Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, di cui:
lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224 ;
lire 150.000.000 per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti, ai sensi della legge 19 maggio 1954, n. 274 ;
lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936 e lire 13.350.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, numero 589 .
f) alla concessione di contributi previsti all'ultimo comma dell' art. 56 delle legge 10 aprile 1947, numero 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, di cui:
lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224 ;
lire 150.000.000 per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti, ai sensi della legge 19 maggio 1954, n. 274 ;
lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936 e lire 13.350.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, numero 589 .
f) alla concessione di contributi previsti all'ultimo comma dell' art. 56 delle legge 10 aprile 1947, numero 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.