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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2846/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2846/2024 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Zirone
e
RI RM, C.F. col patrocinio dell'avv. Elisabetta C.F._2
Gilestro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
*** posta in decisione con provvedimento del 05/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Noto il 05/09/1990 (Atto n. 150, parte II, serie A,
1 ufficio 1, anno 1990);
- che dall'unione nascevano i figli (il 09/09/1991) e (il Per_1 Per_2
16/02/1996), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con decreto n. 101/2023 del 14/03/2023, reso nel giudizio n. 4893/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
b) I coniugi si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza e/o dimora.
c) Si concedono, fin d'ora, reciprocamente il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti sena alcuna limitazione internazionale.
d) La casa coniugale, condotta in affitto, sita in Noto (SR) in Vico Rubera n. 9, resterà in uso esclusivo del marito il quale continuerà corrispondere il canone di locazione al proprietario e, ove richiesto da quest'ultimo volturerà a suo esclusivo nome il relativo contratto di locazione.
e) Tutti gli arredi e corredi presenti nella casa familiare, elettrodomestici compresi resteranno in proprietà esclusiva del marito.
f) L'autovettura Fiat Panda tg. BP624ET, acquistata in regime di comunione legale dei beni, attualmente in uso al marito resterà in sua esclusiva disponibilità e la moglie si impegna, a semplice richiesta del marito, ad intervenire nella futura vendita
a terzi, sottoscrivendo la dichiarazione di vendita anche nei confronti del marito comproprietario del veicolo;
atteso, inoltre, che per l'acquisto della suddetta autovettura è stato stipulato un contratto di prestito, rimane inteso che il predetto prestito ed ogni pagamento accessorio (per esempio bollo auto) e relativo alla Fiat
Panda tg. BP624ET, graverà ad esclusivo carico del sig. . Pt_1
g) I coniugi s'impegnano a chiudere il c/c postale n. 01016895789, di cui sono contitolari, subito dopo il pagamento dell'ultima rata della vettura di cui al punto 6.”.
Con provvedimento del 05/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1
Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la
2 protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2846/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e RI RM in Noto il 05/09/1990 (Atto n. 150, parte II, serie
[...]
A, ufficio 1, anno 1990); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2846/2024 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Zirone
e
RI RM, C.F. col patrocinio dell'avv. Elisabetta C.F._2
Gilestro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
*** posta in decisione con provvedimento del 05/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Noto il 05/09/1990 (Atto n. 150, parte II, serie A,
1 ufficio 1, anno 1990);
- che dall'unione nascevano i figli (il 09/09/1991) e (il Per_1 Per_2
16/02/1996), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con decreto n. 101/2023 del 14/03/2023, reso nel giudizio n. 4893/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
b) I coniugi si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza e/o dimora.
c) Si concedono, fin d'ora, reciprocamente il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti sena alcuna limitazione internazionale.
d) La casa coniugale, condotta in affitto, sita in Noto (SR) in Vico Rubera n. 9, resterà in uso esclusivo del marito il quale continuerà corrispondere il canone di locazione al proprietario e, ove richiesto da quest'ultimo volturerà a suo esclusivo nome il relativo contratto di locazione.
e) Tutti gli arredi e corredi presenti nella casa familiare, elettrodomestici compresi resteranno in proprietà esclusiva del marito.
f) L'autovettura Fiat Panda tg. BP624ET, acquistata in regime di comunione legale dei beni, attualmente in uso al marito resterà in sua esclusiva disponibilità e la moglie si impegna, a semplice richiesta del marito, ad intervenire nella futura vendita
a terzi, sottoscrivendo la dichiarazione di vendita anche nei confronti del marito comproprietario del veicolo;
atteso, inoltre, che per l'acquisto della suddetta autovettura è stato stipulato un contratto di prestito, rimane inteso che il predetto prestito ed ogni pagamento accessorio (per esempio bollo auto) e relativo alla Fiat
Panda tg. BP624ET, graverà ad esclusivo carico del sig. . Pt_1
g) I coniugi s'impegnano a chiudere il c/c postale n. 01016895789, di cui sono contitolari, subito dopo il pagamento dell'ultima rata della vettura di cui al punto 6.”.
Con provvedimento del 05/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1
Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la
2 protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2846/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e RI RM in Noto il 05/09/1990 (Atto n. 150, parte II, serie
[...]
A, ufficio 1, anno 1990); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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