Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1560.
(Entita' della somministrazione).
Qualora non sia determinata l'entita' della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entita' della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed e' stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione e' tenuto per la quantita' corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
(Entita' della somministrazione).
Qualora non sia determinata l'entita' della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entita' della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed e' stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione e' tenuto per la quantita' corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
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- 1. Contratto di fornitura - Pagina 4https://www.brocardi.it/ · 135.8349
[…] III, ordinanza n. 20257 del 22 luglio 2024 «In un contratto di somministrazione di gas naturale dove non sia esplicitamente previsto un quantitativo minimo di fornitura, si applica il criterio del "normale fabbisogno" stabilito all'art. 1560, comma 1, cod. civ. […]
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Giurisprudenza • 394
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2022, n. 1266Provvedimento: […] “normale fabbisogno” della convenuta, avuto riguardo al tempo della somministrazione, conformemente alla norma di cui all'art. 1560 c.c.. […] Infine secondo quanto argomentato dal primo giudice “ove anche per mera ipotesi volesse intravedersi nella condotta della convenuta un inadempimento, alla luce della norma di cui all'art. 1560 comma 1 c.c., difetterebbe in atti del tutto la prova della Pt_1sussistenza del danno, oltre che del suo ammontare”: ciò in quanto non aveva fornito alcuna prova del danno allegato, attesa la carenza di qualunque documentazione a supporto, e lo stesso CTU aveva concluso per l'assenza del pregiudizio patrimoniale lamentato dalla società attrice.Leggi di più...
- art. 1223 c.c.·
- obbligo di acquisto minimo·
- prova del danno·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- art. 1560 c.c.·
- interpretazione del contratto·
- art. 1226 c.c.·
- danno risarcibile·
- somministrazione