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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13118 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26883 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 17.6.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Mileo e Ciro Sindona e presso il loro studio, in Roma, via Emilio dè Cavalieri n. 11,domiciliati come da procura in atti
- attori/opponenti -
E
C.F. , con sede in Hameln Controparte_1 P.IVA_1
(Germania), Lubahnstrasse n.2 e sede italiana in Bolzano (BZ), alla Galleria Stella n. 4, iscritta nel registro delle imprese di Bolzano con capitale sociale di Euro 204.516.752,48, in persona dei dottori e consiglieri e procuratori della società, a mezzo della sua CP_2 CP_3 mandataria (già , con sede in via dell'Unione Controparte_4 Controparte_5
Europea 6A/6B, in San Donato Milanese, codice fiscale e partita Iva , e per essa il P.IVA_2 direttore generale dr. come da giusta procura richiamata in atti, rappresentata CP_6
e difesa dall'avv. Raffaella Greco, come da delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arturo Cancrini, in Roma, piazza Di S. Bernardo 101
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportano ai rispettivi atti.
Atto di citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, preso atto della sollevata opposizione fondata su prova scritta costituita dalla consulenza tecnica effettuata sul contratto di mutuo n. 32192528 da cui risulta la nullità o annullabilità del contratto stesso essendo stato accertato il superamento del tasso soglia,
1 avvenuto proprio al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto con conseguente rideterminazione, in via alternativa, del rimborso degli interessi versati all'istituto mutuante ai sensi della normativa antiusura, ovvero, nella sostituzione del tasso convenuto con il tasso di interesse legale oppure in alternativa con il tasso nominale minimo e massimo dei BOT per effetto dell'art. 117
T.U.B; in subordine, accertata l'illiceità del contratto di mutuo n. 32192528 nell'applicazione del tasso di interesse e moratorio in base al quale furono costituite le rate di rimborso, constatato che l'esecuzione R.G.E.
1821/2019 è stata azionata in assenza di presupposti di legge dichiararla inammissibile ed improcedibile e per
l'effetto accertare che gli attori nulla devono e Controparte_1 per l'effetto ordinare la cancellazione del pignoramento trascritto sugli immobili di cui in premessa e condannare la al rimborso degli interessi versati alla società, ovvero disporre che il tasso appiccabile Controparte_7 al contratto di mutuo venga calcolato con il calcolo dell'interessi legale, in alternativa, con il tasso nominale minimo e massimo del B.O.T., salvo il diritto di compensazione di quanto dovuto con gli importi corrisposti dai ricorrenti;
in ulteriore subordine, vista l'inefficacia del titolo esecutivo azionato dalla
[...]
atteso il mancato svincolo della somma erogata in Controparte_1 favore dei mutuatari, dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 32192528 con ogni consequenziale effetto in capo alla creditrice ed agli attori anche ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva R.G.E. 1821/2019 dinanzi al Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “ IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'atto di citazione notificato in quanto contenente motivo diverso ed ulteriore, quello di inefficacia esecutiva del titolo per mancata erogazione, rispetto a quelli formulati nella precedente fase cautelare;
E PER
L'EFFETTO: conseguentemente, confermare in via definitiva l'efficacia esecutiva e la validità del contratto in Contr virtù del quale è legittimamente intervenuta nell'esecuzione immobiliare dalla stessa avviata, per le ragioni sopra esposte ed esaustive e in assenza di istanza di natura contraria;
Confermare la legittima prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare de qua RGE 1821/2019; NEL MERITO: rigettare tutte le domande, anche istruttorie, proposte e le eccezioni sollevate in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che integralmente confutate e superate;
Confermare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'odierna opposta nei confronti dell'opponente e in nessun modo contestato in forma specifica, oltre alle spese sostenute per l'avvio della procedura esecutiva ed ai successivi interessi maturati e maturandi così come determinati nei contratti di mutuo dal dovuto e fino al saldo effettivo;
Condannare quindi i Sigg.ri (CODICE FISCALE Parte_1
) E (CODICE FISCALE C.F._3 Parte_3
) a pagare, in favore di l'importo di cui C.F._2 Controparte_1 all'atto di precetto di euro 105.789,03, oltre interessi corrispettivi e di mora, come da contratto, dal
13.02.2019 al saldo effettivo ed oltre alle successive spese ed occorrende, ovvero la somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa nonché condanna ai sensi dell'art. 96 C. 3 cpc, avendo
2 controparte proposto opposizione meramente pretestuosa e irrilevante, obbligando la a costituirsi e sostenere CP_8 ulteriori spese legali oltre a quelle anticipate, sostenute e da sostenere per il recupero coattivo del credito”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Contr (d'ora in avanti, ) avviava espropriazione Controparte_1 immobiliare nei confronti dei sig.ri e sulla base di un credito di natura Parte_1 Parte_2 giudiziale di € 3.780,00, oltre accessori.
In corso di procedura, poi, la procedente formalizzava intervento in relazione ad un credito nascente da contratto di mutuo stipulato con i due esecutati nel corso del 2002.
Veniva quindi spiegata, in corso di procedura, opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2,
c.p.c., deducendo la illegittimità del mutuo stipulato, sul presupposto che, sulla base di una consulenza tecnica di parte prodotta in atti, dovesse ritenersi pattuito, ab origine, un tasso di interesse usurario.
Con ordinanza datata 25.3.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione, evidenziando come l'esecuzione fosse stata introdotta sulla base di un credito nascente da titolo giudiziale, pacificamente non soddisfatto. Quanto al credito portato dall'atto di mutuo oggetto di intervento, si rilevava d'ufficio la questione concernente la possibile insussistenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. in relazione al contratto posto a base dell'atto di intervento.
Entro il termine assegnato con la predetta ordinanza veniva dunque riassunto, mediante notifica di atto di citazione, il giudizio di merito relativo alla opposizione.
Con tale atto parte opponente reiterava le doglianze concernenti il superamento, fin dalla stipula del contratto, del tasso di interesse usurario, con conseguente contestazione circa la sussistenza del credito preteso con l'atto di intervento, introducendo tuttavia anche un nuovo motivo di opposizione, concernente la insussistenza di un valido titolo esecutivo, in mancanza di prova circa l'avvenuta consegna dell'importo oggetto di mutuo e, quindi, circa l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria facente capo alla parte mutuataria.
Si costituiva parte opposta, la quale deduceva preliminarmente la sicura inammissibilità del motivo introdotto con l'atto di citazione. Rilevava, ad ogni buon conto, la sicura infondatezza di tale nuovo motivo di opposizione, sia alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 1253 del 2004) espressasi sulla medesima tipologia di contratto oggetto dell'atto di intervento, sia alla luce di estesa giurisprudenza di merito che veniva citata.
Quanto al rilievo concernente la applicazione di interesse usurario, rilevava la sicura genericità della doglianza di parte, evidenziandone, comunque, anche l'infondatezza nel merito.
3 La causa veniva ritenuta istruita sulla base della documentazione in atti, con l'effetto che all'udienza del 17.6.2025, prendendo atto della precisazione delle conclusioni delle parti e delle memorie conclusionali depositate dalle stesse, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Pare opportuno pronunciarsi, innanzi tutto, sul motivo proposto da parte attrice con l'atto di citazione, con il quale parte attrice rappresenta come il contratto posto a base dell'intervento svolto in corso di procedura non possa considerarsi alla stregua di un titolo esecutivo.
A riguardo, parte opposta ha contestato la ammissibilità di un tale ampliamento dell'oggetto dell'opposizione, rilevando come la struttura della opposizione di cui all'art. 615, comma 2,
c.p.c., imponga una sostanziale identità tra i motivi di opposizione proposti nel corso della procedura esecutiva con ricorso e quelli oggetto del giudizio di merito.
A riguardo, giova ricordare come la questione concernente la possibile insussistenza - con Contr riguardo al contratto di mutuo posto a base dell'intervento svolto da in corso di procedura – dei requisiti propri del titolo esecutivo venisse sollevata per la prima volta dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento del 25.3.2024 reso a definizione della fase cautelare dell'opposizione.
A tal proposito, non pare dubbio che il giudice dell'esecuzione debba compiere la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione (Cass. n. 15363 del 2011).
Analoghe considerazioni, poi, valgono per il credito posto a base dell'atto di intervento, imponendosi anche in quel caso, ai fini della corretta distribuzione del ricavato della procedura, la verifica in merito alla sussistenza di un titolo esecutivo (sempre che non venga in rilievo una delle ipotesi nelle quali l'art. 499 c.p.c. consente l'intervento anche in assenza di titolo esecutivo).
Alla luce di quanto precede, può ritenersi superabile il rilievo sollevato da parte opposta in merito alla inammissibilità del motivo di opposizione svolto da parte attrice solo in sede di riassunzione del merito della causa, dovendo osservarsi come nel presente caso l'ampliamento dell'oggetto dell'opposizione non discenda dalla formulazione in sede di merito, da parte dell'opponente, di un motivo di opposizione diverso da quello posto a base del ricorso depositato nel fascicolo dell'esecuzione, ma da un rilievo d'ufficio operato dal giudice fin dalla fase cautelare dell'opposizione, concernente la sussistenza del titolo esecutivo posto a base dell'atto di intervento, relativamente al quale può ritenersi instaurato il contraddittorio tra le parti.
4 2. Venendo ora ad esaminare il motivo in questione, il cui accoglimento avrebbe carattere assorbente rispetto all'altro motivo, sollevato fin dall'originario ricorso, mediante il quale si contestava l'indebita applicazione, nel contratto stipulato tra le parti, di interessi usurari, può osservarsi quanto segue. Contr Alla base dell'intervento svolto in corso di procedura da vi è un atto pubblico, definito Contr come “contratto di mutuo fondiario”, stipulato in data 2.1.2003, tra la mutuante e i mutuatari sig.ri . CP_9
Nel contratto in questione (al quale risultava allegato, nel documento posto a base dell'atto di intervento, altro documento costituito da scrittura che riproduceva il contenuto del contratto di mutuo e le relative condizioni) si premetteva che tra le parti era intervenuto un contratto definito come di “risparmio edilizio”, dove si precisava che in virtù di tale contratto la parte mutuataria si era obbligata a corrispondere “quote di risparmio edilizio”, con facoltà di accedere, ad avvenuta assegnazione della somma risparmiata, ad un mutuo fondiario ad interesse fisso.
Fatta tale premessa, il contratto posto a base dell'intervento, all'art. 1, prevedeva la concessione a titolo di mutuo ai mutuatari di un importo di € 186.000,00, prevedendo poi all'art. 2 una serie di condizioni per l'erogazione delle somme relative al versamento della somma oggetto di mutuo.
All'art. 2, punto 3, i mutuatari autorizzavano la banca ad erogare la somma sul conto corrente dalle medesime indicato, rilasciando all'uopo piena quietanza.
Nel corso del presente giudizio parte opposta ha inoltre depositato ulteriore documentazione concernente il mutuo in questione, costituita da scritture private recanti il contratto di risparmio edilizio, la richiesta di mutuo avanzata all'istituto di credito dai mutuatari, l'ordine di pagamento in favore della società che alienava l'immobile ai sig.ri e . Pt_1 Pt_2
Ora, pur tenendo conto della complessità degli accordi intercorsi tra la parte mutuante e la parte mutuataria, connotata, come sottolineato da parte opposta nella propria comparsa di risposta, da una pluralità di contratti tra le stesse intercorsi, tra loro collegati, non vi è dubbio Contr che l'atto posto a base dell'intervento svolto da sia costituito da un contratto di mutuo
(come si è detto all'atto di intervento veniva allegato unicamente tale contratto, al quale risultava allegata una scrittura che riproduceva le condizioni del contratto stesso) con il quale l'istituto di credito si impegnava a consegnare ai mutuatari una somma di € 186.000, che sarebbe stata restituita secondo le modalità indicate dagli articoli 3 e 5 del contratto stesso (in Contr particolare, in un primo periodo i mutuatari avrebbe versato alla una rata mensile, parte della quale sarebbe andata a scomputo degli interessi dovuti sul capitale mutuato, mentre la
5 parte restante sarebbe stata accantonata ed avrebbe prodotto interessi;
all'esito di tale primo periodo, la banca avrebbe compensato il proprio credito in linea capitale con gli accantonamenti fino ad allora effettuati per conto della mutuataria e, da quel momento in poi, i mutuatari avrebbero corrisposto rate mensili destinate all'estinzione del residuo debito in linea capitale).
Ciò posto, occorre ulteriormente puntualizzare che ciò che viene in discussione, nel presente Contr caso, non è la validità dei negozi intercorsi tra la e i sig.ri e , ma piuttosto la Pt_1 Pt_2 loro idoneità ad essere utilizzati quali titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 e 499 c.p.c., ossia, con riferimento al presente caso, la loro idoneità ad essere posti utilmente a base di un atto di intervento nel corso dell'esecuzione immobiliare r.g.e 1821/2019.
A riguardo, occorre ricordare come la giurisprudenza si sia a lungo interrogata sui caratteri che deve rivestire un negozio per potersi qualificare come contratto di mutuo e per poter rivestire i caratteri previsti dall'art. 474 c.p.c.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità in tanto può parlarsi di contratto di mutuo, in quanto risulti dallo stesso che la somma mutuata è stata posta nella giuridica disponibilità del mutuatario (Cass., SS.UU., n. 5968/2025).
Ove, poi, dal contenuto del contratto non emerga evidenza della erogazione delle somme oggetto di mutuo, è ben possibile che il contratto di mutuo in questione venga integrato mediante un atto di erogazione e quietanza, sempre che lo stesso rivesta la stessa forma del contratto di mutuo, dal quale risulti l'avvenuta erogazione delle somme oggetto di mutuo (Cass.
n. 6174 del 2020).
Se viceversa dalla documentazione in atti non emerga una tale evidenza, occorrerà concludere che il contratto in questione non sia suscettibile di essere utilmente utilizzato in sede esecutiva.
3. Ora, nel caso in esame, non emerge invero alcuna evidenza, ricavabile sulla base di un atto che rivesta la stessa forma del contratto di mutuo, della avvenuta messa a disposizione delle somme in favore dei mutuatari.
Tale rilievo assume rilevanza nella presente sede a prescindere da qualsiasi contestazione sul punto da parte dei mutuatari: non viene infatti in discussione, con riguardo a tale specifico Contr profilo, l'esistenza del credito di , ma la idoneità del contratto di mutuo stipulato in data
2.1.2003 ad essere posto a base di un atto di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c.
Neppure può valere a superare un tale preliminare ed assorbente rilievo la circostanza che nel contratto di mutuo del 2.1.2003 i mutuatari rilascino piena quietanza con riguardo alla ricezione delle somme, dal momento che nel medesimo contratto si esplicita chiaramente come
6 l'erogazione delle somme non avvenga contestualmente alla stipula del contratto, ma sia sottoposta al verificarsi di alcune condizioni puntualmente descritte nell'articolo 2 del contratto.
E nemmeno può valere a superare l'anzidetto rilievo il modulo depositato da parte opposta recante l'ordine di pagamento, impartito dai mutuatari, delle somme oggetto di mutuo sul conto corrente della società della che alienava l'immobile oggetto di compravendita, trattandosi di una scrittura privata e non di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
In ultimo, neppure pare dirimente, al fine di superare l'anzidetta criticità, la pronuncia di legittimità n. 1253 del 2024, espressasi sul tema della validità del contratto in questione e sulla idoneità dello stesso ad essere posto a base dell'esecuzione.
A riguardo, occorre osservare come nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione risultava posto a base dell'esecuzione un atto unilaterale di "consenso ad iscrizione di ipoteca", con il quale il mutuatario riconosceva l'esistenza del proprio debito, sicché si poneva il problema della idoneità di tale atto a rivestire i caratteri propri di titolo esecutivo.
In conclusione, deve ritenersi, in accoglimento dell'opposizione, che il contratto posto a base Contr dell'intervento svolto da in data 3.2.2020 non possa essere utilizzato quale titolo esecutivo.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che viene in rilievo una questione originariamente rilevata d'ufficio nel corso della fase cautelare dell'opposizione e tenuto altresì conto che vengono in rilievo questioni non prive di profili di novità, pare giustificata la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
In accoglimento della spiegata opposizione, dichiara che il contratto posto a base Contr dell'intervento svolto da nel corso della procedura r.g.e. 1821/2019 non riveste i caratteri di titolo esecutivo.
Spese compensate.
Roma, 25.9.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26883 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 17.6.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Mileo e Ciro Sindona e presso il loro studio, in Roma, via Emilio dè Cavalieri n. 11,domiciliati come da procura in atti
- attori/opponenti -
E
C.F. , con sede in Hameln Controparte_1 P.IVA_1
(Germania), Lubahnstrasse n.2 e sede italiana in Bolzano (BZ), alla Galleria Stella n. 4, iscritta nel registro delle imprese di Bolzano con capitale sociale di Euro 204.516.752,48, in persona dei dottori e consiglieri e procuratori della società, a mezzo della sua CP_2 CP_3 mandataria (già , con sede in via dell'Unione Controparte_4 Controparte_5
Europea 6A/6B, in San Donato Milanese, codice fiscale e partita Iva , e per essa il P.IVA_2 direttore generale dr. come da giusta procura richiamata in atti, rappresentata CP_6
e difesa dall'avv. Raffaella Greco, come da delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arturo Cancrini, in Roma, piazza Di S. Bernardo 101
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportano ai rispettivi atti.
Atto di citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, preso atto della sollevata opposizione fondata su prova scritta costituita dalla consulenza tecnica effettuata sul contratto di mutuo n. 32192528 da cui risulta la nullità o annullabilità del contratto stesso essendo stato accertato il superamento del tasso soglia,
1 avvenuto proprio al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto con conseguente rideterminazione, in via alternativa, del rimborso degli interessi versati all'istituto mutuante ai sensi della normativa antiusura, ovvero, nella sostituzione del tasso convenuto con il tasso di interesse legale oppure in alternativa con il tasso nominale minimo e massimo dei BOT per effetto dell'art. 117
T.U.B; in subordine, accertata l'illiceità del contratto di mutuo n. 32192528 nell'applicazione del tasso di interesse e moratorio in base al quale furono costituite le rate di rimborso, constatato che l'esecuzione R.G.E.
1821/2019 è stata azionata in assenza di presupposti di legge dichiararla inammissibile ed improcedibile e per
l'effetto accertare che gli attori nulla devono e Controparte_1 per l'effetto ordinare la cancellazione del pignoramento trascritto sugli immobili di cui in premessa e condannare la al rimborso degli interessi versati alla società, ovvero disporre che il tasso appiccabile Controparte_7 al contratto di mutuo venga calcolato con il calcolo dell'interessi legale, in alternativa, con il tasso nominale minimo e massimo del B.O.T., salvo il diritto di compensazione di quanto dovuto con gli importi corrisposti dai ricorrenti;
in ulteriore subordine, vista l'inefficacia del titolo esecutivo azionato dalla
[...]
atteso il mancato svincolo della somma erogata in Controparte_1 favore dei mutuatari, dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 32192528 con ogni consequenziale effetto in capo alla creditrice ed agli attori anche ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva R.G.E. 1821/2019 dinanzi al Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “ IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'atto di citazione notificato in quanto contenente motivo diverso ed ulteriore, quello di inefficacia esecutiva del titolo per mancata erogazione, rispetto a quelli formulati nella precedente fase cautelare;
E PER
L'EFFETTO: conseguentemente, confermare in via definitiva l'efficacia esecutiva e la validità del contratto in Contr virtù del quale è legittimamente intervenuta nell'esecuzione immobiliare dalla stessa avviata, per le ragioni sopra esposte ed esaustive e in assenza di istanza di natura contraria;
Confermare la legittima prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare de qua RGE 1821/2019; NEL MERITO: rigettare tutte le domande, anche istruttorie, proposte e le eccezioni sollevate in quanto infondate in fatto e in diritto oltre che integralmente confutate e superate;
Confermare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'odierna opposta nei confronti dell'opponente e in nessun modo contestato in forma specifica, oltre alle spese sostenute per l'avvio della procedura esecutiva ed ai successivi interessi maturati e maturandi così come determinati nei contratti di mutuo dal dovuto e fino al saldo effettivo;
Condannare quindi i Sigg.ri (CODICE FISCALE Parte_1
) E (CODICE FISCALE C.F._3 Parte_3
) a pagare, in favore di l'importo di cui C.F._2 Controparte_1 all'atto di precetto di euro 105.789,03, oltre interessi corrispettivi e di mora, come da contratto, dal
13.02.2019 al saldo effettivo ed oltre alle successive spese ed occorrende, ovvero la somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa nonché condanna ai sensi dell'art. 96 C. 3 cpc, avendo
2 controparte proposto opposizione meramente pretestuosa e irrilevante, obbligando la a costituirsi e sostenere CP_8 ulteriori spese legali oltre a quelle anticipate, sostenute e da sostenere per il recupero coattivo del credito”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Contr (d'ora in avanti, ) avviava espropriazione Controparte_1 immobiliare nei confronti dei sig.ri e sulla base di un credito di natura Parte_1 Parte_2 giudiziale di € 3.780,00, oltre accessori.
In corso di procedura, poi, la procedente formalizzava intervento in relazione ad un credito nascente da contratto di mutuo stipulato con i due esecutati nel corso del 2002.
Veniva quindi spiegata, in corso di procedura, opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2,
c.p.c., deducendo la illegittimità del mutuo stipulato, sul presupposto che, sulla base di una consulenza tecnica di parte prodotta in atti, dovesse ritenersi pattuito, ab origine, un tasso di interesse usurario.
Con ordinanza datata 25.3.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione, evidenziando come l'esecuzione fosse stata introdotta sulla base di un credito nascente da titolo giudiziale, pacificamente non soddisfatto. Quanto al credito portato dall'atto di mutuo oggetto di intervento, si rilevava d'ufficio la questione concernente la possibile insussistenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. in relazione al contratto posto a base dell'atto di intervento.
Entro il termine assegnato con la predetta ordinanza veniva dunque riassunto, mediante notifica di atto di citazione, il giudizio di merito relativo alla opposizione.
Con tale atto parte opponente reiterava le doglianze concernenti il superamento, fin dalla stipula del contratto, del tasso di interesse usurario, con conseguente contestazione circa la sussistenza del credito preteso con l'atto di intervento, introducendo tuttavia anche un nuovo motivo di opposizione, concernente la insussistenza di un valido titolo esecutivo, in mancanza di prova circa l'avvenuta consegna dell'importo oggetto di mutuo e, quindi, circa l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria facente capo alla parte mutuataria.
Si costituiva parte opposta, la quale deduceva preliminarmente la sicura inammissibilità del motivo introdotto con l'atto di citazione. Rilevava, ad ogni buon conto, la sicura infondatezza di tale nuovo motivo di opposizione, sia alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 1253 del 2004) espressasi sulla medesima tipologia di contratto oggetto dell'atto di intervento, sia alla luce di estesa giurisprudenza di merito che veniva citata.
Quanto al rilievo concernente la applicazione di interesse usurario, rilevava la sicura genericità della doglianza di parte, evidenziandone, comunque, anche l'infondatezza nel merito.
3 La causa veniva ritenuta istruita sulla base della documentazione in atti, con l'effetto che all'udienza del 17.6.2025, prendendo atto della precisazione delle conclusioni delle parti e delle memorie conclusionali depositate dalle stesse, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Pare opportuno pronunciarsi, innanzi tutto, sul motivo proposto da parte attrice con l'atto di citazione, con il quale parte attrice rappresenta come il contratto posto a base dell'intervento svolto in corso di procedura non possa considerarsi alla stregua di un titolo esecutivo.
A riguardo, parte opposta ha contestato la ammissibilità di un tale ampliamento dell'oggetto dell'opposizione, rilevando come la struttura della opposizione di cui all'art. 615, comma 2,
c.p.c., imponga una sostanziale identità tra i motivi di opposizione proposti nel corso della procedura esecutiva con ricorso e quelli oggetto del giudizio di merito.
A riguardo, giova ricordare come la questione concernente la possibile insussistenza - con Contr riguardo al contratto di mutuo posto a base dell'intervento svolto da in corso di procedura – dei requisiti propri del titolo esecutivo venisse sollevata per la prima volta dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento del 25.3.2024 reso a definizione della fase cautelare dell'opposizione.
A tal proposito, non pare dubbio che il giudice dell'esecuzione debba compiere la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione (Cass. n. 15363 del 2011).
Analoghe considerazioni, poi, valgono per il credito posto a base dell'atto di intervento, imponendosi anche in quel caso, ai fini della corretta distribuzione del ricavato della procedura, la verifica in merito alla sussistenza di un titolo esecutivo (sempre che non venga in rilievo una delle ipotesi nelle quali l'art. 499 c.p.c. consente l'intervento anche in assenza di titolo esecutivo).
Alla luce di quanto precede, può ritenersi superabile il rilievo sollevato da parte opposta in merito alla inammissibilità del motivo di opposizione svolto da parte attrice solo in sede di riassunzione del merito della causa, dovendo osservarsi come nel presente caso l'ampliamento dell'oggetto dell'opposizione non discenda dalla formulazione in sede di merito, da parte dell'opponente, di un motivo di opposizione diverso da quello posto a base del ricorso depositato nel fascicolo dell'esecuzione, ma da un rilievo d'ufficio operato dal giudice fin dalla fase cautelare dell'opposizione, concernente la sussistenza del titolo esecutivo posto a base dell'atto di intervento, relativamente al quale può ritenersi instaurato il contraddittorio tra le parti.
4 2. Venendo ora ad esaminare il motivo in questione, il cui accoglimento avrebbe carattere assorbente rispetto all'altro motivo, sollevato fin dall'originario ricorso, mediante il quale si contestava l'indebita applicazione, nel contratto stipulato tra le parti, di interessi usurari, può osservarsi quanto segue. Contr Alla base dell'intervento svolto in corso di procedura da vi è un atto pubblico, definito Contr come “contratto di mutuo fondiario”, stipulato in data 2.1.2003, tra la mutuante e i mutuatari sig.ri . CP_9
Nel contratto in questione (al quale risultava allegato, nel documento posto a base dell'atto di intervento, altro documento costituito da scrittura che riproduceva il contenuto del contratto di mutuo e le relative condizioni) si premetteva che tra le parti era intervenuto un contratto definito come di “risparmio edilizio”, dove si precisava che in virtù di tale contratto la parte mutuataria si era obbligata a corrispondere “quote di risparmio edilizio”, con facoltà di accedere, ad avvenuta assegnazione della somma risparmiata, ad un mutuo fondiario ad interesse fisso.
Fatta tale premessa, il contratto posto a base dell'intervento, all'art. 1, prevedeva la concessione a titolo di mutuo ai mutuatari di un importo di € 186.000,00, prevedendo poi all'art. 2 una serie di condizioni per l'erogazione delle somme relative al versamento della somma oggetto di mutuo.
All'art. 2, punto 3, i mutuatari autorizzavano la banca ad erogare la somma sul conto corrente dalle medesime indicato, rilasciando all'uopo piena quietanza.
Nel corso del presente giudizio parte opposta ha inoltre depositato ulteriore documentazione concernente il mutuo in questione, costituita da scritture private recanti il contratto di risparmio edilizio, la richiesta di mutuo avanzata all'istituto di credito dai mutuatari, l'ordine di pagamento in favore della società che alienava l'immobile ai sig.ri e . Pt_1 Pt_2
Ora, pur tenendo conto della complessità degli accordi intercorsi tra la parte mutuante e la parte mutuataria, connotata, come sottolineato da parte opposta nella propria comparsa di risposta, da una pluralità di contratti tra le stesse intercorsi, tra loro collegati, non vi è dubbio Contr che l'atto posto a base dell'intervento svolto da sia costituito da un contratto di mutuo
(come si è detto all'atto di intervento veniva allegato unicamente tale contratto, al quale risultava allegata una scrittura che riproduceva le condizioni del contratto stesso) con il quale l'istituto di credito si impegnava a consegnare ai mutuatari una somma di € 186.000, che sarebbe stata restituita secondo le modalità indicate dagli articoli 3 e 5 del contratto stesso (in Contr particolare, in un primo periodo i mutuatari avrebbe versato alla una rata mensile, parte della quale sarebbe andata a scomputo degli interessi dovuti sul capitale mutuato, mentre la
5 parte restante sarebbe stata accantonata ed avrebbe prodotto interessi;
all'esito di tale primo periodo, la banca avrebbe compensato il proprio credito in linea capitale con gli accantonamenti fino ad allora effettuati per conto della mutuataria e, da quel momento in poi, i mutuatari avrebbero corrisposto rate mensili destinate all'estinzione del residuo debito in linea capitale).
Ciò posto, occorre ulteriormente puntualizzare che ciò che viene in discussione, nel presente Contr caso, non è la validità dei negozi intercorsi tra la e i sig.ri e , ma piuttosto la Pt_1 Pt_2 loro idoneità ad essere utilizzati quali titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 e 499 c.p.c., ossia, con riferimento al presente caso, la loro idoneità ad essere posti utilmente a base di un atto di intervento nel corso dell'esecuzione immobiliare r.g.e 1821/2019.
A riguardo, occorre ricordare come la giurisprudenza si sia a lungo interrogata sui caratteri che deve rivestire un negozio per potersi qualificare come contratto di mutuo e per poter rivestire i caratteri previsti dall'art. 474 c.p.c.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità in tanto può parlarsi di contratto di mutuo, in quanto risulti dallo stesso che la somma mutuata è stata posta nella giuridica disponibilità del mutuatario (Cass., SS.UU., n. 5968/2025).
Ove, poi, dal contenuto del contratto non emerga evidenza della erogazione delle somme oggetto di mutuo, è ben possibile che il contratto di mutuo in questione venga integrato mediante un atto di erogazione e quietanza, sempre che lo stesso rivesta la stessa forma del contratto di mutuo, dal quale risulti l'avvenuta erogazione delle somme oggetto di mutuo (Cass.
n. 6174 del 2020).
Se viceversa dalla documentazione in atti non emerga una tale evidenza, occorrerà concludere che il contratto in questione non sia suscettibile di essere utilmente utilizzato in sede esecutiva.
3. Ora, nel caso in esame, non emerge invero alcuna evidenza, ricavabile sulla base di un atto che rivesta la stessa forma del contratto di mutuo, della avvenuta messa a disposizione delle somme in favore dei mutuatari.
Tale rilievo assume rilevanza nella presente sede a prescindere da qualsiasi contestazione sul punto da parte dei mutuatari: non viene infatti in discussione, con riguardo a tale specifico Contr profilo, l'esistenza del credito di , ma la idoneità del contratto di mutuo stipulato in data
2.1.2003 ad essere posto a base di un atto di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c.
Neppure può valere a superare un tale preliminare ed assorbente rilievo la circostanza che nel contratto di mutuo del 2.1.2003 i mutuatari rilascino piena quietanza con riguardo alla ricezione delle somme, dal momento che nel medesimo contratto si esplicita chiaramente come
6 l'erogazione delle somme non avvenga contestualmente alla stipula del contratto, ma sia sottoposta al verificarsi di alcune condizioni puntualmente descritte nell'articolo 2 del contratto.
E nemmeno può valere a superare l'anzidetto rilievo il modulo depositato da parte opposta recante l'ordine di pagamento, impartito dai mutuatari, delle somme oggetto di mutuo sul conto corrente della società della che alienava l'immobile oggetto di compravendita, trattandosi di una scrittura privata e non di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
In ultimo, neppure pare dirimente, al fine di superare l'anzidetta criticità, la pronuncia di legittimità n. 1253 del 2024, espressasi sul tema della validità del contratto in questione e sulla idoneità dello stesso ad essere posto a base dell'esecuzione.
A riguardo, occorre osservare come nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione risultava posto a base dell'esecuzione un atto unilaterale di "consenso ad iscrizione di ipoteca", con il quale il mutuatario riconosceva l'esistenza del proprio debito, sicché si poneva il problema della idoneità di tale atto a rivestire i caratteri propri di titolo esecutivo.
In conclusione, deve ritenersi, in accoglimento dell'opposizione, che il contratto posto a base Contr dell'intervento svolto da in data 3.2.2020 non possa essere utilizzato quale titolo esecutivo.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che viene in rilievo una questione originariamente rilevata d'ufficio nel corso della fase cautelare dell'opposizione e tenuto altresì conto che vengono in rilievo questioni non prive di profili di novità, pare giustificata la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
In accoglimento della spiegata opposizione, dichiara che il contratto posto a base Contr dell'intervento svolto da nel corso della procedura r.g.e. 1821/2019 non riveste i caratteri di titolo esecutivo.
Spese compensate.
Roma, 25.9.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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