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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 7369/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. LU NA, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. LU NA
1 nella causa di cui al RG n. 7369/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Tironi e Davide Battaglino;
Parte_1
attrice contro
rappresentato e difeso dall'avv.to LU Marchetti;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: contratto di appalto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 18.11.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1 CP_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1234/2024 con cui gli era stato ingiunto il
[...]
pagamento della somma di € 27.500,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di pagamento della fattura n. 1/2014 emessa dal convenuto per il saldo dei lavori edilizi di ristrutturazione da lui eseguiti presso un immobile di Castiglione Torinese come da preventivo del 15.02.2023, rappresentando: 1) di non aver mai accettato nessuno dei preventivi emessi dal convenuto, tanto che l'esecuzione dei lavori iniziò prima della redazione del preventivo allegato dall'opposto; 2) di aver contestato durante l'esecuzione dei lavori diversi vizi ed inadempimenti del convenuto;
3) che il valore delle opere effettivamente realizzate, al lordo dei vizi, ammontava ad € 93.925,00 (€
103.317,50 con l'IVA al 10%) e non ad € 125.200,00 (oltre Iva) come preteso dall'opposto; 4) di aver effettuato pagamenti per € 110.000,00; 5) che il convenuto non provvedeva a consegnare i campioni dei materiali (calcestruzzo e barre di armatura) e le dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge, la cui consegna veniva pertanto richiesta in via riconvenzionale;
6) di aver pagato in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente la somma di € 6.682,50, di cui chiedeva pertanto la restituzione quale indebito;
7) di voler altresì ottenere il risarcimento dei danni correlati ai vizi riscontrati, fra cui quello alle canne fumarie;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che, malgrado le sue insistenze, parte attrice si rifiutò di firmare un contratto di appalto;
2) di aver ultimato nel mese di luglio del 2023 tutti i lavori via via concordati con la committenza;
3) la tardività della denuncia dei vizi, posto che gli fu contestata tempestivamente solamente dall'ing. (direttore delle opere strutturali) un CP_2
problema all'impermeabilizzazione del terrazzo, problema dall'opposto prontamente risolto;
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie orali dedotte dalle parti e disposta invece Ctu a cura dell'arch. il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Persona_1
assegnando alle parti termine perentorio alli 18.11.10.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che il Tribunale, non essendo in discussione l'esistenza dell'appalto, ma essendo stati contestati la presenza di vizi e la congruità delle somme chieste in pagamento dal convenuto a titolo di saldo, ha disposto in merito Ctu a cura dell'arch. ed il Tribunale si richiama integralmente Per_1
all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che a questo punto va svolta la seguente considerazione preliminare circa la determinazione del corrispettivo dell'appalto, ossia che le parti non hanno mai validamente concordato un corrispettivo preciso, posto che a pag. 3 dell'atto di citazione afferma esplicitamente di Pt_1
3 non aver mai accettato i preventivi via via emessi da che, a sua volta, afferma di essere CP_1
stato costretto a lavorare senza contratto dall'opponente
- che, pertanto, è palese come fra le parti non si sia mai giunti ad un accordo circa il corrispettivo dei lavori affidati;
- che, di conseguenza, in applicazione dell'art. 1657 c.c., il corrispettivo deve essere determinato sulla base di tariffe ed usi e, da ultimo, dal Giudice;
- che, pertanto, la pretesa della parte opponente di considerare in parte validi i preventivi precedenti a quello indicato da in sede monitoria nella misura in cui si rivelano per lei CP_1
favorevoli non può essere accolta, perché i preventivi sono validi solamente se accettati, non potendo invece la parte scegliere la porzione di preventivo (non accettato) a lei favorevole e contestare quella a lei sfavorevole;
- che per queste ragioni il corrispettivo di tutti i lavori, in assenza di accordo, deve essere determinato dal Tribunale, con il solo limite della domanda di nel senso che non è CP_1
possibile quantificare l'ammontare complessivo dei lavori in misura superiore alla determinazione operata dallo stesso creditore, pena vizio di ultrapetizione;
- che, ancora, deve premettersi che l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. formulata da parte attrice non può essere accolta per le seguenti plurime ragioni;
- che, in primo luogo, va detto che “Con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione” (Cass., Sez. II, sentenza n. 14584 del 30 luglio 2004): nel caso di specie il committente non risulta aver mai accettato l'opera, sicché non è applicabile l'art. 1667
c.c.;
- che, in secondo luogo, numerosissime sono le denunce documentate effettuate dal committente già durante l'esecuzione dei lavori;
- che, in terzo luogo, nel caso di specie l'opera non può ritenersi completata alla data dell'introduzione della presente opposizione, dal momento che solamente in corso di causa
4 ha consegnato i campioni dei materiali (calcestruzzo e barre di armatura) e le CP_1
dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge, elementi indispensabili per il completamento dei lavori e per l'accettazione dell'opera da parte del committente;
- che, conseguentemente, alla domanda di non si applica la disciplina dell'art. 1667 c.c., Pt_1
ma quella dell'art. 1453 c.c. (che non prevede decadenze e presuppone la prescrizione decennale) dal momento che (da ultimo Cass. n. 5771/2025) “di fronte a una ipotesi di mancata ultimazione dei lavori, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tale ipotesi non è invocabile la responsabilità speciale per difformità o vizi prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. ed è invocabile invece la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (in tal senso, da ultimo,
Cass. n. 5934/2024 e Cass. n. 421/2024). Le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto infatti integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (così Cass. n. 7364/1996, in tal senso, più di recente, v. Cass. n. 13983/2011)”;
- che, svolte le premesse che precedono, il quesito conferito è stato il seguente: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n.
6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali: 1) Descriva le opere realizzate da parte convenuta e ne indichi il valore secondo gli ordinari prezzi di mercato (senza, in ogni caso, superare le pretese dell'appaltatore svolte in sede monitoria);
2) Dica se sussistono i vizi ed i difetti descritti da parte attrice ed indichi i costi necessari per la loro eliminazione secondo gli ordinari prezzi di mercato;
3) Riferisca circa i costi allegati da parte attrice per la mancata consegna dei campioni di calcestruzzo e delle dichiarazioni di prestazione e marcature
5 Ce; 4) Indichi il rapporto debito e credito complessivo fra le parti, al netto ed inclusa l'Iva; 5) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che, quindi, il Tribunale rileva che il Ctu (la cui perizia è stata contestata solamente dall'opponente, sicché di seguito verranno esaminate le maggiori censure di , per il resto Pt_1
richiamandosi il Tribunale al contenuto della perizia) ha accertato, svolgendo i necessari rilievi,
l'esecuzione da parte di di opere dal valore ampiamente superiore all'importo richiesto al CP_1
netto dell'IVA (€ 139.094,52 in luogo della somma richiesta pari ad € 125.200,00) in applicazione dei prezzi ordinari di mercato (pag. 16 perizia): la valorizzazione economica proposta dal convenuto, pertanto, non può essere ridotta avendo egli richiesto, complessivamente ed applicando per tutte le opere il medesimo criterio di calcolo, corrispettivi inferiori rispetto alle opere effettivamente eseguite;
- che al riguardo va pure precisato come il Ctu abbia congruamente motivato circa l'impossibilità di applicare al caso di specie il Prezziario della Regione IE o quello DEI, alla luce dell'estrema frammentarietà dei lavori e dei codici valorizzativi, come tali suscettibili d'ampia interpretazione, posto che quella di è stata solamente una delle imprese esecutrici dei lavori, sicché il CP_1
metodo per la determinazione del corrispettivo più congruo è stato dal Ctu condivisibilmente ritenuto quello concentrato sulla valorizzazione economica secondo i prezzi di mercato delle specifiche lavorazioni concretamente eseguite dal convenuto;
- che, pertanto, la richiesta di parte attrice di applicare esclusivamente il Prezziario della Regione
IE (che peraltro è stabilito per le opere pubbliche e non per gli appalti privati) o quello DEI non è accoglibile, posto che il Ctu ha ampiamente motivato circa la scelta del criterio di valorizzazione delle opere da lui seguito, avendo egli ritenuto congruo (o meglio, ampiamente inferiore ai valori di mercato) il corrispettivo richiesto da in relazione “al contesto CP_1
ambientale del cantiere ed al periodo caratterizzato dai bonus edilizi ove le maestranze specializzate ed i materiali in generale divenivano sempre più scarsamente reperibili e costosi” (pag. 14 perizia), il tutto alla luce della considerazione per cui “la computazione dell'appalto affidato a CP_3
avrebbe dovuto essere l'espressione “progettuale” ante cantiere del professionista di – Pt_1
che non ha eseguito - e non una ricostruzione postuma delle più pertinenti voci derivanti della
“bravura” del computista” (pag. 2 chiarimenti): con detta espressione il Ctu non ha certo voluto intendere che per lui era troppo complesso applicare il Prezziario regionale (o altro) alle opere oggetto di causa, ma che la frammentarietà delle voci dei prezziari e dei lavori eseguiti rendeva
6 arbitraria un'applicazione a posteriori dei prezziari (non essendovi un progetto preliminare), essendo pertanto più opportuno valorizzare semplicemente le opere effettivamente riscontrate secondo i prezzi di mercato applicabili in quel preciso momento (assai più elevati di quelli risultanti solo alcuni anni prima per il noto boom connesso ai bonus edilizi ed al conseguente innalzamento generale dei prezzi, innalzamento non sempre recepito nei prezziari per opere pubbliche);
- che, pertanto, i prezziari d'uso comune non sono stati utilizzati dal Ctu quale parametro per la valorizzazione economica delle opere in quanto non idonei a rappresentare gli effettivi costi di mercato esistenti in un assai particolare momento del mercato, caratterizzato da rapidi aumenti dei costi non immediatamente recepiti dai prezziari;
- che l'affermazione contenuta a pag. 5 della note scritte conclusive di parte attrice circa il fatto che il Ctu avrebbe preso per buoni i corrispettivi richiesti da è dunque mistificatoria del CP_1
contenuto della perizia, in cui il Ctu ha affermato di aver mantenuto le valorizzazioni economiche di in quanto coerenti con i prezzi di mercato in quel momento esistenti, ed anzi in quanto CP_1
inferiori al valore di mercato delle opere effettivamente eseguite, in tal modo assolvendo esattamente all'incarico peritale ricevuto;
il che esclude la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sul punto;
- che, ancora, in replica ad un'osservazione di parte ricorrente, va chiarito (pag. 3 chiarimenti al Ctu) che “le attività non eseguite non venivano conteggiate;
a titolo d'esempio il rinzaffo delle pareti interne (mq.250) e l'intonaco interno (mq.400). Il balconcino “da definire” e realizzato, veniva parametrato al più ampio terrazzo”: dunque, il Ctu non ha conteggiato opere non eseguite, ma solamente quelle da lui effettivamente riscontrate;
- che, ancora, la doglianza attorea circa il fatto che il Ctu avrebbe conteggiato anche opere che avrebbe sì eseguito, ma non formalmente richiesto in pagamento, è generica nella sua CP_1
formulazione e comunque irrilevante ai fini della decisione dal momento che il valore delle opere eseguite dal convenuto, al netto dell'IVA, secondo i prezzi ordinari di mercato superavano di € oltre € 14.000,00 l'importo richiesto dal convenuto: il Ctu, dunque, pur riscontrando opere maggiori di quelle richieste in pagamento, ha considerato nei conteggi solamente la somma in concreto domandata da CP_1
- che sono pure condivisibili le considerazioni del Ctu circa la quantificazione del danno relativo alle canne fumarie, posto che la maggior somma richiesta da parte attrice concerne anche una
7 porzione delle canne fumarie non installata da concettualmente separabile dall'opera CP_1
del convenuto (in altre parole, l'eliminazione del vizio risarcibile interessa le sole opere realizzate dal convenuto);
- che, tuttavia, il Giudice ritiene di aumentare di € 1.000,00 (come richiesto dall'opponente) la voce di danno riferita alle canne fumarie posto che il Ctu si è sul punto limitato ad escludere ogni corrispettivo a favore del convenuto, senza invece considerare i costi di rimozione e smaltimento delle opere malamente eseguite, costi che tuttavia devono ritenersi sussistenti;
- che al credito del convenuto vanno poi ulteriormente dedotti i costi ed oneri necessari per la rimozione dei vizi riscontrati come quantificati nella perizia, dovendosi peraltro rilevare che, successivamente al deposito della Ctu, ha consegnato i campioni dei materiali CP_1
(calcestruzzo e barre di armatura) e le dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge, il che comporta, l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere circa la domanda di volta ad ottenere la consegna dei citati elementi;
Pt_1
- che l'avvenuta consegna, tuttavia, non esclude la debenza delle somme indicate dal Ctu per l'ottenimento delle certificazioni (e infatti nelle note conclusive la difesa di parte convenuta non ha contestato la suddetta somma), atteso che per calcestruzzo ed armature la legge impone che le prove a compressione vadano eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il
28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo), mentre in caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, ragion per cui , stante il ritardo di Pt_1
nel consegnare i campioni, sarà tenuto a rifare le prove con i costi indicati dal Ctu;
CP_1
- che, pertanto, alla luce di quanto precede le conclusioni della Ctu vanno integralmente condivise, con la sola aggiunta di € 1.000,00 oltre Iva a titolo di costi per l'eliminazione dei vizi relativi alle canne fumarie, il che porta il credito residuo di ad € 8.900,00 oltre Iva (pag. 23 Ctu); CP_1
- che, peraltro, la perizia è affetta da evidente errore materiale laddove individua il compenso richiesto da in € 125.000,00 oltre IVA (somma che funge da tetto massimo della pretesa CP_1
del convenuto), in quanto la somma richiesta è in realtà pari ad € 125.200,00 oltre IVA, sicché il credito residuo dell'opposto va aumentato di € 200,00, per un totale di € 9.100,00 oltre Iva al 10% sulla fattura che nel frattempo è stata emessa, e quindi per un totale di € 10.010,00 Iva inclusa;
- che, conseguentemente, parte attrice, già svolte le necessarie compensazioni, deve essere condannata a pagare detta somma a oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 CP_1
8 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura regolarmente emessa (prima l'opponente non poteva ritenersi in mora), mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore;
- che, infatti, il debito di valuta “non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, ma il richiedente deve dedurre e provare il “maggior danno” derivatogli dall'impossibilità di disporre della somma di denaro durante il periodo della mora (Cass. 02/02/1995,
n. 1239). Il ricorrente non risulta avere provato il maggior danno né deduce di aver allegato e dimostrato l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 c.c., comma 1. Costituisce ius receptum, infatti, che in caso di inadempimento o di ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, la quale, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – divenuto liquido ed esigibile produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c., (Cass. 12/11/2019, n. 29212)”: Cass. n. 14158/2020;
- che il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, posto che all'esito dell'opposizione il credito di
è risultato inferiore alla somma ingiunta, il che comporta altresì l'assorbimento della CP_1
doglianza dell'opponente in punto regolarità fiscale della fattura azionata in sede monitoria, dal momento che, anche in presenza della regolarità fiscale, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, e con esso le spese di lite ivi liquidate;
- che le altre domande formulate da sono o infondate (quella relativa alla ripetizione di Pt_1
indebito in quanto fondata sull'assunto di un pagamento da parte dell'opponente di somme di denaro superiori al valore delle opere, assunto rivelatosi infondato in questo giudizio) o assorbite con effetto riduttivo del saldo a favore di (quelle risarcitorie) o cessate per avvenuta CP_1
consegna da parte del resistente di quanto richiesto in corso di causa;
- che le spese di lite del giudizio seguono la maggior complessiva soccombenza di parte attrice, la cui pretesa di pagamento è stata confermata, per quanto ridotta;
- che, peraltro, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite nella misura di ½ alla luce delle seguenti circostanze: 1) la forte riduzione della
9 pretesa economica del convenuto essendo stati riscontrati significativi vizi che hanno legittimato la proposizione dell'opposizione; 2) la consegna solamente in corso di causa dei certificati e dei campioni da parte del convenuto malgrado plurime promesse di provvedere alla loro immediata consegna, fatto che ha pure determinato l'insorgenza in corso di causa di un procedimento ex art
186 ter c.p.c. avente ad oggetto proprio la consegna dei suddetti elementi, procedimento terminato con una declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver alla fine
(dopo la conclusione della Ctu) consegnato quanto richiesto, fatto che incide insieme CP_1
all'altra circostanza sopra indicata per la compensazione parziale delle spese di lite dovendo dette spese essere liquidate in maniera complessiva per l'intero giudizio sulla base dell'esito finale, e non separatamente per quello principale e per il procedimento ex art. 186 ter c.p.c.;
- che le spese di lite sono poi liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisoria (liquidata in base ai parametri minimi) stante la modesta attività svolta in detta fase dalla difesa di parte convenuta (scaglione sino ad € 26.000,00), fatti salvi gli effetti della compensazione parziale;
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione fra le parti nei soli rapporti interni con applicazione del medesimo criterio matematico di distribuzione dettato in punto spese di lite, il che porta i ¾ delle spese a carico dell'opponente ed ¼ a carico dell'opposto, il tutto alla luce del noto principio secondo cui
“in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
- che, infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice essendo essa risultata maggiormente soccombente:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
10 visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara la cessazione della materia del contendere circa la domanda di volta alla Parte_1
consegna dei campioni dei materiali (calcestruzzo e barre di armatura) e delle dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge.
Condanna a pagare a favore di la somma di € 10.010,00 Iva inclusa, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura regolarmente emessa al saldo effettivo.
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per ¾ a carico di e per ¼ a carico di Parte_1 CP_1
[...]
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Parte_1
Compensa le spese di lite per metà e Condanna a pagare a favore di Parte_1 CP_1
la restante metà, spese che liquida per detta frazione in € 2.113,50 a titolo di compenso,
[...]
oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore del difensore di parte convenuta che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Torino il 18.11.2025.
Il Giudice
LU NA
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. LU NA, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. LU NA
1 nella causa di cui al RG n. 7369/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Tironi e Davide Battaglino;
Parte_1
attrice contro
rappresentato e difeso dall'avv.to LU Marchetti;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: contratto di appalto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 18.11.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1 CP_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1234/2024 con cui gli era stato ingiunto il
[...]
pagamento della somma di € 27.500,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di pagamento della fattura n. 1/2014 emessa dal convenuto per il saldo dei lavori edilizi di ristrutturazione da lui eseguiti presso un immobile di Castiglione Torinese come da preventivo del 15.02.2023, rappresentando: 1) di non aver mai accettato nessuno dei preventivi emessi dal convenuto, tanto che l'esecuzione dei lavori iniziò prima della redazione del preventivo allegato dall'opposto; 2) di aver contestato durante l'esecuzione dei lavori diversi vizi ed inadempimenti del convenuto;
3) che il valore delle opere effettivamente realizzate, al lordo dei vizi, ammontava ad € 93.925,00 (€
103.317,50 con l'IVA al 10%) e non ad € 125.200,00 (oltre Iva) come preteso dall'opposto; 4) di aver effettuato pagamenti per € 110.000,00; 5) che il convenuto non provvedeva a consegnare i campioni dei materiali (calcestruzzo e barre di armatura) e le dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge, la cui consegna veniva pertanto richiesta in via riconvenzionale;
6) di aver pagato in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente la somma di € 6.682,50, di cui chiedeva pertanto la restituzione quale indebito;
7) di voler altresì ottenere il risarcimento dei danni correlati ai vizi riscontrati, fra cui quello alle canne fumarie;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che, malgrado le sue insistenze, parte attrice si rifiutò di firmare un contratto di appalto;
2) di aver ultimato nel mese di luglio del 2023 tutti i lavori via via concordati con la committenza;
3) la tardività della denuncia dei vizi, posto che gli fu contestata tempestivamente solamente dall'ing. (direttore delle opere strutturali) un CP_2
problema all'impermeabilizzazione del terrazzo, problema dall'opposto prontamente risolto;
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie orali dedotte dalle parti e disposta invece Ctu a cura dell'arch. il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Persona_1
assegnando alle parti termine perentorio alli 18.11.10.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che il Tribunale, non essendo in discussione l'esistenza dell'appalto, ma essendo stati contestati la presenza di vizi e la congruità delle somme chieste in pagamento dal convenuto a titolo di saldo, ha disposto in merito Ctu a cura dell'arch. ed il Tribunale si richiama integralmente Per_1
all'elaborato peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che a questo punto va svolta la seguente considerazione preliminare circa la determinazione del corrispettivo dell'appalto, ossia che le parti non hanno mai validamente concordato un corrispettivo preciso, posto che a pag. 3 dell'atto di citazione afferma esplicitamente di Pt_1
3 non aver mai accettato i preventivi via via emessi da che, a sua volta, afferma di essere CP_1
stato costretto a lavorare senza contratto dall'opponente
- che, pertanto, è palese come fra le parti non si sia mai giunti ad un accordo circa il corrispettivo dei lavori affidati;
- che, di conseguenza, in applicazione dell'art. 1657 c.c., il corrispettivo deve essere determinato sulla base di tariffe ed usi e, da ultimo, dal Giudice;
- che, pertanto, la pretesa della parte opponente di considerare in parte validi i preventivi precedenti a quello indicato da in sede monitoria nella misura in cui si rivelano per lei CP_1
favorevoli non può essere accolta, perché i preventivi sono validi solamente se accettati, non potendo invece la parte scegliere la porzione di preventivo (non accettato) a lei favorevole e contestare quella a lei sfavorevole;
- che per queste ragioni il corrispettivo di tutti i lavori, in assenza di accordo, deve essere determinato dal Tribunale, con il solo limite della domanda di nel senso che non è CP_1
possibile quantificare l'ammontare complessivo dei lavori in misura superiore alla determinazione operata dallo stesso creditore, pena vizio di ultrapetizione;
- che, ancora, deve premettersi che l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. formulata da parte attrice non può essere accolta per le seguenti plurime ragioni;
- che, in primo luogo, va detto che “Con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione” (Cass., Sez. II, sentenza n. 14584 del 30 luglio 2004): nel caso di specie il committente non risulta aver mai accettato l'opera, sicché non è applicabile l'art. 1667
c.c.;
- che, in secondo luogo, numerosissime sono le denunce documentate effettuate dal committente già durante l'esecuzione dei lavori;
- che, in terzo luogo, nel caso di specie l'opera non può ritenersi completata alla data dell'introduzione della presente opposizione, dal momento che solamente in corso di causa
4 ha consegnato i campioni dei materiali (calcestruzzo e barre di armatura) e le CP_1
dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge, elementi indispensabili per il completamento dei lavori e per l'accettazione dell'opera da parte del committente;
- che, conseguentemente, alla domanda di non si applica la disciplina dell'art. 1667 c.c., Pt_1
ma quella dell'art. 1453 c.c. (che non prevede decadenze e presuppone la prescrizione decennale) dal momento che (da ultimo Cass. n. 5771/2025) “di fronte a una ipotesi di mancata ultimazione dei lavori, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tale ipotesi non è invocabile la responsabilità speciale per difformità o vizi prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. ed è invocabile invece la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (in tal senso, da ultimo,
Cass. n. 5934/2024 e Cass. n. 421/2024). Le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto infatti integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (così Cass. n. 7364/1996, in tal senso, più di recente, v. Cass. n. 13983/2011)”;
- che, svolte le premesse che precedono, il quesito conferito è stato il seguente: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, compiute le indagini ritenute opportune, con facoltà di acquisire documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni o nei limiti di cui a Cass. n.
6500/2022 e con facoltà di nominare ausiliari qualora necessari per l'espletamento delle operazioni peritali: 1) Descriva le opere realizzate da parte convenuta e ne indichi il valore secondo gli ordinari prezzi di mercato (senza, in ogni caso, superare le pretese dell'appaltatore svolte in sede monitoria);
2) Dica se sussistono i vizi ed i difetti descritti da parte attrice ed indichi i costi necessari per la loro eliminazione secondo gli ordinari prezzi di mercato;
3) Riferisca circa i costi allegati da parte attrice per la mancata consegna dei campioni di calcestruzzo e delle dichiarazioni di prestazione e marcature
5 Ce; 4) Indichi il rapporto debito e credito complessivo fra le parti, al netto ed inclusa l'Iva; 5) Riferisca ogni altro elemento utile alla decisione, con facoltà di transigere la lite”;
- che, quindi, il Tribunale rileva che il Ctu (la cui perizia è stata contestata solamente dall'opponente, sicché di seguito verranno esaminate le maggiori censure di , per il resto Pt_1
richiamandosi il Tribunale al contenuto della perizia) ha accertato, svolgendo i necessari rilievi,
l'esecuzione da parte di di opere dal valore ampiamente superiore all'importo richiesto al CP_1
netto dell'IVA (€ 139.094,52 in luogo della somma richiesta pari ad € 125.200,00) in applicazione dei prezzi ordinari di mercato (pag. 16 perizia): la valorizzazione economica proposta dal convenuto, pertanto, non può essere ridotta avendo egli richiesto, complessivamente ed applicando per tutte le opere il medesimo criterio di calcolo, corrispettivi inferiori rispetto alle opere effettivamente eseguite;
- che al riguardo va pure precisato come il Ctu abbia congruamente motivato circa l'impossibilità di applicare al caso di specie il Prezziario della Regione IE o quello DEI, alla luce dell'estrema frammentarietà dei lavori e dei codici valorizzativi, come tali suscettibili d'ampia interpretazione, posto che quella di è stata solamente una delle imprese esecutrici dei lavori, sicché il CP_1
metodo per la determinazione del corrispettivo più congruo è stato dal Ctu condivisibilmente ritenuto quello concentrato sulla valorizzazione economica secondo i prezzi di mercato delle specifiche lavorazioni concretamente eseguite dal convenuto;
- che, pertanto, la richiesta di parte attrice di applicare esclusivamente il Prezziario della Regione
IE (che peraltro è stabilito per le opere pubbliche e non per gli appalti privati) o quello DEI non è accoglibile, posto che il Ctu ha ampiamente motivato circa la scelta del criterio di valorizzazione delle opere da lui seguito, avendo egli ritenuto congruo (o meglio, ampiamente inferiore ai valori di mercato) il corrispettivo richiesto da in relazione “al contesto CP_1
ambientale del cantiere ed al periodo caratterizzato dai bonus edilizi ove le maestranze specializzate ed i materiali in generale divenivano sempre più scarsamente reperibili e costosi” (pag. 14 perizia), il tutto alla luce della considerazione per cui “la computazione dell'appalto affidato a CP_3
avrebbe dovuto essere l'espressione “progettuale” ante cantiere del professionista di – Pt_1
che non ha eseguito - e non una ricostruzione postuma delle più pertinenti voci derivanti della
“bravura” del computista” (pag. 2 chiarimenti): con detta espressione il Ctu non ha certo voluto intendere che per lui era troppo complesso applicare il Prezziario regionale (o altro) alle opere oggetto di causa, ma che la frammentarietà delle voci dei prezziari e dei lavori eseguiti rendeva
6 arbitraria un'applicazione a posteriori dei prezziari (non essendovi un progetto preliminare), essendo pertanto più opportuno valorizzare semplicemente le opere effettivamente riscontrate secondo i prezzi di mercato applicabili in quel preciso momento (assai più elevati di quelli risultanti solo alcuni anni prima per il noto boom connesso ai bonus edilizi ed al conseguente innalzamento generale dei prezzi, innalzamento non sempre recepito nei prezziari per opere pubbliche);
- che, pertanto, i prezziari d'uso comune non sono stati utilizzati dal Ctu quale parametro per la valorizzazione economica delle opere in quanto non idonei a rappresentare gli effettivi costi di mercato esistenti in un assai particolare momento del mercato, caratterizzato da rapidi aumenti dei costi non immediatamente recepiti dai prezziari;
- che l'affermazione contenuta a pag. 5 della note scritte conclusive di parte attrice circa il fatto che il Ctu avrebbe preso per buoni i corrispettivi richiesti da è dunque mistificatoria del CP_1
contenuto della perizia, in cui il Ctu ha affermato di aver mantenuto le valorizzazioni economiche di in quanto coerenti con i prezzi di mercato in quel momento esistenti, ed anzi in quanto CP_1
inferiori al valore di mercato delle opere effettivamente eseguite, in tal modo assolvendo esattamente all'incarico peritale ricevuto;
il che esclude la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sul punto;
- che, ancora, in replica ad un'osservazione di parte ricorrente, va chiarito (pag. 3 chiarimenti al Ctu) che “le attività non eseguite non venivano conteggiate;
a titolo d'esempio il rinzaffo delle pareti interne (mq.250) e l'intonaco interno (mq.400). Il balconcino “da definire” e realizzato, veniva parametrato al più ampio terrazzo”: dunque, il Ctu non ha conteggiato opere non eseguite, ma solamente quelle da lui effettivamente riscontrate;
- che, ancora, la doglianza attorea circa il fatto che il Ctu avrebbe conteggiato anche opere che avrebbe sì eseguito, ma non formalmente richiesto in pagamento, è generica nella sua CP_1
formulazione e comunque irrilevante ai fini della decisione dal momento che il valore delle opere eseguite dal convenuto, al netto dell'IVA, secondo i prezzi ordinari di mercato superavano di € oltre € 14.000,00 l'importo richiesto dal convenuto: il Ctu, dunque, pur riscontrando opere maggiori di quelle richieste in pagamento, ha considerato nei conteggi solamente la somma in concreto domandata da CP_1
- che sono pure condivisibili le considerazioni del Ctu circa la quantificazione del danno relativo alle canne fumarie, posto che la maggior somma richiesta da parte attrice concerne anche una
7 porzione delle canne fumarie non installata da concettualmente separabile dall'opera CP_1
del convenuto (in altre parole, l'eliminazione del vizio risarcibile interessa le sole opere realizzate dal convenuto);
- che, tuttavia, il Giudice ritiene di aumentare di € 1.000,00 (come richiesto dall'opponente) la voce di danno riferita alle canne fumarie posto che il Ctu si è sul punto limitato ad escludere ogni corrispettivo a favore del convenuto, senza invece considerare i costi di rimozione e smaltimento delle opere malamente eseguite, costi che tuttavia devono ritenersi sussistenti;
- che al credito del convenuto vanno poi ulteriormente dedotti i costi ed oneri necessari per la rimozione dei vizi riscontrati come quantificati nella perizia, dovendosi peraltro rilevare che, successivamente al deposito della Ctu, ha consegnato i campioni dei materiali CP_1
(calcestruzzo e barre di armatura) e le dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge, il che comporta, l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere circa la domanda di volta ad ottenere la consegna dei citati elementi;
Pt_1
- che l'avvenuta consegna, tuttavia, non esclude la debenza delle somme indicate dal Ctu per l'ottenimento delle certificazioni (e infatti nelle note conclusive la difesa di parte convenuta non ha contestato la suddetta somma), atteso che per calcestruzzo ed armature la legge impone che le prove a compressione vadano eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il
28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo), mentre in caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, ragion per cui , stante il ritardo di Pt_1
nel consegnare i campioni, sarà tenuto a rifare le prove con i costi indicati dal Ctu;
CP_1
- che, pertanto, alla luce di quanto precede le conclusioni della Ctu vanno integralmente condivise, con la sola aggiunta di € 1.000,00 oltre Iva a titolo di costi per l'eliminazione dei vizi relativi alle canne fumarie, il che porta il credito residuo di ad € 8.900,00 oltre Iva (pag. 23 Ctu); CP_1
- che, peraltro, la perizia è affetta da evidente errore materiale laddove individua il compenso richiesto da in € 125.000,00 oltre IVA (somma che funge da tetto massimo della pretesa CP_1
del convenuto), in quanto la somma richiesta è in realtà pari ad € 125.200,00 oltre IVA, sicché il credito residuo dell'opposto va aumentato di € 200,00, per un totale di € 9.100,00 oltre Iva al 10% sulla fattura che nel frattempo è stata emessa, e quindi per un totale di € 10.010,00 Iva inclusa;
- che, conseguentemente, parte attrice, già svolte le necessarie compensazioni, deve essere condannata a pagare detta somma a oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 CP_1
8 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura regolarmente emessa (prima l'opponente non poteva ritenersi in mora), mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore;
- che, infatti, il debito di valuta “non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, ma il richiedente deve dedurre e provare il “maggior danno” derivatogli dall'impossibilità di disporre della somma di denaro durante il periodo della mora (Cass. 02/02/1995,
n. 1239). Il ricorrente non risulta avere provato il maggior danno né deduce di aver allegato e dimostrato l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 c.c., comma 1. Costituisce ius receptum, infatti, che in caso di inadempimento o di ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, la quale, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – divenuto liquido ed esigibile produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c., (Cass. 12/11/2019, n. 29212)”: Cass. n. 14158/2020;
- che il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, posto che all'esito dell'opposizione il credito di
è risultato inferiore alla somma ingiunta, il che comporta altresì l'assorbimento della CP_1
doglianza dell'opponente in punto regolarità fiscale della fattura azionata in sede monitoria, dal momento che, anche in presenza della regolarità fiscale, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, e con esso le spese di lite ivi liquidate;
- che le altre domande formulate da sono o infondate (quella relativa alla ripetizione di Pt_1
indebito in quanto fondata sull'assunto di un pagamento da parte dell'opponente di somme di denaro superiori al valore delle opere, assunto rivelatosi infondato in questo giudizio) o assorbite con effetto riduttivo del saldo a favore di (quelle risarcitorie) o cessate per avvenuta CP_1
consegna da parte del resistente di quanto richiesto in corso di causa;
- che le spese di lite del giudizio seguono la maggior complessiva soccombenza di parte attrice, la cui pretesa di pagamento è stata confermata, per quanto ridotta;
- che, peraltro, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite nella misura di ½ alla luce delle seguenti circostanze: 1) la forte riduzione della
9 pretesa economica del convenuto essendo stati riscontrati significativi vizi che hanno legittimato la proposizione dell'opposizione; 2) la consegna solamente in corso di causa dei certificati e dei campioni da parte del convenuto malgrado plurime promesse di provvedere alla loro immediata consegna, fatto che ha pure determinato l'insorgenza in corso di causa di un procedimento ex art
186 ter c.p.c. avente ad oggetto proprio la consegna dei suddetti elementi, procedimento terminato con una declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver alla fine
(dopo la conclusione della Ctu) consegnato quanto richiesto, fatto che incide insieme CP_1
all'altra circostanza sopra indicata per la compensazione parziale delle spese di lite dovendo dette spese essere liquidate in maniera complessiva per l'intero giudizio sulla base dell'esito finale, e non separatamente per quello principale e per il procedimento ex art. 186 ter c.p.c.;
- che le spese di lite sono poi liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisoria (liquidata in base ai parametri minimi) stante la modesta attività svolta in detta fase dalla difesa di parte convenuta (scaglione sino ad € 26.000,00), fatti salvi gli effetti della compensazione parziale;
- che le spese della Ctu disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione fra le parti nei soli rapporti interni con applicazione del medesimo criterio matematico di distribuzione dettato in punto spese di lite, il che porta i ¾ delle spese a carico dell'opponente ed ¼ a carico dell'opposto, il tutto alla luce del noto principio secondo cui
“in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094);
- che, infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice essendo essa risultata maggiormente soccombente:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
10 visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara la cessazione della materia del contendere circa la domanda di volta alla Parte_1
consegna dei campioni dei materiali (calcestruzzo e barre di armatura) e delle dichiarazioni di prestazioni e marcatura CE imposti dalla legge.
Condanna a pagare a favore di la somma di € 10.010,00 Iva inclusa, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura regolarmente emessa al saldo effettivo.
Pone definitivamente le spese di Ctu a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per ¾ a carico di e per ¼ a carico di Parte_1 CP_1
[...]
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Parte_1
Compensa le spese di lite per metà e Condanna a pagare a favore di Parte_1 CP_1
la restante metà, spese che liquida per detta frazione in € 2.113,50 a titolo di compenso,
[...]
oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore del difensore di parte convenuta che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Torino il 18.11.2025.
Il Giudice
LU NA
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