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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1377.
(Trasferimento di una massa di cose).
Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
(Trasferimento di una massa di cose).
Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
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- 1. Responsabilità precontrattuale PA | FilodirittoFabio Toto · https://www.filodiritto.com/ · 23 settembre 2022 · 138.85631
[…] In particolare, il concorrente avrà l'onere di dimostrare l'esistenza di una perdita patrimonialmente rilevante connessa alle spese incontrate per prendere parte a una gara per l'aggiudicazione di un contratto di appalto, alla quale la parte non abbia potuto concretamente essere posta in condizione di aspirare per causa di un fatto imputabile alla p.a., assunto in violazione degli obblighi di affidamento ex articolo 1377 Codice Civile. […]
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Giurisprudenza • 107
- 1. Trib. Lecce, sentenza 05/08/2024, n. 2739Provvedimento: […] del Cc dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'articolo 1377 del Cc, nel testo successivo al Dlgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società...") a una valutazione di soccombenza virtuale. […]Leggi di più...
- recettività avviso convocazione·
- impugnazione delibere condominiali·
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- art. 1137 c.c.·
- annullabilità delibera·
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