Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5955/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/12/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_1 C.F._1
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in UC (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MARGHERITA GIUSTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Borgo a
Mozzano (LU), via Umberto I, n. 42, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti contribuiranno in egual misura, a partire da Gennaio 2025, al mantenimento del figlio maggiorenne , corrispondendo direttamente al medesimo la somma di Euro 400,00 a Persona_1 testa, comprensive del costo di locazione per l'alloggio a Siena, per un totale di Euro 800,00 mensili da bonificare sul conto corrente che avrà premura di comunicare, somma rivalutabile ISTAT- Per_1
Foi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese extra pari al 50%, secondo il Protocollo attualmente in vigore, dandosi sin d'ora come approvata e concordata ogni spesa inerente la frequentazione del corso di medicina nell'ateneo senese;
2. che per il mese di Dicembre 2024, le parti corrisponderanno a , entro il 20 Dicembre 2024, Per_1 la somma di Euro 200,00 a testa, per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese extra;
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3. che, nel caso in cui cambi Ateneo universitario o modifichi, in qualche modo, le proprie Per_1 abitudini di vita, tornando, ad esempio, a vivere a UC, le parti si riservano di apporre modifica al presente, adeguandolo alla nuova situazione.
4. Spese di natura straordinaria
Entrambi i genitori provvederanno, come sopra detto, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative a . Qualora dette spese siano da Per_1 rimborsare al genitore che le ha anticipate, ciò dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta scritta
(tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa. Le voci di spesa, come da Protocollo adottato dal Tribunale di UC in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
“Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il
SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per
Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).”
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Per tutte le spese straordinarie per le quali sia possibile più di un'alternativa, nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sula base del preventivo da lui proposto. Mantenimento dei coniugi
Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2 5) Dichiarazione congiunta per la trattazione scritta
I ricorrenti, dichiarano, e anche perciò sottoscrivono il presente atto, che sono a perfetta conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state edotte della possibilità di procedere, in alternativa alla rinuncia alla presenza fisica, con modalità della trattazione scritta e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni congiunte di cui sopra.
6) Altre disposizioni
Le parti concordemente stabiliscono che tutte le condizioni riportate nel presente ricorso siano immediatamente efficaci ed applicabili a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta eccezione per quelle espressamente previste per una data successiva.
7) Rapporti patrimoniali pregressi.
In ordine ai rapporti patrimoniali pregressi, relativi ad arretrati per mantenimento ordinario e straordinario il Sig. , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 CP_1
la somma di Euro 9.500,00 in numero 3 rate di egual importo, pari ad Euro 3.166,67, entro il
[...] giorno 20 dei mesi di gennaio, marzo e maggio 2025, dichiarando, invece, di niente dover avere da quest'ultima, essendo il predetto importo frutto di reciproche compensazioni;
con la dazione della predetta somma, le parti dichiarano di non aver altro a pretendere le une dalle altre, per la predetta causale, e comunque espressamente vi rinunciano».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in UC (LU) il 28/6/2003, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di UC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n UC (LU) in data 28/6/2003, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di UC (LU) all'Atto Numero 78, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di UC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in UC, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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