Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 203.2022 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Parte_1
Maddalena, Emilio Lavorgna, come in atti ricorrente
E
(ex Controparte_1 Controparte_2
), in persona del pro tempore;
rappresentato e difeso ex
[...] CP_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.22 il ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di addetto Controparte_4 al servizio di vigilanza, in servizio presso il Parco Archeologico di Pompei e, più precisamente, presso il Sito periferico di Stabia, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare con sentenza il diritto del ricorrente di ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva alla data del 17.06.2021, pari ad ore n.476 (per arrotondamento) ed attestate dall'Amministrazione alla data del 17.06.2021” e
“per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 6.961,5 (euro seimilanovecenr4osessantuno/5) con un importo orario lordo pari ad € 13,65 come
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver svolto ore di lavoro straordinarie pari ad un totale di 476 ore e nello specifico: - dal 2015 fino al gennaio 2020 un orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti, con 1 ora e 20 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno mattina e pomeriggio e 20 minuti per il turno notturno;
- dal gennaio 2020 ad oggi un orario di 6 ore e 30 minuti, con 1 ora e 30 minuti di lavoro straordinario per il turno di mattina e pomeriggio;
tali ore complessive di lavoro straordinario, inserite e certificate ufficialmente dalla stessa Amministrazione resistente nella banca ore, derivavano da disposizioni di servizio che imponevano lo svolgimento dell'orario di lavoro straordinario di ore 1,20 fino al 6 gennaio 2020 e di ore 1,30 dal 7 gennaio 2021, ed erano quindi riconosciute come autorizzate (fogli di presenza del 2008 e del 2019 ed ordine di servizio di gennaio 2020 inviato con nota del 18.05.21 )
Si è costituito il resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha eccepito che il ricorrente era un turnista al quale non si applicava l'orario di lavoro ordinario, ma l'orario di lavoro multiperiodale e, pertanto, l'orario settimanale poteva essere inferiore o superiore alle 36 ore, fermo restando che lo stesso doveva essere sempre pari a 35 ore settimanali nell'arco del mese, per un totale di 1820 ore su base annuale. Più in particolare il personale turnista effettuava un orario giornaliero di 5.50 ore e riposo obbligatorio ogni 5 giorni. Ha ancora rilevato che l'istituto della si delineava come strumento svolgente CP_6 principalmente una funzione di contabilizzazione delle ore lavorate eccedentarie: pertanto, il semplice inserimento delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario all'interno del prospetto orario mensile non era sufficiente ai fini dell'inquadramento delle stesse nell'ambito del lavoro straordinario.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è fondata e va accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
La risoluzione della controversia rende opportuna la preliminare disamina del quadro normativo di riferimento
L'art. 27 CCNL integrativo 98/01 del Comparto Ministeri, disciplinante la Banca delle ore, ha previsto al comma 1 che «Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (viene definito lavoro s supplementare lo straordinario riferito al rapporto di lavoro a tempo parziale)». L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione…”.
Per quanto riguarda il , Controparte_7
l'44 del CCIM 22 dicembre 2006, rubricato “banca delle ore” ha previsto che “E' istituita la banca delle ore, a norma dell'art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001. 2. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di ”. E' CP_8 quindi intervenuto nel 2009 il contratto collettivo integrativo applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed al personale con rapporto di lavoro part-time del nonché al personale CP_1 Controparte_2 comandato da altre Amministrazioni per quanto concerne gli aspetti legati alla prestazione del servizio.
Tra le norme introdotte per il personale del MIBAC, l'art. 43 del CCNI, relativo alla banca delle ore prevede che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario. Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
La norma, nel riportare la dicitura “nel caso sia stato debitamente autorizzato” è riproduttiva dell'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 ove si legge “debitamente autorizzate”, ma la collocazione sistematica dell'inciso nella parte relativa alle modalità di utilizzazione delle ore inserite in Banca chiarisce l'indispensabilità che per l'utilizzazione in conto lavoro straordinario retributivo è richiesto che detto lavoro sia stato debitamente autorizzato.
Ritiene il convenuto che per quanto sopra regolamentato (art. 43 innanzi CP_1 riportato), non è sufficiente l'inserimento nella Banca ore delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario per provare che si tratta di ore di lavoro straordinario autorizzate;
la collocazione di un certo numero di ore nel conto individuale significa solo che dal dipendente, che abbia aderito a tale sistema, sono state espletate ore aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro.
Si tratta, pertanto, di una mera contabilizzazione, in una sorta di cassetto virtuale. Il credito orario conseguito dal lavoratore può avere una duplice destinazione: essere monetizzato in termini di maggiorazione per lavoro straordinario, nel “caso sia stato debitamente autorizzato”, oppure dar luogo a corrispondenti riposi compensativi, se richiesti o a riposi in permessi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L'istruttoria orale ha confermato lo svolgimento del lavoro straordinario.
Difatti, il teste (coordinatore che predisponeva i turni degli Testimone_1 addetti ai servizi di vigilanza), a conoscenza diretta dei fatti di causa ha dichiarato:
“La mattina l'orario è dalle 7.00 alle 13.20, il pomeriggio dalle 13.00 alle 19.20 e la sera dalle 19.00 alle 7.20 del mattino. I venti minuti di compresenza servono per lo scambio di consegne....data la carenza del personale eravamo costretti a lavorare anche nei giorni destinati al riposo: abbiamo coperto turni di altri colleghi che non ci sono stati pagati. Sono stati pagate solo le indennità (domenicale notturna). L'orario era fisso ogni anno e non risponde a verità che fosse multi periodale. In altri termini non è vero che in alcuni periodo si facesse un orario ridotto per compensare le maggiori ore di altri periodi... da quando è entrato il nuovo sistema di rilevazione presenze facciamo riposo settimanale ogni 5 gg. Preciso però tale riposo a volte non veniva concesso..”
Il chiaro tenore delle dichiarazioni rese, coerenti con le risultanze documentali rende attendibile la testimonianza nonostante la pendenza di analogo contenzioso nei confronti del ricorrente.
Orbene è risultato provato sia documentalmente che per prova testimoniale, che le ore eccedenti svolte dal ricorrente sono riferibili una parte ad un orario giornaliero eccedente le 5,50, per lo svolgimento per tutto l'anno dell'orario presso il parco archeologico di Stabia a partire dal 2015 fino al 5 gennaio 2020 ,con una maggiorazione di orario di 40 minuti per il turno di mattina e di pomeriggio e 20 minuti per il turno notturno. Mentre per il periodo dal 2020 a tutt'oggi, così come da ordine di servizio in atti (cfr 4 fascicolo telematico di parte ricorrente), con una maggiorazione di 50 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina e pomeriggio. E un'altra parte delle ore eccedenti, come è emerso dalla prova testimoniale, è riferibile ai giorni lavorati nei giorni destinati al riposo, per carenza di personale.
Quanto alla necessità dell'autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario ai fini della sua remunerazione nel rapporto di pubblico impiego, sicuramente occorre prendere atto dell'ordine di servizio di gennaio 2020 che detta una disciplina dettagliata delle modalità orarie, e non solo, di svolgimento della prestazione dei lavoratori. D' altra parte la circostanza per la quale gli istanti hanno svolto le ore di lavoro straordinario oggetto di domanda in ragione di turni predisposti dalla datrice di lavoro implica che quest'ultima ha di fatto autorizzato, oltre che imposto, l'esecuzione delle stesse.
Si segnala, sul tema, l'arresto della Corte di Cassazione n. 27878/2023 pubblicato il 3.10.2023 alla luce del quale non occorre un'autorizzazione formale, ovvero un provvedimento autorizzativo espresso del lavoro straordinario, affinché lo stesso sia monetizzabile, essendo sufficiente che il datore fosse consapevole della prestazione lavorativa eccedente e che lo stesso non lo abbia vietato al lavoratore. E' sufficiente il consenso, in qualsiasi forma anche tacita, non essendo necessaria l'autorizzazione espressa.
Sul quantum si condivide il conteggio riportato in ricorso, non oggetto di specifica contestazione, con la precisazione che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto con la nota del 7.12.2020.
Difatti, le tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto Ministeri, prevedono, in favore del dipendente con posizione economica AREA II, livello retributivo F4, che effettua lavoro straordinario feriale, un trattamento economico accessorio della retribuzione, retribuito con un'indennità lorda oraria pari ad €
13,65. Pertanto, per ciascuna ora di lavoro oltre il normale orario di lavoro svolta dal ricorrente è previsto un trattamento economico accessorio lordo pari ad € 13,65, che moltiplicato per n. 510 (per arrotondamento) ore danno la somma lorda totale di € 6.961,5 di cui il suddetto ricorrente è creditore, così come riportato nel prospetto delle presenze elaborato dal Software Servizio Gestione del Personale Europaweb (in atti).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva lorda di euro € 6.961,5, oltre interessi legali come per legge. Condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio CP_1 liquidate in complessivi euro 2695,00, oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 27.03.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè