Articolo 1377 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1377.

(Trasferimento di una massa di cose).

Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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