Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.