc ed è del tutto verosimilmente riferito alle vecchie non potendosi ritenere che quanto previsto nel CP_19
contratto fosse riferibile alle necessità rilevate cinque anni prima.
Non è peraltro contestato che la convenuta abbia ordinato quantità
costanti in tutti gli anni di vigenza del contratto e sino all'instaurazione del giudizio, confermando come lo scostamento pagina 90 di 96 dai valori iniziali sia conseguenza del riordino del sistema36 che ha portato a una diminuzione significativa del fabbisogno rispetto alle valutazioni iniziali come comunicato a controparte con nota n.
44217/18 del 8 giugno 201837.
***
Con il dodicesimo motivo l'appellante si duole che non sia stato
Parte riconosciuto l'inadempimento delle e convenute alle CP_9
obbligazioni assunte e il conseguente diritto di al CP_1
risarcimento dei danni patiti e patiendi. Chiede a tal fine la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione delle prove erroneamente non ammesse. Richiama altresì l'elaborato economico-finanziario (doc. 36) che dà conto nel dettaglio:
(i) di quelli che sono i costi sostenuti e da sostenersi da parte di in relazione all'allestimento delle strutture e alla CP_1
acquisizione delle risorse strumentali necessarie alla erogazione del servizio secondo gli standard offerti in gara;
(ii) i ricavi attesi in relazione all'entità della somministrazione indicata in gara (289.620 righe/anno) e al relativo utile atteso;
(iii) i ricavi in concreto percepiti nei primi anni di esecuzione dell'appalto e i ricavi attesi nel caso in cui il trend
dell'inadempimento posto in essere dalle TS e convenute CP_9
permanga ai livelli attuali;
(iv) le perdite sino ad ora subite e quelle che prevede di CP_1
subire se le condizioni di inadempimento di cui al precedente romanino (iii) permarranno inalterate;
affermando che tali elementi siano stati considerati attentamente dalle convenute in sede di gara, siano stati da esse reputati congrui e "validati" all'esito di specifico subprocedimento che è confluito nella aggiudicazione definitiva (doc. 42). Insiste perché sia disposta una CTU onde accertare l'entità del danno sulla base di tali valori, comprensivo di danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e danno curricolare.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti. Non essendo configurabile un inadempimento delle convenute non lo è neppure un danno risarcibile, al di là delle censure sulle modalità di calcolo operate dall'appellante.
***
Con il tredicesimo motivo censura la decisione sulle spese che,
in accoglimento dell'appello, dovrebbero essere addossate alle appellate sia per il primo che per il secondo grado.
pagina 92 di 96 Anche tale motivo, come il precedente, è assorbito, come si vedrà
infra, dall'integrale rigetto dell'appello.
***
Con il quattordicesimo motivo si duole l'appellante dell'accoglimento della riconvenzionale proposta da
[...]
Nega che GPI spa possa essere considerata un Controparte_12
incaricato di in quanto si tratta della software house CP_1
della e quindi gli inadempimenti di GPI spa sarebbero CP_9
addebitabili all' . Ne deriva che solo quest'ultima dovrebbe CP_9
risponderne formulando l'appellante eccezione d'inadempimento.
Il motivo è infondato.
Il fatto che abbia scelto GPI spa in quanto già fornitrice CP_1
della non fa venir meno la sua Controparte_12
posizione di committente nei confronti della stessa GPI spa. Poiché
l'obbligo38 di provvedere alla “compatibilità e interfacciamento con gli applicativi utilizzati presso le Aziende Procedenti” era in capo all'aggiudicataria, l'inadempimento di GPI spa alla specifica obbligazione ricade interamente in capo a Poiché tale CP_1
interfacciamento pacificamente non è stato realizzato, e ciò neppure 38 Art. 13 del contratto d'appalto che richiama il disciplinare di gara art. 5 e l'art. 2 capitolato tecnico pagina 93 di 96 molti anni dopo il contratto, appare corretta la decisione del tribunale d'accogliere la domanda d'adempimento formulata in via riconvenzionale dalla convenuta medesima.
***
L'appello va pertanto respinto restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, con conferma della sentenza impugnata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di ciascuna delle appellate, che si liquidano come segue.
Vanno applicate le tabelle di cui al DM 55/2014, come aggiornate dal DM 147 del 13/8/2022 in relazione all'importo della domanda
(€ 11,5 mln) e condividendosi quanto affermato dal primo giudice in ordine alla non necessità di operare aumenti per il numero di parti.
È dovuta anche una quota per fase di trattazione in quanto ineludibile in appello39.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 8.000.001 a € 16.000.000 39 Cass. II civ. n. 29857 del 18/10/2023; Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561; che richiamano Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 pagina 94 di 96 Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 8.149,00
Fase introduttiva del giudizio: € 4.738,00
Fase di trattazione: € 10.916,00
Fase decisionale: € 13.548,00
Compenso tabellare € 37.351,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1.quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando, sull'appello (r.g. 390/21) proposto da avverso la sentenza Controparte_7
del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa,
n. 678 del 11/3/2021, cui è riunito l'appello proposto dalla stessa appellante avverso la medesima sentenza integrata con l'ordinanza di correzione d'errore materiale del 22 aprile 2022 del medesimo
Tribunale (rg. 633/2022), nel contraddittorio con
[...]
, OP6 OP
,
[...] Controparte_4
[...] Controparte_5
pagina 95 di 96 e , così CP_11 Controparte_6
provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, come corretta con l'ordinanza 22 aprile 2022 del tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa;
2) condanna l'appellante Controparte_7
nella persona del rappresentante legale, alla rifusione a
[...]
favore di , OP6 [...]
, OP [...]
Controparte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
, delle spese del presente grado di giudizio
[...]
che liquida in € 37.351,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge per ciascuna di esse;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Benatti dott. Giuseppe Magnoli
pagina 96 di 96 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8 Cass. 2253/1984, 3365/1991 nonché sez. I n. 1252/2021 e sez. III n. 19214/15 9 Come corretta con ordinanza 3 novembre 2021 pagina 48 di 96 14 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 15 Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2009 n. 2882 pagina 61 di 96 17 Pur ribadendosi che oggetto del processo non è la mancata effettuazione degli ordini ma la misura degli stessi, asseritamente inferiore a quanto oggetto di stipula. 18 Sez. 2, Sentenza n. 7841 del 22/12/1986 (Rv. 449789 - 01). pagina 65 di 96 23 Sez. V 16/12/2008-11/5/2009 in https://www.
[...]
Email_1 pagina 70 di 96 26 Osserva la convenuta che la censura non chiarisce di quale contratto si parli. Infatti, l'ottavo motivo richiama i motivi 4/5/6 anche nei confronti di di cui al par 12.3 ma Parte_5 in tale paragrafo sono richiamati:
il “verbale trattativa” del 14 gennaio 2016;
il decreto 22/mis del 20 gennaio 2016;
il contratto 2016/694 RP del 23 marzo 2016. Nelle conclusioni l'appellante chiede invece l'accertamento della nullità del contratto denominato “Ricognizione delle condizioni contrattuali” del 3 agosto 2017, che non è tra i tre precedenti. pagina 74 di 96 28 Richiama Corte di Cassazione, Sezione I, 20 aprile 1999 n. 3775, Tribunale di Bari, ordinanza 14 giugno 2011, Tribunale Bologna, Sezione fallimentare 26 aprile 2013. 29 Vv. art. 1467/2 cc pagina 78 di 96 32 Docc. 1, 2 e atto di ricognizione doc. 3 del 3-9 agosto 2017 fasc. convenuta 33 Il richiamato decreto n. 103/2017 elenca le trasformazioni che la citata legge ha introdotto nelle AASSLL e i riflessi che ciò ha avuto sui contratti in esame. pagina 81 di 96 36 Spiegato cronologicamente e analiticamente dalla convenuta nella sua Parte_3 comparsa di risposta (pag. 13 e ss). 37 Doc. 9 convenuta pagina 91 di 96
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. specializzata in materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere 390/2021
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 390/2021 R.G., cui è riunita la n. 633/2022,
posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza collegiale del 10/09/2025, promossa
OGGETTO: d a
Appalto di opere (C.F. Controparte_1
pubbliche
, con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO P.IVA_1
( ) VIA ZEFFERINO IODI 3 42121 REGGIO C.F._1
EMILIA; elettivamente domiciliata in VIA FERRAMOLA 14 25121
BRESCIA presso il difensore avv. PELIZZARI MARTINO pagina 1 di 96
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. TE
), con il patrocinio dell'avv. LASCIOLI MAURIZIO, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122
BRESCIA presso il difensore avv. LASCIOLI MAURIZIO
OP
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_3
patrocinio dell'avv. MEINI DARIO e dell'avv. BESUZIO ALBERTO
( BORGO PIETRO WUUHER, 81 25123 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliata in BORGO PIETRO WUHRER
81 25122 BRESCIA presso il difensore avv. MEINI DARIO
Controparte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI
[...] P.IVA_4
GIUSEPPE FRANCO e dell'avv. PAGANI ELENA ALBA
( ) VIA SAFFI 6 25122 BRESCIA;
C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA LARGA 23 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO
Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_5
dell'avv. COTI ZELATI ELENA, elettivamente domiciliata in VIA pagina 2 di 96 DESTI 15 26013 presso il difensore avv. COTI ZELATI CP_5
ELENA
Controparte_6
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_6
FERRARI GIUSEPPE FRANCO e dell'avv. PAGANI ELENA ALBA
( ) VIA SAFFI 6 25122 BRESCIA;
C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA LARGA 23 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa n. 678/2021 del 11/03/2021, cui
è riunito l'appello contro la medesima sentenza e l'ordinanza di correzione errore materiale disposta con ordinanza pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Brescia in data 22 aprile 2022, notificata in data 29 aprile 2022 ed annotata ex art. 288 c.p.c. in data 9 maggio
2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante CP_1
Contrariis rejectis, in via preliminare, di rito, disporre la riunione alla presente causa n. 390/2021 R.G., ai sensi dell'articolo 335
c.p.c., della causa in grado di appello iscritta al n. 633/2022 R.G.
pagina 3 di 96 proposta da contro Parte_1 TE
,
[...] OP
, ,
[...] Controparte_4
e Controparte_5
per la dichiarazione Controparte_6
di nullità o comunque per la integrale riforma della sentenza n.
678/2021 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V –
Sezione Specializzata in materia di impresa, in data 9/11 marzo
2021 nella causa civile n. 15927/2018 R.G., come modificata e integrata con ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2022, annotata sulla sentenza in data 9 maggio 2022, ovvero della medesima sentenza impugnata mediante l'atto di appello che ha generato il giudizio di cui in epigrafe.
In via preliminare di merito, in accoglimento del proposto appello dichiarare, ai sensi degli 86 articoli 50 bis, 50 quater e 161 comma 1 codice di procedura civile nonché degli articoli 2, 3 e 4 d.lgs. 27
giugno 2003 n. 168, la nullità della sentenza n. 678/2021
pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V - Sezione
Specializzata in materia di impresa, in data 9/11 marzo 2021 nella causa civile n. 15927/2018 R.G. per avere il Tribunale giudicato e deciso in composizione monocratica anziché in composizione pagina 4 di 96 collegiale.
Nel merito, in accoglimento del proposto appello, annullare o comunque integralmente riformare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'ordinanza 22 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di
Brescia nel procedimento per correzione di errore materiale n.
15927-1/2018 promosso da OP
contro
[...] [...]
, Controparte_7 TE
, Controparte_4 [...]
, Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Ancora nel merito, in accoglimento del proposto appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 678/2021 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V – Sezione Specializzata in materia di impresa in data 9/11 marzo 2021 nella causa civile n.
15927/2018 R.G., come modificata e integrata con ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2022,
annotata sulla sentenza in data 9 maggio 2022, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, Sezione specializzata in materia di impresa assumere i seguenti provvedimenti.
In via preliminare istruttoria, disporre la remissione della causa in pagina 5 di 96 istruttoria, con ammissione dei mezzi di prova dedotti da con le memorie in data 20 maggio 2019 e Controparte_8
in data 10 giugno 2019 depositate ai sensi dell'articolo 183 comma 6
numero 2 e numero 3 c.p.c.
e, in particolare:
(i) ammettere prova per testimoni sulle circostanze capitolate ai numeri da 1 a 43 del paragrafo 2 della memoria 183 comma 6 n. 2
c.p.c.;
(ii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, officiando esperto nel settore della contabilità degli appalti pubblici di servizi, in ordine ai quesiti indicati al paragrafo 3, pagine 7 e 8 della memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c.;
(iii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, officiando esperto informatico, in ordine al quesito indicato al paragrafo 4, pagina 8,
della memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c.;
(iv) ammettere prova per testimoni sulle circostanze capitolate ai numeri da 44 a 58 del paragrafo 6 della memoria 183 comma 6
numero 3 c.p.c.
In via principale di merito, voglia l'Eccellentissima Sezione
specializzata in materia d'Impresa della Corte d'Appello di Brescia
pagina 6 di 96 accogliere le seguenti domande.
1. Dichiarare ed accertare il grave inadempimento di , Parte_2
, Controparte_9 CP_10 CP_11 Pt_3
alle obbligazioni assunte nei confronti di con la
[...] CP_1
aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata CIG 5512542590 pubblicata nell'anno 2014 di cui all'atto di citazione di primo grado e all'atto di appello e comunque con la conclusione del contratto complesso di appalto del servizio di logistica centralizzata, indicato nella narrativa in fatto dell'atto di citazione di primo grado e dell'atto di appello, integrato dagli atti richiamati ai punti da 10 a 15 della medesima narrativa in fatto dell'atto di citazione di primo grado e ai paragrafi da 2.10 a 2.15 della narrativa dell'atto di appello, con particolare anche se non esclusivo riferimento agli inadempimenti meglio descritti dalle deduzioni in fatto e in diritto dell'atto di citazione in primo grado, nella successiva memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. nel sopra esteso atto di appello.
2. Dichiarare ed accertare il grave inadempimento di , Parte_2
, Controparte_9 CP_10 CP_11 Pt_3
posto in essere in danno di nella fase di
[...] CP_1
esecuzione del contratto complesso di appalto del servizio di pagina 7 di 96 logistica centralizzata di cui sopra, inadempimento derivante dalla violazione della clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto, dalla violazione del dovere di correttezza, dalla violazione del dovere di solidarietà, dalla violazione del principio secondo il quale ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, dalla violazione della disciplina dei PICC in materia di
hardship, con particolare anche se non esclusivo riferimento agli inadempimenti meglio descritti dalle deduzioni in fatto e in diritto dell'atto di citazione in primo grado, della successiva memoria ai sensi dell'articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c., del sopra esteso atto di appello.
3. Dichiarare ed accertare che Parte_2 Controparte_9
, non hanno
[...] CP_10 CP_11 Parte_3
adempiuto alla obbligazione legale di rinegoziazione nei contratti a lungo termine, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in primo grado, nelle successive memorie, nell'atto di appello.
4. Dichiarare ed accertare l'invalidità e comunque l'inefficacia, per i motivi esposti, degli atti di cui al punto 18 della narrativa in fatto dell'atto di citazione di primo grado e al punto 2.18 dell'atto di appello, atti mediante i quali , Controparte_9 CP_9
pagina 8 di 96 e hanno ritenuto di modificare Parte_4 Parte_2
unilateralmente in riduzione il riparto del normale fabbisogno della unitaria somministrazione disciplinata dal contratto composto di appalto del servizio logistica centralizzata per cui è causa.
5. Dichiarare ed accertare la nullità e l'inefficacia o comunque annullare, ai sensi dell'articolo 1418 codice civile, per violazione di norma imperativa integrata dal disposto degli articoli 114 e 132 d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 311 d.p.r. 5 ottobre 2010 n.
207 degli atti, il contratto stipulato in data 12 giugno 2017 al n. rep.
1008/17 da e da mediante il quale Parte_2 CP_1 [...]
ha ritenuto, approvando variante in assenza dei presupposti Pt_2
di legge, di modificare in riduzione il riparto del normale fabbisogno della unitaria somministrazione disciplinata dal contratto di appalto del servizio logistica centralizzata per cui è
causa.
6. In via subordinata di merito, nel caso in cui si ritenga di non ravvisare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia o comunque di non dichiarare l'annullamento delle clausole del contratto 12 giugno
2017 rep. 1008/17 predette, dato atto della intervenuta revoca parziale del decreto n. 256 in data 07 maggio 2015 e del decreto n.
637 del 20 novembre 2015 del Direttore Generale di e Parte_2
pagina 9 di 96 della conseguente incisione del contratto stipulato in data 30
maggio 2016 da e da n. rep. 500/16 sulla CP_1 Parte_2
base dei predetti decreti, dichiarare ed accertare l'obbligo della convenuta di indennizzare ai sensi e per Parte_2 CP_1
gli effetti di cui all'articolo 21 quinquies comma 1 e 1 bis legge 07
agosto 1990 n. 241, per i motivi tutti di cui in atti;
conseguentemente condannare al pagamento, in favore Parte_2
di del relativo indennizzo, parametrato al danno CP_1
emergente, nella misura che risulterà a fine istruttoria o che risulterà di giustizia.
7. Ancora in via principale di merito, dichiarare ed accertare la nullità e l'inefficacia o comunque annullare ai sensi dell'articolo
1418 codice civile, per violazione di norma impugnativa integrata dal disposto degli articoli 114 e 132 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 311 d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 degli atti, il contratto denominato "Ricognizione delle condizioni contrattuali" recante data 03 agosto 2017, stipulato per scambio di corrispondenza da e da in data 03/10 Parte_5 CP_1
agosto 2017, mediante il quale ha Parte_5
ritenuto, approvando variante in assenza dei presupposti di legge, di modificare in riduzione il riparto del normale fabbisogno della pagina 10 di 96 unitaria somministrazione disciplinata dal contratto di appalto del servizio logistica centralizzata per cui è causa.
8. Ancora in via subordinata di merito, nel caso in cui si ritenga di non ravvisare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia o comunque di non dichiarare l'annullamento parziale delle clausole dell'atto 03/10
agosto 2017 predetto, dato atto della intervenuta revoca parziale del decreto n. 22/mis in data 20 gennaio 2016 del Direttore Generale dell' e della conseguente incisione del Parte_5
contratto n. 2016/694/RP stipulato in data 23 marzo/14 aprile
2016 da , dichiarare ed Parte_6
accertare l'obbligo della convenuta di Parte_5
indennizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo CP_1
21 quinquies comma 1 e 1 bis legge 07 agosto 1990 n. 241, per i motivi tutti di cui in atti;
conseguentemente condannare
[...]
al pagamento in favore di del Parte_5 CP_1
relativo indennizzo, parametrato al danno emergente, nella misura che risulterà a fine istruttoria o che risulterà di giustizia.
Nuovamente in via principale di merito, voglia l'Eccellentissima
Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di
Brescia accogliere le seguenti domande.
9. Condannare le convenute Parte_2 Parte_5
pagina 11 di 96 , in solido tra Pt_2 CP_10 CP_11 Parte_3
loro, ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di di cui in atti, ai sensi degli articoli 1176 e Parte_1
seguenti dell'articolo 1453 codice civile e, conseguentemente, fermo il resto, condannarle a dare esecuzione al contratto complesso di appalto del servizio di logistica centralizzata di cui sopra,
richiedendo e ricevendo da la somministrazione del CP_1
servizio di logistica centralizzata per una entità di somministrazione complessivamente pari a 289.620
(duecentoottantanovemilaseicentoventi) righe uscita/anno, nella accezione propria degli atti della procedura di gara di cui in narrativa e in conformità ad essi.
10. Condannare le convenute Parte_2 Controparte_9
, in solido tra
[...] CP_10 CP_11 Parte_3
loro, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da CP_1
in conseguenza degli inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte e comunque della violazione dei doveri e dei principi di cui in atti, danni da liquidarsi nella somma complessiva di euro 11.500.000,00
(undicimilionicinquecentomila/00) per quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado e dell'atto di appello,
pagina 12 di 96 nel caso in cui l'inadempimento si protragga sino al termine del periodo di durata del contratto, pari a 9 anni, ovvero in quella minor somma che risulterà a fine istruttoria o si riterrà di giustizia,
in relazione al danno effettivamente determinatosi sino al momento della cessazione dell'inadempimento nel caso in cui le convenute inizino ad adempiere alle obbligazioni su di esse gravanti e protraggano l'adempimento sino alla scadenza del termine finale del contratto.
11. Respingere le domande tutte proposte in via riconvenzionale da
. Controparte_12
Nuovamente in via subordinata di merito, voglia l'Eccellentissima
Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di
Brescia accogliere le seguenti domande.
12. Condannare le convenute Parte_2 Controparte_9
, in solido tra
[...] CP_10 CP_11 Parte_3
loro, ad adempiere all'obbligo legale di rinegoziazione del contratto complesso di cui in narrativa al fine di ripristinarne l'originario equilibrio come definito dalla procedura di gara pubblica, in conformità a quanto indicato in atti.
13. Nel caso in cui si ravvisi il ricorrere di una ipotesi di hardship ai sensi dell'articolo 6.2.3 dei Principi Unidroit dei contratti pagina 13 di 96 commerciali internazionali 2010, o comunque nel caso le convenute perseguano la volontà di sottrarsi all'obbligo legale di rinegoziazione, voglia l'Eccellentissima Sezione Specializzata in materia di imprese della Corte di Appello di Brescia modificare i contratti di cui in atti al fine di ripristinarne l'originario equilibrio definito dalla aggiudicazione definitiva della procedura ristretta
CIG 5512542590.
In ogni caso:
(i) con gli interessi di legge e congrua rivalutazione delle somme che verranno liquidate;
(ii) con vittoria delle spese e dei compensi professionali per l'assistenza in entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, compensare, per i motivi tutti di cui in narrativa, le spese e i compensi professionali di giudizio.
Dell'appellata di Controparte_13 Pt_2
respingere l'appello siccome inammissibile o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Spese rifuse.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione dei capitoli di prova 1),
2), 3) e 4) di cui al paragrafo (B) della seconda memoria ex art. 183 pagina 14 di 96 c.p.c., si oppone all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalla per le ragioni di cui ai paragrafi (A) e (B) della terza CP_1
memoria ex art. 183 c.p.c. e chiede comunque di essere ammesso alla prova contraria sui capitoli 7) e 8) nel denegato caso di loro ammissione, il tutto con i testi indicati nella seconda memoria ex
art. 183 c.p.c.
Dell'appellata Controparte_14
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale,
rigettare la domanda preliminare di nullità della sentenza n.
678/2021 pubblicata in data 11 marzo 2021 dal Tribunale Ordinario
di Brescia, oggetto del primo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 luglio 2021 e in ogni altro scritto difensivo ed anche in considerazione della intervenuta correzione dell'errore materiale disposta con ordinanza pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Brescia in data 22 aprile 2022, notificata in data 29 aprile 2022 ed annotata ex art. 288 c.p.c. in data 9 maggio 2022; pagina 15 di 96 IN VIA PRINCIPALE:
- riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti di nel giudizio di CP_1
primo grado e non esaminate dal Tribunale, come indicate nella parte narrativa del presente atto, previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale, dichiarare inammissibili e/o infondati e comunque rigettare l'appello principale e tutte le domande ivi svolte da Controparte_7
nei confronti dell' OP
, in quanto del tutto destituite di fondamento in
[...]
fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. Per l'effetto confermare la sentenza n. 678/2021 pubblicata in data 11 marzo
2021 dal Tribunale Ordinario di Brescia.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e di riforma della sentenza n. 678/2021 pubblicata in data 11 marzo 2021 dal Tribunale Ordinario di Brescia e di accertamento di un inadempimento contrattuale imputabile e di non scarsa importanza o, comunque, di una responsabilità in capo alla convenuta OP
, riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le
[...]
pagina 16 di 96 domande ed eccezioni formulate nei confronti di nel CP_1
giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale, come indicate nella parte narrativa del presente atto, previ i più
opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, accertare e dichiarare e graduare l'inadempimento contrattuale e, comunque,
la responsabilità delle convenute TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, Controparte_5
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, , in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
limitare la condanna della medesima
[...]
alla sola quota di OP
responsabilità ad essa esclusivamente riferibile, eventualmente diminuita o ridotta anche a norma dell'art. 1227, comma 1 e/o 2
c.c., senza riconoscimento di alcuna solidarietà nei confronti delle altre parti convenute;
IN VIA ISTRUTTORIA:
nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi pagina 17 di 96 alla prova orale sul seguente capitolo di prova, con escussione del teste di seguito indicato:
1) “è vero che, nel mese di giugno dell'anno 2018, Lei richiedeva al dott. , referente della società Coopservice Soc. Coop. p.a. CP_15
la disponibilità di quest'ultima a ricevere l'affidamento di un servizio di logistica aggiuntivo necessario a soddisfare talune esigenze aziendali sopravvenute ma quest'ultimo negava la propria disponibilità?”
- Si indica come testimone in ordine al capitolo 1) la dr.ssa Tes_1
presso l'U.O. Approvvigionamenti della ASST LI Civili di
[...]
, con sede in (25123) , P.le LI Civili n. 1. Pt_2 Pt_2
Ferma l'eccezione di inammissibilità delle domande giudiziali modificate da nella prima memoria ex art. 183, VI CP_1
comma, c.p.c., per mero tuziorismo difensivo si formulano i seguenti capitoli di prova contraria indiretta:
a) “è vero che nei giorni 16 gennaio 2017 e 14 marzo 2017 Lei
incontrava presso gli uffici dell' Parte_7
di il sig. procuratore
[...] Pt_2 CP_16
della società ” CP_1
b) “è vero che in occasione delle riunioni avvenute in data 16 gennaio 2017 e in data 14 marzo 2017 di cui al capitolo che pagina 18 di 96 precede, Lei discuteva con il sig. le condizioni della CP_16
modifica contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni 3-9 agosto 2017?”
Si indica a teste sui capitoli a) e b) la dott.ssa presso Tes_1
l' di Parte_7
. Pt_2
c) “è vero che in data 14 marzo 2017 Lei partecipava ad una riunione presso gli uffici dell' Parte_7
di alla quale erano presenti, fra
[...] Pt_2
Tes gli altri, la dott.ssa ed il sig. procuratore della società CP_16
” CP_1
d) “è vero che nel corso della riunione avvenuta in data 14 marzo
Tes 2017 di cui al capitolo che precede, in Sua presenza la dott.ssa discuteva con il sig. le condizioni della modifica CP_16
contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni 3-9 agosto
2017?”
Si indica a teste sui capitoli c) e d) il dott. presso Testimone_2
l' di Parte_7
. Pt_2
e) “è vero che in data 3 agosto 2017 Lei incontrava presso gli uffici dell' di Parte_7 pagina 19 di 96 il sig. procuratore della società ed il Pt_2 CP_16 CP_1
sig. della medesima società?” CP_15
Si indicano a testi sul capitolo e) la dott.ssa presso Tes_1
l' di Parte_7
e la dott.ssa presso il Servizio Farmacia della Pt_2 Testimone_3
ASST degli LI Civili di . Pt_2
f) “è vero che in occasione della riunione avvenuta in data 3 agosto
2017 di cui al capitolo che precede, lei e la dott.ssa Tes_1
discutevate con i sigg.ri e le condizioni della CP_16 CP_15
modifica contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni 3-9
agosto 2017?”
Si indica a teste sul capitolo f) la dott.ssa presso il Testimone_3
Servizio Farmacia della ASST degli LI Civili di . Pt_2
g) “è vero che in occasione della riunione avvenuta in data 3
agosto 2017 di cui al capitolo che precede, lei e la dott.ssa Tes_3
discutevate con i sigg.ri e le condizioni
[...] CP_16 CP_15
della modifica contrattuale che sarebbe stata approvata nei giorni
3-9 agosto 2017?”
Si indica a teste sul capitolo g) la dott.ssa presso l' Tes_1 [...]
di . Parte_7 Pt_2
pagina 20 di 96 Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
Dell'appellata CP_17
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contraris reiectis:
- dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al giudizio in oggetto:
- in ogni caso respingere il ricorso in appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_7
confermare in toto la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di
Brescia;
- rigettare dunque integralmente le domande svolte da parte appellante in primo e secondo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare parte appellante al rimborso delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata Controparte_12
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa:
In via preliminare:
pagina 21 di 96 - Rigettare e/o dichiarare inammissibile il primo motivo d'appello sulla nullità della sentenza n. 678/2021 pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V, specializzata in materia di impresa in quanto superato dalla sopravvenuta ordinanza del 22 aprile 2022 del
Tribunale Ordinario di Brescia (all. D) che, all'esito del procedimento per correzione di errore materiale al n. R.G. 15927-
1/2018 promosso da OP
, ha disposto che l'epigrafe della sentenza n.
[...]
678/2021 riportata a pag. 1 della stessa fosse corretta nel senso che alle parole:
“Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Busato Alessia”
Fossero sostituite le parole:
“Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Alessia Busato Giudice est.
Dott. Angelica Castellani Giudice”.
Nel merito:
In via principale: rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, le domande tutte avanzate dall'appellante e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado n. 678/2021
pronunciata dal Tribunale di Brescia, Sezione V, specializzata in pagina 22 di 96 materia di impresa, ivi compreso quanto oggetto della domanda riconvenzionale della CP_12
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi cui l'appalto fra non venisse qualificato Parte_8
in termini di somministrazione di servizi c.d. a piacere o a mera richiesta ed invece applicabile l'art. 1560 I comma c.c., accertato il fabbisogno del somministrato al 12 giugno 2017, determinare l'oggetto del contratto, quindi l'eventuale inadempimento della convenuta anche in considerazione del disposto di cui all'art. 11 r.d.
18.11. 1923 n. 2440.
In ogni caso: con integrale vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge, anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: Ci si riporta alle allegazioni in atti e ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da CP_1
Dell'appellata Controparte_18
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contraris reiectis:
- dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al giudizio in oggetto:
- in ogni caso respingere il ricorso in appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_7
pagina 23 di 96 confermare in toto la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di
Brescia; - rigettare dunque integralmente le svolte da parte appellante in primo e secondo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare parte appellante al rimborso delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre 2018 Coopservice soc. coop. p. a. di Reggio Emilia
convenne in giudizio , , Parte_2 Parte_5
e CP_17 Controparte_12 Pt_3
avanti al tribunale di Brescia, sezione specializzata in
[...]
materia d'impresa, premettendo che la Giunta Regionale lombarda aveva adottato una deliberazione (decreto 630 del 20/12/2013 doc.
2 appellante) per la conduzione di procedure in forma aggregata e per la razionalizzazione logistica del sistema degli acquisti delle
Parte Parte aziende del servizio sanitario regionale (SSR). L' (poi di
, in proprio e su mandato d'altre indisse una gara Pt_2 CP_19
per l'affidamento del servizio di “logistica centralizzato”.
Va precisato che, per la remunerazione di tale servizio, gli atti di gara prevedono un sistema di calcolo del corrispettivo basato sui c.d. "costo riga" e "righe uscita anno". Poiché la procedura di pagina 24 di 96 fornitura del servizio prevede1:
1) il Centro di Costo dell'ente somministrato inserisce nel proprio software la richiesta di materiale (doc. 13);
2) tramite procedura informatica (c.d. flusso di interfacciamento), la richiesta viene trasmessa al gestionale del magazzino CP_1
(doc. 14);
3) l'operatore (c.d. regista) addetto a mettere in lavorazione le richieste attiva la specifica richiesta;
4) l'operatore addetto al prelievo (c.d. pickerista) provvede a prelevare il materiale richiesto
5) i colli allestiti vengono portati in spedizione;
6) lo spedizioniere stampa il documento di trasporto e prepara la spedizione;
può evincersi che, nel contesto di ciascun modulo di richiesta
(sotto-fascicolo attrice doc. 13, doc. 13.1) la locuzione "riga" denomina, in estrema sintesi, il materiale omogeneo oggetto della richiesta medesima e la quantità che necessita in quel momento al
Centro di Costo.
si aggiudicò la gara, avente a oggetto il servizio per il CP_1 1 Vv. pag. 13-14 dell'atto d'appello pagina 25 di 96 periodo novennale 16/6/2015-15/6/2024, procedendo poi, secondo la prospettazione di Parte_10
- alla stipula d'un contratto complesso per la gestione del predetto servizio;
- all'integrazione dello stesso mediante singoli atti sottoscritti da e, tra le altre2, dalle singole convenute. CP_1
Nel suo atto di citazione avanti al tribunale l'attrice allegò di avere sostenuto, al fine di predisporre il servizio oggetto del contratto,
cospicue spese per prendere in locazione l'immobile da adibire a magazzino nonché per approvvigionarlo, ma le aziende convenute erano state inadempienti in relazione alle quantità di beni oggetto di somministrazione indicate negli atti di gara nonché all'atto dell'aggiudicazione, con conseguenze negative per l'equilibrio economico del contratto.
Ritenne l'attrice dovesse applicarsi alla fattispecie il combinato disposto degli artt. 1677 e 1560/1 cc3, atteso che:
- il primo, in tema d'appalto di servizi per prestazioni periodiche o continuative, richiama, in quanto compatibili e oltre alle norme sull'appalto, le disposizioni in tema di somministrazione;
Part 2 Vi era ulteriore contratto con altra qui non convenuta 3 Per errore materiale, nella sentenza impugnata le due disposizioni sono ripetutamente indicate come artt. 1667 e 1590 cc pagina 26 di 96 - il secondo, con riferimento a tale contratto, stabilisce che, qualora non sia determinata l'entità della somministrazione medesima,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Censurò altresì l'attrice la validità degli atti con cui e specificamente
, e Parte_5 CP_20 Parte_2
avevano ridotto l'entità delle rispettive somministrazioni in quanto disposte con atti sottoscritti solo da alcune delle parti del contratto complesso, chiedendo che alla predetta invalidità conseguisse la condanna delle convenute, nel frattempo subentrate agli enti che avevano indetto la gara, all'esecuzione del contratto e al risarcimento del danno.
chiese inoltre, in subordine, fosse accertato che, in CP_1
forza del principio di buona fede, era obbligo delle convenute rinegoziare le condizioni dei contratti di durata a cagione delle sopravvenienze perturbative dell'originario equilibrio contrattuale.
L'attrice chiese pertanto la condanna delle convenute all'adempimento di tale obbligo e alla predetta finalità. In ulteriore subordine chiese che il tribunale modificasse i contratti al medesimo fine di riequilibrio.
pagina 27 di 96 ***
La , costituendosi avanti al primo Parte_5
giudice, eccepì nullità ed inesistenza della notifica della citazione ed evidenziò, nel merito, come il decreto che approvò i bandi di gara precisasse che le aziende procedenti avrebbero stipulato i singoli contratti nonché che gli stessi sarebbero stati del tutto distinti dai bandi citati. Sostenne altresì che, essendo passati tre anni tra l'individuazione dei fabbisogni confluiti nei documenti di gara e la conclusione dei contratti, la convenuta aveva TE1
condotto specifica trattativa con per rinegoziare i CP_1
termini del rapporto, essendo comunque prevista dal contratto e in via generale la possibilità di variare i quantitativi in relazione alle esigenze aziendali. Evidenziava inoltre che la Parte_5
revisione di tali condizioni era comunque avvenuta consensualmente nonché che, alla data della costituzione in giudizio, l'azienda stava adempiendo esattamente alle proprie obbligazioni, come rideterminate all'esito della rinegoziazione.
Contestò pertanto che:
- il contratto avesse natura complessa, come emergerebbe dal disciplinare di gara e dagli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa da cui dovrebbe evincersi l'autonomia dei singoli pagina 28 di 96 contratti stipulati dalle aziende coinvolte;
- fosse ravvisabile un inadempimento di Parte_5
ribadendo che il disciplinare di gara e il contratto precisavano che le quantità indicate potevano essere variate per esigenze aziendali, essendo in ogni caso la variazione entro un quinto sempre ammessa
ex art. 311/4 DPR 207/104;
- potesse ritenersi fondata la domanda subordinata volta alla rinegoziazione dei contratti o alla loro modifica per via giudiziale;
chiedendo pertanto la reiezione delle domande attoree.
***
Avanti al tribunale si costituì altresì la – che, come CP_22
già detto, era subentrata all' - evidenziando come, per Parte_11
ciò che la concerneva, lo scostamento medio mensile delle quantità previste dai contratti con era limitato al 16,75%, CP_1
associandosi per il resto alle argomentazioni e alle conclusioni svolte dalla . Parte_5
***
Si costituì inoltre la che, allegata Controparte_12 4 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». pagina 29 di 96 l'autonomia dei contratti e qualificata la somministrazione come “a
piacere”, ossia con possibilità delle somministrate di decidere di volta in volta l'entità della prestazione periodica, rilevò che, a seguito del programmato cambio del programma gestionale da parte della medesima il contratto con l'attrice Parte_12
era stato concluso solo nel 2017 e che nel periodo 12 giugno 2017/31
dicembre 2017 le richieste di somministrazioni erano state leggermente superiori al c.d. benchmark (quantità) indicato dall'attrice. Segnalò altresì che, qualora si ritenesse applicabile il
“fabbisogno” come richiamato dall'art. 1560 cc, esso dovesse essere quantificato al momento della conclusione del contratto e non a quello di redazione dei documenti allegati al bando di gara.
contestò pertanto: Parte_12
-il proprio inadempimento;
- la sussistenza di qualsivoglia solidarietà con le altre aziende convenute;
- la sussistenza di presupposti per la rinegoziazione, impossibile nel caso di contratti conclusi con procedura d'evidenzia pubblica;
chiedendo anch'essa la reiezione delle domande attoree.
Allegato che l'attrice era tenuta, ai sensi dell'art. 13 del contratto di pagina 30 di 96 appalto che richiama l'art. 5 del disciplinare e l'art. 2 del capitolato tecnico, a garantire l'interfacciamento fra il sistema gestionale informatico del magazzino di Desenzano del Garda e quello di Pt_12
di quest'ultima sostenne che era
[...] CP_11 CP_1
inadempiente a tale obbligo opponendosi pertanto alle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice all'adempimento della specifica obbligazione.
***
Si costituì anche che, previa eccezione preliminare Parte_3
in relazione alla nullità della citazione per indeterminatezza del
petitum posto che non erano individuati i danni riconducibili alle singole aziende, allegò l'autonomia dei singoli rapporti contrattuali tra l'attrice e le singole aziende convenute e, richiamando l'art. 3 del disciplinare di gara, sostenne che i volumi ivi esposti erano puramente indicativi e che non costituivano impegno o promessa delle aziende, che non avrebbero garantito lo stesso ammontare d'attività per gli anni di vigenza del contratto;
contestò pertanto d'essere inadempiente. Previo richiamo anche all'art 2, comma 2, del contratto stipulato tra e precisò CP_1 Parte_3
che le cause dello scostamento rispetto a quanto indicato negli allegati al bando di gara dalle di NA e TO, (alle CP_19
pagina 31 di 96 quali era parzialmente succeduta) erano di natura Parte_3
oggettiva, collegate all'entrata in vigore della legge regionale n.
23/2015 che aveva determinato la riorganizzazione del sistema sanitario lombardo. Precisò inoltre che il contratto tra CP_1
Parte e fu stipulato solo all'inizio del 2016 e ciò a causa Parte_3
dei rinvii conseguenti a problemi d'integrazione del software di con quello della convenuta. Segnalò inoltre che CP_1
importanti attività territoriali nonché i punti di consegna, prima facenti capo alle di NA e TO, erano state cedute CP_19
alle nuove di NA e TO che però non erano Pt_5
presenti nell'aggregazione di gara, ciò che impediva ad Pt_3
di mantenere il livello d'ordinativi previsto inizialmente.
[...]
Tenuto conto delle somministrazioni relative alle aziende cedute alla convenuta, lo scostamento era del 26.53% per il 2016, del
24,58% per il 2017 e del 23,15% per il 2018 e quindi nell'ordine di differenze del tutto fisiologiche rispetto a fabbisogni che erano indicati solo in via presuntiva e assai prossime al cosiddetto “quinto d'obbligo”. Contestò pertanto potesse procedersi a rinegoziare il contratto e che fosse conferente il richiamo ai Principi c.d. Unidroit
dei contratti Commerciali Internazionali 2010 circa la rinegoziazione del contratto, da ritenersi applicabili ai soli contratti tra privati. pagina 32 di 96 Sostenne altresì:
- che l'attrice non aveva mai trasmesso il mod. 24B per l'anno 2018, concernente il conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo;
- la permanenza dei problemi di disallineamento tra i sistemi
VI (software gestionali utilizzati dalle due controparti contrattuali) nella giacenza di circa 60 articoli, allegato che vi erano state numerose consegne non corrette a causa della mancata individuazione del bene in magazzino;
- l'azione giudiziale proposta costituiva ella stessa inadempimento contrattuale;
chiedendo, in via principale, la reiezione delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
***
Si costituì, infine, anche la che, dopo aver precisato CP_17
che la ragione che aveva determinato lo scostamento in fase esecutiva rispetto ai fabbisogni individuato in sede di gara era da identificarsi nella razionalizzazione delle spese da parte della convenuta a fronte dell'esternalizzazione della prestazione,
pagina 33 di 96 richiamò le difese della associandovisi e chiedendo Parte_3
anch'essa la reiezione della domanda attorea.
***
Con sentenza n. 678/2021 del 11/03/2021 il tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, previo rigetto delle eccezioni preliminari in ordine alla nullità della notifica dell'atto di citazione e alla presunta genericità del petitum, respinse le domande attoree nel merito e la domanda riconvenzionale formulata da Accolse invece la riconvenzionale Parte_13
formulata da condannando Controparte_12
all'adempimento del contratto concluso dalle parti, CP_1
provvedendo all'interfacciamento del programma gestionale in uso a con quello di CP_1 Parte_12
Quanto alle spese del giudizio, il tribunale condannò l'attrice alla rifusione di € 34.445,00 oltre accessori a favore di ciascuna convenuta, nonché a tenere indenni , CP_23 [...]
, e Parte_5 CP_17 Controparte_12
dalle spese di lite. Compensò invece per un terzo le spese tra
[...]
attrice e convenuta soccombente in CP_24
riconvenzionale, condannando la prima a tenere indenne la seconda dai rimanenti due terzi di spese di lite come liquidate in € pagina 34 di 96 22.963,33 per compensi oltre accessori.
***
Nel merito, il tribunale valutò che, dagli atti di gara e dai contratti e contrariamente alla prospettazione attorea, non emergesse l'unicità
e quindi “complessità” della causa contrattuale, individuata dalla necessità di gestione unica del magazzino da parte degli enti sanitari al fine di una razionalizzazione della spesa.
L'interpretazione degli atti - a partire dal decreto n. 630 del 2013
con il quale il direttore generale dell' , in qualità di Parte_11
capofila, indisse procedura ristretta per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata e per la fornitura di materiale in favore di alcuni enti sanitari, nelle more confluiti negli enti successivamente convenuti in giudizio - conduceva invece, secondo il tribunale, a ritenere che i singoli contratti fossero distinti e frutto di stipula specifica con le singole aggregate. Non poteva quindi ritenersi che le singole vicende, quali l'inadempimento o la risoluzione di uno dei sei5 rapporti originati da quel decreto, potesse riverberare i suoi effetti sugli altri contratti così come irrilevante era il fatto che gli stessi non fossero tutti firmati da tutte le aziende interessate.
Parte Quanto al contratto con l'allora poi divenuta Parte_11 5 Come già indicato, vi era una sesta Azienda contraente non convenuta in giudizio. pagina 35 di 96 , è vero che l'importo stabilito nel 2006 era di € 1.616.216,08 Pt_2
(Iva compresa), ma al momento del subentro di e in Parte_2
ossequio alle nuove esigenze, il nuovo contratto lo fissò in €
610.550,82 oltre IVA e lo stesso disciplinare di gara evidenziò come gli importi iniziali fossero meramente indicativi, essendo la fornitrice tenuta a fornire quantità maggiori o minori a seconda delle esigenze delle aziende. Non ritenne pertanto, il tribunale, che fossero applicabili alla fattispecie gli artt. 1677 e 1560 cc, non potendosi configurare le succitate clausole quale omessa indicazione del corrispettivo, né potendosi condividere la tesi secondo cui la Pubblica Amministrazione non potrebbe concludere contratti di fornitura “a richiesta”, contrastando tale interpretazione, ancora una volta, la clausola di cui all'art. 3 del disciplinare di gara che attribuisce appunto tale facoltà. Il primo giudice concluse quindi nel senso che l'indicazione del fabbisogno, prevista dai contratti come rimessa di volta in volta alle singole aziende, non ne potesse mutare la natura come delineata nel bando di gara, dovendosi quindi ritenere che l'indicazione effettuata inizialmente non avesse valore vincolante.
Il tribunale respinse altresì le ulteriori domande proposte avverso la
Parte di volte alla: Pt_2
pagina 36 di 96 1) nullità/inefficacia/annullamento ex art. 1341/2 cc delle clausole del contratto 12/6/2017, tra e , richiamate Parte_2 CP_1
nel paragrafo 1.3.8 della memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc che prevedevano in capo alla prima il diritto di recesso dal contratto n.
500 del 3 maggio 2016;
2) in via subordinata, tenuto conto della revoca parziale dei decreti
256/2015 e 637/2015 del Direttore Generale di e del Parte_2
rilievo che avrebbero avuto sul contratto 30 maggio 2016 con
Parte
che fosse accertato l'obbligo della stessa CP_1
d'indennizzare ai sensi dell'art. 21quinques co. I e Ibis CP_1
della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo.
Pur valutando tali domande come ammissibili, il primo giudice le ritenne infondate, tenuto conto che le clausole non potevano essere ritenute condizioni generali di contratto ex art. 1341 cc e che i già
menzionati decreti non potevano essere considerati revoca parziale ai sensi della disposizione invocata, richiamato quanto già detto in ordine alla configurabilità di una prestazione “a richiesta”.
Secondo il tribunale e anche per la stessa ragione, non vi sarebbe stato poi in capo all'amministrazione un obbligo di rinegoziazione dei contratti né sarebbe stata invocabile la norma generale sul procedimento amministrativo, poiché nella lex specialis era pagina 37 di 96 chiaramente indicato che il volume degli ordini è collegato “a
fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura dell'attività sanitaria, nonché ad eventuali manovre di
contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla
Regione Lombardia”. Ne risulterebbe pertanto esclusa la possibilità
di rinegoziarne le clausole andando a modificare il sinallagma sotteso al contratto di durata in conseguenza di fatti sopravvenuti non considerati dalle parti al momento della stipula, con conseguente reiezione delle domande formulate contro
[...]
. Pt_2
***
Quanto a quelle formulate avverso di , il Parte_5 Pt_2
tribunale ritenne che, poiché i contratti richiamavano espressamente gli atti di gara, le domande di parte attrice formulate nei confronti di , fondandosi su Parte_5
argomentazioni di diritto identiche e su presupposti di fatto sovrapponibili a quelle già esaminate con riguardo alla posizione di non potessero che essere respinte per i motivi già Parte_2
sopra esaminati.
***
Analogamente, quanto alle domande formulate avverso Pt_12
pagina 38 di 96 di il richiamo operato nel contratto (doc. 29 pag. 131) al CP_11
disciplinare di gara e al citato art. 3 fu dal tribunale ritenuto sufficiente a dare conto della qualifica di “somministrazione su
richiesta” e conseguente infondatezza delle domande medesime, così come della domanda subordinata di rinegoziazione contrattuale.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale formulata dalla stessa il tribunale, ribadita l'inammissibilità della Parte_12
documentazione prodotta solo con le memorie conclusionali, ritenne provato che non avesse colpevolmente CP_1
provveduto, come previsto dall'art. 13 del contratto d'appalto e art. 2 del disciplinare di gara, al c.d. interfacciamento tra i propri sistemi gestionali informatici e quelli delle aziende sanitarie interessate. Il primo giudice non accolse, infatti, la prospettazione attorea secondo cui la responsabilità era da ascrivere alla mancata collaborazione della società GPI spa, incaricata da per la CP_9
gestione informatica dei propri sistemi di outsourcing ma anche specificamente incaricata da di provvedere CP_1
all'interfacciamento oggetto della propria obbligazione. Il rapporto giuridico ritenuto rilevante dal tribunale era infatti quello tra la committente e l'incaricata GPI spa, indipendentemente CP_1
pagina 39 di 96 dagli altri rapporti che quest'ultima allacciava con , con CP_9
conseguente responsabilità della committente per gli inadempimenti del proprio incaricato. Condannò pertanto a eseguire tale interfacciamento con i sistemi di ASST CP_1
OM di Crema secondo le modalità che sarebbero state stabilite in sede esecutiva.
***
Con riferimento alle domande proposte contro il CP_17
tribunale osservò come il contratto specificamente concluso con la stessa (doc. 7 della convenuta) non richiamasse gli allegati al bando di gara, la delibera d'aggiudicazione e il disciplinare, limitandosi a indicare il costo “a riga”, ossia per prestazione. Dovendo quindi regolare il contrasto tra bando di gara e successivo contratto, il primo giudice applicò l'insegnamento di Cass. 21592/14, essendo in tal caso conferente il richiamo al combinato disposto degli artt. 1677
e 1560 comma I cod. civ. Tuttavia, il primo giudice ritenne che fosse in capo all'attrice l'onere di provare il contenuto contrattuale, anche nella specifica parte relativa al fabbisogno dell' al CP_17
gennaio 2016, valutando che non avesse invece provato CP_1
tale importo, atteso che la documentazione depositata (doc. 63) risaliva a cinque anni prima. L'allegazione attorea poi secondo cui pagina 40 di 96 le richieste, dopo il 2011, furono inferiori e costanti per tutti gli anni di vigenza del contratto sino al giudizio, condusse il tribunale a ritenere che l'effettivo fabbisogno, rilevante ai sensi delle disposizioni codicistiche citate e alla data di conclusione del contratto, fosse stato quello di cui alle movimentazioni richieste nel
2016, comunque superiori rispetto a quelle degli anni successivi.
Per analoghe ragioni, il primo giudice non ritenne potesse configurarsi un obbligo di rinegoziazione delle clausole in capo all'azienda pubblica, non essendo in ogni caso emerse circostanze atte ad alterare il sinallagma posto a base del contratto del 2016.
***
Quanto al contratto con (doc. 34 pag. 170), osservò Parte_3
il giudice com'esso menzionasse un prezzo complessivo e richiamasse il già citato art. 1560/1 cc. Il tribunale ritenne, in applicazione di tale disposizione, che dovessero svolgersi analoghe considerazioni rispetto a quanto già affermato riguardo alle domande di del e alla mancata prova dello squilibrio CP_9 CP_10
affermato da parte attrice e alla sostanziale verosimiglianza del fabbisogno indicato. Analogamente ritenne quel collegio quanto alla domanda di rinegoziazione formulata in termini simili a quelli della citata . CP_9 CP_17
pagina 41 di 96 Il tribunale respinse invece la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa La convenuta sosteneva infatti che Parte_3
non avesse mai trasmesso il mod. 24B per l'anno 2018, CP_1
concernente il conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo, allegand0 problemi di disallineamento tra i sistemi gestionali utilizzati dalle parti contrattuali, lamentando poi numerosi episodi di consegne non corrette dovute alla mancata individuazione del bene in magazzino, allegando inoltre che tali inadempimenti erano causa “di disagi per l'TS e di difficoltà di gestione delle commesse, nonché di cronici problematiche di
gestione delle giacenze”, sostenendo inoltre che l'attrice, instaurando il giudizio, avesse violato l'art. 3 del disciplinare di gara, instando per la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
Il primo giudice valutò che l'attrice avesse invece provato la trasmissione del modello (docc. 54 e 55 allegati alla memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc) mentre gli inadempimenti relativi alle singole consegne sarebbero rimasti indeterminati, negando poi che l'esercizio di un'azione giudiziaria potesse essere ritenuto fatto costituente inadempimento degli obblighi assunti con il contratto de quo. Il primo giudice ritenne inoltre che gli inadempimenti pagina 42 di 96 allegati fossero ascrivibili a generici “disagi” valutando altresì che anche i problemi di disallineamento del software, ove provati e imputabili a non fossero di gravità tale da ledere gli CP_1
interessi sottesi alla conclusione del contratto.
***
Con atto di citazione notificato il 12/4/2021 ha CP_1
proposto appello eccependo la nullità della sentenza di I grado, affidando le sue doglianze a 14 motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, la reiezione delle domande riconvenzionali con condanna delle controparti alle spese di giudizio nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in relazione alle spese del giudizio di primo grado.
Le convenute si sono costituite chiedendo la reiezione dell'impugnazione e concludendo come in epigrafe.
Con ordinanza del 16/9/2021 la Corte, tenuto conto della non manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità e dell'entità degli importi liquidati a titolo di spese, ha accolto l'istanza ex art. 283 cpc6. 6 Per un errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza 16/9/2021 era stato indicato “rigetta l'istanza”, ma con successivo verbale 3/11/2021 si è provveduto alla correzione dell'errore. pagina 43 di 96 L'appellante aveva infatti rilevato, nel suo primo motivo di doglianza, come la sentenza apparisse nulla in quanto redatta da un giudice monocratico, essendo tale l'impostazione dell'intestazione e pur ammettendo che la stessa era digitalmente sottoscritta, oltre che dal supposto relatore, anche dal presidente di sezione.
Allo stesso tempo, le convenute avevano formulato istanza al
Tribunale di correzione dell'errore materiale, sicché questo, con ordinanza pronunciata il 22 aprile 2022, comunicata in data 29
aprile 2022 ed annotata ex art. 288 c.p.c. in data 9 maggio 2022, ha disposto la correzione dell'errore materiale indicando come il collegio decidente fosse composto, oltre che dalla relatrice dott.ssa
Alessia Busato, anche dal presidente dott. Raffaele Del Porto e dal terzo giudice dott.ssa Angelica Castellani.
Con citazione notificata in data 10/6/2022, Coopservice soc. coop.
p.a. ha riproposto appello avverso la sentenza 678/2021 unitamente all'ordinanza di correzione 22/4/2022, radicando il giudizio n.
633/2022 e sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente proceduto a correzione, non potendosi ravvisare un'ipotesi emendabile con correzione d'errore materiale, concretizzandosi l'omessa decisione collegiale in una causa di nullità della sentenza rilevabile in sede d'impugnazione. In tale giudizio ha riproposto nel pagina 44 di 96 merito le censure già formulate nell'originaria impugnazione. La
Corte ha respinto la riproposta istanza ex art. 283 cpc in quanto già concessa nel procedimento n. 390/21.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate entro il termine del 21 luglio 2025, essendo ulteriormente assegnato termine al 31 luglio 2025 per memorie conclusionali. All'udienza del 10/09/2025, il procedimento
633/2022 è stato riunito al presente e si è svolta la discussione orale, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto respinta l'eccezione d'improcedibilità dell'appello originariamente proposto, sollevata da TE5 [...]
nelle memorie conclusionali, sulla base CP_26
dell'argomentazione secondo cui la correzione dell'errore materiale avrebbe privato di giuridica esistenza la sentenza nella sua forma primitiva. Tale prospettiva non è accoglibile in quanto la natura dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, salvo quanto si andrà a dire infra in ordine al primo motivo di impugnazione, non priva la sentenza della sua validità, limitandosi a correggerla. La scelta dell'appellante di proporre una nuova impugnazione è pagina 45 di 96 pertanto legata alla contestazione della legittimità dell'ordinanza predetta e, in quanto tale, non ha efficacia sulla procedibilità dell'appello originario. Va quindi respinta la domanda formulata dalle due succitate convenute di dichiarare intervenuta la cessazione della materia del contendere in ordine a tale appello.
Va altresì respinta l'ulteriore eccezione d'inammissibilità per tardività dell'appello successivo, proposto avverso la sentenza, come corretta, nel termine di sei mesi dalla pronuncia ex art. 327
cpc anziché nel termine breve ex art. 325 cpc dalla comunicazione dell'ordinanza correttiva. Tale eccezione è stata sollevata da
[...]
nella comparsa di risposta del procedimento poi Parte_5
qui riunito, ivi sostenendo che la comunicazione dell'ordinanza di correzione sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 cpc. È nota a questo Collegio la pronuncia invocata (Cass.
Civ., Sez. III., sentenza 28 luglio 2017, n. 18743), ma la stessa deve ritenersi superata alla luce della giurisprudenza successiva (Cass.
VI-3 26/5/2021 n. 14429 – III 27/2/2019 n. 5703) che appare più
convincente in relazione al dettato degli artt. 326 e 285 cpc, ove si àncora la decorrenza del termine breve alla notifica “su istanza di
parte”. Deve a tal fine convenirsi con l'appellante sul fatto che le ipotesi particolari in cui il legislatore ha voluto che atti diversi,
pagina 46 di 96 comunicati dalla cancelleria, producano il medesimo risultato sono specificamente previste (in materia d'adozione, reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento e c.d. rito Fornero). Tale
conclusione appare del resto più conforme alla natura meramente amministrativa, e non giurisdizionale, del procedimento di correzione d'errore materiale7.
***
Con il primo motivo l'appellante censura di nullità la sentenza impugnata per avere il tribunale deciso in composizione monocratica contrariamente alle previsioni dell'articolo 50bis cpc,
2, 3 e 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con conseguente invalidità della sentenza ai sensi degli artt. 50bis e 50quater nonché 161/1
cpc. Trattandosi indubbiamente di competenza collegiale, sostiene come invece la sentenza sia stata redatta da un tribunale monocratico, in violazione delle predette disposizioni. Ciò sarebbe confermato dall'assenza dell'indicazione di un collegio non apparendo sufficiente che la pronuncia sia sottoscritta anche dal
Presidente di sezione dott. Del Porto, mancando l'indicazione del terzo giudice in violazione dell'art. 132 co. I n. 1 cpc. Richiama 7 Cass. SSUU 14/11/2024 n. 29432 pagina 47 di 96 giurisprudenza8 secondo cui la mancata indicazione del terzo giudice costituirebbe violazione non emendabile con la procedura ex artt. 287/288 cpc bensì vizio di costituzione del giudice con conseguente nullità insanabile della sentenza ex art. 191/1 cpc, come implicitamente riconosciuto da questa Corte nell'ordinanza
15/9/20219 che ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc.
Sostiene che la presenza di due firme non sia sufficiente a dimostrare che la decisione sia stata collegiale, né avrebbe rilevanza che, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la relatrice abbia rimesso la causa “al collegio” o che la sezione V del tribunale di
Brescia, specializzata in materia d'Impresa, decida ordinariamente in composizione collegiale, così come il fatto che, nello “storico”
eventi del fascicolo, risulti che, in data 9/3/21, sia stato “designato collegio”. L'assegnazione alla predetta sezione di 5 magistrati renderebbe pertanto incerta l'identità del terzo componente il presunto collegio. Sostiene inoltre che la giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass. 24585/19) sarebbe superata o comunque minusvalente rispetto all'insegnamento di Cass. Sez. VI 8/2/19 n.
3877, che richiama sez. I n. 9625/93. Contesta infine che, come ha fatto il tribunale, la composizione del collegio possa essere eterointegrata sulla base del provvedimento generale di determinazione della composizione dei collegi, essendo possibile la sostituzione dei giudici sino al momento immediatamente precedente l'udienza di precisazione delle conclusioni. Non sarebbe pertanto ricostruibile ciò che in realtà è accaduto e chi avrebbe proceduto alla decisione.
Il motivo è infondato.
Non può dubitarsi che la pronuncia sia stata deliberata da un collegio giudicante, non comprendendosi altrimenti la presenza della sottoscrizione del presidente di sezione dott. Raffaele Del
Porto, la cui qualità di presidente del collegio appare l'unica compatibile con la sottoscrizione medesima (in calce vi è
l'indicazione generica “Il Presidente”).
Alla stregua di ciò, che:
- la relatrice abbia rimesso la decisione “al collegio”;
- risulti, nello “storico eventi”, che è stato designato un collegio;
- la sezione si pronunci ordinariamente in composizione collegiale,
attese le materie trattate;
sono elementi che non fanno che confermare si sia trattato di una decisione collegiale, adottata dai sottoscrittori, presidente e pagina 49 di 96 relatrice, e da un terzo giudice non indicato nel provvedimento.
Deve quindi porsi il problema della efficacia invalidante di tale mancata indicazione. Pur prendendo atto della giurisprudenza di
Cass. VI 3877/2019, che però si limita a richiamare sez. I
9625/1993 dove si sancisce la nullità per impossibilità di individuare con certezza il terzo componente, deve evidenziarsi come la prevalente e più recente giurisprudenza vada in senso contrario e sia portata a ritenere che i provvedimenti di eterointegrazione dei collegi siano sufficienti a qualificare la predetta omissione in termini d'errore materiale.
Già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006 (Rv. 595908 -
01) aveva ritenuto che l'erronea o mancata indicazione nell'intestazione della sentenza, del nominativo di un giudice, in relazione al verbale dell'udienza collegiale di discussione,
costituisse mero errore materiale atteso che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si dovessero ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
pagina 50 di 96 Corretta è l'osservazione dell'appellante secondo cui, nel caso specifico, il verbale d'udienza non contiene l'indicazione del collegio in quanto l'udienza di precisazione conclusioni era tenuta dal solo istruttore.
Ciò però non ha impedito alla Suprema Corte di ritenere valida l'eterointegrazione suindicata, come indicato in Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2658 del 10/02/2016 (Rv. 638589 - 01), atteso che il nominativo del terzo giudice è evincibile dal decreto che il presidente redige trimestralmente, ex art. 113 disp. att. c.p.c., indicando le date delle camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi. È peraltro pacifico che, nella predetta sezione, la formazione dei collegi avviene tramite il criterio tabellare e, in particolare, secondo le tabelle del tribunale di Brescia nella versione
2018-2020, che prevedono, come di norma, che il collegio sia composto dal presidente di sezione, dal relatore e dal giudice più anziano. Non è inoltre contestato che, all'epoca, la sezione fosse composta di n. 5 giudici e che il più anziano, escluso il presidente,
fosse la dott.ssa Angelica Castellani, in tal senso richiamata quale terzo giudice nel provvedimento di correzione di errore materiale del 22 aprile 2022.
Deve quindi applicarsi l'orientamento succitato, fatto proprio dalle pagina 51 di 96 pronunce Sez. 1 - , Ordinanza n. 24427 del 30/09/2019 (Rv. 655432
- 01) e Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 -
01), secondo cui, in particolare: “L'omessa o inesatta indicazione
del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa
di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma
2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale
non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario
redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione
dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità
l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando
che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio”. L'orientamento è stato confermato ancor più recentemente da Sez. 5, Ordinanza n. 23360
del 26/07/2022 (Rv. 665292 - 01), sia pure in tema di verbale d'udienza.
Ne deriva che ove, come nel caso specifico, l'appellante non abbia dimostrato la suindicata incertezza, significando le ragioni per le pagina 52 di 96 quali il collegio avrebbe dovuto essere diversamente composto,
l'omissione del nome del terzo giudice costituisce mero errore materiale che è stato corretto mediante l'ordinanza suindicata.
***
Con il secondo motivo si duole che il tribunale abbia CP_1
qualificato il rapporto con le singole Aziende e Agenzie convenute in termini di autonomi contratti non aventi causa unica. Sostiene come la causa concreta dei singoli contrati fosse l'appalto del servizio di logistica centralizzata per cui è giudizio, dovendo lo stesso essere qualificato in termini di negozio giuridico composto,
sub specie di contratto complesso o di contratti collegati, costituito dai cinque contratti stipulati da con le cinque Aziende e CP_1
Agenzie convenute. Il tribunale sarebbe pertanto incorso nella violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 del Codice civile non riconoscendo che lo "scopo pratico" dei negozi è innegabilmente unitario: la creazione di uno strumento per la gestione centralizzata, in comune, della logistica ospedaliera e del farmaco da parte di più enti pubblici, aggregati tramite mandati con rappresentanza, a costituirne mandato collettivo. I singoli rapporti instaurati dalle Aziende e dalle Agenzie convenute con l'appaltatore unico discendenti da un'unica procedura competitiva, CP_1
pagina 53 di 96 perseguirebbero uno scopo pratico unico, un'unica causa concreta,
e lo farebbero attraverso un inscindibile nesso tra le singole prestazioni, tale da evidenziare la sussistenza di un unico negozio composto che impone una considerazione unitaria del rapporto sotteso. Vi sarebbe pertanto un comune obiettivo caratterizzante la
“aggregazione” e trascendente quanto riferibile ai singoli aggregati,
costituendo un contratto “complesso”, che trascende lo stesso concetto di “collegamento negoziale”, atteso che la “totale compenetrazione” tra le singole prestazioni consentirebbe il raggiungimento dello scopo negoziale nella sua integrità.
Anche questo motivo è infondato.
È pacifico che la stipula di una gara in forma aggregata ha la precisa finalità di contenere i costi per la fornitura dei beni di cui le singole hanno di volta in volta necessità. È altrettanto incontestato CP_3
che ognuna di esse ha una propria personalità giuridica e, pertanto,
l'interesse di ogni singola Azienda è diverso, benché analogo, a quella delle altre, essendo ognuna interessata, al di là del generale interesse pubblico perseguito dalle PPAA, a ridurre i costi propri e non quelli altrui. Appare in tal senso corretto il richiamo all'orientamento del TAR Lombardia – Sezione Staccata di Brescia
n. 801 del 4 giugno 2015, a mente del quale: “in generale, occorre
pagina 54 di 96 sottolineare che nelle gare per forniture aggregate l'interesse di
ogni singola amministrazione rimane distinto da quello delle altre,
e dà origine a separati rapporti contrattuali. Ciascuna
amministrazione partecipa se ritiene di poter ottenere un risultato utile, il che significa che può porre, e normativamente pone, un
limite di spesa vincolante per i rapporti che saranno intrattenuti
con il fornitore”.
Non può pertanto sostenersi che la singola Azienda voglia raggiungere lo scopo negoziale nella sua integrità. La gara in forma aggregata non è neppure un contratto, ma una procedura amministrativa necessaria per garantire che il contraente con essa scelto applicherà determinate condizioni alle singole Aziende
stipulanti. La possibilità d'ottenere nel complesso prezzi migliori non determina interdipendenza dei singoli contratti stipulati sulla base della gara. I casi indicati dall'appellante sono infatti casi10 nei quali le parti, peraltro le medesime in tutti i contratti collegati,
hanno posto in essere diversi contratti per uno scopo unitario,
collegando due o più contratti aventi diversa causa. Nel caso specifico abbiamo invece una serie di contratti analoghi mediante i quali ciascun contraente persegue il suo scopo economico. È vero 10 Cass. n. 14611/2005 e Sentenza n. 18585 del 22/09/2016 (Rv. 641188 – 01) pagina 55 di 96 che, in taluni casi, i contratti collegati possono intercorrere tra parti diverse11, ma occorre pur sempre che siano stipulati l'uno “in funzione” dell'altro. Deve pertanto ritenersi che ricorra il collegamento negoziale quando ricorrano:
- un requisito oggettivo, ossia un nesso teleologico tra (tutti) i negozi;
- un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine “ulteriore”, che ne trascende gli effetti, e risulta causalmente autonomo rispetto agli stessi.
Nel caso specifico non si ravvisa né un nesso teleologico tra tutti i negozi, potendo ciascuno di essi operare autonomamente, né tale
“fine ulteriore”, potendosi ravvisare al più una conseguenzialità tra la “gara”, i suoi documenti (disciplinare, capitolato, ecc..) e i singoli contratti, obbligando la procedura a stipulare i secondi secondo le sue disposizioni, ma non certo tra i singoli contratti autonomamente stipulati.
Deve a tal fine condividersi quanto rappresentato dalle convenute e 11 Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12454/12; depositata il 19 luglio, in cui un acquirente d'un'auto pagò il prezzo con un finanziamento acceso dalla moglie, non ricevendo però il veicolo. pagina 56 di 96 richiamato dal primo giudice in merito al fatto che lo stesso decreto
630/2013 del direttore generale della , anche quale Parte_11
mandataria delle altre Aziende, ha disposto quale finalità della gara quella dell'individuazione del contraente sicché tutte le Aziende interessate potessero stipulare singoli contratti.
Infatti, ai sensi della lett. e) del decreto di indizione della procedura
“le procedenti, in esito alla conclusione delle operazioni di CP_3
gara, provvederanno alla stipula dei singoli contratti, la gestione
operativa dei quali è demandata alle singole aggregate” (cfr. doc.
2 fascicolo di primo grado . CP_1
Il Disciplinare di gara (doc. 10 art. 2 pag. 312) sancisce che
Ai sensi del decreto di aggiudicazione della procedura: “ogni
Azienda Sanitaria/Ospedaliera partecipante è tenuta a provvedere autonomamente all'imputazione della spesa relativa al
fabbisogno ed alla gestione operativa della fornitura, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta
aggiudicataria, alla stipulazione del contratto, all'emissione degli 12 Allegato A al decr 65 del 4 febbraio 2014 pagina 57 di 96 ordinativi ed alla liquidazione delle fatture” (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado . CP_1
Appare evidente la volontà di attuare rapporti indipendenti e conferma di tale convinzione si evince altresì dal capitolato speciale d'oneri (pag. 28 stesso doc. 10) che all'art. 14 prevede
A ciò si aggiunga che i singoli rapporti contrattuali perfezionati a valle dell'aggiudicazione della gara, oltre ad essere stati perfezionarti in momenti diversi,
hanno anche un oggetto parzialmente diverso: come risulta dalla descrizione dell'oggetto della gara contenuto nell'art. 3 del disciplinare di gara, l'appalto contemplava – oltre al vero e proprio servizio di logistica di magazzino (comune a tutte le aziende aggregate) – altresì taluni beni aggiuntivi contrattualizzati da alcune soltanto delle committenti (come la fornitura di beni
Parte economali, richiesta dall' di , dall' di Desenzano del Pt_2 CP_27
pagina 58 di 96 e dall' ma non richiesta da CP_10 CP_28 CP_21
Parte Parte
né dall' di TO, né dall' di NA13).
[...]
Va infine evidenziato come sia pacifico che , Parte_2 [...]
e abbiano rinegoziato con Parte_5 Parte_13
l'appellante talune clausole del contratto originariamente con essa stipulato, senza che ciò abbia avuto alcun riflesso sui contratti delle altre Aziende.
Non può quindi ritenersi che la comune intenzione delle parti ex
art. 1362 cc fosse quella di considerarli come un unico contratto: le singole Aziende avrebbero potuto, per ipotesi, indire singole gare e stipulare singoli contratti con il vincitore. La scelta di procedere, per le finalità già indicate e secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, con gara in forma aggregata non fa venir meno tale impostazione, escludendo possa ravvisarsi nella predetta procedura un contratto “complesso” o diversi contratti collegati tra loro.
***
Con il terzo motivo censura che il primo giudice CP_1
abbia qualificato in termini di somministrazione "a richiesta" o "a
piacere" il rapporto contrattuale di somministrazione instaurato tra 13 doc. 10 tabella a pag. 5 del disciplinare di gara CP_1 pagina 59 di 96 e le singole Aziende e Agenzie. Sostiene come lo stesso CP_1
dovrebbe essere qualificato “appalto di servizi” ex artt. 1655/1677 cc, pur privo della determinazione dell'entità dei servizi da erogare,
ma tale dato sarebbe evincibile, ai sensi degli artt. 1677 e 1560 cc, dal normale fabbisogno del committente al momento della conclusione del contratto.
Con lo stesso motivo e sotto un ulteriore profilo, censura che il tribunale abbia ritenuto di ravvisare una somministrazione “a
richiesta” ritenendola compatibile con i principi dettati dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo tutte le CP_1
Aziende convenute hanno svolto un approfondito esame istruttorio per determinare i propri fabbisogni (poi trasfusi nel progetto
esecutivo, nella lex specialis e nel contratto), determinazione che non ha mai neppure preso in considerazione che l'appalto dovesse soddisfare esigenze avulse da un fabbisogno del somministrato e, dunque, affrontabili con un contratto "a piacere". Il decreto
603/2013 di indizione della procedura di gara (doc. 2), darebbe
Parte Con conto del complesso lavoro istruttorio svolto dalle singole e per la elaborazione del progetto esecutivo dalle stesse successivamente trasmesso in Regione, elencando le aree tematiche approfondite. Ciò è indicato anche nella relazione al “Progetto
pagina 60 di 96 d'integrazione logistica” doc.
3. L'articolo 11 comma 2 d.lgs.
163/200614 (applicabile alle fattispecie in esame) prevede: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte". Pertanto, gli elementi essenziali del contratto devono essere determinati anteriormente all'avvio della procedura di affidamento e non possono legittimamente essere affidati a scelte arbitrarie (in quanto prive di parametri di determinabilità) successive alla formazione della lex specialis15.
Sotto un terzo profilo l'appellante, dando atto che la nullità della sentenza comporterebbe comunque un esame del merito da parte di questa Corte, ribadisce l'applicabilità dell'art. 1560/1 cc e i presupposti della domanda in relazione ai parametri quantitativi posti alla sua base e richiamando precedenti giurisprudenziali di merito relativi a casi in cui l'importo della somministrazione non era determinato, concretizzandosi un appalto di servizi. Ciò
risolverebbe il problema della compatibilità tra l'assenza di un importo e la nullità ex art. 1346 cc, nonché di legittimità in tema di momento conclusivo del contratto e determinazione dell'importo della somministrazione. Secondo l'appellante, applicando i principi affermati in giurisprudenza alla fattispecie in esame si constaterebbe il gravissimo inadempimento alle obbligazioni contrattuali posto in essere dalle convenute. Le previsioni della lex
specialis di gara richiamate dal contratto complesso stipulato dalle convenute, e soprattutto quelle secondo le quali l'aggiudicataria è
tenuta a fornire "solo ed esclusivamente le prestazioni che verranno effettivamente ordinate", equivarrebbero ad assenza, nel contratto, della determinazione del quantitativo della somministrazione, con la conseguente determinazione legale e vincolata di tale quantitativo nel normale fabbisogno del somministrato "avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto", normale fabbisogno che dovrebbe, di conseguenza, essere individuato nel fabbisogno indicato dall' all'atto Parte_11
della aggiudicazione (Allegato D al decreto 256/2015; cfr. doc. 21) e recepito quale elemento presupposto dal contratto complesso stipulato dalle convenute (numero di “righe” almeno pari,
complessivamente, a 289.620 su base annua). Avendo le appellate richiesto un numero di prestazioni (“righe”) sensibilmente inferiore a quanto ivi previsto, dovrebbero essere ritenute gravemente pagina 62 di 96 inadempienti e pertanto condannate ad eseguire le proprie prestazioni.
Anche questo motivo è infondato sotto tutti i profili prospettati.
Occorre a tal fine partire dalla qualificazione dei contratti stipulati tra la fornitrice e le singole Aziende sanitarie. L'appellante in primo grado aveva prospettato tale qualificazione sia in termini di somministrazione che d'appalto di servizi, mentre in questo grado ha virato decisamente verso quest'ultima richiamando nuovamente il dettato dei citati artt. 1677 e 1560/1 cc, in modo da aggirare la figura della somministrazione “a richiesta”, censurata altresì di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cc.
Occorre pertanto procedere in prima battuta alla qualificazione dei contratti onde poi evincere la disciplina applicabile e la conseguente legittimità/illegittimità della specifica forma contrattuale.
Secondo la concezione tradizionale ancora del tutto prevalente in dottrina e giurisprudenza, ciò che caratterizza il contratto d'appalto
è sempre la realizzazione di un'opera o un servizio, mediante un'organizzazione imprenditoriale, essendo pertanto incentrata in un facere. Il sinallagma tipico è quindi do ut facias. Va aggiunto che si tratta, di regola, d'un contratto ad esecuzione “prolungata” e non continuata. Tale peculiarità determina che ogni atto di esecuzione pagina 63 di 96 dell'appaltatore non soddisfi un corrispondente ed autonomo interesse del committente. L'appaltatore è adempiente nel solo momento in cui l'opera o il servizio sono portati a termine, così
come stabilito dall'art. 1665 cc. Secondo prevalente dottrina si tratta quindi d'un contratto che può essere a esecuzione prolungata, ma non può considerarsi un contratto “di durata”, attesa l'unicità
dell'oggetto e il raggiungimento dell'interesse del committente solo alla sua realizzazione, potendo al più e in taluni casi considerarsi ad esecuzione “prolungata” oppure “differita” e non continuata. Ciò rileva, tra l'altro, per l'applicabilità delle norme sulla retroattività:
della risoluzione, del recesso e della condizione (che si applicano solo ai contratti ad esecuzione prolungata e non a quelli di durata).
I contratti “di durata”, o a esecuzione continuata, sono invece caratterizzati dalla periodicità o continuatività delle prestazioni, e nella somministrazione ex artt. 1559 e ss. cc. tali prestazioni consistono nella fornitura di beni. Il contratto di somministrazione ha pertanto a oggetto un dare sicché il sinallagma tipico è do ut des.
Alla stregua di tali principi e come ha indicato specificamente la stessa la previsione contrattuale è nel senso che CP_29
l'appellante si limiti a ricevere ordini periodici dalle aziende e 16 Pag. 6 atto di citazione in I grado pagina 64 di 96 agenzie e a inviare loro le forniture richieste. Ne deriva che essa fornisce beni e non servizi, nonché come l'interesse perseguito sia realizzato all'esecuzione d'ogni singolo ordine, con la conseguenza che oggetto del contratto non può ritenersi la prestazione d'un servizio ex art. 1677 cc bensì una fornitura periodica di cose ex art. 1559 e ss. cc.
Si tratta quindi di un contratto di somministrazione a tutti gli effetti.
Alla qualificazione del contratto in tal senso, consegue l'ulteriore problema di delineare la rilevanza della previsione suppletiva di cui all'art. 1560 co I cc in relazione alla figura, richiamata dalle convenute e condivisa dal tribunale, della somministrazione “a
piacere” o altresì detta “a richiesta”, in cui l'entità della fornitura, nell'an17 e nel quantum, è rimessa alla scelta del somministrato,
configurandosi come diritto potestativo.
La giurisprudenza sulla citata disposizione codicistica è assai risalente, avendo in passato la Suprema Corte escluso la possibilità
di scelta, in capo al somministrato, ove le parti non abbiano indicato un minimo e un massimo18. L'orientamento prevalente richiama però l'insegnamento, ancor più risalente19, secondo cui:
“Fuori della Forma detta 'a piacere' o 'a richiesta', nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per
il se e per il quanto, la somministrazione - Forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole
convenute - il silenzio del contratto sul quantitativo della
somministrazione importa che la Determinazione legale di tale quantitativo, da intendersi commisurato al fabbisogno del
somministrato, opera con efficacia vincolante non solo riguardo al somministrante ma anche riguardo al somministrato stesso,
sicche questi e tenuto a richiederlo. (V 61/70, mass n 344723)”.
Tale orientamento, pertanto, conferma come l'art. 1560 cc costituisca norma suppletiva derogabile che ammette la possibilità di una somministrazione a piacere. Esso segue una diffusa e prevalente dottrina che ritiene tale modalità di determinazione dell'oggetto contrattuale coerente con le finalità dell'istituto nei casi, quale il presente, in cui comunque il genus delle cose da fornire è indicato ed è rimessa al somministrato solamente la determinazione della quantità di tali cose. Secondo tale impostazione, l'art. 1560 cc attribuisce rilevanza, in primo luogo, 19 Sez. 3, Sentenza n. 3450 del 20/10/1975 (Rv. 377617 - 01) più recentemente TAR Puglia 442/2021 pagina 66 di 96 alla volontà dei contraenti, ponendosi come norma suppletiva che si autoapplica ove le parti nulla abbiano statuito in merito alla entità della prestazione, tenuto altresì conto del fatto che la medesima disposizione, come già indicato, è pacificamente derogabile dalle parti medesime.
Osserva questa Corte come appaia superabile, in tal senso, anche il dubbio dell'appellante sulla compatibilità di tale figura con la previsione dell'art. 1346 cc, ove è richiesto, a pena di nullità, che l'oggetto del contratto sia determinato o almeno determinabile, atteso che, secondo non potrebbe ritenersi OP0
determinabile ove rimesso all'arbitrio della somministrata.
La giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato, sia pure in fattispecie diverse, come non possa ravvisarsi nullità in tal senso per il solo fatto che l'oggetto sia successivamente determinato dalla volontà di una delle parti, e non di un terzo, ogni volta che tale volontà sia condizionata da fattori esterni e non dipenda dal mero arbitrio del contraente.
Secondo tali orientamenti20, a esempio, in tema di fideiussione per obbligazioni future (e anche prima della modifica all'art. 1938 cc 20 Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999 (Rv. 531214 - 01) Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 07/03/2002 (Rv. 552879 - 01) pagina 67 di 96 intervenuta dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 15421): “L'estensione
della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta "fidejussione
omnibus"), non è incompatibile con l'art.1346 cod.civ., essendo
l'oggetto della garanzia determinabile "per relationem" sulla base
di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della
banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività
creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni
contratto”.
Non è chi non veda come se ciò vale per una società privata, sia pure parzialmente regolata in regime di diritto amministrativo come avviene per gli istituti di credito, vale ancor più per amministrazioni pubbliche che sono sempre sottoposte a disposizioni pubblicistiche che regolano l'esercizio dell'attività
assistenziale e le modalità d'acquisto dei beni al suo esercizio destinati. Ove l'attività sia legittima, in quanto determinata dalle normative nazionali e regionali, e la discrezionalità amministrativa sia esercitata nella tutela del buon andamento, efficacia ed 21 Che ha introdotto l'indicazione del limite massimo garantito quale requisito della fideiussione. pagina 68 di 96 efficienza dell'azione amministrativa, indirizzandola come nel caso specifico alla riduzione del fabbisogno di beni e dei conseguenti costi per la collettività, ciò integra idonea giustificazione delle scelte così effettuate, dovendosi pertanto ritenere pienamente rispettato il requisito di determinabilità dell'oggetto di cui all'art. 1346 cc22.
Non può pertanto censurarsi il più volte richiamato art. 3 del disciplinare di gara, dove è espressamente prevista l'ipotesi di ordini che si situino al di sotto o al di sopra delle “condizioni
risultanti in sede di gara”. Lo stesso, infatti, dopo aver definito come puramente indicativi i valori esposti, aggiunge: “..la ditta
aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le prestazioni che
verranno effettivamente ordinate. Le prestazioni dovranno, quindi, essere regolarmente eseguite sia per quantitativi minori
che per quantitativi maggiori. La ditta aggiudicataria nel caso di aumento dovrà attivarsi nel modo da poter fronteggiare il
maggior impegno, nel caso di diminuzione del fabbisogno, non
potrà richiedere alcun risarcimento o indennità, né la variazione del prezzo..”.
Alla luce di quanto sopra indicato deve ritenersi che tali clausole, 22 Vv. il già citato TAR Puglia 442/2021 pagina 69 di 96 lungi dal trasformare il contratto da commutativo ad aleatorio, si limitano al più ad allargare l'area del rischio d'impresa cui è sottoposta la somministrante non potendosi perciò sostenere che sia oltrepassata l'alea normale del contratto.
Il fatto poi che le abbiano comunque espresso il proprio CP_3
fabbisogno, sia pure in misura che l'appellante ritiene incongrua,
non fa venire meno la qualificazione del contratto in termini “a richiesta”, in quanto il fabbisogno ivi indicato è effettivamente l'oggetto della richiesta mentre l'applicazione dell'art. 1560/1 cc si giustifica solo quando le parti non hanno per nulla previsto l'entità
delle cose da somministrare, né le modalità di determinazione di tale entità, in tal senso esplicandosi la sua funzione suppletiva. Ciò
esclude che possa porsi un problema di qualificazione del
“fabbisogno” in termini diversi da quanto rappresentato dalle somministrate.
Deve altresì convenirsi come gli ulteriori richiami dell'appellante non siano pertinenti in quanto:
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 2882/200923 non si riferisce a una somministrazione “a richiesta” o “a piacere” ma alla legittimità della revoca di una procedura di gara non conclusa;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 32
del 20 gennaio 200624, adottata con finalità di garantire la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, riguarda gli enti del terzo settore e le cooperative sociali, mentre, come emerge dalla documentazione, l'appellante è una grande società commerciale in forma cooperativa, a capo di un gruppo di società che si occupano di vari settori imprenditoriali;
- le altre sentenze non riguardano la somministrazione “a piacere”
ma casi diversi di somministrazione in cui l'entità della stessa non fu per nulla prevista, con conseguente applicazione dell'art. 1560 cc
(ad es. trib. Milano 28/6/2011).
***
Il quarto motivo è riferito specificamente al contratto rep.
1008/17 del 15 giugno 2017 stipulato da con CP_1 [...]
“ad integrazione e modifica del contratto rep. 500 del 30 Pt_2
maggio 2016” tra le stesse parti. L'appellante ne censura la validità
ed efficacia per non essere stato sottoscritto da tutte le appellate,
ritenute da quali parti di un contratto complesso e CP_1
comunque plurime mandanti di un mandato collettivo, per la cui modifica occorrerebbe il consenso di tutte le mandanti ex art. 1726 24 https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-32-del-20/01/2016-rif.-1 pagina 71 di 96 cc. Il tribunale avrebbe pertanto omesso una pronuncia sul punto,
limitandosi ad affermare che si tratta di autonomi contratti.
Il motivo è infondato per quanto già argomentato in relazione al secondo motivo. Il mandato conferito ad per Parte_2
l'effettuazione della gara aggregata non può considerarsi in sé una procura a contrarre, atteso che la procedura di gara non può
ritenersi un contratto né la mandataria ha, in quanto tale, concluso alcun contratto con la somministrante, essendo semplicemente incaricata di svolgere: “tutte le operazioni volte all'individuazione del contraente”25.
L'autonomia dei singoli contratti di somministrazione fa sì che non vi sia alcuna necessità che altre parti, oltre a quelle stipulanti il contratto originario, sottoscrivano nuovi contratti a integrazione o modifica di quanto già concordato. Ciò assorbe le questioni in tema di presunta nullità del verbale di trattativa e di ricognizione delle condizioni contrattuali per mancata sottoscrizione delle altre somministrate.
***
Con il quinto motivo censura di nullità il medesimo CP_1
contratto, intercorso con nel 2017 e a integrazione Parte_2 25 doc. 2 fascicolo di primo grado CP_1 pagina 72 di 96 modifica di quello dell'anno precedente, per contrasto con norma imperativa, costituita dagli articoli 114 e 132 d.lgs. 163/2006 e 311
d.p.r. 207/2010, che vietano le c.d. “varianti in corso d'opera”,
salvo casi specifici che qui non ricorrono, e comunque in misura non superiore al 5% dell'importo e in alcuni casi d'un quinto dell'importo. Poiché nel caso specifico l'importo originario è stato ridotto in misura ben superiore, ne deriverebbe la nullità del contratto.
Secondo l'appellante, in data 24 febbraio 2017, quando è stato approvato il decreto n. 103/2017, (doc. 7 fascicolo ) che Parte_2
ha originato la ridefinizione contrattuale, la legge regionale 23/2015 di modifica della struttura della sanità regionale era già in vigore, e lo era sia al momento della adozione del decreto che ha disposto in ordine alla stipula del contratto e alla sua decorrenza (novembre
2015), sia alla data di stipula del primo contratto intercorso tra le parti (maggio 2016). Ne deriverebbe che la “ridefinizione”, che l'appellante valuta quale “variante” in corso d'opera, in riduzione dei fabbisogni dell'TS, sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 1418 comma 1 codice civile per contrasto con norme imperative (articoli
114 e 132 d.lgs. 163/2006; articolo 311 d.p.r. 207/2010).
Anche questo motivo è infondato.
pagina 73 di 96 Pur prescindendo dalla genericità della censura per come contestata da o dalla tardività della OP1
sua rilevazione in quanto introdotta solamente in sede di memoria di replica, si osserva come la determinazione dell'entità della somministrazione non può in alcun modo essere assimilata a una
“variante in corso d'opera”, istituto ancora una volta caratteristico dell'appalto e non della somministrazione. La variante è infatti una modifica necessaria per adeguare un progetto durante l'esecuzione di un'opera, prima della chiusura dei lavori, in base a esigenze pratiche riscontrate durante l'esecuzione e di norma imprevedibili.
Nel caso specifico le variazioni sono previste sin dall'inizio del rapporto come normale fisiologia dello stesso non ravvisandosi nessuna “variante” in senso tecnico.
***
Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, l'appellante chiede l'accertamento dell'intervenuta revoca parziale del decreto
256 del 7/5/2015 e del decreto 637 del 20/11/15 del Direttore e della rilevanza di tale atto d'autotutela sul Parte_14
contratto n. 500/16 stipulato in data 30 maggio 2016 da e , con conseguente diritto della prima CP_1 Parte_2
all'indennizzo derivante ex art. 21quinques della legge 241/90. Con
i decreti n. 637 del 25 novembre 2015 e n. 103 del 24 febbraio 2017
del proprio Direttore Generale (doc. 44 e 45), avrebbe Parte_2
ridotto, in modo arbitrario e illegittimo come evidenziato nei motivi precedenti, la portata del decreto n. 256 del 7 maggio 2015 di affidamento del Servizio di logistica centralizzata (doc. 21). Ove non si condividessero le tesi dell'appellante in ordine all'illegittimità
della predetta riduzione, dovrebbe comunque valutarsi la presenza di una revoca parziale per motivi di pubblico interesse con conseguente diritto dell'appaltatrice all'indennità prevista dall'art. 21quinques co. 1 e 1bis della legge sul procedimento amministrativo.
Il motivo è infondato.
Anche prescindendo dalle considerazioni più volte ripetute sul diritto delle Aziende di regolare le loro richieste “a piacere”, del tutto non pertinente è il richiamo dell'art. 21quinques della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990. La revoca interviene infatti su di un provvedimento amministrativo con efficacia pagina 75 di 96 durevole adottata sulla base di motivi di pubblico interesse sopravvenuti, atteso il mutamento imprevedibile della situazione di fatto oggetto della discrezionalità amministrativa27. Potendo tale atto incidere imprevedibilmente sui diritti e interessi legittimi dei destinatari del provvedimento, la legge suindicata aveva previsto revoca e indennizzo nei soli casi però, introdotti dall'art. 11 della stessa, di accordi con privati aventi natura endoprocedimentale o sostitutivi di provvedimenti. La legge 11 febbraio 2005 n. 15 art. 14
ha introdotto analoga previsione in via generale con l'art. 21quinques richiamato.
Caratteristica dell'istituto è quindi un precedente provvedimento con effetti durevoli e la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, oppure l'imprevedibile mutamento di una situazione di fatto.
Nel caso specifico si assiste invece a una successione di contratti, tutti basati sulla libertà della somministrata di determinare il se e il
quanto della prestazione come ripetutamente affermato supra. Non
vi è pertanto alcuna revoca di un precedente provvedimento ex art. 21quiques, tenuto altresì conto che le parti, dopo l'aggiudicazione,
agiscono in sostanza iure privatorum. Ciò supera inoltre le 27 Non è pertanto in questione la legittimità del provvedimento, bensì la sua opportunità. pagina 76 di 96 contestazioni di TS LI Riuniti sulla genericità e tardività della censura (vv. nota 25).
***
Con il settimo motivo, anch'esso svolto in via subordinata,
l'appellante invoca l'applicazione della clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto. Il dovere di correttezza e solidarietà, con conseguente principio secondo il quale ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio, comporterebbe l'obbligo legale di rinegoziazione nei contratti a lungo termine. Anche pertanto ove fossero ritenute legittime le riduzioni unilaterali della quantità di servizi da erogare in forza del contratto di appalto di servizi stipulato all'esito della aggiudicazione della procedura di gara, le stesse dovrebbero essere ritenute idonee ad alterare l'equilibrio contrattuale. Richiama i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine al superamento dei limiti di cui all'art. 1467 cc e, in particolare, la
Relazione 56/2020 in data 8 luglio 2020 dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, pur prodotto con la memoria conclusionale ma la cui produzione non potrebbe ritenersi tardiva pagina 77 di 96 non trattandosi di prove28. Ne deriverebbe un obbligo di rinegoziazione in capo alla committente come si evince altresì, in ambito internazionale, dai Principi Unidroit dei Contratti
Commerciali Internazionali 2010 (c.d. PICC) i quali introducono la figura dell'alterazione suindicata per imprevedibili eventi che sopravvengono alla conclusione del contratto (c.d. hardship). Non
avendo le aziende proceduto alla rinegoziazione, l'appellante ha pertanto riproposto la sua domanda di adempimento e risarcitoria o, in subordine, di condanna della convenuta alla rinegoziazione.
Anche questo motivo è infondato.
Gli argomenti espressi e i richiami effettuati dall'appellante non paiono idonei a scalfire l'impianto generale della normativa codicistica secondo cui l'equità non è un requisito del contratto ex art. 1321 cc. Il legislatore, per contemperare l'esigenza d'intervenire nei casi di iniquità manifesta senza introdurre un contenzioso infinito e una valutazione pericolosamente soggettiva in quelli dove lo squilibrio possa ritenersi nell'alea normale del contratto29, ha limitato il suo intervento in materia ai casi di risoluzione per impossibilità (artt. 1463 e ss. cc) ed eccessiva onerosità (artt. 1467 e ss. cc) sopravvenute.
I documenti richiamati dall'appellante non possono alterare questo assetto tenuto conto che:
- Unidroit è un'organizzazione internazionale per l'unificazione del diritto privato, con particolare attenzione al commercio
internazionale. Solo ove il diritto nazionale o eurounitario abbiano dato esecuzione30 alle relative convenzioni internazionali, sempre con riferimento al commercio internazionale (es. legge 259/1993),
può ritenersi che tali principi siano adottati nel diritto interno, ciò che non appare quanto ai “Principi dei contratti commerciali
internazionali 2010” (c.d. PICC) richiamati da CP_1
- la relazione 56/2020 in data 8 luglio 2020 dell'Ufficio Massimario
della Corte di Cassazione - che è fonte autorevole e la cui produzione, in quanto parere tecnico, non può effettivamente essere ritenuta soggetta a termini di preclusione - è espressamente redatta de iure condendo nella finalità, principale e ripetutamente palesata, di affrontare gli squilibri contrattuali conseguenti all'intervenuta pandemia di Covid19. In particolare, la relazione affronta le novità normative e sostanziali del diritto emergenziale,
ancora una volta facendo riferimento ad eventi del tutto 30 Vv. ad es. Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003 (Rv. 568525 - 01) pagina 79 di 96 straordinari e imprevedibili, e quindi in un settore del tutto estraneo a quello oggetto del presente procedimento, dove la variabilità delle prestazioni dedotte in contratto è oggetto di specifica pattuizione. È condivisibile quanto in essa affermato secondo cui, ai sensi dell'art. 1467 cc, la parte onerata può solo chiedere lo scioglimento del vincolo e non la rinegoziazione del contratto, ma deve evidenziarsi come, ove si ammettesse un generale diritto di rinegoziazione al di fuori delle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia, s'innescherebbe un contenzioso di proporzioni imprevedibili;
non è raro che,
soprattutto dopo la stipula d'un contratto di durata, una delle parti
(o entrambe) abbia la percezione di aver fatto un cattivo affare valutando il presunto squilibrio tra le prestazioni in esso dedotte.
Anche il richiamo all'art. 1374 cc non pare idoneo a scalfire l'impianto succitato atteso che la disposizione, in tema di esecuzione del contratto, prevede espressamente l'intervento integrativo d'usi ed equità in aggiunta a quanto già pattuito dalle parti e non in sostituzione, e solo ove la legge non provveda già in tal senso. La giurisprudenza31 ha più volte evidenziato come il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è 31 Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6747 del 21 marzo 2014 pagina 80 di 96 l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne
consegue che, in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà, non può farsi questione di integrazione del contratto ma,
eventualmente, solo d'invalidità totale o parziale dello stesso, se in contrasto con disposizioni di legge.
L'esecuzione di buona fede di cui all'immediatamente successivo art. 1375 cc non può che essere riferita al contenuto contrattuale e alle leggi in materia, ove gli stessi siano idonei a regolarlo compiutamente.
Nel caso specifico non può quindi ritenersi idoneo il richiamo al parametro della buona fede al fine di derogare a espresse pattuizioni contrattuali redatte in ottemperanza al disciplinare di gara, tenuto inoltre conto che la richiesta “rinegoziazione” è stata in
Parte pratica già effettuata due volte, come evidenziato da , Pt_2
una prima con il contratto 500 del 30/5/2016, e la seconda con il contratto n. 1008 del 15/6/17. Analogamente hanno fatto
[...]
nel 2016 e nel 201732. CP_21
Non rileva infatti che la legge regionale 23/201533 fosse stata adottata ancor prima del primo contratto, in quanto l'asserito ritardato adeguamento alla stessa non può far venir meno le previsioni contrattuali in merito all'entità della prestazione.
***
Con l'ottavo motivo proposto in via principale, l'appellante formula, con riferimento al contratto con di Parte_5
, le stesse censure (motivi dal II al VII) già proposte in Pt_2
relazione a Contesta inoltre che il documento Parte_2
14/1/2016 (doc. 48 appellata) costituisca un verbale di trattativa con cui erano rinegoziate le condizioni e termini del rapporto obbligatorio. Il testo, secondo cui: “Entrambe le Parti si impegnano
congiuntamente a collaborare e condividere un piano di lavoro per valutare la possibilità di contenere il fabbisogno annuo entro
le 9.000 righe mensili, per un totale pari a 108.000 righe annue, fermo restando che alla Coopservice Soc. Coop. p.a. verranno
retribuite solo le righe effettivamente eseguite", non sarebbe una rinegoziazione ma un mero programma di futuri accordi, tanto che il successivo contratto 2016/1694 RP del 23 marzo/14 aprile 2016
(doc. 23) non vi fa cenno.
Anche con riferimento al Decreto del Direttore Generale dell'
[...]
n. 665 del 26 luglio 2017 (doc. 9 fascicolo parte Parte_5
convenuta) e all' atto denominato "Servizio logistica centralizzato. pagina 82 di 96 Contratto n. 2016/694/RP Ricognizione delle condizioni
contrattuali" redatto da esso LI Civili in data 03 agosto 2017
(doc. 50), l'appellante ha richiamato le analoghe censure già svolte avverso all'analogo contratto con e cioè: Parte_2
(i) inidoneità di un atto che non reca il consenso della totalità delle parti del contratto complesso a modificare e comunque incidere il contenuto del contratto complesso;
(ii) inefficacia delle modifiche che singole mandanti pretendano di apportare al mandato collettivo, anche ai sensi dell'articolo 1726 codice civile;
(iii) inidoneità delle modifiche del riparto interno al contratto complesso a modificare il fabbisogno complessivo iniziale pari a
289.620 righe/anno;
(iv) in subordine, nella denegata ipotesi si ritenesse di non accogliere quanto sopra, diritto di ad essere CP_1
indennizzata ai sensi dell'articolo 21 quinquies comma 1 e 1 bis della legge 241/1990.
Il motivo, che è una sostanziale riproposizione delle censure precedenti, deve ritenersi infondato per le ragioni già evidenziate con riferimento a quanto già motivato sulle censure stesse. Per le stesse ragioni non ha inoltre rilevanza se, con il documento pagina 83 di 96 suindicato, si sia provveduto a una rinegoziazione immediatamente esecutiva o meno, emergendo comunque una volontà di procedervi cui, si ribadisce, la convenuta non era neppure obbligata attesa la durata novennale della previsione contrattuale.
Ogni ulteriore questione in merito all'asserita genericità della censura34 e alla carenza di poteri dei paciscenti35 risulta assorbito.
***
Con il nono motivo, anch'esso in via principale, si CP_1
duole della reiezione delle domande proposte avverso CP_11
formulando nei confronti della stessa i medesimi motivi di appello
(anche qui dal II al VII), per le medesime ragioni, proposti da avverso la parte di sentenza che tratta delle domande CP_1
proposte da nei confronti di , quanto CP_1 Parte_2
all'autonomia del contratto rispetto agli altri, alla qualifica di contratto di somministrazione a richiesta anziché composto e di appalto di servizi privo dell'entità dei servizi da erogare.
Anche in questo caso si tratta di un richiamo alle medesime censure già esaminate e respinte supra. 34 Vv. pag. 59 comparsa TS LI Riuniti 35 Osserva comunque la convenuta, con calcoli analitici, che la nuova ricognizione ha portato a riconoscere una somma minore di circa 98.000,00 euro, e la stessa sostiene che il CP_1 suo rappresentante alla stipula poteva impegnarla sino a 500mila annui (doc. 51). In ogni caso, l'accordo è stato ratificato il 9 agosto 2017 dall'ing. Direttore Generale di CP_32
che avrebbe comunque reso retroattivamente efficace il negozio ai sensi dell'art. CP_1 1399 cc. pagina 84 di 96 ***
Con il decimo motivo l'appellante formula analoghe censure con riferimento al contratto stipulato da con l' CP_1 [...]
(successivamente OP3 CP_10
e agli atti che ne hanno preceduto la stipula. Secondo l'appellante avrebbe errato il tribunale nel ritenere che il disciplinare di gara non sarebbe richiamato dagli atti posti in essere e stipulati dalla
Il richiamo è invece palese ove si abbia riguardo a: CP_10
1) deliberazione n. 665 del 1.7.2015 (doc. 25) ha ad oggetto
“Procedura ristretta in forma aggregata con di Pt_9 Pt_2
capofila per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree territoriali dell' di , Pt_9 Pt_2 Pt_9
di NA, di TO, , Pt_9 OP4 [...]
e Desenzano del Garda. Presa d'atto CP_28 CP_28
aggiudicazione – Periodo: 01/11/2015 – 15/06/2024.”. Il
Disciplinare di Gara è uno tra gli elaborati della lex specialis della procedura ristretta della cui aggiudicazione ha preso CP_10
atto al fine di stipulare, sulla base di esso il Contratto ed è richiamato nella premessa della deliberazione medesima;
2) deliberazione n. 630 del 20.12.2013, a seguito dell'approvazione del progetto dalla Regione Lombardia, veniva attivata la procedura pagina 85 di 96 di gara aggregata con di capofila per l'affidamento del Pt_9 Pt_2
servizio di gestione logistica dei magazzini economali per i diversi presidi ospedalieri e le aree territoriali interessate”. La delibera di approva gli atti di gara, tra i quali è presente il Parte_2
Disciplinare di Gara;
3) deliberazione 665/2015: “Con deliberazione n. 256 del
07/05/2015 l' di ha aggiudicato la procedura ristretta Pt_9 Pt_2
in oggetto alla ditta Coopservice Soc. Coop. p.a. per il periodo dal
16/06/2015 al 15/06/2024; ne consegue che ogni azienda consorziata debba procedere al recepimento dell'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto”. La delibera di aggiudicazione richiama i documenti di gara approvati, tra i quali è presente il
Disciplinare di Gara. La stessa delibera prende atto della delibera n.
256 del 7 maggio 2015 di aggiudicazione della gara (retta dal
Disciplinare) a per l'affidamento del SLC e procede CP_1
all'affidamento, alle condizioni determinate dall'offerta economica presentata in sede di gara sulla base del Disciplinare;
4) il Contratto (doc. 7 fascicolo parte convenuta) richiama il mandato 17 dicembre 2013, il decreto 630/2013 di , la Parte_2
delibera 665/2015, e, dunque, anche i richiami al Disciplinare di
Gara da questi atti posti in essere. L'articolo 1 del Contratto
pagina 86 di 96 definisce il proprio oggetto nell'”affidamento e gestione del Servizio
di Logistica Centralizzato”, affidamento disposto dalla delibera
665/2015 sulla base, anche, del Disciplinare di Gara. L'articolo 2 del
Contratto dispone: “Modalità di esecuzione del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi all'Art. 1 sono dettagliatamente descritte nel Documento 1 – denominato Allegato “A” Capitolato
Tecnico”. Il Disciplinare di Gara è parte del Capitolato Speciale di
Gara (doc. 10).
Il tribunale avrebbe inoltre errato, nella quantificazione del fabbisogno ex art. 1560 cc, nel ritenere la documentazione insufficiente in quanto riferita a valutazioni risalenti al 2011.
Secondo l'appellante, invece, oltre che nell'anno 2011, il fabbisogno sarebbe stato rilevato nell'anno 2014 e nell'anno 2015, nel mese di maggio, con l'aggiudicazione della gara, costantemente in 289.620
righe/anno complessive. Ciò si desumerebbe dal modulo contenente lo “schema d'offerta” approvato con decreto n. 65 del 4
Parte febbraio 2014 del direttore Generale (doc. 8, pagine da Pt_2
67 a 69) ove si prevede testualmente, per il servizio di logistica centralizzata, “numero complessivo righe uscita/anno 289.620”.
Perciò l'offerta, presentata in gara da in data 13 CP_1
settembre 2014 (doc. 20) è riferita a un numero complessivo di pagina 87 di 96 righe uscita/anno pari a 289.620 (doc. 17). Con il già citato decreto n. 256 del 07 maggio 2015 (doc. 21), il Direttore Generale dell'
[...]
dispose l'aggiudicazione della procedura di gara e il “quadro Pt_11
economico Allegato D”, approvato con il decreto 256/2015 (doc.
21), per quanto attiene il servizio di logistica centralizzata,
conferma il dato quantitativo del numero complessivo di righe uscita/anno e lo scompone in relazione alle esigenze dichiarate da
Parte ciascuna delle AO e aderenti sicché, con riferimento alla
[...]
, lo quantifica in 80.492 righe/anno. Le quantificazioni CP_35
ivi indicate non furono contestate dalle convenute nel corso del giudizio di I grado.
Non sarebbe inoltre condivisibile l'affermazione secondo cui il fabbisogno si sarebbe consolidato negli atti successivi al 2011 quando le richieste furono più o meno costanti, poiché sarebbe solo un consolidarsi dell'inadempimento. Richiama inoltre il VII motivo d'appello quanto alla prova delle circostanze sopravvenute che hanno alterato l'equilibrio contrattuale, ribadendo l'istanza di prova orale quanto ai capp 50-53.
Le convenute contestano tale ricostruzione ribadendo la sostanziale stabilità negli anni delle richieste e il riferimento alle stesse quale fabbisogno.
pagina 88 di 96 Il motivo, oltre che contraddittorio, è anch'esso infondato.
L'affermazione secondo cui il contratto richiama comunque i documenti di gara, del tutto condivisibile alla luce delle osservazioni della stessa appellante, finisce per escludere l'invocata applicazione degli artt. 1377 e 1560/1 cc, con conseguente irrilevanza di identificare specificamente il fabbisogno alla luce della seconda disposizione.
Va infatti ribadito che le condizioni di gara e dei contratti e in particolare il più volte citato Disciplinare, non vincolano le somministrate in punto entità delle prestazioni che ne sono oggetto.
Le modifiche suindicate non sono che la conseguenza della trasformazione legislativamente disposta con esternalizzazione delle prestazioni. Si è poi già argomentato sul fatto che gli ordinativi delle convenute costituiscono essi stessi “richieste” senza che sia necessario il richiamo al fabbisogno ex art. 1560/1 cc.
***
Con l'undicesimo motivo d'appello si propongono analoghe doglianze con riferimento al contratto stipulato con Parte_3
(doc. 34), richiamando la suindicata determinazione del normale fabbisogno in 10.583 righe/anno. Lo stesso tribunale evidenzia come il normale fabbisogno sia indicato in contratto, sia pure su pagina 89 di 96 base novennale cui corrisponde, in misura annua, quanto indicato
Contr nel predetto allegato D al decreto del D.G. 256/15. Pt_2
L'appellante evidenzia altresì l'errore del tribunale nel ritenere che gli impegni assunti dalle originarie non Parte_15
vincolino poiché, nel caso specifico, fu proprio Parte_3
quest'ultima a sottoscrivere il contratto. Come nel precedente motivo, richiama altresì il settimo motivo d'appello in ordine alla prova delle mutate situazioni giustificanti la rinegoziazione.
Anche tale motivo è infondato.
Coglie nel segno l'appellante quando evidenzia come il contratto sia stato stipulato dalla convenuta e non dalle originarie ma CP_19
ciò non fa venir meno quanto già osservato, con riferimento al motivo precedente, all'implicito riferimento alle condizioni di gara.
Deve poi osservarsi come il contratto in oggetto parli di “valore complessivo stimato” che non è esattamente equiparabile al fabbisogno ex art. 1560/1 cc ed è del tutto verosimilmente riferito alle vecchie non potendosi ritenere che quanto previsto nel CP_19
contratto fosse riferibile alle necessità rilevate cinque anni prima.
Non è peraltro contestato che la convenuta abbia ordinato quantità
costanti in tutti gli anni di vigenza del contratto e sino all'instaurazione del giudizio, confermando come lo scostamento pagina 90 di 96 dai valori iniziali sia conseguenza del riordino del sistema36 che ha portato a una diminuzione significativa del fabbisogno rispetto alle valutazioni iniziali come comunicato a controparte con nota n.
44217/18 del 8 giugno 201837.
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Con il dodicesimo motivo l'appellante si duole che non sia stato
Parte riconosciuto l'inadempimento delle e convenute alle CP_9
obbligazioni assunte e il conseguente diritto di al CP_1
risarcimento dei danni patiti e patiendi. Chiede a tal fine la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione delle prove erroneamente non ammesse. Richiama altresì l'elaborato economico-finanziario (doc. 36) che dà conto nel dettaglio:
(i) di quelli che sono i costi sostenuti e da sostenersi da parte di in relazione all'allestimento delle strutture e alla CP_1
acquisizione delle risorse strumentali necessarie alla erogazione del servizio secondo gli standard offerti in gara;
(ii) i ricavi attesi in relazione all'entità della somministrazione indicata in gara (289.620 righe/anno) e al relativo utile atteso;
(iii) i ricavi in concreto percepiti nei primi anni di esecuzione dell'appalto e i ricavi attesi nel caso in cui il trend
dell'inadempimento posto in essere dalle TS e convenute CP_9
permanga ai livelli attuali;
(iv) le perdite sino ad ora subite e quelle che prevede di CP_1
subire se le condizioni di inadempimento di cui al precedente romanino (iii) permarranno inalterate;
affermando che tali elementi siano stati considerati attentamente dalle convenute in sede di gara, siano stati da esse reputati congrui e "validati" all'esito di specifico subprocedimento che è confluito nella aggiudicazione definitiva (doc. 42). Insiste perché sia disposta una CTU onde accertare l'entità del danno sulla base di tali valori, comprensivo di danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e danno curricolare.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti. Non essendo configurabile un inadempimento delle convenute non lo è neppure un danno risarcibile, al di là delle censure sulle modalità di calcolo operate dall'appellante.
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Con il tredicesimo motivo censura la decisione sulle spese che,
in accoglimento dell'appello, dovrebbero essere addossate alle appellate sia per il primo che per il secondo grado.
pagina 92 di 96 Anche tale motivo, come il precedente, è assorbito, come si vedrà
infra, dall'integrale rigetto dell'appello.
***
Con il quattordicesimo motivo si duole l'appellante dell'accoglimento della riconvenzionale proposta da
[...]
Nega che GPI spa possa essere considerata un Controparte_12
incaricato di in quanto si tratta della software house CP_1
della e quindi gli inadempimenti di GPI spa sarebbero CP_9
addebitabili all' . Ne deriva che solo quest'ultima dovrebbe CP_9
risponderne formulando l'appellante eccezione d'inadempimento.
Il motivo è infondato.
Il fatto che abbia scelto GPI spa in quanto già fornitrice CP_1
della non fa venir meno la sua Controparte_12
posizione di committente nei confronti della stessa GPI spa. Poiché
l'obbligo38 di provvedere alla “compatibilità e interfacciamento con gli applicativi utilizzati presso le Aziende Procedenti” era in capo all'aggiudicataria, l'inadempimento di GPI spa alla specifica obbligazione ricade interamente in capo a Poiché tale CP_1
interfacciamento pacificamente non è stato realizzato, e ciò neppure 38 Art. 13 del contratto d'appalto che richiama il disciplinare di gara art. 5 e l'art. 2 capitolato tecnico pagina 93 di 96 molti anni dopo il contratto, appare corretta la decisione del tribunale d'accogliere la domanda d'adempimento formulata in via riconvenzionale dalla convenuta medesima.
***
L'appello va pertanto respinto restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, con conferma della sentenza impugnata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di ciascuna delle appellate, che si liquidano come segue.
Vanno applicate le tabelle di cui al DM 55/2014, come aggiornate dal DM 147 del 13/8/2022 in relazione all'importo della domanda
(€ 11,5 mln) e condividendosi quanto affermato dal primo giudice in ordine alla non necessità di operare aumenti per il numero di parti.
È dovuta anche una quota per fase di trattazione in quanto ineludibile in appello39.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 8.000.001 a € 16.000.000 39 Cass. II civ. n. 29857 del 18/10/2023; Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561; che richiamano Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 pagina 94 di 96 Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 8.149,00
Fase introduttiva del giudizio: € 4.738,00
Fase di trattazione: € 10.916,00
Fase decisionale: € 13.548,00
Compenso tabellare € 37.351,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1.quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando, sull'appello (r.g. 390/21) proposto da avverso la sentenza Controparte_7
del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa,
n. 678 del 11/3/2021, cui è riunito l'appello proposto dalla stessa appellante avverso la medesima sentenza integrata con l'ordinanza di correzione d'errore materiale del 22 aprile 2022 del medesimo
Tribunale (rg. 633/2022), nel contraddittorio con
[...]
, OP6 OP
,
[...] Controparte_4
[...] Controparte_5
pagina 95 di 96 e , così CP_11 Controparte_6
provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, come corretta con l'ordinanza 22 aprile 2022 del tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa;
2) condanna l'appellante Controparte_7
nella persona del rappresentante legale, alla rifusione a
[...]
favore di , OP6 [...]
, OP [...]
Controparte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
, delle spese del presente grado di giudizio
[...]
che liquida in € 37.351,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge per ciascuna di esse;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Benatti dott. Giuseppe Magnoli
pagina 96 di 96 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8 Cass. 2253/1984, 3365/1991 nonché sez. I n. 1252/2021 e sez. III n. 19214/15 9 Come corretta con ordinanza 3 novembre 2021 pagina 48 di 96 14 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 15 Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2009 n. 2882 pagina 61 di 96 17 Pur ribadendosi che oggetto del processo non è la mancata effettuazione degli ordini ma la misura degli stessi, asseritamente inferiore a quanto oggetto di stipula. 18 Sez. 2, Sentenza n. 7841 del 22/12/1986 (Rv. 449789 - 01). pagina 65 di 96 23 Sez. V 16/12/2008-11/5/2009 in https://www.
[...]
Email_1 pagina 70 di 96 26 Osserva la convenuta che la censura non chiarisce di quale contratto si parli. Infatti, l'ottavo motivo richiama i motivi 4/5/6 anche nei confronti di di cui al par 12.3 ma Parte_5 in tale paragrafo sono richiamati:
il “verbale trattativa” del 14 gennaio 2016;
il decreto 22/mis del 20 gennaio 2016;
il contratto 2016/694 RP del 23 marzo 2016. Nelle conclusioni l'appellante chiede invece l'accertamento della nullità del contratto denominato “Ricognizione delle condizioni contrattuali” del 3 agosto 2017, che non è tra i tre precedenti. pagina 74 di 96 28 Richiama Corte di Cassazione, Sezione I, 20 aprile 1999 n. 3775, Tribunale di Bari, ordinanza 14 giugno 2011, Tribunale Bologna, Sezione fallimentare 26 aprile 2013. 29 Vv. art. 1467/2 cc pagina 78 di 96 32 Docc. 1, 2 e atto di ricognizione doc. 3 del 3-9 agosto 2017 fasc. convenuta 33 Il richiamato decreto n. 103/2017 elenca le trasformazioni che la citata legge ha introdotto nelle AASSLL e i riflessi che ciò ha avuto sui contratti in esame. pagina 81 di 96 36 Spiegato cronologicamente e analiticamente dalla convenuta nella sua Parte_3 comparsa di risposta (pag. 13 e ss). 37 Doc. 9 convenuta pagina 91 di 96